Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 27/04/2026, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00559/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00192/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 192 del 2026, proposto da
Società Agricola Lucangeli YM di Laconi Società Semplice, ST YM Di Laconi, RI PI YM Di Laconi, rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Donati, Laura Minoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, rappresentata e difesa dall'avvocato Cristiana Pesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OM PIzzini, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio formatosi ai sensi dell'art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull'istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 241/1990 in data 22.12.2025 a mezzo PEC dalla Ricorrente alla A.S.T. - Azienda Sanitaria Territoriale Ancona, sopra meglio individuata ("AST"), per aver accesso alla documentazione meglio indicata nell'istanza medesima;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 il dott. VA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e TT
Vista la nota depositata in data 19 marzo 2026, con cui parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunziare al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;
Vista dichiarazione di adesione dell’Amministrazione resistente a verbale dell’odierna camera di consiglio;
Considerato che detto atto di rinunzia non risulta essere stato notificato alle controparti, come richiesto dall’art. 84, comma 3, del c.p.a., a mente del quale: “La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza”;
Ritenuto che, pur in assenza delle formalità previste per una rituale rinunzia, dal comportamento processuale di parte ricorrente, si desume, ai sensi dell’art. 84, comma 4, del c.p.a., la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett.c, cpa;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, non rimane che prendere atto che è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente gravame;
Ritenuto, in definitiva, che il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cpa;
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Renata MM AN, Presidente
VA IU, Consigliere, Estensore
Simona De Mattia, Consigliere
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| VA IU | Renata MM AN |
IL SEGRETARIO