CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IX, sentenza 16/01/2026, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 487/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3869/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2
e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106622904000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014618080000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170041075469000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180002511584000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049718384000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056567636000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001818923000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054719848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN001532020 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. limitatamente al diritto camerale del 2014 e nel resto rigettava le censure mosse nei confronti dell'intimazione di pagamento relativa ad altre 7 cartelle di pagamento ed un'intimazione di pagamento per tributi vari di anni diversi e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- riproposizione del motivo relativo alla nullità dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti, atteso che lo stesso giudice di prime cure aveva dato della mancanza di prova della loro avvenuta notificazione. Al riguardo eccepiva, in ogni caso, la tardività della produzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che era intervenuta volontariamente in giudizio, non essendo stata chiamata in giudizio originariamente. Questione autonomamente riproposta con il motivo n. 3.
2. erronea valutazione sull'eccezione di prescrizione per le sanzioni e gli interessi, dovendosi tenere conto del termine quinquennale e non decennale.
3. vedi motivo n. 1, con riproposizione anche dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale, dal momento che la procura speciale era stata depositata nel fascicolo telematico dopo l'assunzione in riserva della causa per la decisione.
Si costituiva la Camera di Commercio di Enna, che insisteva per l'estromissione dal giudizio, dal momento che il processo riguardava esclusivamente la fase della riscossione esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso aveva sollevato questioni unicamente rispetto ad atti emessi dall'Agente della Riscossione.
Rappresentava che, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione era intervenuta volontariamente in giudizio, producendo le relate di notificazione di tutti gli atti presupposti, con conseguente cristallizzazione delle pretese tributarie. Con riferimento all'unico atto emesso dall'Agenzia delle Entrate faceva presente di aver prodotto la relata di notificazione dell'intimazione di pagamento n. TY3IPRN001532020, con cui si sollecitavn. TY pagamento del tributo dovuto a seguito del passaggio in giudicato sentenza n.
656/03/2020 depositata il 4 febbraio 2020 con cui la CTR della Sicilia, in riforma della sentenza della CTP di Palermo n. 1117/05/15, appellata dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, aveva rigettato l'originario ricorso della “Ricorrente_1 S.r.l.” proposto avverso l'avviso di accertamento n. TY303K103203/2013, afferente IVA ed IRES per anno di imposta 2010.
Insisteva per la prescrizione decennale anche delle sanzioni, rilevando che in ogni caso per i tributi erariali non era maturato neppure il termine quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando che il difensore della società contribuente aveva rinunciato all'eccezione di difetto di legittimazione processuale dal momento che la procura speciale era stata esibita in udienza e, quindi, successivamente alla discussione, depositata nel fascicolo telematico, come si ricordava nello svolgimento del processo della sentenza impugnata. La produzione documentale era tempestiva, dal momento che era stata effettuata con la costituzione volontaria in giudizio del 4/11/2023 a fronte dell'udienza di discussione rinviata dal 12/09/2023 al
5/12/2023. In ogni caso procedeva a ridepositare tutte le relate di notificazione. Insisteva per il riconoscimento del termine di prescrizione decennale per tutti i tributi compresi i diritti camerali e della sospensione dovuta all'emergenza sanitaria.
In vista dell'odierna udienza la società contribuente depositava memoria illustrativa con cui chiariva la ricostruzione dello svolgimento del processo fatta dall'Agente della Riscossione, non essendo menzionata verbale alcuna rinuncia alle eccezioni formulato o l'avvenuta esibizione della procura speciale, anche se rinunciava all'eccezione sulla tardività del deposito della documentazione alla luce del nuovo deposito effettuato in questo grado di giudizio e, quindi, al motivo n.
3. Contestava, quindi, la valenza dimostrativa del file depositato dall'Agenzia delle Entrate per l'intimazione di pagamento da essa notificato, non essendo nel formato .eml o .msg, ma trattandosi di scansione della stampa del detto file.
Eccepiva, inoltre, l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto. Eccepiva, quindi, l'invalidità delle notificazioni effettuate dall'Agente della Riscossione a mezzo PEC in quanto spedite da un indirizzo non censito nei pubblici registri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
L'Agente della Riscossione poteva intervenire volontariamente nel giudizio di primo grado quale parte del rapporto tributario. Non era necessaria la notificazione delle sue difese alle controparti a pena di inammissibilità, sia perché questa sanzione non è prevista dall'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 546/1992, sia perché non è stato allegato quale sia stato il pregiudizio derivato al contribuente dall'intervento in parola (sul punto v. Cass. n.
8718/2025).
