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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 05/11/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5910/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice TT OL, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5910/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesta Blasetti (c.f. ) del Foro di , giusta delega rilasciata ex art. C.F._1 Pt_1
83 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via della Pt_1
Ginnastica n. 24; RICORRENTE contro in forma abbreviata Controparte_1
(P.I. ), con sede in Milano, via Largo Donegani n. 2, in CP_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale pro tempore, avv. Salvatore Lo Giudice (c.f.:
), in virtù dei poteri conferiti con atto del Notaio dr.ssa C.F._2 di Roma, del 28.5.2020, rep. 13375, raccolta 6492, assistita e Persona_1 difesa dall'avv. Lorenzo Cassai (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Marina n. 6 (PEC:
, giusta procura allegata ex art. 83 c.p.c.: Email_1
RESISTENTE oggetto: locazione conclusioni delle parti: all'udienza del 4.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale
(di seguito anche “il ”), con ricorso Parte_1 Parte_1 del 31.10.2024, ha agito in giudizio nei confronti della per sentir CP_2 dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti ed ottenere il risarcimento del danno. si costituiva con memoria del 14.3.2025 opponendosi alle pretese di CP_2 parte ricorrente All'udienza del 26.3.2025 il Giudice avanzava una proposta conciliativa che, tuttavia, trovava il favore esclusivamente di parte resistente. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che fissava per la discussione l'udienza del 4.11.2025 disponendo la celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Diritto Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti. Non è contestato, e comunque debitamente provato mediante produzione documentale, che:
- tra le parti insiste un contratto di locazione immobiliare di quota parte della superficie di copertura, pari a 15 mq, del palazzo sito in , Pt_1 Parte_1
, catastalmente censito al NCEU di , Particella Catastale 7375,
[...] Pt_1
Foglio 23, Particella n. 22989 (all. 1 fascicolo ricorrente);
- con atto del 19.1.2005 i contraenti stipulavano un accordo integrativo modificando l'area concessa in locazione e richiamando, per il resto, la locazione già conclusa;
- la subentrava nel contratto di locazione;
CP_2
- la in forza del descritto accordo, era autorizzata ad installare un CP_2 impianto, comprensivo di strutture, antenne e apparecchiatura per la diffusione di un segnale radio telefonico. Parte ricorrente ha dedotto che nel 2023 alcuni condomini notavano come nell'area locata fosse presente “un nuovo impianto di radiotelefonia TIM S.p.A., in aggiunta a quello della ragione per cui chiedevano alla conduttrice il puntuale rispetto CP_2 delle statuizioni contrattuali con la rimozione dell'impianto di spettanza della TIM mai autorizzato dal Condominio. pag. 2/6 La circostanza (in disparte le questioni interpretative di seguito affrontate con particolare riferimento all'accordo integrativo del 19.1.2005 nella parte in cui si fa riferimento al “installazione di una stazione radio base” e all'art. 5 del contratto di locazione), non è contestata da parte resistente che, nei propri scritti difensivi, ha confermato come corrispondesse al vero che erano state installate “antenne di proprietà di TI (per l'appunto ospitate sull'infrastruttura di )” ma che le stesse CP_2 erano “posizionate sulla palina installata da (in verità dall'originario contraente CP_2 CP_3
e gli apparati sono stati tutti compattati sulla griglia esistente dove erano installati gli
[...] apparati di (cfr. memoria di costituzione pagg. 3 e 4 ) e quindi sostenendo CP_3 che nessuno spazio aggiuntivo era stato occupato oltre ai 15 mq concessi in locazione. Passate in rassegna le circostanze incontestate, ritiene il Tribunale che la controversia possa essere affrontata indagando nell'ordine i seguenti aspetti e cioè: se il contratto di locazione consenta o meno al conduttore di installare più stazioni radio base sulla superficie locata, se l'installazione dell'apparecchiatura di TIM s.p.a. sulla palina già esistente comporti l'insistenza di un secondo apparato radio base e, in caso di soluzione positiva, se l'inadempimento integri i requisiti di gravità richiesti dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto. Procedendo con ordine l'art. 5 commi 1 e 2 del contratto di locazione recitano che:
