Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 487
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti

    L'intervento volontario dell'Agente della Riscossione è ammesso e la produzione documentale è considerata tempestiva. La prova della notifica degli atti presupposti è stata fornita. Le eccezioni sull'indirizzo PEC e sulla validità delle notifiche sono infondate.

  • Rigettato
    Tardività della produzione documentale da parte dell'Agente della Riscossione

    La costituzione nel giudizio è avvenuta nei termini, rendendo la produzione delle relate tempestiva.

  • Rigettato
    Invalidità delle notificazioni a mezzo PEC da indirizzo non censito

    L'eccezione sull'indirizzo di PEC non censito dal registro pubblico è infondata, come più volte affermato dalla Corte di Nomofilachia.

  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi

    La prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi non è maturata, considerando la sospensione dovuta all'emergenza sanitaria e la data di notifica delle cartelle di pagamento.

  • Rigettato
    Difetto di legittimazione processuale dell'Agente della Riscossione

    La società contribuente ha rinunciato all'eccezione di difetto di legittimazione processuale in quanto la procura speciale è stata esibita in udienza e depositata successivamente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 487
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 487
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo