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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/10/2025, n. 1651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1651 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3888/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3888/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dall'Avv. Ermanno Martusciello e dell'Avv. Silvia Martusciello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fondi (LT), Via V. Gioberti n. 11, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) nata il Controparte_1 C.F._2
05.08.1991 in Maracaibo – Stato di IA (Venezuela).
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: adozione di persona maggiore di età.
***
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 291 c.c. adiva l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo la volontà di adottare nata il [...] in [...] Controparte_1
– Stato di IA (Venezuela), figlia naturale della sua attuale moglie, Sig.ra Parte_2
nata il [...] in [...] e di . Il ricorrente precisava di aver
[...] Persona_1 compiuto 59 anni nel mese di settembre 2024, superando quindi di più di 18 anni l'età dell'adottanda e deduceva in particolare di aver contratto matrimonio civile, in data 12.05.2012, con la sig.ra
[...]
madre della odierna adottanda nata dal precedente matrimonio della stessa e Parte_2
pagina 1 di 4 che da oltre 12 anni, e precisamente dal 03.08.2012, madre e figlia vivevano stabilmente con lui, costituendo di fatto una vera e propria famiglia. Il dichiarava di essere stato celibe prima del Parte_1 matrimonio in oggetto e di non avere altri figli. La sua attuale moglie, madre dell'adottanda, risultava essere stata precedentemente coniugata con il Sig. , dal quale aveva avuto due figli — Persona_1
l'odierna adottanda in data 05.08.1991, e il fratello Controparte_1 Persona_2 nato il [...] — e da cui divorziava in data 30.06.2011. Il Sig. era deceduto in
[...] Per_1 data 03.08.2022, e, in ogni caso, non aveva mai provveduto al mantenimento della figlia, né prima né dopo il divorzio, e non era occupato di lei. Il ricorrente deduceva inoltre che nel maggio 2012 la madre portava con sé la propria figlia in Italia e da allora la stessa viveva in casa con lui che le aveva fatto da padre, occupandosi di lei sia dal punto di vista economico che materiale, morale, psicologico e affettivo, tanto che la ragazza lo chiamava “papà” già da diversi anni, intercorrendo tra di loro un forte legame affettivo, costruito in oltre 12 anni di convivenza. Il rappresentava altresì di godere di Parte_1 una stabile e solida situazione economica in quanto assunto a tempo indeterminato e da oltre 10 anni presso la Ditta Imballaggi D'Aniello in Fondi, percependo un reddito annuo di circa € 25.000,00. Da ultimo deduceva che sia la madre, che la ragazza ed il fratello prestavano il proprio consenso alla sua adozione.
Ciò posto, chiedeva: “Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Latina Voglia fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti innanzi a sé al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex art. 296, 297, 311 c.c. e che il Tribunale adito riunito in camera di consiglio assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra (CF: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 nata il [...] in [...] – Stato di IA (Venezuela) da parte del sig. Parte_1 anteponendo il cognome del al cognome ai sensi dell'art. 299 cc con tutte le Parte_1 CP_1 consequenziali di legge;
ordinando altresì all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fondi competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento e annotazione prevista dalla legge”.
In data 21.01.2025 il PM apponeva il proprio visto e, all'udienza dell'08.04.2025, il ricorrente,
l'adottanda e la madre esprimevano il proprio consenso all'adozione; la causa veniva quindi rinviata per discussione all'udienza del 02.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, rileva il Collegio che ai sensi dell'art. 291 comma 1 c.c. “L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare” e che “L'adozione dei maggiorenni è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione conviene all'adottando, mentre la pagina 2 di 4 funzione solidaristica che l'istituto può rivestire è meramente eventuale” (Cfr. Cass. 19.11.2024, n.
29684),
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, il Collegio ritiene la domanda meritevole di accoglimento: il ricorrente ha infatti depositato l'estratto dell'atto di nascita dell'adottanda (cfr. doc. 4 del ricorso), il certificato di matrimonio tra lui e la madre della ragazza ed il relativo nulla – osta matrimoniale (cfr. doc. 6 e 10 del ricorso), il certificato storico di residenza di e le Controparte_1 autocertificazioni della sua residenza e di quella mamma della ragazza (cfr. doc. 7 – 8 e 9 del ricorso), dalle quali emerge che gli stessi coabitano a far data dal maggio 2012, nonché il certificato di stato di famiglia. Il ricorrente ha versato in atti, inoltre, il proprio certificato di stato civile, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.p.r. 445 del 2000 con cui ha dichiarato “di non avere figli né naturali, né adottivi, né riconosciuti, né dichiarati, né resultati da atti ufficiali)”, nonché l' estratto per riassunto dell'atto di matrimonio ed il proprio certificato storico di residenza (cfr. nota di deposito del
28.4.2025).
