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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/07/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 580/2025 N. R.G. 448/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 488/2025, avverso la sentenza n.
311/2024, del Tribunale di Como, Dott. Giovanni Luca Ortore, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
FI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Binago, Piazza Cavour, nr.1
APPELLANTE
C/
cod. fisc. e part. IV , R.E.A. RM-933368, in persona del Controparte_1 P.IV_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Ceci Ginistrelli, cod. fisc. , pec C.F._2
, fax 063600 con studio in Roma 00198 piazza Email_1
pagina 1 di 10 Ungheria 6,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, adversis
reiectis, così provvedere:
Rimettersi la causa in istruttoria onde disporre se del caso, come del resto già richiesto nei pregressi atti difensivi di primo I grado, debita Ctu contabile, destinata ad accertare la fondatezza o meno di quanto preteso dall'odierno appellante in punto somma spettante al ricorrente a titolo di provvigioni stornate indebitamente e da restituire.
Nel Merito:
- in totale riforma della sentenza quivi impugnata –nr. 311/2024 emessa dal Tribunale di
Como – Sezione Lavoro in data 5/11/2024 e pubblicata con deposito in data 08/11/2024, non notificata, accertare, previa espletata Ctu contabile, la fondatezza di quanto in premessa,
dichiarare , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corr.te Controparte_1
in 0096 Roma – Piazza Adriana, nr. 12 – P.IV , debitice in favore del P.IV_1
ricorrente-appellante IG. , della complessiva somma di euro 20.200,00**, a Parte_1
titolo di restituzione delle somme derivanti da provvigioni già riconosciute e pagate e successivamente stornate illegittimamente, e conseguente mente condannare CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del IG.
[...]
, della complessiva somma di euro 20.200,00** o a quella maggiore e/o minore Parte_1
pagina 2 di 10 che verrà determinata in corso di giudizio, per le ragioni di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali per legge da dovuto al saldo.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
PER L'APPELLATO
Rigettare integralmente l'appello proposto dal signor con integrale conferma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Como – Sezione lavoro, n. 311/2024, pubblicata il 5/11/2024,
R.G. n. 795/2023, non notificata.
Con vittoria di compensi professionali e maggiorazione di spese generali forfetarie 15%, oltre
Cassa Avvocati ed IV come per legge.
FATTO E DIRITTO
con il ricorso di I grado ha chiesto al Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parte_1
Como – Sezione Lavoro, adversis reiectis, così giudicare: “ Nel Merito: - Accertata, previa
fase istruttoria ed espletata Ctu contabile, la fondatezza di quanto in premessa, dichiarare
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corr.te in 0096 Controparte_1
Roma – Piazza Adriana, nr. 12 – P.IV , debitrice in favore del ricorrente IG. P.IV_1
, della complessiva somma di euro 20.200,00**, a titolo di restituzione delle Parte_1
somme derivanti da provvigioni già riconosciute e pagate e successivamente stornate
illegittimamente, e conseguentemente condannare , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del IG. , della Parte_1
complessiva somma di euro 20.200,00** o a quella maggiore e/o minore che verrà
determinata in corso di giudizio, per le ragioni di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali per legge da dovuto al saldo.”
pagina 3 di 10 A sostegno delle proprie pretese, in fatto, deduceva:
“L'odierno ricorrente IG. , nel corso dell'anno 2004, sottoscriveva un contratto Parte_1
di agenzia con l'allora società società successivamente incorporata da Controparte_2 [...]
