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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/04/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9180/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio degli avv. Silvia Parodi e Mario C.F._2
Cocuzza, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, piazza S. Agostino n. 24, giusta procura in atti
ATTORI
E
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di CP_1 C.F._3 legale rappresentante dello (P.I. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio degli avv. Marco Andrea Caione e Giuseppe Macrì, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Simone D'Orsenigo n. 22, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_3 P.IVA_2
Ferroni, con studio in Milano, via Durini n. 24, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
Per e (dal foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2 depositato in data 19.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito Accertato e dichiarato, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inadempimento posto in essere dall'Amministratrice di condominio Rag. , accertato e CP_1 dichiarato altresì che, a causa della condotta inadempiente di parte convenuta, gli attori hanno subito un danno derivante dalla lesione del diritto di proprietà, per
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio l'effetto condannare l'Amministratrice al risarcimento dei danni in favore dei Sigg. Giorgio e nella misura di € 19.680,00 ovvero di quella Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ai sensi di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
18.12.2024):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare nel merito
1. Accertare l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva in capo agli attori.
2. Accertare l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto.
In via principale nel merito 3. Rigettare le domande avversarie come formulate poiché infondate in fatto e in diritto di cui in narrativa.
In via subordinata nel merito
4. Condannare la (P.IVA , in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la convenuta da qualsivoglia conseguenza patrimoniale ad essa derivante dal presente giudizio, nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre, produrre e indicare a teste. In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, sia per il primo che per il secondo grado che per la fase di mediazione, comprese le spese della fase di mediazione obbligatoria.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_3 in data 23.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, quelle avanzate nei confronti di Controparte_3
- in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento di accoglimento della domanda di garanzia spiegata nei confronti di la società Controparte_3 formula espressa eccezione di massimale. La polizza n. 360682792 (all. n. 2 - 3 alla comparsa di costituzione e risposta), prevede un limite massimale pari ad €
500.000,00. chiede espressamente che tale limite trovi Controparte_3 applicazione nel caso di specie, e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato, venga contenuta dall'Ill. Giudicante entro l'importo previsto dalla richiamata previsione di polizza. L'art. 2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sez. II (all. 3), disciplina altresì l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto dell'1 promille del massimale annuo di polizza e, comunque, non inferiore a Euro 250,00 per ogni danneggiato, per cui si chiede espressamente l'attuazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere comproprietari di un immobile facente parte del complesso immobiliare sito in Sesto San Giovanni, via Grandi n. 31, e premesso altresì che l'amministrazione del Condominio in questione era affidata a CP_1 facente parte dello hanno allegato di non aver Controparte_2 potuto disporre dell'immobile di loro proprietà, vendendolo o locandolo, a causa dell'inerzia della predetta amministratrice, che non si era attivata al fine di presentare la SCIA antincendio per il Condominio.
e hanno dunque citato in giudizio , al Parte_1 Parte_2 CP_1 fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni.
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante dello CP_1 [...]
ha domandato il rigetto delle domande avversarie, Controparte_2 sostenendone l'infondatezza, sia sotto il profilo della legittimazione attiva e passiva che nel merito.
La stessa, inoltre, ha chiamato in causa sua compagnia Controparte_3 assicurativa, onde essere garantita dalla stessa in caso di soccombenza. si è associata alle difese svolte dall'assicurata nei confronti Controparte_3 degli attori ed ha evidenziato, in ogni caso, i limiti della garanzia.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Passando, dunque, all'esame del merito, deve rilevarsi, in punto di fatto, che la questione sollevata dagli attori è stata oggetto di molteplici assemblee condominiali, fin dal 2015.
Volendo limitare l'esame alle assemblee tenutesi dopo la segnalazione degli attori, va rilevato quanto segue.
Nel corso dell'assemblea straordinaria del 15 giugno 2022 (cfr.: doc. 7 degli attori), i condomini hanno approvato un preventivo redatto dallo Studio Ambiente
& Sicurezza s.r.l. in persona dell'ing. , preventivo Controparte_5 concernente tanto l'attività progettuale, quanto la presentazione della SCIA e l'asseverazione VVF.
Curiosamente, nessuno degli attori figura nell'elenco dei condomini presenti all'assemblea in questione, elenco prodotto dagli attori medesimi in allegato al verbale dell'assemblea medesima.
