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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/12/2025, n. 5187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 5187 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza del 22.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12778/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] elett.te dom.to presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola GIACCIO e dell'Avv. Antonietta Chiariello dai quali è rappresentato e difeso
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giacomo Profeta CP_1 dal quale è rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: impugnativa di licenziamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.10.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva:
che aveva lavorato ininterrottamente dal 26.10.2023 al 25.10.2024, in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con mansione di conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici attrezzati per operazioni multiple;
che alla scadenza del contratto a tempo determinato, precisamente il 26.10.2024, gli veniva comunicata la trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
che in data 27.02.2025, riceveva una contestazione di addebiti, per essersi “assentato durante l'orario di lavoro” nonché per “aver avuto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti del superiore, sig. ; Controparte_2
che in data 25.3.2025 riceveva una missiva di licenziamento per giusta causa, che provvedeva ad impugnare a mezzo pec in data 10.4.2025;
che il licenziamento doveva considerarsi illegittimo per insussistenza delle condotte ascrittegli e poiché sorretto da un intento punitivo.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recesso unilaterale senza preavviso comunicato al Ricorrente in data 19.03.2025 per insussistenza dei fatti materiali contestati o comunque per sproporzione della sanzione comminata;
2. Per l'effetto, ordinarsi la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 23/2015, con condanna della società resistente alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo ed al ripristino di ogni altra condizione economica e normativa preesistente;
3. In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, infondatezza e/o inefficacia del recesso unilaterale senza preavviso comunicato al Ricorrente in data 19.03.2025 per la dedotta mancanza dei presupposti richiesti dalla Legge e, per l'effetto, condannare la società P. Iva e C.F. in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Caivano (NA), Località Pascarola, S.S. 87 Sannitica Zona A.S.I.,
Pec: in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato come in Email_1 epigrafe, al pagamento, in favore del Ricorrente, della somma di € 11.100,00, corrispondente a n. 6 mensilità o quella maggiore, ritenuta di giustizia, fino a n. 36 mensilità, oltre ad € 4.439,10 a titolo di differenze retributive, come da conteggi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto o, a quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, in ogni caso con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3. condannare la ditta resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva parte resistente che contestava la fondatezza della domanda sulla base delle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.
In particolare, ha eccepito la decadenza del ricorrente dall'impugnativa di licenziamento.
All'udienza del 22.12.2025, parte resistente insisteva nelle proprie eccezioni preliminari, parte ricorrente chiedeva un termine per note anche sulla domanda di differenze retributive,
e la scrivente si riservava.
Quanto all'impugnativa di licenziamento, va accolta l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da parte convenuta.
Il comma 2 dell'art.6 della L.n.604/1966 (come modificato dall'art.32, I co L.183/2010) così recita: "il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
1) "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
2) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (180 ex art.1, co 38 l.n.92/2012), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".
Con riferimento alla scansione temporale necessaria a salvaguardare l'efficacia dell'impugnazione del licenziamento, si osserva che la fattispecie impugnatoria, interamente a carico del lavoratore, risulta essere composita in quanto è prevista una prima attività, concernente l'inoltro al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento, da effettuarsi entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento (in quanto in tale momento egli ha conosciuto l'atto), e una seconda attività, concernente il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro, da effettuarsi nei 180 giorni successivi all'impugnazione.
La norma è stata costruita, dunque, attraverso la rigenerazione del preventivo onere di impugnazione stragiudiziale e con l'introduzione di una condizione risolutiva ex lege dell'atto stragiudiziale stesso, ove non intervenga, nel termine anzidetto, l'instaurazione della lite.
L'analisi della norma nel suo complesso rivela, pertanto, come il suo comma 2 non abbia una propria autonomia precettiva, che può essere disgiunta e frazionata rispetto al comma: i primi due commi definiscono una fattispecie a struttura complessa e a formazione progressiva.
Tanto premesso, nel caso di specie il licenziamento per cui è causa veniva impugnato in via stragiudiziale in data 10.4.2025 a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo del procuratore di parte ricorrente, alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa. Tale documento non era firmato digitalmente né dal lavoratore né dal procuratore di parte ricorrente. Inoltre alla suddetta pec non veniva allegata né procura alle liti né un'attestazione di conformità degli atti allegati.