La costituzione nel giudizio è avvenuta ben oltre i 20 giorni previsti 32 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, la produzione delle relate è stata certamente tempestiva.
V'è quindi la prova della notificazione degli atti presupposti.
Le eccezioni sono nuove e, quindi, inammissibili, non essendo mai state formulate nel giudizio di primo grado.
In ogni caso sono infondate, perché il file .pdf è certamente idoneo a dare la prova della notificazione a mezzo, trattandosi di una copia del messaggio di PEC inviato dal gestore di PEC al mittente, che ha pieno valore ove non espressamente e motivatamente disconosciuto.
L'eccezione sull'indirizzo di PEC non censito dal registro pubblico è infondata, come più volte affermato dalla Corte di Nomofilachia.
L'Agenzia delle Entrate ha offerto piena prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto all'intimazione impugnata.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
L'intimazione è stata notificata a mezzo PEC il 12/12/2022, mentre le prime due cartelle sottese erano state notificate il 28/11/2016, per cui i cinque anni ricadono nella sospensione di 542 giorni per l'emergenza sanitaria seguendo il ragionamento fatto da Cass. n. 960/25, trattandosi di ruoli consegnati prima dell'8/03/2020. Lo stesso ragionamento vale a maggior ragione per le altre cartelle notificate successivamente. Non è, quindi, decorsa la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi dopo la notificazione delle cartelle di pagamento.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme indicate in dispositivo in base al valore medio previsto dal d.m.
55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 per la prima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.000,00, oltre spese forfetarie per la prima e di euro 7.500,00 oltre IVA e CPA come per legge per la seconda. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
IG TR
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PETRUCCI LUIGI, Presidente e Relatore
LO MANTO VINCENZA, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3869/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Palermo Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 21/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez. 2
e pubblicata il 04/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IRES-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IRPEF-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29620229021013149 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620160106622904000 IRAP 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170014618080000 IVA-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620170041075469000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180002511584000 IVA-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180049718384000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180056567636000 IRAP 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190001818923000 IRES-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620190054719848000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TY3IPRN001532020 IVA-ALTRO 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti comparse si riportano alle conclusioni formulate nei rispettivi atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza meglio indicata in epigrafe la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 s.r.l. limitatamente al diritto camerale del 2014 e nel resto rigettava le censure mosse nei confronti dell'intimazione di pagamento relativa ad altre 7 cartelle di pagamento ed un'intimazione di pagamento per tributi vari di anni diversi e compensava fra le parti le spese del giudizio.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società contribuente per i seguenti motivi:
1.- riproposizione del motivo relativo alla nullità dell'intimazione per omessa notificazione degli atti presupposti, atteso che lo stesso giudice di prime cure aveva dato della mancanza di prova della loro avvenuta notificazione. Al riguardo eccepiva, in ogni caso, la tardività della produzione effettuata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che era intervenuta volontariamente in giudizio, non essendo stata chiamata in giudizio originariamente. Questione autonomamente riproposta con il motivo n. 3.
2. erronea valutazione sull'eccezione di prescrizione per le sanzioni e gli interessi, dovendosi tenere conto del termine quinquennale e non decennale.
3. vedi motivo n. 1, con riproposizione anche dell'eccezione di difetto di legittimazione processuale, dal momento che la procura speciale era stata depositata nel fascicolo telematico dopo l'assunzione in riserva della causa per la decisione.
Si costituiva la Camera di Commercio di Enna, che insisteva per l'estromissione dal giudizio, dal momento che il processo riguardava esclusivamente la fase della riscossione esattoriale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto il ricorso aveva sollevato questioni unicamente rispetto ad atti emessi dall'Agente della Riscossione.
Rappresentava che, in ogni caso, l'Agenzia delle Entrate Riscossione era intervenuta volontariamente in giudizio, producendo le relate di notificazione di tutti gli atti presupposti, con conseguente cristallizzazione delle pretese tributarie. Con riferimento all'unico atto emesso dall'Agenzia delle Entrate faceva presente di aver prodotto la relata di notificazione dell'intimazione di pagamento n. TY3IPRN001532020, con cui si sollecitavn. TY pagamento del tributo dovuto a seguito del passaggio in giudicato sentenza n.
656/03/2020 depositata il 4 febbraio 2020 con cui la CTR della Sicilia, in riforma della sentenza della CTP di Palermo n. 1117/05/15, appellata dall'Agenzia delle Entrate di Palermo, aveva rigettato l'originario ricorso della “Ricorrente_1 S.r.l.” proposto avverso l'avviso di accertamento n. TY303K103203/2013, afferente IVA ed IRES per anno di imposta 2010.