Anche il preventivo risulta allegato al verbale in questione ed esso riporta la sottoscrizione dello con la data del 16 giugno 2022, Controparte_2 vale a dire il giorno successivo all'assemblea medesima.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'esito dell'attività dell'ing. risulta essere stato oggetto di CP_5 discussione nel corso dell'assemblea ordinaria del 16 gennaio 2023 (cfr.: doc. 16 degli attori), assemblea a cui risulta essere stato presente personalmente l'attore
. Parte_1
Durante l'assemblea è stato sentito telefonicamente l'ing. , CP_5 impossibilitato ad intervenire di persona per ragioni di salute.
Lo stesso, ad ogni buon conto, ha informato i condomini “che la problematica riscontrata per poter procedere con il progetto è la via di fuga nel secondo corsello box, la proposta è creare una scala retrattile che dai box porta al giardino lato via Grandi”; sempre dall'esposizione del professionista emerge che in ordine ad essa “sono state contattate diverse società e nessuna società si è resa disponibile a fare tale attività. Questa settimana è stata identificata un'impresa che potrà eseguire un sopralluogo venerdì. Identificata l'impresa dovrà confrontarsi con lo strutturista e solo in quel momento si potrà presentare il progetto ai Vigili del Fuoco. Qualora il progetto venisse accettato, verrà presentato il preventivo all'Assemblea; in caso contrario si dovrà procedere con interventi più onerosi dal punto di vista costi con impianti sprinkler”. Nell'occasione, l'attore presente risulta aver chiesto informazioni sui tempi dell'attività in questione e l'ing. ha dichiarato di non poter indicare le CP_5 tempistiche alla luce di quanto precedentemente riferito.
L'attore, da parte sua, ha dunque chiesto “di mettere a verbale che si riserva di procedere in danno all'Amministratore a fronte di pregiudizi scaturiti dall'inerzia di quest'ultimo”. In data 15 marzo 2023 si è tenuta una nuova assemblea straordinaria (cfr.: doc. 19 degli attori).
In tale sede è emerso che una sola impresa (Antincendio Sestese) si era resa disponibile a presentare un'offerta per la creazione di una via di fuga nel secondo corsello dei box.
Alla richiesta dei condomini di quantificare il costo dell'intero intervento, l'ing.
, presente di persona, ha risposto che del computo metrico avrebbe CP_5 dovuto occuparsi un altro professionista con spese a parte.
La questione risulta dunque rinviata ad una nuova assemblea. Con la comunicazione del verbale in questione, in data 31 marzo 2023, la convenuta ha informato i condomini dell'avvenuta rinuncia all'incarico da parte del professionista sopra indicato e del fatto che era stato contattato un nuovo studio (Studio IC GI / NO) che aveva presentato l'offerta, compreso il computo metrico, con lo stesso compenso richiesto dall'ing.
. CP_5
La relazione dello Studio IC GI / NO è stata prodotta dagli attori sub doc. 21 ed è datata 18 settembre 2023.
Con missiva datata 27 settembre 2023 (cfr.: doc. 22 degli attori), l'amministratrice convenuta, oltre ad informare i condomini del ricevimento della relazione in pari data, ha comunicato quanto segue: “Abbiamo inoltrato la relazione elenco opere da eseguire alle società che eseguono attività inerenti la prevenzione incendi, alleghiamo alla presente copia fotostatica della relazione per dare la possibilità a
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tutti i Condomini di poter richiedere dei preventivi. Verrà indetta l'Assemblea per presentare e discutere i preventivi non appena ci verranno consegnati, salvo imprevisti, entro la fine del mese di ottobre 2023”. La successiva assemblea ha avuto luogo il 12 dicembre 2023 (cfr.: doc. 15 della convenuta).
Nel corso della stessa, l'assemblea, a seguito di ampia discussione con la partecipazione dello Studio IC GI / NO, presa visione di tre preventivi, ha deliberato, con l'astensione di parte attrice, di “prendere l'offerta presentata dalla in quanto più rispondente alla relazione ed utilizzarla Parte_3 come traccia da integrare con il fine di utilizzarla come linea guida per richiedere i nuovi preventivi”. Nella medesima occasione, l'assemblea, con l'opposizione di parte attrice, ha anche deliberato “di rimandare la nomina del professionista per la pratica agibilità non perché sia contraria ma ritiene di discuterlo successivamente all'ottenimento della SCIA – prevenzione incendi”. Tale delibera non è stata impugnata dagli attori.