Ciò posto – a tacere del fatto che detta pec non può essere qualificata in termini di valida impugnativa stragiudiziale del licenziamento – resta ferma la mancata proposizione del ricorso giudiziale entro il termine di 180 giorni successivi all'impugnazione.
Ed invero, il ricorso per cui è causa è stato depositato in data 8.10.2025 ovvero al 181esimo giorno dall'impugnativa stragiudiziale, e quindi in violazione del termine decadenziale perentorio previsto dalla legge.
Venendo poi alla domanda di pagamento delle differenze retributive per straordinario, essa è infondata e non può essere accolta.
Parte ricorrente -sulla quale incombeva detto onere- non ha invero formulato alcuna richiesta di accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario, limitandosi a formulare i conteggi ed a richiedere la condanna al pagamento delle somme in essi indicate;
alcuna prova veniva, inoltre, richiesta ed espletata sul punto, né alcuna documentazione utile a tal uopo veniva versata in atti, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Le spese possono essere interamente compensate in ragione della natura preliminare dei rilievi svolti in sentenza e della condotta processuale delle parti.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, non avendo parte resistente allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno subito.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza costante e anche recentemente ribadita, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012, Cass. n. 24546 del 2014, Cass.
n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio
(Cass. n. 3003/2014).
Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Aversa, 23.12.2025 Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Ida
Ponticelli, all'udienza del 22.12.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12778/2025 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] elett.te dom.to presso lo Parte_1 studio dell'avv. Nicola GIACCIO e dell'Avv. Antonietta Chiariello dai quali è rappresentato e difeso
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Giacomo Profeta CP_1 dal quale è rappresentata e difesa come in atti
RESISTENTE
Avente ad OGGETTO: impugnativa di licenziamento
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.10.2025 parte ricorrente in epigrafe esponeva:
che aveva lavorato ininterrottamente dal 26.10.2023 al 25.10.2024, in virtù di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con mansione di conduttore di carrelli a motore o mezzi meccanici attrezzati per operazioni multiple;
che alla scadenza del contratto a tempo determinato, precisamente il 26.10.2024, gli veniva comunicata la trasformazione del contratto a tempo indeterminato;
che in data 27.02.2025, riceveva una contestazione di addebiti, per essersi “assentato durante l'orario di lavoro” nonché per “aver avuto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti del superiore, sig. ; Controparte_2
che in data 25.3.2025 riceveva una missiva di licenziamento per giusta causa, che provvedeva ad impugnare a mezzo pec in data 10.4.2025;
che il licenziamento doveva considerarsi illegittimo per insussistenza delle condotte ascrittegli e poiché sorretto da un intento punitivo.
Tanto premesso, formulava le seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del recesso unilaterale senza preavviso comunicato al Ricorrente in data 19.03.2025 per insussistenza dei fatti materiali contestati o comunque per sproporzione della sanzione comminata;
2. Per l'effetto, ordinarsi la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 23/2015, con condanna della società resistente alla corresponsione di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento dal giorno del licenziamento sino all'effettiva reintegrazione, nel limite massimo di dodici mensilità, oltre accessori, nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo ed al ripristino di ogni altra condizione economica e normativa preesistente;
3. In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità, nullità, infondatezza e/o inefficacia del recesso unilaterale senza preavviso comunicato al Ricorrente in data 19.03.2025 per la dedotta mancanza dei presupposti richiesti dalla Legge e, per l'effetto, condannare la società P. Iva e C.F. in persona del legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
p.t., con sede legale in Caivano (NA), Località Pascarola, S.S. 87 Sannitica Zona A.S.I.,
Pec: in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato come in Email_1 epigrafe, al pagamento, in favore del Ricorrente, della somma di € 11.100,00, corrispondente a n. 6 mensilità o quella maggiore, ritenuta di giustizia, fino a n. 36 mensilità, oltre ad € 4.439,10 a titolo di differenze retributive, come da conteggi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto o, a quell'altra somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, in ogni caso con gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo;
3. condannare la ditta resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva parte resistente che contestava la fondatezza della domanda sulla base delle argomentazioni svolte nella memoria di costituzione.