“L'immobile è concesso in locazione per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, comprensivi di strutture, antenne ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l'impianto), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni. Le parti convengono pertanto che il diritto di installazione, mantenimento ed adeguamento dell'impianto è condizione essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso”. La dichiarazione congiunta delle parti del 19.1.2005 chiarisce che la locazione aveva ad oggetto una porzione della superficie immobiliare per “l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio telefonico (di seguito “impianto”)”. Ebbene le norme sull'interpretazione del contratto, segnatamente l'art. 1362 c.c. per cui “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”, consentono di affermare che la locazione permettesse al conduttore l'installazione di una sola stazione radio. L'approdo esegetico si ricava non tanto, come evocato dalle parti, dalla declinazione plurale o singolare del termine “stazione radio base” bensì' dal tenore complessivo dell'accordo sottoscritto. In primo luogo il contratto di locazione veniva originariamente stipulato dalla Omnitel Pronto Italia s.p.a., nota compagnia di gestione telefonica di talchè era pag. 3/6 certamente logico e consequenziale che il conduttore installasse la propria stazione radio base senza che vi fosse la necessità di puntualizzare il divieto di consentire alla concorrenza di duplicare le strutture. Sulla scorta di detta considerazione perde quindi rilievo l'osservazione difensiva della resistente per cui installa l'infrastruttura ma non è un operatore telefonico” (cfr. CP_2 pag. 4 memoria di costituzione). Viceversa, l'art. 8 del contratto di locazione suffraga l'interpretazione supra fornita nella parte in cui era concessa al conduttore la facoltà di cedere il contratto ad “altro gestore concessionario del servizio di telecomunicazioni” implicitamente confermando l'unicità della struttura. In altri termini, semplificando, lo spazio condominiale era locato al gestore telefonico per l'installazione di una stazione radio base che non poteva che riferirsi alla struttura funzionale a garantire la trasmissione del segnale di quel singolo Operatore. In secondo luogo i richiami letterali a “strutture, antenne ed apparecchiature radio”, anch'essi declinati al plurale, lungi dall'asseverare la tesi di parte resistente, devono essere più correttamente intesi descrittivi di parti e componenti di un'unità complessa. La stazione radio base, infatti, indica un sistema complesso di ricetrasmissione sì composto da una serie di elementi ma apprezzabile nella sua unitarietà. Se l'evoluzione tecnologica (si badi che dalla stipula del contratto originario sono trascorsi quasi venticinque anni) ha oggi consentito di approntare sulla medesima palina della l'installazione di altri ripetitori ciò non toglie che la parte CP_2 avrebbe dovuto chiedere e ottenere il consenso del condominio. Non coglie infatti nel segno la tesi per cui non vi è stata utilizzazione di “ulteriore spazio aggiuntivo a quello occupato” poiché la materia del contendere non è la superficie di 15 mq concessa in godimento al conduttore bensì il travalicamento dei limiti pattuiti quanto all'utilizzo e allo sfruttamento di detta area.
Anche le osservazioni in ordine alla sublocazione sono prive di pregio. Il conduttore, infatti può certo sublocare la cosa concessa in godimento ma esclusivamente nei limiti dell'acquisito diritto, con la conseguenza che parte resistente avrebbe potuto consentire ad altro gestore sub conduttore di installare la propria stazione radio base ma dismettendo quelle preesistente non certo in aggiunta. Chiarito quindi che l'accordo prevedeva la possibilità per il Gestore di installare una sola stazione radio base e che ha consentito indebitamente a TI s.p.a. CP_2 di apporre una seconda stazione radio base sulla stessa infrastruttura, rileva il pag. 4/6 Tribunale che il profilo di inadempimento non integri il requisito di gravità richiesto dall'art. 1455 c.c. E' opportuno innanzitutto evidenziare che la fattispecie in esame esula dall'ambito applicativo dell'art. 5 della L. 392/1978 (che introduce una presunzione legale di gravità, temporale e quantitativa, per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo) tanto che l'art. 41 della stessa Legge non richiama detta disposizione con ciò dovendosi concludere che il rimedio della risoluzione rimane regolato dalla norma generale dell'art. 1455 c.c. Detta regola non attribuisce rilevanza solutoria ad ogni fatto-inadempimento bensì solo a quello connotato dal crisma della gravità perché avente non scarsa importanza sia sul piano oggettivo dell'obbligazione violata sia su quello soggettivo avuto riguardo all'interesse della parte delusa. Ebbene dagli elementi a disposizione del Tribunale si rileva che:
- la stazione radio base di TI s.p.a. veniva installata sulla stessa palina in godimento alla senza occupare altro spazio o installare altre CP_2 strutture di supporto (elemento che stavolta assume rilevanza ai fini della valutazione dell'entità dell'inadempimento);
- il condominio ricorrente aveva già concesso ad altri operatori e gestori telefonici (Wind e Iliad) l'istallazione sul lastrico solare di altre stazione radio base, come immediatamente evincibile dal doc. 13 del fascicolo e segnatamente dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. adottata dal Tribunale di Trieste nell'ambito di un giudizio cautelare tra il Condominio e la Parte_2
