CA
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 3870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3870 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro - nelle persone dei Magistrati
dott. ER SC De IE Presidente Rel.
dott. Antonietta Savino Consigliera
dott. Daniele Colucci Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza dell' 11.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1072 dell'anno 2025
TRA
in persona del Direttore generale – - legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti- dall'avv. Gianpiero Mesco unitamente alla quale
è elettivamente domiciliato presso il Servizio affari giuridico legali della azienda in alla VIA Pt_1
COMUNALE DEL PRINCIPE N.13/A
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Controparte_1
OG RN e FO EP , presso lo studio dei qual, in n via dei Fiorentini 61 ed elettivamente Pt_1 domiciliato
APPELLATO
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.5.2025, la ha proposto appello avverso Parte_3 la sentenza pronunziata in data 15 aprile 2025 con la quale il Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro - aveva accolto la domanda proposta dichiarato il diritto della stessa al compenso, per le ore di straordinario prestate nei mesi da aprile 2021 a gennaio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 464 della legge 178/2020.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ha accolto la domanda senza considerare che la ricorrente non aveva indicato una precisa voce stipendiale limitandosi a richiamare una norma di legge.
Le previsioni della norma medesima, peraltro, lasciavano alle aziende ed agli enti del servizio sanitario nazionale la discrezionalità di scegliere il compenso da corrispondere ai sanitari. Essa azienda aveva ritenuto che non fosse applicabile la tariffa prevista dalla norma e che, pertanto, dovessero essere corrisposte le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Con un secondo motivo di appello l ha sostenuto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto Pt_3 provata l'effettuazione di prestazioni aggiuntive.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che la riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dall'attuale appellato con ogni conseguenza in ordine alle spese. Ricostituito il contraddittorio, l' appellato ha evidenziato la infondatezza delle avverse censure.
In particolare, ha dedotto che, nel caso di attività vaccinale espletata nel periodo di emergenza pandemica, non ricorrevano i presupposti né per il ricorso al lavoro straordinario come previsto dalla contrattazione collettiva né per le così dette prestazioni aggiuntive.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame, vinte le spese.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato. La presente sentenza è conforme ad altre di questa sezione della Corte di Appello cui si rinvia ex art. 118 disp att.cpc.
Con il ricorso introduttivo del giudizio l' odierno appellato ha chiesto che fosse accertato il suo diritto a vedersi corrispondere la retribuzione prevista dal comma 464 dell'art. 1 della legge 178/2020 per le prestazioni rese nel periodo prima indicato in regime di straordinario, per effettuare vaccinazioni contro il
Covid 19.
La oggi appellante ha eccepito la inammissibilità del ricorso e la infondatezza della pretesa soprattutto Pt_1 in considerazione della natura non precettiva della disposizione di legge invocata.
Il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda poiché, in fatto, non era in discussione che la ricorrente avesse espletato in regime di lavoro straordinario attività di infermiere vaccinatore e, in diritto, per la chiara portata della norma invocata in ricorso.
Con il primo motivo di gravame la ripropone la doglianza già espressa nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado in ordine al carattere non precettivo della norma contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2021.
Ribadisce, in particolare, che la prestazione dell'appellato ha avuto carattere volontario e che essa Pt_3 aveva richiesto le prestazioni medesime come lavoro straordinario disciplinato dal contratto collettivo di comparto.
Ad avviso della Corte la doglianza non è fondata.
Il citato comma 464 dell'art. 1 della legge 178/2020 recita, infatti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione….Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457
a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
La piana lettura della disposizione rende, ad avviso della Corte, evidente che, con riferimento, per quel che qui ne occupa, alle attività di vaccinazione, l'istituto contrattuale di riferimento è l'art. 115 del contratto collettivo per il triennio 2016/2018 e non anche l'art. 30 del medesimo contratto. Il corrispettivo dovuto, però, è elevato ad € 50,00 lordi all'ora in luogo di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della , si ha riguardo ad un incremento Pt_3 facoltativo.
L'utilizzo del verbo potere, infatti, è all'evidenza riferito alla deroga concessa rispetto alla funzione propria del compenso contrattuale.
L'art. 115, infatti, limita il ricorso alle prestazioni aggiuntive alle ipotesi in cui, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,… allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, sia necessario raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati.
Nel corso dell'emergenza pandemica, per contro, si è reso possibile il ricorso alle prestazioni aggiuntive per fini diversi da quelli individuati dal contratto.
Dunque, quando il sanitario dipendente di enti o aziende dal servizio sanitario nazionale abbia prestato attività di infermiere vaccinatore non potrà che essere retribuito come previsto dalla norma di legge considerato che l'attività medesima esula dai compiti ordinari assegnati dalla contrattazione collettiva.
Né, come pure sostenuto dalla appellante azienda, poteva farsi ricorso all'istituto del lavoro straordinario posto che a mente dell'art. 30 del contratto collettivo le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali … relativamente ai servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Conclusivamente, ad avviso della Corte, l'attività espletata dall' odierno appellato costituiva una prestazione aggiuntiva con caratteristiche assolutamente peculiari che non poteva essere richiesta ove non fosse stato espressamente previsto in una norma primaria e non poteva essere compensata con modalità o tariffe diverse da quelle dettate dal comma 464.