Dal verbale risulta anche quanto segue: “Il Sig. chiede come vanno ripartite Pt_1 le spese della SCIA-prevenzione incendi, l'Amministratore fa riferimento al
Regolamento di Condominio l'articolo 8 le spese oggetto della richiesta vanno ripartite per i millesimi di proprietà. Il Sig. è contrario e si oppone a tale Pt_1 ripartizione”. Nella stessa sede, l'attore presente ha lamentato che “i tre preventivi presentati all'Assemblea sono carenti in quanto tutti e tre riportano i costi di spesa non definite e per tanto non c'è modo attualmente di avere cognizione di quale sia la spesa totale da affrontare”. Nel corso dell'assemblea del 18 aprile 2024 (cfr.: doc. 29 della convenuta), i condomini hanno deliberato l'appalto dei lavori straordinari in questione nonché il conferimento degli incarichi professionali a ciò necessari.
Anche in questa sede parte attrice si è opposta alla ripartizione delle relative spese sulla scorta dei millesimi.
Nella stessa sede si è deliberato anche l'affidamento dell'incarico professionale relativo agli adempimenti necessari per l'ottenimento del certificato di agibilità.
3. Se quelli che precedono sono i fatti salienti relativi alla vicenda in questione, per lo meno nel periodo successivo alla segnalazione da parte degli attori del problema in questione, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta in atti non sembra emergere una colpevole inerzia da parte della convenuta, amministratrice del condominio in questione.
Al riguardo, deve in primo luogo considerarsi che l'art. 1135, comma primo, numero 4, c.c. riserva all'assemblea ogni decisione relativa alle “opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni”. Il secondo comma dell'articolo citato prevede quanto segue: “L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”. La limitazione di siffatto potere dell'amministratore ai casi di urgenza e l'obbligo da parte dello stesso di riferire in merito a ciò nella prima assemblea confermano la preminenza della volontà dei condomini rispetto a quella espressa dall'amministratore.
Come affermato in materia dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 14197 del 27.06.2011), “l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea”. Nella specie, si osserva che è pacifico il fatto che la questione concernente la mancanza del certificato prevenzione incendi (oggi SCIA antincendio) fosse stata già portata all'attenzione dell'assemblea dei condomini fin dal 2015 e che i condomini stessi avessero deciso di soprassedere in attesa dell'esecuzione di lavori riguardanti gli ascensori. Pertanto, deve ritenersi che la stessa assemblea avesse sostanzialmente ritenuto di non precedere con urgenza in relazione alla pratica in questione.
In ogni caso, una volta ricevuta la segnalazione da parte degli odierni attori,
l'amministratrice del condominio ha convocato l'assemblea per sottoporle la questione, sicché la soluzione del problema è stata rimessa ai condomini, senza che la convenuta potesse travalicare le decisioni assembleari in nome dell'urgenza degli incombenti, dedotta dagli odierni attori.
In particolare, non potevano essere disposte in autonomia dall'amministratrice le modifiche strutturali delle parti comuni dell'edificio, modifiche di cui era emersa la necessità. Va inoltre considerato che i ritardi dei professionisti incaricati dello studio della situazione, anche ammettendo astrattamente il loro carattere ingiustificato, non possono essere addotti a fondamento della pretesa responsabilità dell'amministratrice convenuta.
Peraltro, in concreto, dalla documentazione in atti sembra evincersi che detti ritardi avessero una giustificazione oggettiva, da ricercarsi nelle difficoltà determinate dallo stato dei luoghi.
A tale proposito, pare eloquente il fatto che, come emerge dal verbale dell'assemblea in data 16 gennaio 2023, fossero state contattate diverse società senza che nessuna di esse si fosse resa disponibile a svolgere le attività richieste;
lo stesso dicasi per quanto concerne la rinuncia all'incarico da parte del primo studio professionale incaricato dell'esame della situazione e della progettazione concernente gli interventi da effettuarsi.