CP_1
Tale contratto veniva più volte modificato nel corso degli anni, sino al dicembre 2019
allorquando il rapporto di agenzia si concludeva per recesso della mandante;
- Nel mese di giugno 2020, la mandante provvedeva a liquidare all'agente le indennità di fine
rapporto; sennonché gli importi così come liquidati venivano contestati tempestivamente le
seguenti ragioni:
- A parte la modifica nella primavera / estate 2018 – in pejus – dei contratti di agenzia già in
essere, per anni ha di fatto sostanzialmente scalato illegittimamente dalle CP_1
Cont provvigioni relative agli ordini dei clienti con maggior fatturato - e con cui venivano
conclusi contratti di fornitura annuale – a seguito dei c.d. “premi di fine anno” concessi dalla
mandante agli stessi clienti;
tali sconti a detti clienti, infatti, avvenivano tramite delle
percentuali di “sconto” sul fatturato dell'anno precedente e su detti sconti, operati
Cont formalmente mediante note di credito parziali emessa dai clienti, ratteneva poi le relative
provvigioni del Pt_1
- Ora, non v'è motivo che tali importi, ad oggi ammontanti a complessivi euro 20.200,00**
(come da documentazione che si allega), debbano necessariamente essere restituiti, posto
che, in ogni caso, tale condotta ben potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita a
carico di a danno dell'agente. E' corretto inoltre precisare come tale importo CP_1
rappresenta solo una parte di quanto ivi lamentato, poiché effettuato in base alla
pagina 4 di 10 documentazione in nostro possesso, stante che all'odierno istante mancano tutti i files degli
anni 2005 – 2006 e 2007 in possesso unicamente di;
all'uopo si chiede che CP_1
tali files vengano quivi prodotti.
(….)
Purtroppo, ad oggi, ogni tentativo al fine di dirimere bonariamente la vertenza non ha trovato
positivo riscontro. “
Il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso ed ha condannato alle spese di lite.
Ha rilevato che il ricorrente ha genericamente dedotto che le provvigioni indebitamente stornate dalla preponente ammontavano a complessivi € 20.200,00 rinviando alla documentazione allegata per la loro migliore individuazione.
Nonostante la mancata indicazione del periodo di riferimento, è stata comunque CP_1
in grado di ricondurre l'epoca degli storni all'anno 2012, per cui ha ritenuto prescritto il debito richiesto.
Ha rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione delle somme stornate risulta essere la Pec del 10/6/2020, ed il ricorrente non ha dimostrato che le provvigioni indebitamente stornate risalivano a un periodo più recente del 2012.
In ogni caso, ha ritenuto, che deve escludersi la natura indebita degli storni, in quanto,
[...]
riconosceva ai clienti che raggiungevano un determinato fatturato, dei premi che si CP_1
traducevano in uno sconto sui corrispettivi pagati, che veniva riaccreditato al cliente con nota di credito, con conseguente diminuzione del fatturato annuo sul quale andavano calcolate le provvigioni annue definitive dovute all'agente.
Avverso detta decisione ha interposto appello il Pt_1
pagina 5 di 10 Censura la sentenza per due ordini di ragioni.
Contesta la decisione del Giudice di prime cure in punto prescrizione, evidenziando che, il primo atto interruttivo della prescrizione delle somme stornate, risulta essere, dalla documentazione prodotta, la PEC del 10.06.2022 e non, come ritenuto dal Tribunale, del
10.06.2020.
Inoltre, a sostegno dell'interruzione della prescrizione, produce ed allega PEC inviata in data
24.12.2019 a , con cui il precedente legale impugnava il contratto, diffidava ad CP_1
adempiere, mettendo in mora il debitore (Cfr. doc.6).
Ritiene, quindi che la PEC datata 10.06.2022 non è stata la prima ed unica messa in mora,
ma, il primo atto interruttivo è da datare 29/12/2019 con ogni conseguenza ed efficacia di legge.
Rileva, ancora, che il nel corso dell'anno 2004, sottoscriveva un contratto di Pt_1
agenzia con l'allora società società successivamente incorporata da Controparte_2 [...]
