Art. 11.
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1930, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle. (Elenco n. 3).
La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonche' le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1930, n. 807 , sono stabilite in conformita' delle annesse tabelle. (Elenco n. 3).