TAR
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/02/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02508/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 17/02/2026
N. 00405 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02508/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2025, proposto da
SC TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 256/2025, pubblicata il 3-4-2025 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Treviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; N. 02508/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PO DA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che alla camera di discussione del ricorso parte ricorrente ha dato atto che il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso, di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle dovute differenze retributive;
Ritenuto che deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Considerato che, nell'ambito del giudizio di soccombenza virtuale, deve essere apprezzata la complessiva fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio di ottemperanza, portata ad esecuzione dall'Amministrazione soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo;
Ritenuto che le spese di lite devono essere, pertanto, poste in capo all'Amministrazione e liquidate, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso, nell'importo di € 800,00 oltre agli accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre alle imposte e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02508/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO DA RD NI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 17/02/2026
N. 00405 /2026 REG.PROV.COLL. N. 02508/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2508 del 2025, proposto da
SC TO, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo D'Angelo, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 256/2025, pubblicata il 3-4-2025 dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di Treviso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.; N. 02508/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. PO DA
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato che alla camera di discussione del ricorso parte ricorrente ha dato atto che il Ministero ha dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Treviso, di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento delle dovute differenze retributive;
Ritenuto che deve essere quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Considerato che, nell'ambito del giudizio di soccombenza virtuale, deve essere apprezzata la complessiva fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente nel presente giudizio di ottemperanza, portata ad esecuzione dall'Amministrazione soltanto a seguito della notifica del ricorso introduttivo;
Ritenuto che le spese di lite devono essere, pertanto, poste in capo all'Amministrazione e liquidate, tenuto conto del carattere seriale del contenzioso, nell'importo di € 800,00 oltre agli accessori di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre alle imposte e agli accessori di legge, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 02508/2025 REG.RIC.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RD NI, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
PO DA, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PO DA RD NI
IL SEGRETARIO