6 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Va ulteriormente osservato che, con la comunicazione inviata ai condomini in data 27 settembre 2023, l'amministratrice convenuta aveva loro inoltrato la relazione tecnica contenente l'elenco delle opere da eseguirsi, e ciò al fine di permettere ai condomini stessi di richiedere eventualmente dei preventivi.
Ebbene, a fronte di quanto precede, deve rilevarsi che l'atteggiamento tenuto nel frangente dagli attori risulta essere stato meramente passivo e per nulla collaborativo, nonostante gli stessi avessero affermato che la questione andasse risolta urgentemente.
Gli attori, invero, risultano essere stati assenti alla prima delle assemblee sopra indicate e, nel corso delle successive fasi della vicenda oggetto di causa, non risultano aver apportato alcun particolare contributo costruttivo, per esempio procurandosi autonomamente dei preventivi da sottoporre agli altri condomini, essendosi essi limitati, invece, a lamentare l'incompletezza della documentazione esaminata, ovvero a minacciare azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratrice, ovvero ad opporsi ai criteri di ripartizione dei costi degli interventi che essi stessi avevano richiesto di effettuare.
Gli attori non hanno impugnato le delibere assembleari contrarie alle loro richieste e, a fronte della pretesa inerzia della convenuta, non si sono mai attivati neppure per la sua revoca o la sua sostituzione, limitandosi a citarla in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.
Alla luce di quanto osservato innanzi, deve ritenersi che il pregiudizio che gli attori assumono di aver patito a causa delle maggiori difficoltà nell'esercizio del potere di disposizione sull'immobile che essi avevano ricevuto in eredità non sia ricollegabile, sul piano causale, ad una supposta responsabilità professionale della convenuta, dovendo esso, semmai, essere ascritto al condominio.
In altre parole, non possono essere imputate all'amministratrice convenuta le conseguenze negative delle scelte effettuate nel tempo dai comproprietari. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda degli attori ed hanno carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, questioni che, pertanto, non è necessario affrontare in questa sede.
Ne deriva che non deve provvedersi sulla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
4. Le spese del giudizio, da liquidarsi come da dispositivo, vanno poste a carico degli attori sulla scorta del principio della soccombenza, nonché, quanto alla chiamata in causa della società di assicurazioni, sulla scorta del principio di causazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 6144 del 07.03.2024; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 2520 del 03.02.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da
[...]
e nei confronti di , in proprio e nella sua Pt_1 Parte_2 CP_1 qualità di legale rappresentante dello e con la Controparte_2 chiamata in causa di disattesa ogni ulteriore domanda, Controparte_3 eccezione e deduzione, così provvede:
7 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 1. rigetta la domanda degli attori;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2 convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
4. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese processuali, che liquida in complessivi euro Controparte_3
5.077,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Monza, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
5 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
8 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 9180/2023 Registro Generale affari contenziosi civili vertente TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio degli avv. Silvia Parodi e Mario C.F._2
Cocuzza, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, piazza S. Agostino n. 24, giusta procura in atti
ATTORI
E
(C.F. ), in proprio e nella sua qualità di CP_1 C.F._3 legale rappresentante dello (P.I. ), con Controparte_2 P.IVA_1 il patrocinio degli avv. Marco Andrea Caione e Giuseppe Macrì, presso cui è stato eletto domicilio in Milano, via Simone D'Orsenigo n. 22, giusta procura in atti
CONVENUTA
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Francesco Controparte_3 P.IVA_2
Ferroni, con studio in Milano, via Durini n. 24, giusta procura in atti
TERZA CHIAMATA
OGGETTO del giudizio: 142002 - responsabilità professionale
CONCLUSIONI delle parti:
Per e (dal foglio di precisazione delle conclusioni Parte_1 Parte_2 depositato in data 19.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis reiectis, così giudicare: Nel merito Accertato e dichiarato, per tutto quanto esposto in narrativa, l'inadempimento posto in essere dall'Amministratrice di condominio Rag. , accertato e CP_1 dichiarato altresì che, a causa della condotta inadempiente di parte convenuta, gli attori hanno subito un danno derivante dalla lesione del diritto di proprietà, per
1 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio l'effetto condannare l'Amministratrice al risarcimento dei danni in favore dei Sigg. Giorgio e nella misura di € 19.680,00 ovvero di quella Parte_2 maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ai sensi di legge.