CP_1
Tale contratto veniva più volte modificato nel corso degli anni, sino al dicembre 2019
allorquando il rapporto di agenzia si concludeva per recesso della mandante;
Nel mese di giugno 2020, la mandante provvedeva a liquidare all'agente le indennità di fine rapporto;
sennonché gli importi così come liquidati venivano contestati tempestivamente le seguenti ragioni:
- A parte la modifica nella primavera / estate 2018 – in pejus – dei contratti di agenzia già in
essere, per anni ha di fatto sostanzialmente scalato illegittimamente dalle CP_3
Cont provvigioni relative agli ordini dei clienti con maggior fatturato- e con cui venivano
pagina 6 di 10 conclusi contratti di fornitura annuale – a seguito dei c.d. “premi di fine anno” concessi dalla
mandante agli stessi clienti;
tali sconti a detti clienti, infatti, avvenivano tramite delle
percentuali di “sconto” sul fatturato dell'anno precedente e su detti sconti, operati
Cont formalmente mediante note di credito parziali emessa dai clienti, ratteneva poi lerelative
provvigioni del Pt_1
Tali importi, ad oggi ammontanti a complessivi euro 20.200,00** (come da documentazione allegata al fascicolo di prime cure), debbano necessariamente essere restituiti, posto che, in ogni caso, tale condotta ben potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita a carico di a danno dell'agente. CP_1
Si è costituito l'appellato che eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avversario ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di I grado.
All'udienza del 24.06.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
**********
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.
non può trovare alcun accoglimento alla luce dell'ultima sentenza della Suprema Corte
Sezioni Unite n. 27199 del 16 novembre 2017, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
pagina 7 di 10 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura
di revisio prioris instantia e del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado”.
A tali requisiti risponde il gravame come sopra riassunto.
Nel merito il ricorso in appello è infondato per cui va rigettato.
Osserva questo Collegio che, correttamente il primo giudice, ha ritenuto che gli storni consistono in una riduzione delle provvigioni versate all'agente ed esse costituiscono una voce di credito ricompresa in quelle di cui all'art. 2948 co 1 n. 4 cc, trattandosi di somme pagabili "periodicamente ad anno o in termini più brevi", per cui la prescrizione matura nel termine di 5 anni.
Nel caso di specie, risulta incontestato che le somme richieste per le provvigioni stornate indebitamente e da restituire, risalgono al 2012, atteso che tale circostanza non è stata mai contestata dal , nemmeno con l'atto di gravame. Parte_1
La prima censura formulata con l'atto di appello, relativa all'errore commesso dal primo
Giudice, circa la data della PEC del 10.06.2020 interruttiva della prescrizione e non
10.06.2022, non sposta il decorso del tempo per la dichiarazione di intervenuta prescrizione,
atteso che, considerando la data del 10.06.2022, a maggior ragione la prescrizione risulta maturata, poiché risultano trascorsi circa 10 anni dal momento dell'eventuale maturazione del credito.
pagina 8 di 10 L'odierno appellante, nel presente grado di giudizio, produce ed allega con il documento n. 6,
la PEC inviata in data 24.12.2019 dal precedente difensore, a sostenendo che CP_1
tale atto costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione.
Osserva questa Corte che, tale documento, oltre ad essere inammissibile, perché tardivo, in quanto prodotto in questo grado di giudizio, stante il divieto di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.,
non contiene alcuna richiesta circa le somme rivendicate con il ricorso di primo grado, relative a provvigioni stornate indebitamente e da restituire.
In ogni caso anche a voler ritenere ammissibile la PEC del 24.12.2019, essa interviene quando la prescrizione si è già perfezionata - 5 anni - trattandosi di eventuali crediti maturati nel 2012.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 2.400,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 311/2024 del Tribunale di Como.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge. pagina 9 di 10 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 24 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente
Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 488/2025, avverso la sentenza n.