con la conseguenza che l'interesse del contraente deluso non può che
[...] essere relegato a un profilo di natura prevalentemente economica, per la precisione di quantificazione del canone, e non già di limitazione delle onde elettromagnetiche come genericamente prospettato. Tali argomentazioni depongono per l'inconsistenza dell'inadempimento di CP_2
e quindi per l'impossibilità di dichiarare lo scioglimento dal vincolo negoziale
[...] per carenza dei requisiti di cui all'art. 1455 c.c. Né il Tribunale può pronunciarsi in ordine all'esatto adempimento condannando parte resistente alla rimozione della stazione radio base non autorizzata poiché vi osta il principio di cui all'art. 112 c.p.c. atteso che il Condominio ha avanzato, ai sensi dell'art. 1453 c.c., esclusivamente una domanda di risoluzione contrattuale, oltre a quella risarcitoria. Tale ultima pretesa, poi, non può che rimanere assorbita dal rigetto della domanda principale senza tuttavia omettere di osservare che il danno di cui era richiesto il ristoro (mancato pagamento dei canoni dalla data di risoluzione alla naturale scadenza del contratto) si sarebbe risolto in un danno futuro solo ipotetico, ben pag. 5/6 potendo il Condominio rinnovare con altro conduttore il vincolo contrattuale anche a condizioni economiche vantaggiose, con conseguente rigetto della pretesa. Le ragioni della decisione, in particolare il fatto che parte resistente ha in ogni caso consentito l'installazione dell'apparecchiatura trasmittente alla TI s.p.a. senza consenso del locatore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite pur a fronte della formale soccombenza del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Trieste, 5 novembre 2025
il Giudice
TT OL
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
- Sezione Civile -
Il Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, nella persona del giudice TT OL, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 5910/2024 R.G., promossa da
(c.f. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Ernesta Blasetti (c.f. ) del Foro di , giusta delega rilasciata ex art. C.F._1 Pt_1
83 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il suo studio in , via della Pt_1
Ginnastica n. 24; RICORRENTE contro in forma abbreviata Controparte_1
(P.I. ), con sede in Milano, via Largo Donegani n. 2, in CP_2 P.IVA_2 persona del procuratore speciale pro tempore, avv. Salvatore Lo Giudice (c.f.:
), in virtù dei poteri conferiti con atto del Notaio dr.ssa C.F._2 di Roma, del 28.5.2020, rep. 13375, raccolta 6492, assistita e Persona_1 difesa dall'avv. Lorenzo Cassai (c.f. ) ed elettivamente C.F._3 domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Marina n. 6 (PEC:
, giusta procura allegata ex art. 83 c.p.c.: Email_1
RESISTENTE oggetto: locazione conclusioni delle parti: all'udienza del 4.11.2025 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Vicenda processuale
(di seguito anche “il ”), con ricorso Parte_1 Parte_1 del 31.10.2024, ha agito in giudizio nei confronti della per sentir CP_2 dichiarare la risoluzione del contratto di locazione in essere tra le parti ed ottenere il risarcimento del danno. si costituiva con memoria del 14.3.2025 opponendosi alle pretese di CP_2 parte ricorrente All'udienza del 26.3.2025 il Giudice avanzava una proposta conciliativa che, tuttavia, trovava il favore esclusivamente di parte resistente. Con provvedimento del Presidente del Tribunale di Trieste dell'8.10.2025 (in esecuzione del D.L. 117/2025 pubblicato l'8.8.2025 in vigore dal 9.9.2025 e della delibera plenaria del CSM del 1.10.2025) il procedimento era assegnato allo scrivente Giudice che fissava per la discussione l'udienza del 4.11.2025 disponendo la celebrazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Diritto Le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento per i motivi e nei limiti di seguito esposti. Non è contestato, e comunque debitamente provato mediante produzione documentale, che:
- tra le parti insiste un contratto di locazione immobiliare di quota parte della superficie di copertura, pari a 15 mq, del palazzo sito in , Pt_1 Parte_1
, catastalmente censito al NCEU di , Particella Catastale 7375,
[...] Pt_1
Foglio 23, Particella n. 22989 (all. 1 fascicolo ricorrente);
- con atto del 19.1.2005 i contraenti stipulavano un accordo integrativo modificando l'area concessa in locazione e richiamando, per il resto, la locazione già conclusa;
- la subentrava nel contratto di locazione;
CP_2