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data CP_1
18.12.2024):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,
In via preliminare nel merito
1. Accertare l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva in capo agli attori.
2. Accertare l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione passiva in capo al convenuto.
In via principale nel merito 3. Rigettare le domande avversarie come formulate poiché infondate in fatto e in diritto di cui in narrativa.
In via subordinata nel merito
4. Condannare la (P.IVA , in Controparte_4 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne la convenuta da qualsivoglia conseguenza patrimoniale ad essa derivante dal presente giudizio, nella misura che dovesse essere accertata in corso di causa.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di legge di ulteriormente dedurre, produrre e indicare a teste. In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, sia per il primo che per il secondo grado che per la fase di mediazione, comprese le spese della fase di mediazione obbligatoria.
Per (dal foglio di precisazione delle conclusioni depositato Controparte_3 in data 23.12.2024): Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
- in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attrice e, per l'effetto, quelle avanzate nei confronti di Controparte_3
- in via subordinata: per il denegato caso di accoglimento di accoglimento della domanda di garanzia spiegata nei confronti di la società Controparte_3 formula espressa eccezione di massimale. La polizza n. 360682792 (all. n. 2 - 3 alla comparsa di costituzione e risposta), prevede un limite massimale pari ad €
500.000,00. chiede espressamente che tale limite trovi Controparte_3 applicazione nel caso di specie, e quindi che la eventuale condanna della Compagnia alla manleva in favore dell'assicurato, venga contenuta dall'Ill. Giudicante entro l'importo previsto dalla richiamata previsione di polizza. L'art. 2 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, Sez. II (all. 3), disciplina altresì l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto dell'1 promille del massimale annuo di polizza e, comunque, non inferiore a Euro 250,00 per ogni danneggiato, per cui si chiede espressamente l'attuazione. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di causa, oltre spese generali in ragione del 15%, Iva e C.p.a.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'atto introduttivo del giudizio, e , Parte_1 Parte_2 premesso di essere comproprietari di un immobile facente parte del complesso immobiliare sito in Sesto San Giovanni, via Grandi n. 31, e premesso altresì che l'amministrazione del Condominio in questione era affidata a CP_1 facente parte dello hanno allegato di non aver Controparte_2 potuto disporre dell'immobile di loro proprietà, vendendolo o locandolo, a causa dell'inerzia della predetta amministratrice, che non si era attivata al fine di presentare la SCIA antincendio per il Condominio.
e hanno dunque citato in giudizio , al Parte_1 Parte_2 CP_1 fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni.
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante dello CP_1 [...]
ha domandato il rigetto delle domande avversarie, Controparte_2 sostenendone l'infondatezza, sia sotto il profilo della legittimazione attiva e passiva che nel merito.
La stessa, inoltre, ha chiamato in causa sua compagnia Controparte_3 assicurativa, onde essere garantita dalla stessa in caso di soccombenza. si è associata alle difese svolte dall'assicurata nei confronti Controparte_3 degli attori ed ha evidenziato, in ogni caso, i limiti della garanzia.
La causa è stata ritenuta per la decisione sulla scorta delle risultanze documentali in atti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.
2. Passando, dunque, all'esame del merito, deve rilevarsi, in punto di fatto, che la questione sollevata dagli attori è stata oggetto di molteplici assemblee condominiali, fin dal 2015.
Volendo limitare l'esame alle assemblee tenutesi dopo la segnalazione degli attori, va rilevato quanto segue.
Nel corso dell'assemblea straordinaria del 15 giugno 2022 (cfr.: doc. 7 degli attori), i condomini hanno approvato un preventivo redatto dallo Studio Ambiente
& Sicurezza s.r.l. in persona dell'ing. , preventivo Controparte_5 concernente tanto l'attività progettuale, quanto la presentazione della SCIA e l'asseverazione VVF.
Curiosamente, nessuno degli attori figura nell'elenco dei condomini presenti all'assemblea in questione, elenco prodotto dagli attori medesimi in allegato al verbale dell'assemblea medesima.
Anche il preventivo risulta allegato al verbale in questione ed esso riporta la sottoscrizione dello con la data del 16 giugno 2022, Controparte_2 vale a dire il giorno successivo all'assemblea medesima.
