Decreto cautelare 27 febbraio 2026
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 30/03/2026, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01485/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00821/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 821 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Lo Verde, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS-, notificato in data 1.12.2025, avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo n. I13546287, rilasciato in data 23.7.2018, e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 il dott. UR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il provvedimento impugnato il Questore di -OMISSIS- ha revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo n. -OMISSIS- rilasciato al ricorrente in data 23.7.2018.
L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio, depositando documentazione, senza tuttavia articolare memorie difensive.
Alla camera di consiglio del 19.3.26 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, il Collegio dà atto che, all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, e che è stato dato avviso alle parti presenti.
Il provvedimento impugnato è in primo incentrato sulla sentenza di condanna n. -OMISSIS-, pronunciata a carico del ricorrente dal G.I.P. del Tribunale di -OMISSIS- data 10/02/2023, alla pena di anni 5 (cinque) mesi 6 (sei) di reclusione, per il reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una minore, oltre ad una provvisionale immediatamente esecutiva di Euro 10.000.
Il provvedimento impugnato non si è peraltro limitato a richiamare il predetto precedente penale, valutando invece autonomamente i fatti posti a fondamento, ed esprimendo un giudizio di pericolosità sociale in concreto. In particolare, la revoca ha qualificato i predetti fatti connotati da “notevole gravità”, avendo l’istante abusato sessualmente di una minore in concorso con altri connazionali, costringendola dapprima a compiere atti sessuali all’interno di un’auto e successivamente all’interno della sua abitazione, utilizzando anche la narcotici al punto da farle perdere conoscenza, approfittando del suo stato di inferiorità fisica e psichica. Detta condotta ha denotato una “assoluta mancanza di rispetto per le norme dello Stato e delle comuni regole di convivenza civile da parte dell’interessato che, seppur titolare di un’autorizzazione al soggiorno permanente che gli avrebbe consentito l’integrazione nella società, ha scelto di allontanarsi di fatto da un percorso di integrazione sociale rendendosi oltretutto responsabile di condotte gravi ed intollerabili”. Inoltre, si è ritenuto che neppure la “presenza sul territorio nazionale di familiari del richiedente” abbia rappresentato un elemento idoneo a controbilanciare la pericolosità criminale dimostrata e ad il giudizio di prognosi negativa.
Alla luce di quanto precede, il ricorso va respinto.
In particolare, non sussiste la dedotta violazione dell’art. 9 comma 4 del D.Lgs. n.286/1998 posta a fondamento del primo motivo, avendo l’Amministrazione formulato un giudizio complessivo di pericolosità sociale con riferimento alle concrete circostanze, senza invece limitarsi, come erroneamente dedotto dal ricorrente, a richiamare la predetta sentenza penale.
Non risulta fondato neppure il secondo motivo, con cui il ricorrente evidenzia di aver interamente espiato la pena in regime di detenzione domiciliare, trattandosi di un effetto circoscritto alla sfera penale, che non può incidere sul giudizio formulato dall’Amministrazione, nell’ambito della sua discrezionalità.
Anche il terzo motivo, con cui l’istante lamenta come “il provvedimento della Questura di -OMISSIS- manca di un’approfondita valutazione che tenga conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e della sua situazione socio-lavorativa”, non merita accoglimento, considerato che, per giurisprudenza costante, la propensione a delinquere del ricorrente, risulta aggravata dall’insussistenza di uno stato di indigenza, circostanza questa valida a fornire un’ulteriore caratterizzazione negativa della sua personalità (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 19.5.2017, n. 166).
In conclusione, il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, considerate le peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD GO, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
UR AT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR AT | RD GO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.