311/2024, del Tribunale di Como, Dott. Giovanni Luca Ortore, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv.to Alberto Parte_1 CodiceFiscale_1
FI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Binago, Piazza Cavour, nr.1
APPELLANTE
C/
cod. fisc. e part. IV , R.E.A. RM-933368, in persona del Controparte_1 P.IV_1
Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola
Ceci Ginistrelli, cod. fisc. , pec C.F._2
, fax 063600 con studio in Roma 00198 piazza Email_1
pagina 1 di 10 Ungheria 6,
APPELLATO
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, in funzione di Giudice del Lavoro, adversis
reiectis, così provvedere:
Rimettersi la causa in istruttoria onde disporre se del caso, come del resto già richiesto nei pregressi atti difensivi di primo I grado, debita Ctu contabile, destinata ad accertare la fondatezza o meno di quanto preteso dall'odierno appellante in punto somma spettante al ricorrente a titolo di provvigioni stornate indebitamente e da restituire.
Nel Merito:
- in totale riforma della sentenza quivi impugnata –nr. 311/2024 emessa dal Tribunale di
Como – Sezione Lavoro in data 5/11/2024 e pubblicata con deposito in data 08/11/2024, non notificata, accertare, previa espletata Ctu contabile, la fondatezza di quanto in premessa,
dichiarare , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corr.te Controparte_1
in 0096 Roma – Piazza Adriana, nr. 12 – P.IV , debitice in favore del P.IV_1
ricorrente-appellante IG. , della complessiva somma di euro 20.200,00**, a Parte_1
titolo di restituzione delle somme derivanti da provvigioni già riconosciute e pagate e successivamente stornate illegittimamente, e conseguente mente condannare CP_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del IG.
[...]
, della complessiva somma di euro 20.200,00** o a quella maggiore e/o minore Parte_1
pagina 2 di 10 che verrà determinata in corso di giudizio, per le ragioni di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali per legge da dovuto al saldo.
- con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
PER L'APPELLATO
Rigettare integralmente l'appello proposto dal signor con integrale conferma Parte_1
della sentenza del Tribunale di Como – Sezione lavoro, n. 311/2024, pubblicata il 5/11/2024,
R.G. n. 795/2023, non notificata.
Con vittoria di compensi professionali e maggiorazione di spese generali forfetarie 15%, oltre
Cassa Avvocati ed IV come per legge.
FATTO E DIRITTO
con il ricorso di I grado ha chiesto al Tribunale: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Parte_1
Como – Sezione Lavoro, adversis reiectis, così giudicare: “ Nel Merito: - Accertata, previa
fase istruttoria ed espletata Ctu contabile, la fondatezza di quanto in premessa, dichiarare
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, corr.te in 0096 Controparte_1
Roma – Piazza Adriana, nr. 12 – P.IV , debitrice in favore del ricorrente IG. P.IV_1
, della complessiva somma di euro 20.200,00**, a titolo di restituzione delle Parte_1
somme derivanti da provvigioni già riconosciute e pagate e successivamente stornate
illegittimamente, e conseguentemente condannare , in persona del suo Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del IG. , della Parte_1
complessiva somma di euro 20.200,00** o a quella maggiore e/o minore che verrà
determinata in corso di giudizio, per le ragioni di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali per legge da dovuto al saldo.”
pagina 3 di 10 A sostegno delle proprie pretese, in fatto, deduceva:
“L'odierno ricorrente IG. , nel corso dell'anno 2004, sottoscriveva un contratto Parte_1
di agenzia con l'allora società società successivamente incorporata da Controparte_2 [...]
