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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 23/01/2026, n. 1052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1052 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1052/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10750/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - . 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Aversa - Via Cavallerizza, Snc Indirizzo_1 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avvocatura Generale Dello Stato - 80224030587
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018971174001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1079/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha proposto il ricorso la cartella di pagamento n. 071 2025 00189711 74 001, emessa per l'omesso pagamento di un contributo unificato e accessori per l'anno 2024, ruolo esattoriale n.
2025/001920, notificata al ricorrente in data 15/04/2025, per un importo complessivo di € 113,51.
La parte Ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici, il merito della pretesa, la carenza di motivazione della cartella opposta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI mentre l'ente impositore, Ministero della
Giustizia- Giudice di Pace Tribunale Napoli Nord, ritualmente chiamato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Tra i motivi indicati in ricorso e posti a fondamento dell'eccepita illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnativa risulta essere assorbente, rispetto agli altri che, in applicazione del principio della ragione più liquida, non necessitano, pertanto, di autonomo e separato scrutinio, quello relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate RI ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Non essendosi costituito in giudizio l'ente impositore non vi è agli atti la prova della regolare notifica dell'atto presupposto in carenza della quale va ritenuta che la cartella esattoriale impugnata non poteva essere emessa.
Il ricorso va dunque accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
150,00 oltre oneri di legge e contributo unificato a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ASCHETTINO LUCIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10750/2025 depositato il 07/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Min.giustizia-Dip. Organ. Giudiz.-Dir.gen. - . 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ministero Della Giustizia Giudice Di Pace Di Aversa - Via Cavallerizza, Snc Indirizzo_1 Aversa CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avvocatura Generale Dello Stato - 80224030587
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250018971174001 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1079/2026 depositato il
23/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La parte ricorrente ha proposto il ricorso la cartella di pagamento n. 071 2025 00189711 74 001, emessa per l'omesso pagamento di un contributo unificato e accessori per l'anno 2024, ruolo esattoriale n.
2025/001920, notificata al ricorrente in data 15/04/2025, per un importo complessivo di € 113,51.
La parte Ricorrente eccepisce la mancata notifica degli atti prodromici, il merito della pretesa, la carenza di motivazione della cartella opposta.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI mentre l'ente impositore, Ministero della
Giustizia- Giudice di Pace Tribunale Napoli Nord, ritualmente chiamato in giudizio, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in composizione monocratica ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.
Tra i motivi indicati in ricorso e posti a fondamento dell'eccepita illegittimità della cartella di pagamento oggetto di impugnativa risulta essere assorbente, rispetto agli altri che, in applicazione del principio della ragione più liquida, non necessitano, pertanto, di autonomo e separato scrutinio, quello relativo alla mancata notifica dell'atto presupposto.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate RI ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva.
Non essendosi costituito in giudizio l'ente impositore non vi è agli atti la prova della regolare notifica dell'atto presupposto in carenza della quale va ritenuta che la cartella esattoriale impugnata non poteva essere emessa.
Il ricorso va dunque accolto e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
150,00 oltre oneri di legge e contributo unificato a favore del procuratore antistatario della parte ricorrente