Insisteva per la prescrizione decennale anche delle sanzioni, rilevando che in ogni caso per i tributi erariali non era maturato neppure il termine quinquennale.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentando che il difensore della società contribuente aveva rinunciato all'eccezione di difetto di legittimazione processuale dal momento che la procura speciale era stata esibita in udienza e, quindi, successivamente alla discussione, depositata nel fascicolo telematico, come si ricordava nello svolgimento del processo della sentenza impugnata. La produzione documentale era tempestiva, dal momento che era stata effettuata con la costituzione volontaria in giudizio del 4/11/2023 a fronte dell'udienza di discussione rinviata dal 12/09/2023 al
5/12/2023. In ogni caso procedeva a ridepositare tutte le relate di notificazione. Insisteva per il riconoscimento del termine di prescrizione decennale per tutti i tributi compresi i diritti camerali e della sospensione dovuta all'emergenza sanitaria.
In vista dell'odierna udienza la società contribuente depositava memoria illustrativa con cui chiariva la ricostruzione dello svolgimento del processo fatta dall'Agente della Riscossione, non essendo menzionata verbale alcuna rinuncia alle eccezioni formulato o l'avvenuta esibizione della procura speciale, anche se rinunciava all'eccezione sulla tardività del deposito della documentazione alla luce del nuovo deposito effettuato in questo grado di giudizio e, quindi, al motivo n.
3. Contestava, quindi, la valenza dimostrativa del file depositato dall'Agenzia delle Entrate per l'intimazione di pagamento da essa notificato, non essendo nel formato .eml o .msg, ma trattandosi di scansione della stampa del detto file.
Eccepiva, inoltre, l'omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto. Eccepiva, quindi, l'invalidità delle notificazioni effettuate dall'Agente della Riscossione a mezzo PEC in quanto spedite da un indirizzo non censito nei pubblici registri.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, tempestivamente proposto, è infondato.
Motivo 1
Il motivo non è fondato.
L'Agente della Riscossione poteva intervenire volontariamente nel giudizio di primo grado quale parte del rapporto tributario. Non era necessaria la notificazione delle sue difese alle controparti a pena di inammissibilità, sia perché questa sanzione non è prevista dall'art. 14, comma 5 d.lgs. n. 546/1992, sia perché non è stato allegato quale sia stato il pregiudizio derivato al contribuente dall'intervento in parola (sul punto v. Cass. n.
8718/2025).
La costituzione nel giudizio è avvenuta ben oltre i 20 giorni previsti 32 d.lgs. n. 546/1992 e, quindi, la produzione delle relate è stata certamente tempestiva.
V'è quindi la prova della notificazione degli atti presupposti.
Le eccezioni sono nuove e, quindi, inammissibili, non essendo mai state formulate nel giudizio di primo grado.
In ogni caso sono infondate, perché il file .pdf è certamente idoneo a dare la prova della notificazione a mezzo, trattandosi di una copia del messaggio di PEC inviato dal gestore di PEC al mittente, che ha pieno valore ove non espressamente e motivatamente disconosciuto.
L'eccezione sull'indirizzo di PEC non censito dal registro pubblico è infondata, come più volte affermato dalla Corte di Nomofilachia.
L'Agenzia delle Entrate ha offerto piena prova della notifica dell'atto di accertamento presupposto all'intimazione impugnata.
Motivo 2
Il motivo non è fondato.
L'intimazione è stata notificata a mezzo PEC il 12/12/2022, mentre le prime due cartelle sottese erano state notificate il 28/11/2016, per cui i cinque anni ricadono nella sospensione di 542 giorni per l'emergenza sanitaria seguendo il ragionamento fatto da Cass. n. 960/25, trattandosi di ruoli consegnati prima dell'8/03/2020. Lo stesso ragionamento vale a maggior ragione per le altre cartelle notificate successivamente. Non è, quindi, decorsa la prescrizione quinquennale delle sanzioni e degli interessi dopo la notificazione delle cartelle di pagamento.
Essendo stata confermata la sentenza di primo grado, vanno liquidate unicamente le spese del presente giudizio, che seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.
Condanna, quindi, la Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle somme indicate in dispositivo in base al valore medio previsto dal d.m.
55/2014 per gli avvocati per le fasi di studio, introduzione e decisione in relazione allo scaglione di riferimento del valore della causa, ridotta del 20%, come disposto dall'art. 15, co. 2 bis, d.lgs. n. 546/1992 per la prima.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, così provvede:
Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la Ricorrente_1 s.r.l. al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.000,00, oltre spese forfetarie per la prima e di euro 7.500,00 oltre IVA e CPA come per legge per la seconda. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio indicata in epigrafe
IL PRESIDENTE
IG TR