Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00062/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00481/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 481 del 2025, proposto da
Avv. Paola Soragni, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege ;
per l’esecuzione del giudicato
formatosi sulla sentenza n. 352/2024 in data 25 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 11 febbraio 2026 il dott. TA CA e udito, per l’Amministrazione, il difensore come specificato nel verbale;
Considerato che la ricorrente ha adito il giudice amministrativo affinché venga ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza n. 352/2024 in data 25 settembre 2024 del Tribunale di Reggio Emilia, nella parte in cui, quanto alle spese processuali, veniva condannato il “… Ministero alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi oltre ad IVA e CPA che distrae in favore del procuratore antistatario …”, ovvero a beneficio dell’avv. Paola Soragni;
che quest’ultima, agendo in proprio, assume rimasta ineseguita in parte qua la decisione, malgrado l’Amministrazione abbia ricevuto regolare notifica della pronuncia, e nonostante il passaggio in giudicato della medesima;
che, a comprova del passaggio in giudicato della pronuncia, è stata esibita apposita certificazione (in data 12 dicembre 2024) della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia;
che si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato;
che in data 3 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che alla camera di consiglio del 11 febbraio 2026 la causa è passata in decisione;
Ritenuto che la circostanza della dichiarazione depositata in prossimità dell’udienza camerale di discussione della causa, trattandosi di rinuncia non notificata alla controparte, induce a richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la rinuncia irrituale costituisce argomento di prova circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa, ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod.proc.amm., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso (v., ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, 30 luglio 2024 n. 6815);
che, in assenza di difese dell’Amministrazione, le spese di giudizio possono essere compensate
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
Spese compensate.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA CA, Presidente, Estensore
Caterina Luperto, Referendario
Paola Pozzani, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA CA |
IL SEGRETARIO