3 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio L'esito dell'attività dell'ing. risulta essere stato oggetto di CP_5 discussione nel corso dell'assemblea ordinaria del 16 gennaio 2023 (cfr.: doc. 16 degli attori), assemblea a cui risulta essere stato presente personalmente l'attore
. Parte_1
Durante l'assemblea è stato sentito telefonicamente l'ing. , CP_5 impossibilitato ad intervenire di persona per ragioni di salute.
Lo stesso, ad ogni buon conto, ha informato i condomini “che la problematica riscontrata per poter procedere con il progetto è la via di fuga nel secondo corsello box, la proposta è creare una scala retrattile che dai box porta al giardino lato via Grandi”; sempre dall'esposizione del professionista emerge che in ordine ad essa “sono state contattate diverse società e nessuna società si è resa disponibile a fare tale attività. Questa settimana è stata identificata un'impresa che potrà eseguire un sopralluogo venerdì. Identificata l'impresa dovrà confrontarsi con lo strutturista e solo in quel momento si potrà presentare il progetto ai Vigili del Fuoco. Qualora il progetto venisse accettato, verrà presentato il preventivo all'Assemblea; in caso contrario si dovrà procedere con interventi più onerosi dal punto di vista costi con impianti sprinkler”. Nell'occasione, l'attore presente risulta aver chiesto informazioni sui tempi dell'attività in questione e l'ing. ha dichiarato di non poter indicare le CP_5 tempistiche alla luce di quanto precedentemente riferito.
L'attore, da parte sua, ha dunque chiesto “di mettere a verbale che si riserva di procedere in danno all'Amministratore a fronte di pregiudizi scaturiti dall'inerzia di quest'ultimo”. In data 15 marzo 2023 si è tenuta una nuova assemblea straordinaria (cfr.: doc. 19 degli attori).
In tale sede è emerso che una sola impresa (Antincendio Sestese) si era resa disponibile a presentare un'offerta per la creazione di una via di fuga nel secondo corsello dei box.
Alla richiesta dei condomini di quantificare il costo dell'intero intervento, l'ing.
, presente di persona, ha risposto che del computo metrico avrebbe CP_5 dovuto occuparsi un altro professionista con spese a parte.
La questione risulta dunque rinviata ad una nuova assemblea. Con la comunicazione del verbale in questione, in data 31 marzo 2023, la convenuta ha informato i condomini dell'avvenuta rinuncia all'incarico da parte del professionista sopra indicato e del fatto che era stato contattato un nuovo studio (Studio IC GI / NO) che aveva presentato l'offerta, compreso il computo metrico, con lo stesso compenso richiesto dall'ing.
. CP_5
La relazione dello Studio IC GI / NO è stata prodotta dagli attori sub doc. 21 ed è datata 18 settembre 2023.
Con missiva datata 27 settembre 2023 (cfr.: doc. 22 degli attori), l'amministratrice convenuta, oltre ad informare i condomini del ricevimento della relazione in pari data, ha comunicato quanto segue: “Abbiamo inoltrato la relazione elenco opere da eseguire alle società che eseguono attività inerenti la prevenzione incendi, alleghiamo alla presente copia fotostatica della relazione per dare la possibilità a
4 Tribunale di Monza
Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio tutti i Condomini di poter richiedere dei preventivi. Verrà indetta l'Assemblea per presentare e discutere i preventivi non appena ci verranno consegnati, salvo imprevisti, entro la fine del mese di ottobre 2023”. La successiva assemblea ha avuto luogo il 12 dicembre 2023 (cfr.: doc. 15 della convenuta).
Nel corso della stessa, l'assemblea, a seguito di ampia discussione con la partecipazione dello Studio IC GI / NO, presa visione di tre preventivi, ha deliberato, con l'astensione di parte attrice, di “prendere l'offerta presentata dalla in quanto più rispondente alla relazione ed utilizzarla Parte_3 come traccia da integrare con il fine di utilizzarla come linea guida per richiedere i nuovi preventivi”. Nella medesima occasione, l'assemblea, con l'opposizione di parte attrice, ha anche deliberato “di rimandare la nomina del professionista per la pratica agibilità non perché sia contraria ma ritiene di discuterlo successivamente all'ottenimento della SCIA – prevenzione incendi”. Tale delibera non è stata impugnata dagli attori.
Dal verbale risulta anche quanto segue: “Il Sig. chiede come vanno ripartite Pt_1 le spese della SCIA-prevenzione incendi, l'Amministratore fa riferimento al
Regolamento di Condominio l'articolo 8 le spese oggetto della richiesta vanno ripartite per i millesimi di proprietà. Il Sig. è contrario e si oppone a tale Pt_1 ripartizione”. Nella stessa sede, l'attore presente ha lamentato che “i tre preventivi presentati all'Assemblea sono carenti in quanto tutti e tre riportano i costi di spesa non definite e per tanto non c'è modo attualmente di avere cognizione di quale sia la spesa totale da affrontare”. Nel corso dell'assemblea del 18 aprile 2024 (cfr.: doc. 29 della convenuta), i condomini hanno deliberato l'appalto dei lavori straordinari in questione nonché il conferimento degli incarichi professionali a ciò necessari.
Anche in questa sede parte attrice si è opposta alla ripartizione delle relative spese sulla scorta dei millesimi.
Nella stessa sede si è deliberato anche l'affidamento dell'incarico professionale relativo agli adempimenti necessari per l'ottenimento del certificato di agibilità.
3. Se quelli che precedono sono i fatti salienti relativi alla vicenda in questione, per lo meno nel periodo successivo alla segnalazione da parte degli attori del problema in questione, deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta in atti non sembra emergere una colpevole inerzia da parte della convenuta, amministratrice del condominio in questione.
Al riguardo, deve in primo luogo considerarsi che l'art. 1135, comma primo, numero 4, c.c. riserva all'assemblea ogni decisione relativa alle “opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni”. Il secondo comma dell'articolo citato prevede quanto segue: “L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea”. La limitazione di siffatto potere dell'amministratore ai casi di urgenza e l'obbligo da parte dello stesso di riferire in merito a ciò nella prima assemblea confermano la preminenza della volontà dei condomini rispetto a quella espressa dall'amministratore.
Come affermato in materia dalla Corte di Cassazione (cfr.: Cass., Sez. 2, sentenza n. 14197 del 27.06.2011), “l'amministratore di condominio non ha - salvo quanto previsto dagli artt. 1130 e 1135 cod. civ. in tema di lavori urgenti - un generale potere di spesa, in quanto spetta all'assemblea condominiale il compito generale non solo di approvare il conto consuntivo, ma anche di valutare l'opportunità delle spese sostenute dall'amministratore; ne consegue che, in assenza di una deliberazione dell'assemblea, l'amministratore non può esigere il rimborso delle anticipazioni da lui sostenute, perché, pur essendo il rapporto tra l'amministratore ed i condomini inquadrabile nella figura del mandato, il principio dell'art. 1720 cod. civ. - secondo cui il mandante è tenuto a rimborsare le spese anticipate dal mandatario - deve essere coordinato con quelli in materia di condominio, secondo i quali il credito dell'amministratore non può considerarsi liquido né esigibile senza un preventivo controllo da parte dell'assemblea”. Nella specie, si osserva che è pacifico il fatto che la questione concernente la mancanza del certificato prevenzione incendi (oggi SCIA antincendio) fosse stata già portata all'attenzione dell'assemblea dei condomini fin dal 2015 e che i condomini stessi avessero deciso di soprassedere in attesa dell'esecuzione di lavori riguardanti gli ascensori. Pertanto, deve ritenersi che la stessa assemblea avesse sostanzialmente ritenuto di non precedere con urgenza in relazione alla pratica in questione.
In ogni caso, una volta ricevuta la segnalazione da parte degli odierni attori,
l'amministratrice del condominio ha convocato l'assemblea per sottoporle la questione, sicché la soluzione del problema è stata rimessa ai condomini, senza che la convenuta potesse travalicare le decisioni assembleari in nome dell'urgenza degli incombenti, dedotta dagli odierni attori.
In particolare, non potevano essere disposte in autonomia dall'amministratrice le modifiche strutturali delle parti comuni dell'edificio, modifiche di cui era emersa la necessità. Va inoltre considerato che i ritardi dei professionisti incaricati dello studio della situazione, anche ammettendo astrattamente il loro carattere ingiustificato, non possono essere addotti a fondamento della pretesa responsabilità dell'amministratrice convenuta.