CP_1
Tale contratto veniva più volte modificato nel corso degli anni, sino al dicembre 2019
allorquando il rapporto di agenzia si concludeva per recesso della mandante;
- Nel mese di giugno 2020, la mandante provvedeva a liquidare all'agente le indennità di fine
rapporto; sennonché gli importi così come liquidati venivano contestati tempestivamente le
seguenti ragioni:
- A parte la modifica nella primavera / estate 2018 – in pejus – dei contratti di agenzia già in
essere, per anni ha di fatto sostanzialmente scalato illegittimamente dalle CP_1
Cont provvigioni relative agli ordini dei clienti con maggior fatturato - e con cui venivano
conclusi contratti di fornitura annuale – a seguito dei c.d. “premi di fine anno” concessi dalla
mandante agli stessi clienti;
tali sconti a detti clienti, infatti, avvenivano tramite delle
percentuali di “sconto” sul fatturato dell'anno precedente e su detti sconti, operati
Cont formalmente mediante note di credito parziali emessa dai clienti, ratteneva poi le relative
provvigioni del Pt_1
- Ora, non v'è motivo che tali importi, ad oggi ammontanti a complessivi euro 20.200,00**
(come da documentazione che si allega), debbano necessariamente essere restituiti, posto
che, in ogni caso, tale condotta ben potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita a
carico di a danno dell'agente. E' corretto inoltre precisare come tale importo CP_1
rappresenta solo una parte di quanto ivi lamentato, poiché effettuato in base alla
pagina 4 di 10 documentazione in nostro possesso, stante che all'odierno istante mancano tutti i files degli
anni 2005 – 2006 e 2007 in possesso unicamente di;
all'uopo si chiede che CP_1
tali files vengano quivi prodotti.
(….)
Purtroppo, ad oggi, ogni tentativo al fine di dirimere bonariamente la vertenza non ha trovato
positivo riscontro. “
Il Tribunale di Como ha rigettato il ricorso ed ha condannato alle spese di lite.
Ha rilevato che il ricorrente ha genericamente dedotto che le provvigioni indebitamente stornate dalla preponente ammontavano a complessivi € 20.200,00 rinviando alla documentazione allegata per la loro migliore individuazione.
Nonostante la mancata indicazione del periodo di riferimento, è stata comunque CP_1
in grado di ricondurre l'epoca degli storni all'anno 2012, per cui ha ritenuto prescritto il debito richiesto.
Ha rilevato che il primo atto interruttivo della prescrizione delle somme stornate risulta essere la Pec del 10/6/2020, ed il ricorrente non ha dimostrato che le provvigioni indebitamente stornate risalivano a un periodo più recente del 2012.
In ogni caso, ha ritenuto, che deve escludersi la natura indebita degli storni, in quanto,
[...]
riconosceva ai clienti che raggiungevano un determinato fatturato, dei premi che si CP_1
traducevano in uno sconto sui corrispettivi pagati, che veniva riaccreditato al cliente con nota di credito, con conseguente diminuzione del fatturato annuo sul quale andavano calcolate le provvigioni annue definitive dovute all'agente.
Avverso detta decisione ha interposto appello il Pt_1
pagina 5 di 10 Censura la sentenza per due ordini di ragioni.
Contesta la decisione del Giudice di prime cure in punto prescrizione, evidenziando che, il primo atto interruttivo della prescrizione delle somme stornate, risulta essere, dalla documentazione prodotta, la PEC del 10.06.2022 e non, come ritenuto dal Tribunale, del
10.06.2020.
Inoltre, a sostegno dell'interruzione della prescrizione, produce ed allega PEC inviata in data
24.12.2019 a , con cui il precedente legale impugnava il contratto, diffidava ad CP_1
adempiere, mettendo in mora il debitore (Cfr. doc.6).
Ritiene, quindi che la PEC datata 10.06.2022 non è stata la prima ed unica messa in mora,
ma, il primo atto interruttivo è da datare 29/12/2019 con ogni conseguenza ed efficacia di legge.
Rileva, ancora, che il nel corso dell'anno 2004, sottoscriveva un contratto di Pt_1
agenzia con l'allora società società successivamente incorporata da Controparte_2 [...]
