CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 02/02/2026, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 691/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6530/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1Difeso da - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11300 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato alla controparte con pec del 10/9/2024 e depositato a questa CGT il 7/10/2024, si oppone all'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 11300 del 26/3/2024, not. il 12/6/2024, dal Comune di Praia a Mare, con richiesta di tot. € 2.595,00 per il mancato pagamento dell'IMU anno 2019, per gli immobili elencati nel suddetto Atto.
Nel ricorso viene, invece, richiesto di annullare l'Avviso di Accertamento in questione, eccependo in sintesi la violazione della l. n. 169/2019 art. 1 c. 746, trattandosi -aggiunge testualmente: “di immobili oggetto di lavori di ristrutturazione c.d. pesante … che ha ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato esistente”, circostanza già comunicata al Comune di Praia a Mare e, poi, allo stesso reiterata con l'istanza del 24/8/2024 per “l'annullamento in autotutela dell'atto opposto”, rimasta inevasa. A riprova di quanto sostenuto, allega prova documentale. Ritiene, perciò, illegittima la pretesa dell'IMU per il 2019.
Il Comune di Praia a Mare non risulta costituito in giudizio, nonostante la prova in atti della proposizione del ricorso allo stesso con pec del 10/9/2024.
Alla odierna udienza, in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In verità, dalle argomentazioni di cui al ricorso e dalla documentazione prodotta in giudizio (non contestati dalla controparte, non costituitasi), il ricorrente ha dato prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art.1 c. 746 della l.n. 169/2019, che, in buona sostanza, prevede che il pagamento dell'IMU venga calcolato sul valore dell'area fabbricabile, e non sul fabbricato oggetto di lavori di ristrutturazione e/o di demolizione per essere ricostruito (per come, invece, avvenuto nell'Avviso opposto) A riprova della suddetta circostanza (inagibilità del fabbricato), il ricorrente richiama la comunicazione del 19/6/2018 inoltrata al Comune sui lavori da effettuare, nonché la relativa autorizzazione di cui al
“permesso a costruire con n. 04/2017”. Aggiunge che i lavori, iniziati il 11/9/2017, avrebbero “reso inagibile” il fabbricato in questione e ciò fino all'ultimazione degli stessi, intervenuta il 29/3/2023, come da dichiarazione di “Fine Lavori”. La relativa prova documentale è allegata al ricorso del ricorrente e, come detto, non è contestata dalla controparte, perché neanche costituitasi in giudizio.
Ciò posto, questo giudicante, tenuto anche in conto che il processo tributario ha natura cognitiva (documentale), deve anche assumere quali pacifici i fatti esposti da una parte e non contestati dalla controparte e, se ritenuti significativi e probanti rispetto alla decisione da assumere, porli a sostegno della stessa. Infatti, è anche principio consolidato che: “chi non contesta un fatto affermato dalla controparte ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria” (Cass. n. 1540/2007). Trattasi del c.d. “principio della non contestazione”: il giudice deve considerare pacifici ed acquisiti i fatti esposti in giudizio che non vengano esplicitamente contestati dalla controparte, che, quantomeno, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio (art. 115 del c.p.c.). In materia tributaria, in maniera analoga dispone l'art. 23, comma 3, del d.lgs n. 546/1992. D'altra parte, è pure pacifico che: “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamenta (art. 2697 c.c.)”. Nello specifico è l'Ente impositore, quale attore in senso sostanziale, che avrebbe dovuto provare la validità e su quali basi si fonda il suo atto di accertamento e la stessa pretesa tributaria e, cioè, a documentare sia l'an che il quantum debeatur nei confronti del contribuente. Non può ricadere su questi ultimo la prova della non debenza di quanto richiesto (divieto della inversione dell'onere della prova, se non prevista da norma).