Peraltro, in concreto, dalla documentazione in atti sembra evincersi che detti ritardi avessero una giustificazione oggettiva, da ricercarsi nelle difficoltà determinate dallo stato dei luoghi.
A tale proposito, pare eloquente il fatto che, come emerge dal verbale dell'assemblea in data 16 gennaio 2023, fossero state contattate diverse società senza che nessuna di esse si fosse resa disponibile a svolgere le attività richieste;
lo stesso dicasi per quanto concerne la rinuncia all'incarico da parte del primo studio professionale incaricato dell'esame della situazione e della progettazione concernente gli interventi da effettuarsi.
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio Va ulteriormente osservato che, con la comunicazione inviata ai condomini in data 27 settembre 2023, l'amministratrice convenuta aveva loro inoltrato la relazione tecnica contenente l'elenco delle opere da eseguirsi, e ciò al fine di permettere ai condomini stessi di richiedere eventualmente dei preventivi.
Ebbene, a fronte di quanto precede, deve rilevarsi che l'atteggiamento tenuto nel frangente dagli attori risulta essere stato meramente passivo e per nulla collaborativo, nonostante gli stessi avessero affermato che la questione andasse risolta urgentemente.
Gli attori, invero, risultano essere stati assenti alla prima delle assemblee sopra indicate e, nel corso delle successive fasi della vicenda oggetto di causa, non risultano aver apportato alcun particolare contributo costruttivo, per esempio procurandosi autonomamente dei preventivi da sottoporre agli altri condomini, essendosi essi limitati, invece, a lamentare l'incompletezza della documentazione esaminata, ovvero a minacciare azioni di responsabilità nei confronti dell'amministratrice, ovvero ad opporsi ai criteri di ripartizione dei costi degli interventi che essi stessi avevano richiesto di effettuare.
Gli attori non hanno impugnato le delibere assembleari contrarie alle loro richieste e, a fronte della pretesa inerzia della convenuta, non si sono mai attivati neppure per la sua revoca o la sua sostituzione, limitandosi a citarla in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni.
Alla luce di quanto osservato innanzi, deve ritenersi che il pregiudizio che gli attori assumono di aver patito a causa delle maggiori difficoltà nell'esercizio del potere di disposizione sull'immobile che essi avevano ricevuto in eredità non sia ricollegabile, sul piano causale, ad una supposta responsabilità professionale della convenuta, dovendo esso, semmai, essere ascritto al condominio.
In altre parole, non possono essere imputate all'amministratrice convenuta le conseguenze negative delle scelte effettuate nel tempo dai comproprietari. Le considerazioni che precedono conducono al rigetto della domanda degli attori ed hanno carattere assorbente rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti, questioni che, pertanto, non è necessario affrontare in questa sede.
Ne deriva che non deve provvedersi sulla domanda di garanzia proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata.
4. Le spese del giudizio, da liquidarsi come da dispositivo, vanno poste a carico degli attori sulla scorta del principio della soccombenza, nonché, quanto alla chiamata in causa della società di assicurazioni, sulla scorta del principio di causazione (cfr.: Cass., Sez. 3, ordinanza n. 6144 del 07.03.2024; Cass., Sez. 3, ordinanza n. 2520 del 03.02.2025).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa instaurata da
[...]
e nei confronti di , in proprio e nella sua Pt_1 Parte_2 CP_1 qualità di legale rappresentante dello e con la Controparte_2 chiamata in causa di disattesa ogni ulteriore domanda, Controparte_3 eccezione e deduzione, così provvede:
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Sezione Prima Civile dott. Davide De Giorgio 1. rigetta la domanda degli attori;
2. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda proposta dalla convenuta nei confronti della terza chiamata;
3. condanna e , in solido tra loro, a rifondere alla Parte_1 Parte_2 convenuta le spese processuali, che liquida in complessivi euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5.077,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge;
4. condanna e , in solido tra loro, a rifondere a Parte_1 Parte_2 le spese processuali, che liquida in complessivi euro Controparte_3
5.077,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Monza, in data 24 aprile 2025.
Il Giudice Davide De Giorgio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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