In particolare, ha eccepito la decadenza del ricorrente dall'impugnativa di licenziamento.
All'udienza del 22.12.2025, parte resistente insisteva nelle proprie eccezioni preliminari, parte ricorrente chiedeva un termine per note anche sulla domanda di differenze retributive,
e la scrivente si riservava.
Quanto all'impugnativa di licenziamento, va accolta l'eccezione preliminare di decadenza sollevata da parte convenuta.
Il comma 2 dell'art.6 della L.n.604/1966 (come modificato dall'art.32, I co L.183/2010) così recita: "il primo e il secondo comma dell'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sostituiti dai seguenti:
1) "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso
l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
2) L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni (180 ex art.1, co 38 l.n.92/2012), dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo".
Con riferimento alla scansione temporale necessaria a salvaguardare l'efficacia dell'impugnazione del licenziamento, si osserva che la fattispecie impugnatoria, interamente a carico del lavoratore, risulta essere composita in quanto è prevista una prima attività, concernente l'inoltro al datore di lavoro dell'impugnazione del licenziamento, da effettuarsi entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento (in quanto in tale momento egli ha conosciuto l'atto), e una seconda attività, concernente il deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro, da effettuarsi nei 180 giorni successivi all'impugnazione.
La norma è stata costruita, dunque, attraverso la rigenerazione del preventivo onere di impugnazione stragiudiziale e con l'introduzione di una condizione risolutiva ex lege dell'atto stragiudiziale stesso, ove non intervenga, nel termine anzidetto, l'instaurazione della lite.
L'analisi della norma nel suo complesso rivela, pertanto, come il suo comma 2 non abbia una propria autonomia precettiva, che può essere disgiunta e frazionata rispetto al comma: i primi due commi definiscono una fattispecie a struttura complessa e a formazione progressiva.
Tanto premesso, nel caso di specie il licenziamento per cui è causa veniva impugnato in via stragiudiziale in data 10.4.2025 a mezzo di posta elettronica certificata dall'indirizzo del procuratore di parte ricorrente, alla quale veniva allegata una copia scansionata in pdf della lettera di impugnativa. Tale documento non era firmato digitalmente né dal lavoratore né dal procuratore di parte ricorrente. Inoltre alla suddetta pec non veniva allegata né procura alle liti né un'attestazione di conformità degli atti allegati.
Ciò posto – a tacere del fatto che detta pec non può essere qualificata in termini di valida impugnativa stragiudiziale del licenziamento – resta ferma la mancata proposizione del ricorso giudiziale entro il termine di 180 giorni successivi all'impugnazione.
Ed invero, il ricorso per cui è causa è stato depositato in data 8.10.2025 ovvero al 181esimo giorno dall'impugnativa stragiudiziale, e quindi in violazione del termine decadenziale perentorio previsto dalla legge.
Venendo poi alla domanda di pagamento delle differenze retributive per straordinario, essa è infondata e non può essere accolta.
Parte ricorrente -sulla quale incombeva detto onere- non ha invero formulato alcuna richiesta di accertamento dello svolgimento di lavoro straordinario, limitandosi a formulare i conteggi ed a richiedere la condanna al pagamento delle somme in essi indicate;
alcuna prova veniva, inoltre, richiesta ed espletata sul punto, né alcuna documentazione utile a tal uopo veniva versata in atti, con la conseguenza che la domanda va rigettata.
Le spese possono essere interamente compensate in ragione della natura preliminare dei rilievi svolti in sentenza e della condotta processuale delle parti.
Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, non avendo parte resistente allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno subito.
Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza costante e anche recentemente ribadita, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non
è condotta di per sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012, Cass. n. 24546 del 2014, Cass.
n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio
(Cass. n. 3003/2014).
Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 cpc.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Ida Ponticelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese.
Aversa, 23.12.2025 Il Giudice
Dott. ssa Ida Ponticelli