Del resto, la ventilata facoltatività del corrispettivo previsto per legge e la possibilità di retribuire una attività estranea a quelle disciplinate con il contratto di lavoro con gli strumenti previsti per le prestazioni di lavoro straordinario risulterebbe in contrasto con uno dei principi cardine del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la parità di trattamento stabilita dall'art. 45 del D. Lvo 165/2001.
Dunque, correttamente la gravata sentenza ha escluso la applicabilità dell'art. 30 del contratto collettivo né può attribuirsi valore determinante alle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore generale con il quale è stato disposto il reclutamento del personale.
Il riferimento allo straordinario COVID 19, infatti, risulta sicuramente atecnico ed impreciso poiché l'art. 30 del contratto di comparto che disciplina il lavoro straordinario propriamente definito non contiene alcuna previsione per la pandemia mentre il comma 464, come già detto, consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia.
Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di appello, la documentazione versata in atti ed in particolare le autorizzazioni all'espletamento di straordinario COVID comprovano, per le ragioni fin qui esposte, che l'attività prestata era inerente alla campagna vaccinale e che le stesse erano state rese e rendicontate secondo quanto prescritto dal più volte citato comma 464.
La gravata sentenza, dunque, deve essere confermata e la appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002 ove dovuto.
In Napoli, 11.11.2025
Il Presidente rel
ER SC De IE
In Nome Del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
La Corte di Appello di Napoli – Sezione lavoro - nelle persone dei Magistrati
dott. ER SC De IE Presidente Rel.
dott. Antonietta Savino Consigliera
dott. Daniele Colucci Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunziato in grado di appello alla udienza dell' 11.11.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1072 dell'anno 2025
TRA
in persona del Direttore generale – - legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2 tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti- dall'avv. Gianpiero Mesco unitamente alla quale
è elettivamente domiciliato presso il Servizio affari giuridico legali della azienda in alla VIA Pt_1
COMUNALE DEL PRINCIPE N.13/A
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, in virtù di mandato depositato nel fascicolo telematico, dagli avv.ti Controparte_1
OG RN e FO EP , presso lo studio dei qual, in n via dei Fiorentini 61 ed elettivamente Pt_1 domiciliato
APPELLATO
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 7.5.2025, la ha proposto appello avverso Parte_3 la sentenza pronunziata in data 15 aprile 2025 con la quale il Tribunale di Napoli – Giudice del lavoro - aveva accolto la domanda proposta dichiarato il diritto della stessa al compenso, per le ore di straordinario prestate nei mesi da aprile 2021 a gennaio 2022, secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 464 della legge 178/2020.
Ha dedotto che erroneamente il primo Giudice aveva ha accolto la domanda senza considerare che la ricorrente non aveva indicato una precisa voce stipendiale limitandosi a richiamare una norma di legge.
Le previsioni della norma medesima, peraltro, lasciavano alle aziende ed agli enti del servizio sanitario nazionale la discrezionalità di scegliere il compenso da corrispondere ai sanitari. Essa azienda aveva ritenuto che non fosse applicabile la tariffa prevista dalla norma e che, pertanto, dovessero essere corrisposte le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Con un secondo motivo di appello l ha sostenuto che erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto Pt_3 provata l'effettuazione di prestazioni aggiuntive.
Ha concluso, pertanto, chiedendo che la riforma della sentenza impugnata, fosse rigettata la domanda proposta dall'attuale appellato con ogni conseguenza in ordine alle spese. Ricostituito il contraddittorio, l' appellato ha evidenziato la infondatezza delle avverse censure.
In particolare, ha dedotto che, nel caso di attività vaccinale espletata nel periodo di emergenza pandemica, non ricorrevano i presupposti né per il ricorso al lavoro straordinario come previsto dalla contrattazione collettiva né per le così dette prestazioni aggiuntive.
Ha concluso, pertanto, per il rigetto del gravame, vinte le spese.
Alla odierna udienza la causa è stata decisa ex art. 127 ter cpc.
Motivi della decisione
L'appello proposto non è fondato e deve essere rigettato. La presente sentenza è conforme ad altre di questa sezione della Corte di Appello cui si rinvia ex art. 118 disp att.cpc.
Con il ricorso introduttivo del giudizio l' odierno appellato ha chiesto che fosse accertato il suo diritto a vedersi corrispondere la retribuzione prevista dal comma 464 dell'art. 1 della legge 178/2020 per le prestazioni rese nel periodo prima indicato in regime di straordinario, per effettuare vaccinazioni contro il
Covid 19.
La oggi appellante ha eccepito la inammissibilità del ricorso e la infondatezza della pretesa soprattutto Pt_1 in considerazione della natura non precettiva della disposizione di legge invocata.