Alla stregua della documentazione sopra richiamata, il Sig. risulta nato il 10 Parte_1 settembre 1966, mentre la Sig.ra il 5 agosto 1991, sicché il Controparte_1 ricorrente ha compiuto i trentacinque anni, e sussiste una differenza di età con l'adottanda superiore ai diciotto anni. Il ricorrente e l'adottanda hanno palesato il proprio consenso all'adozione, con contestuale assenso manifestato anche dalla madre dell'adottanda presente in udienza, mentre il padre naturale della ragazza, , è deceduto in data 03.08.2022 in Venezuela (cfr. doc. 12 del Persona_1 ricorso). Infatti, all'udienza dell'08.04.2025 il ricorrente dichiarava “Do il mio assenso alla adozione della qui presente ”, l'adottanda a sua volta riferiva Controparte_1
“Do il mio assenso ad essere adottata dal qui presente ricorrente”, mentre la madre esponeva
“Acconsento che mia figlia sia adottata da mio marito. Sono d'accordo che venga anteposto il cognome dell'adottante a quello mio attuale”.
Il inoltre, ha dimostrato di avere una stabile posizione lavorativa e di essere in grado di Parte_1 prendersi cura della ragazza anche dal punto di vista economico (cfr. doc.13, 14 e 15 del ricorso).
Può dunque ritenersi che fra l'adottante e l'adottando si sia creato un legame significativo e l'adozione in questione è, quindi, rispondente all'interesse dell'adottanda.
Ritiene pertanto il Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda.
Conseguentemente, meritevole di accoglimento è la domanda di anteporre il cognome dell'adottante al cognome dell'adottanda ai sensi dell'art. 299 c.c.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso n. v. g. 1022 del 2023, così provvede.
“Dichiara l'adozione da parte di , nato il [...] a [...], Parte_1 di nata il [...] Maracaibo – Stato IA Controparte_1
(Venezuela), la quale assumerà il nome di Parte_3
.
[...]
Ordina al competente ufficiale di stato civile le prescritte annotazioni di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza, anche ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione / Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3888/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, congiuntamente Parte_1 C.F._1
e disgiuntamente, dall'Avv. Ermanno Martusciello e dell'Avv. Silvia Martusciello ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Fondi (LT), Via V. Gioberti n. 11, giusta procura in atti;
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. ) nata il Controparte_1 C.F._2
05.08.1991 in Maracaibo – Stato di IA (Venezuela).
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede
Oggetto: adozione di persona maggiore di età.
***
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 291 c.c. adiva l'intestato Tribunale Parte_1 esponendo la volontà di adottare nata il [...] in [...] Controparte_1
– Stato di IA (Venezuela), figlia naturale della sua attuale moglie, Sig.ra Parte_2
nata il [...] in [...] e di . Il ricorrente precisava di aver
[...] Persona_1 compiuto 59 anni nel mese di settembre 2024, superando quindi di più di 18 anni l'età dell'adottanda e deduceva in particolare di aver contratto matrimonio civile, in data 12.05.2012, con la sig.ra
[...]
madre della odierna adottanda nata dal precedente matrimonio della stessa e Parte_2
pagina 1 di 4 che da oltre 12 anni, e precisamente dal 03.08.2012, madre e figlia vivevano stabilmente con lui, costituendo di fatto una vera e propria famiglia. Il dichiarava di essere stato celibe prima del Parte_1 matrimonio in oggetto e di non avere altri figli. La sua attuale moglie, madre dell'adottanda, risultava essere stata precedentemente coniugata con il Sig. , dal quale aveva avuto due figli — Persona_1
l'odierna adottanda in data 05.08.1991, e il fratello Controparte_1 Persona_2 nato il [...] — e da cui divorziava in data 30.06.2011. Il Sig. era deceduto in
[...] Per_1 data 03.08.2022, e, in ogni caso, non aveva mai provveduto al mantenimento della figlia, né prima né dopo il divorzio, e non era occupato di lei. Il ricorrente deduceva inoltre che nel maggio 2012 la madre portava con sé la propria figlia in Italia e da allora la stessa viveva in casa con lui che le aveva fatto da padre, occupandosi di lei sia dal punto di vista economico che materiale, morale, psicologico e affettivo, tanto che la ragazza lo chiamava “papà” già da diversi anni, intercorrendo tra di loro un forte legame affettivo, costruito in oltre 12 anni di convivenza. Il rappresentava altresì di godere di Parte_1 una stabile e solida situazione economica in quanto assunto a tempo indeterminato e da oltre 10 anni presso la Ditta Imballaggi D'Aniello in Fondi, percependo un reddito annuo di circa € 25.000,00. Da ultimo deduceva che sia la madre, che la ragazza ed il fratello prestavano il proprio consenso alla sua adozione.