- la in forza del descritto accordo, era autorizzata ad installare un CP_2 impianto, comprensivo di strutture, antenne e apparecchiatura per la diffusione di un segnale radio telefonico. Parte ricorrente ha dedotto che nel 2023 alcuni condomini notavano come nell'area locata fosse presente “un nuovo impianto di radiotelefonia TIM S.p.A., in aggiunta a quello della ragione per cui chiedevano alla conduttrice il puntuale rispetto CP_2 delle statuizioni contrattuali con la rimozione dell'impianto di spettanza della TIM mai autorizzato dal Condominio. pag. 2/6 La circostanza (in disparte le questioni interpretative di seguito affrontate con particolare riferimento all'accordo integrativo del 19.1.2005 nella parte in cui si fa riferimento al “installazione di una stazione radio base” e all'art. 5 del contratto di locazione), non è contestata da parte resistente che, nei propri scritti difensivi, ha confermato come corrispondesse al vero che erano state installate “antenne di proprietà di TI (per l'appunto ospitate sull'infrastruttura di )” ma che le stesse CP_2 erano “posizionate sulla palina installata da (in verità dall'originario contraente CP_2 CP_3
e gli apparati sono stati tutti compattati sulla griglia esistente dove erano installati gli
[...] apparati di (cfr. memoria di costituzione pagg. 3 e 4 ) e quindi sostenendo CP_3 che nessuno spazio aggiuntivo era stato occupato oltre ai 15 mq concessi in locazione. Passate in rassegna le circostanze incontestate, ritiene il Tribunale che la controversia possa essere affrontata indagando nell'ordine i seguenti aspetti e cioè: se il contratto di locazione consenta o meno al conduttore di installare più stazioni radio base sulla superficie locata, se l'installazione dell'apparecchiatura di TIM s.p.a. sulla palina già esistente comporti l'insistenza di un secondo apparato radio base e, in caso di soluzione positiva, se l'inadempimento integri i requisiti di gravità richiesti dall'art. 1455 c.c. per la risoluzione del contratto. Procedendo con ordine l'art. 5 commi 1 e 2 del contratto di locazione recitano che:
“L'immobile è concesso in locazione per l'installazione di impianti per telecomunicazioni, comprensivi di strutture, antenne ed apparecchiature radio, oltre apparati accessori, il tutto per la diffusione di segnali radio (nel seguito l'impianto), per il perseguimento di scopi sociali e principalmente per realizzare e gestire il pubblico servizio di comunicazioni. Le parti convengono pertanto che il diritto di installazione, mantenimento ed adeguamento dell'impianto è condizione essenziale del contratto per tutta la durata dello stesso”. La dichiarazione congiunta delle parti del 19.1.2005 chiarisce che la locazione aveva ad oggetto una porzione della superficie immobiliare per “l'installazione di una stazione radio base, comprensiva di strutture, antenne ed apparecchiature radio per la diffusione di segnale radio telefonico (di seguito “impianto”)”. Ebbene le norme sull'interpretazione del contratto, segnatamente l'art. 1362 c.c. per cui “nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole”, consentono di affermare che la locazione permettesse al conduttore l'installazione di una sola stazione radio. L'approdo esegetico si ricava non tanto, come evocato dalle parti, dalla declinazione plurale o singolare del termine “stazione radio base” bensì' dal tenore complessivo dell'accordo sottoscritto. In primo luogo il contratto di locazione veniva originariamente stipulato dalla Omnitel Pronto Italia s.p.a., nota compagnia di gestione telefonica di talchè era pag. 3/6 certamente logico e consequenziale che il conduttore installasse la propria stazione radio base senza che vi fosse la necessità di puntualizzare il divieto di consentire alla concorrenza di duplicare le strutture. Sulla scorta di detta considerazione perde quindi rilievo l'osservazione difensiva della resistente per cui installa l'infrastruttura ma non è un operatore telefonico” (cfr. CP_2 pag. 4 memoria di costituzione). Viceversa, l'art. 8 del contratto di locazione suffraga l'interpretazione supra fornita nella parte in cui era concessa al conduttore la facoltà di cedere il contratto ad “altro gestore concessionario del servizio di telecomunicazioni” implicitamente confermando l'unicità della struttura. In altri termini, semplificando, lo spazio condominiale era locato al gestore telefonico per l'installazione di una stazione radio base che non poteva che riferirsi alla struttura funzionale a garantire la trasmissione del segnale di quel singolo Operatore. In secondo luogo i richiami letterali a “strutture, antenne ed apparecchiature radio”, anch'essi declinati al plurale, lungi dall'asseverare la tesi di parte resistente, devono essere più correttamente intesi descrittivi di parti e componenti di un'unità complessa. La stazione radio base, infatti, indica un sistema complesso di ricetrasmissione sì composto da una serie di elementi ma apprezzabile nella sua unitarietà. Se l'evoluzione tecnologica (si badi che dalla stipula del contratto originario sono trascorsi quasi venticinque anni) ha oggi consentito di approntare sulla medesima palina della l'installazione di altri ripetitori ciò non toglie che la parte CP_2 avrebbe dovuto chiedere e ottenere il consenso del condominio. Non coglie infatti nel segno la tesi per cui non vi è stata utilizzazione di “ulteriore spazio aggiuntivo a quello occupato” poiché la materia del contendere non è la superficie di 15 mq concessa in godimento al conduttore bensì il travalicamento dei limiti pattuiti quanto all'utilizzo e allo sfruttamento di detta area.
