Sentenza breve 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza breve 18/03/2026, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00330/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01380/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Farmacia del Corso S.n.c., A.R.A.M. S.r.l., Dolci Momenti S.r.l., Azzollino S.r.l., Brenvaldi S.r.l., Pasticceria Gelateria Ideal Bar di LL NT & C. S.a.s., Pizzeria al Ghiottone S.r.l., Domusport S.r.l., Bambini di Nuova Specie S.r.l., Specchio S.r.l., Finservice S.p.a., FO Ruocco, Giovanni Ruocco, ZO SC, SQ ES, ES AZ, SC NO, UO MI, NT TA, NT AR, AT TE, NT AT TO, RA RI, IN AP, AR RO ST, FO NN, e NT GR, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberto Ruocco e FO Ruocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cerignola, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Angela Paradiso e Giuliana Nitti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Cetola S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della determinazione dirigenziale n. 687 del 19 giugno 2023 del Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Cerignola, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento e miglioramento della mobilità di piazza del Carmine e Piazza dell’Addolorata”, ed è stata indetta la gara per l’affidamento dei lavori;
- della determinazione dirigenziale n. 100 del 27 giugno 2023 del Responsabile della Centrale Unica di Committenza del Tavoliere, con la quale i lavori sono stati aggiudicati alla Cetola S.p.a.;
- conseguentemente del contratto in data 25 settembre 2023 tra il Comune di Cerignola e l’impresa Cetola S.p.a., Repertorio n. 14 degli Atti Pubblici, per l’esecuzione dei lavori in oggetto;
- della determinazione dirigenziale n. 1031 del 19 settembre 2024 del Dirigente del Settore LL.PP.,
- nonché ed occorrendo anche di ogni altro atto allegato, presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
quanto ai motivi aggiunti :
- della determinazione dirigenziale n.731 del 25 giugno 2025, del Dirigente del Settore Servizi Tecnici del Comune di Cerignola, pubblicata dal 30 giugno al 14 luglio 2025, avente ad oggetto: “lavori di adeguamento e miglioramento della mobilità' di piazza del Carmine e piazza dell’Addolorata -finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU - ambito PNRR: missione 5 componente 2 investimento 2.1 investimenti di rigenerazione urbana, volta a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale -. cup: J37h21002810001 - approvazione perizia di variante isoeconomica, qte post variante - impegno di spesa per redazione perizia di variante all'Arch...”;
- della perizia di variante del 22 maggio 2025;
- del parere ex D.Lgs. n.285/1992 reso in data 12 giugno 2025 prot. n. 26850 dal Comandante della Polizia Locale di Cerignola;
- del verbale di ripresa parziale n.4 del 3 ottobre 2025;
- nonché ed occorrendo anche di ogni altro atto allegato, presupposto, connesso e/o consequenziale anche se non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Cerignola, di Cetola S.p.a. e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ON TE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- i ricorrenti, tutti proprietari di attività commerciali o di servizi in Cerignola con sedi o unità operative lungo la direttrice da via Gramsci (piazza Tortora) fino (sul lato destro del senso di marcia) a via Aldo Moro (angolo via Gubbio), con ricorso notificato in data 13 novembre 2024, hanno impugnato la determina dirigenziale n. 687 del 19 giugno 2023 del Dirigente del Settore LL.PP. con cui è stato approvato un progetto di pista ciclopedonale che, partendo da corso Gramsci, si snoda per circa 2 km fino all’incrocio tra via Aldo Moro angolo via Gubbio, lamentando che il progetto restringe la carreggiata di marcia per i veicoli a motore, elimina tutte le aree di parcheggio sul lato destro del percorso fino ad ora ivi insistenti ed “elimina”, di fatto, con la nuova pista tutti i passi carrabili autorizzati ed esistenti sul lato destro del predetto asse viario;
- la ridetta determina n. 687 del 19 giugno 2023 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per la quale non è prevista la notifica individuale, è stata pubblicata sull'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, dal 28 luglio 2023 all’11 agosto 2023;
- in tutti i casi in cui non sia necessaria la notificazione individuale del provvedimento e sia al contempo prescritta da una norma di legge o di regolamento la pubblicazione dell'atto in un apposito albo, il termine per proporre ricorso decorre dal giorno in cui è scaduto il periodo della pubblicazione e, dunque, nel caso di specie, dall’11 agosto 2023;
- la procedura amministrativa per cui è causa riguarda interventi finanziati in tutto con le risorse previste dal PNRR, nel presente giudizio trova applicazione, per effetto del comma 4 dell’art. 48 del DL n. 77/2021, la disciplina acceleratoria del processo amministrativo di cui all’art. 125 del d.lgs. n. 104/2010;
- la domanda di annullamento proposta con il ricorso introduttivo, pertanto, si sarebbe dovuta proporre entro il termine di trenta giorni dall’11 agosto 2023;
Ulteriormente considerato che la perizia di variante di cui alla determina dirigenziale n. 1031 del 19 settembre 2024 non è idonea a determinare la riapertura del termine per la impugnazione del progetto originario, in quanto impugnato per vizi propri;
Conseguentemente ritenuto che il ricorso introduttivo è irricevibile per tardività in quanto notificato solo in data 13 novembre 2024;
Ulteriormente considerato che:
- con motivi aggiunti notificati il 13 ottobre 2025, i ricorrenti hanno proposto domanda di annullamento della determinazione dirigenziale n. 731 del 25 giugno 2025 di approvazione di una ulteriore perizia di variante;
- la determinazione n. 731 del 25 giugno 2025 su indicata è stata pubblicata sull’Albo pretorio on line del Comune dal 30 giugno 2025 al 14 luglio 2025;
- la domanda di annullamento, pertanto, si sarebbe dovuta proporre entro il termine di trenta giorni dal 14 luglio 2025;
Conseguentemente ritenuto i motivi aggiunti sono irricevibili per tardività in quanto notificati solo in data 13 ottobre 2025;
Ritenuto, infine, di compensare le spese di lite in ragione della definizione in rito;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara irricevibili per tardività.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR SP, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
ON TE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON TE | AR SP |
IL SEGRETARIO