Anche alla luce dei suddetti principi, il ricorso va accolto.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6530/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 - Difensore_1Difeso da - CF_Difensore_1
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Praia A Mare - Ufficio Tributi 87028 Praia A Mare CS elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 11300 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 48/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, difeso dall'avv. Difensore_1, con ricorso notificato alla controparte con pec del 10/9/2024 e depositato a questa CGT il 7/10/2024, si oppone all'Avviso di Accertamento Esecutivo n. 11300 del 26/3/2024, not. il 12/6/2024, dal Comune di Praia a Mare, con richiesta di tot. € 2.595,00 per il mancato pagamento dell'IMU anno 2019, per gli immobili elencati nel suddetto Atto.
Nel ricorso viene, invece, richiesto di annullare l'Avviso di Accertamento in questione, eccependo in sintesi la violazione della l. n. 169/2019 art. 1 c. 746, trattandosi -aggiunge testualmente: “di immobili oggetto di lavori di ristrutturazione c.d. pesante … che ha ad oggetto la demolizione e la ricostruzione di un fabbricato esistente”, circostanza già comunicata al Comune di Praia a Mare e, poi, allo stesso reiterata con l'istanza del 24/8/2024 per “l'annullamento in autotutela dell'atto opposto”, rimasta inevasa. A riprova di quanto sostenuto, allega prova documentale. Ritiene, perciò, illegittima la pretesa dell'IMU per il 2019.
Il Comune di Praia a Mare non risulta costituito in giudizio, nonostante la prova in atti della proposizione del ricorso allo stesso con pec del 10/9/2024.
Alla odierna udienza, in camera di consiglio, la controversia viene discussa e decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
In verità, dalle argomentazioni di cui al ricorso e dalla documentazione prodotta in giudizio (non contestati dalla controparte, non costituitasi), il ricorrente ha dato prova della sussistenza delle condizioni di cui all'art.1 c. 746 della l.n. 169/2019, che, in buona sostanza, prevede che il pagamento dell'IMU venga calcolato sul valore dell'area fabbricabile, e non sul fabbricato oggetto di lavori di ristrutturazione e/o di demolizione per essere ricostruito (per come, invece, avvenuto nell'Avviso opposto) A riprova della suddetta circostanza (inagibilità del fabbricato), il ricorrente richiama la comunicazione del 19/6/2018 inoltrata al Comune sui lavori da effettuare, nonché la relativa autorizzazione di cui al
“permesso a costruire con n. 04/2017”. Aggiunge che i lavori, iniziati il 11/9/2017, avrebbero “reso inagibile” il fabbricato in questione e ciò fino all'ultimazione degli stessi, intervenuta il 29/3/2023, come da dichiarazione di “Fine Lavori”. La relativa prova documentale è allegata al ricorso del ricorrente e, come detto, non è contestata dalla controparte, perché neanche costituitasi in giudizio.
Ciò posto, questo giudicante, tenuto anche in conto che il processo tributario ha natura cognitiva (documentale), deve anche assumere quali pacifici i fatti esposti da una parte e non contestati dalla controparte e, se ritenuti significativi e probanti rispetto alla decisione da assumere, porli a sostegno della stessa. Infatti, è anche principio consolidato che: “chi non contesta un fatto affermato dalla controparte ne ammette implicitamente la verità o quanto meno dimostra di non essere in grado di fornire la prova contraria” (Cass. n. 1540/2007). Trattasi del c.d. “principio della non contestazione”: il giudice deve considerare pacifici ed acquisiti i fatti esposti in giudizio che non vengano esplicitamente contestati dalla controparte, che, quantomeno, avrebbe dovuto costituirsi in giudizio (art. 115 del c.p.c.). In materia tributaria, in maniera analoga dispone l'art. 23, comma 3, del d.lgs n. 546/1992. D'altra parte, è pure pacifico che: “chi vuole far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamenta (art. 2697 c.c.)”. Nello specifico è l'Ente impositore, quale attore in senso sostanziale, che avrebbe dovuto provare la validità e su quali basi si fonda il suo atto di accertamento e la stessa pretesa tributaria e, cioè, a documentare sia l'an che il quantum debeatur nei confronti del contribuente. Non può ricadere su questi ultimo la prova della non debenza di quanto richiesto (divieto della inversione dell'onere della prova, se non prevista da norma).
Anche alla luce dei suddetti principi, il ricorso va accolto.
Si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso. Compensa le spese di giudizio.