Anche le osservazioni in ordine alla sublocazione sono prive di pregio. Il conduttore, infatti può certo sublocare la cosa concessa in godimento ma esclusivamente nei limiti dell'acquisito diritto, con la conseguenza che parte resistente avrebbe potuto consentire ad altro gestore sub conduttore di installare la propria stazione radio base ma dismettendo quelle preesistente non certo in aggiunta. Chiarito quindi che l'accordo prevedeva la possibilità per il Gestore di installare una sola stazione radio base e che ha consentito indebitamente a TI s.p.a. CP_2 di apporre una seconda stazione radio base sulla stessa infrastruttura, rileva il pag. 4/6 Tribunale che il profilo di inadempimento non integri il requisito di gravità richiesto dall'art. 1455 c.c. E' opportuno innanzitutto evidenziare che la fattispecie in esame esula dall'ambito applicativo dell'art. 5 della L. 392/1978 (che introduce una presunzione legale di gravità, temporale e quantitativa, per le sole locazioni di immobili ad uso abitativo) tanto che l'art. 41 della stessa Legge non richiama detta disposizione con ciò dovendosi concludere che il rimedio della risoluzione rimane regolato dalla norma generale dell'art. 1455 c.c. Detta regola non attribuisce rilevanza solutoria ad ogni fatto-inadempimento bensì solo a quello connotato dal crisma della gravità perché avente non scarsa importanza sia sul piano oggettivo dell'obbligazione violata sia su quello soggettivo avuto riguardo all'interesse della parte delusa. Ebbene dagli elementi a disposizione del Tribunale si rileva che:
- la stazione radio base di TI s.p.a. veniva installata sulla stessa palina in godimento alla senza occupare altro spazio o installare altre CP_2 strutture di supporto (elemento che stavolta assume rilevanza ai fini della valutazione dell'entità dell'inadempimento);
- il condominio ricorrente aveva già concesso ad altri operatori e gestori telefonici (Wind e Iliad) l'istallazione sul lastrico solare di altre stazione radio base, come immediatamente evincibile dal doc. 13 del fascicolo e segnatamente dell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. adottata dal Tribunale di Trieste nell'ambito di un giudizio cautelare tra il Condominio e la Parte_2
con la conseguenza che l'interesse del contraente deluso non può che
[...] essere relegato a un profilo di natura prevalentemente economica, per la precisione di quantificazione del canone, e non già di limitazione delle onde elettromagnetiche come genericamente prospettato. Tali argomentazioni depongono per l'inconsistenza dell'inadempimento di CP_2
e quindi per l'impossibilità di dichiarare lo scioglimento dal vincolo negoziale
[...] per carenza dei requisiti di cui all'art. 1455 c.c. Né il Tribunale può pronunciarsi in ordine all'esatto adempimento condannando parte resistente alla rimozione della stazione radio base non autorizzata poiché vi osta il principio di cui all'art. 112 c.p.c. atteso che il Condominio ha avanzato, ai sensi dell'art. 1453 c.c., esclusivamente una domanda di risoluzione contrattuale, oltre a quella risarcitoria. Tale ultima pretesa, poi, non può che rimanere assorbita dal rigetto della domanda principale senza tuttavia omettere di osservare che il danno di cui era richiesto il ristoro (mancato pagamento dei canoni dalla data di risoluzione alla naturale scadenza del contratto) si sarebbe risolto in un danno futuro solo ipotetico, ben pag. 5/6 potendo il Condominio rinnovare con altro conduttore il vincolo contrattuale anche a condizioni economiche vantaggiose, con conseguente rigetto della pretesa. Le ragioni della decisione, in particolare il fatto che parte resistente ha in ogni caso consentito l'installazione dell'apparecchiatura trasmittente alla TI s.p.a. senza consenso del locatore, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite pur a fronte della formale soccombenza del . Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande di parte ricorrente;
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. Trieste, 5 novembre 2025
il Giudice
TT OL
pag. 6/6