Ciò posto, chiedeva: “Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale di Latina Voglia fissare l'udienza per la comparizione personale delle parti innanzi a sé al fine di raccogliere ogni occorrenda dichiarazione di consenso e manifestazione di assenso ex art. 296, 297, 311 c.c. e che il Tribunale adito riunito in camera di consiglio assunta ogni opportuna informazione e sentito il Pubblico Ministero Voglia dichiarare l'adozione della sig.ra (CF: ) Controparte_1 CodiceFiscale_3 nata il [...] in [...] – Stato di IA (Venezuela) da parte del sig. Parte_1 anteponendo il cognome del al cognome ai sensi dell'art. 299 cc con tutte le Parte_1 CP_1 consequenziali di legge;
ordinando altresì all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Fondi competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento e annotazione prevista dalla legge”.
In data 21.01.2025 il PM apponeva il proprio visto e, all'udienza dell'08.04.2025, il ricorrente,
l'adottanda e la madre esprimevano il proprio consenso all'adozione; la causa veniva quindi rinviata per discussione all'udienza del 02.10.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Preliminarmente, rileva il Collegio che ai sensi dell'art. 291 comma 1 c.c. “L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi [o legittimati], che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare” e che “L'adozione dei maggiorenni è essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione conviene all'adottando, mentre la pagina 2 di 4 funzione solidaristica che l'istituto può rivestire è meramente eventuale” (Cfr. Cass. 19.11.2024, n.
29684),
Ciò posto, all'esito dell'istruttoria, il Collegio ritiene la domanda meritevole di accoglimento: il ricorrente ha infatti depositato l'estratto dell'atto di nascita dell'adottanda (cfr. doc. 4 del ricorso), il certificato di matrimonio tra lui e la madre della ragazza ed il relativo nulla – osta matrimoniale (cfr. doc. 6 e 10 del ricorso), il certificato storico di residenza di e le Controparte_1 autocertificazioni della sua residenza e di quella mamma della ragazza (cfr. doc. 7 – 8 e 9 del ricorso), dalle quali emerge che gli stessi coabitano a far data dal maggio 2012, nonché il certificato di stato di famiglia. Il ricorrente ha versato in atti, inoltre, il proprio certificato di stato civile, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 d.p.r. 445 del 2000 con cui ha dichiarato “di non avere figli né naturali, né adottivi, né riconosciuti, né dichiarati, né resultati da atti ufficiali)”, nonché l' estratto per riassunto dell'atto di matrimonio ed il proprio certificato storico di residenza (cfr. nota di deposito del
28.4.2025).
Alla stregua della documentazione sopra richiamata, il Sig. risulta nato il 10 Parte_1 settembre 1966, mentre la Sig.ra il 5 agosto 1991, sicché il Controparte_1 ricorrente ha compiuto i trentacinque anni, e sussiste una differenza di età con l'adottanda superiore ai diciotto anni. Il ricorrente e l'adottanda hanno palesato il proprio consenso all'adozione, con contestuale assenso manifestato anche dalla madre dell'adottanda presente in udienza, mentre il padre naturale della ragazza, , è deceduto in data 03.08.2022 in Venezuela (cfr. doc. 12 del Persona_1 ricorso). Infatti, all'udienza dell'08.04.2025 il ricorrente dichiarava “Do il mio assenso alla adozione della qui presente ”, l'adottanda a sua volta riferiva Controparte_1
“Do il mio assenso ad essere adottata dal qui presente ricorrente”, mentre la madre esponeva
“Acconsento che mia figlia sia adottata da mio marito. Sono d'accordo che venga anteposto il cognome dell'adottante a quello mio attuale”.
Il inoltre, ha dimostrato di avere una stabile posizione lavorativa e di essere in grado di Parte_1 prendersi cura della ragazza anche dal punto di vista economico (cfr. doc.13, 14 e 15 del ricorso).
Può dunque ritenersi che fra l'adottante e l'adottando si sia creato un legame significativo e l'adozione in questione è, quindi, rispondente all'interesse dell'adottanda.
Ritiene pertanto il Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda.
Conseguentemente, meritevole di accoglimento è la domanda di anteporre il cognome dell'adottante al cognome dell'adottanda ai sensi dell'art. 299 c.c.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso n. v. g. 1022 del 2023, così provvede.
“Dichiara l'adozione da parte di , nato il [...] a [...], Parte_1 di nata il [...] Maracaibo – Stato IA Controparte_1
(Venezuela), la quale assumerà il nome di Parte_3
.
[...]
Ordina al competente ufficiale di stato civile le prescritte annotazioni di legge.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di competenza, anche ai sensi dell'art. 314 c.c.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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