CP_1
Tale contratto veniva più volte modificato nel corso degli anni, sino al dicembre 2019
allorquando il rapporto di agenzia si concludeva per recesso della mandante;
Nel mese di giugno 2020, la mandante provvedeva a liquidare all'agente le indennità di fine rapporto;
sennonché gli importi così come liquidati venivano contestati tempestivamente le seguenti ragioni:
- A parte la modifica nella primavera / estate 2018 – in pejus – dei contratti di agenzia già in
essere, per anni ha di fatto sostanzialmente scalato illegittimamente dalle CP_3
Cont provvigioni relative agli ordini dei clienti con maggior fatturato- e con cui venivano
pagina 6 di 10 conclusi contratti di fornitura annuale – a seguito dei c.d. “premi di fine anno” concessi dalla
mandante agli stessi clienti;
tali sconti a detti clienti, infatti, avvenivano tramite delle
percentuali di “sconto” sul fatturato dell'anno precedente e su detti sconti, operati
Cont formalmente mediante note di credito parziali emessa dai clienti, ratteneva poi lerelative
provvigioni del Pt_1
Tali importi, ad oggi ammontanti a complessivi euro 20.200,00** (come da documentazione allegata al fascicolo di prime cure), debbano necessariamente essere restituiti, posto che, in ogni caso, tale condotta ben potrebbe integrare il reato di appropriazione indebita a carico di a danno dell'agente. CP_1
Si è costituito l'appellato che eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso avversario ai sensi dell'art. 434 c.p.c. e, nel merito, il rigetto dell'appello con conferma della sentenza di I grado.
All'udienza del 24.06.2025, dopo la discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
**********
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.
non può trovare alcun accoglimento alla luce dell'ultima sentenza della Suprema Corte
Sezioni Unite n. 27199 del 16 novembre 2017, che ha enunciato il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno
interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
pagina 7 di 10 affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni
addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura
di revisio prioris instantia e del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto
alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado”.
A tali requisiti risponde il gravame come sopra riassunto.
Nel merito il ricorso in appello è infondato per cui va rigettato.
Osserva questo Collegio che, correttamente il primo giudice, ha ritenuto che gli storni consistono in una riduzione delle provvigioni versate all'agente ed esse costituiscono una voce di credito ricompresa in quelle di cui all'art. 2948 co 1 n. 4 cc, trattandosi di somme pagabili "periodicamente ad anno o in termini più brevi", per cui la prescrizione matura nel termine di 5 anni.
Nel caso di specie, risulta incontestato che le somme richieste per le provvigioni stornate indebitamente e da restituire, risalgono al 2012, atteso che tale circostanza non è stata mai contestata dal , nemmeno con l'atto di gravame. Parte_1
La prima censura formulata con l'atto di appello, relativa all'errore commesso dal primo
Giudice, circa la data della PEC del 10.06.2020 interruttiva della prescrizione e non
10.06.2022, non sposta il decorso del tempo per la dichiarazione di intervenuta prescrizione,
atteso che, considerando la data del 10.06.2022, a maggior ragione la prescrizione risulta maturata, poiché risultano trascorsi circa 10 anni dal momento dell'eventuale maturazione del credito.
pagina 8 di 10 L'odierno appellante, nel presente grado di giudizio, produce ed allega con il documento n. 6,
la PEC inviata in data 24.12.2019 dal precedente difensore, a sostenendo che CP_1
tale atto costituisce il primo atto interruttivo della prescrizione.
Osserva questa Corte che, tale documento, oltre ad essere inammissibile, perché tardivo, in quanto prodotto in questo grado di giudizio, stante il divieto di cui all'art. 345 comma 3 c.p.c.,
non contiene alcuna richiesta circa le somme rivendicate con il ricorso di primo grado, relative a provvigioni stornate indebitamente e da restituire.
In ogni caso anche a voler ritenere ammissibile la PEC del 24.12.2019, essa interviene quando la prescrizione si è già perfezionata - 5 anni - trattandosi di eventuali crediti maturati nel 2012.
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa,
dell'attività svolta in giudizio, sono poste a carico integralmente dell'appellante e liquidate in euro 2.400,00, oltre spese generali e oneri accessori come per legge in favore di parte appellata.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
PQM
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 311/2024 del Tribunale di Como.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado liquidate in €. 2.400,00 oltre spese generali ed accessori di legge. pagina 9 di 10 Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato art. 1 comma
17 L.228/12.
Milano 24 Giugno 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) (Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI)
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