Il primo Giudice ha ritenuto fondata la domanda poiché, in fatto, non era in discussione che la ricorrente avesse espletato in regime di lavoro straordinario attività di infermiere vaccinatore e, in diritto, per la chiara portata della norma invocata in ricorso.
Con il primo motivo di gravame la ripropone la doglianza già espressa nel corso del giudizio di primo Pt_1 grado in ordine al carattere non precettivo della norma contenuta nella legge finanziaria per l'anno 2021.
Ribadisce, in particolare, che la prestazione dell'appellato ha avuto carattere volontario e che essa Pt_3 aveva richiesto le prestazioni medesime come lavoro straordinario disciplinato dal contratto collettivo di comparto.
Ad avviso della Corte la doglianza non è fondata.
Il citato comma 464 dell'art. 1 della legge 178/2020 recita, infatti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa del personale e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo di 100 milioni di euro di cui al comma 467, possono ricorrere, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area sanità – triennio 2016-2018, di cui all'accordo del 19 dicembre 2019, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo contratto, in deroga alla contrattazione, è aumentata da 60 euro a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione….Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi. I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese e rendicontate per le attività previste dai commi da 457
a 467, restando fermi i valori tariffari vigenti per le restanti attività.
La piana lettura della disposizione rende, ad avviso della Corte, evidente che, con riferimento, per quel che qui ne occupa, alle attività di vaccinazione, l'istituto contrattuale di riferimento è l'art. 115 del contratto collettivo per il triennio 2016/2018 e non anche l'art. 30 del medesimo contratto. Il corrispettivo dovuto, però, è elevato ad € 50,00 lordi all'ora in luogo di quanto previsto dalla contrattazione collettiva e contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della , si ha riguardo ad un incremento Pt_3 facoltativo.
L'utilizzo del verbo potere, infatti, è all'evidenza riferito alla deroga concessa rispetto alla funzione propria del compenso contrattuale.
L'art. 115, infatti, limita il ricorso alle prestazioni aggiuntive alle ipotesi in cui, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale,… allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, sia necessario raggiungere obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati.
Nel corso dell'emergenza pandemica, per contro, si è reso possibile il ricorso alle prestazioni aggiuntive per fini diversi da quelli individuati dal contratto.
Dunque, quando il sanitario dipendente di enti o aziende dal servizio sanitario nazionale abbia prestato attività di infermiere vaccinatore non potrà che essere retribuito come previsto dalla norma di legge considerato che l'attività medesima esula dai compiti ordinari assegnati dalla contrattazione collettiva.
Né, come pure sostenuto dalla appellante azienda, poteva farsi ricorso all'istituto del lavoro straordinario posto che a mente dell'art. 30 del contratto collettivo le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali … relativamente ai servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Conclusivamente, ad avviso della Corte, l'attività espletata dall' odierno appellato costituiva una prestazione aggiuntiva con caratteristiche assolutamente peculiari che non poteva essere richiesta ove non fosse stato espressamente previsto in una norma primaria e non poteva essere compensata con modalità o tariffe diverse da quelle dettate dal comma 464.
Del resto, la ventilata facoltatività del corrispettivo previsto per legge e la possibilità di retribuire una attività estranea a quelle disciplinate con il contratto di lavoro con gli strumenti previsti per le prestazioni di lavoro straordinario risulterebbe in contrasto con uno dei principi cardine del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, la parità di trattamento stabilita dall'art. 45 del D. Lvo 165/2001.
Dunque, correttamente la gravata sentenza ha escluso la applicabilità dell'art. 30 del contratto collettivo né può attribuirsi valore determinante alle indicazioni contenute nel provvedimento del Direttore generale con il quale è stato disposto il reclutamento del personale.
Il riferimento allo straordinario COVID 19, infatti, risulta sicuramente atecnico ed impreciso poiché l'art. 30 del contratto di comparto che disciplina il lavoro straordinario propriamente definito non contiene alcuna previsione per la pandemia mentre il comma 464, come già detto, consente di utilizzare l'istituto delle prestazioni aggiuntive e non il lavoro straordinario per le esigenze derivate dalla pandemia.
Da ultimo, contrariamente a quanto sostenuto con il secondo motivo di appello, la documentazione versata in atti ed in particolare le autorizzazioni all'espletamento di straordinario COVID comprovano, per le ragioni fin qui esposte, che l'attività prestata era inerente alla campagna vaccinale e che le stesse erano state rese e rendicontate secondo quanto prescritto dal più volte citato comma 464.
La gravata sentenza, dunque, deve essere confermata e la appellante deve essere condannata alla rifusione delle spese del grado, liquidate in dispositivo secondo i criteri dettati dai DD.MM. 55/2014 e 147/2022, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Sussistono, per quanto di competenza di questo Collegio, i presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
-rigetta l'appello;
- condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 1.983,00 oltre spese generali come per legge, IVA e CPA con attribuzione;
- dà atto – ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio – della sussistenza per parte appellante dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115/2002 ove dovuto.
In Napoli, 11.11.2025
Il Presidente rel
ER SC De IE