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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VII, sentenza 09/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER GI NA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6793/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2022 - INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico notificato in data 23 settembre 2024 al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini
Settentrionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad AREA s.r.l., depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 23 ottobre
2024 (n. 6793/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, presentava impugnativa avverso l'invito di pagamento n. 2257429, notificato il 25 luglio 2024, importo € 2.023,85, quote consortili 2019-2023 di cui allegava copia al ricorso.
Il ricorrente eccepiva:
1) nullità per difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa per carenza dei necessari presupposti, in mancanza di legittimi piani di classifica e di vantaggi diretti arrecati ai terreni del ricorrente, allegava numerosi precedenti favorevoli.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 4 novembre 2024 si è costituita Area s.r.l. depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito opponibili solo all'Ente impositore, sollecitava il rigetto del ricorso, precisando che in merito alla motivazione dell'atto, le ragioni della richiesta e i criteri di calcolo adottati, risultavano precisati nell'avviso ordinario di pagamento (inviato per posta ordinaria), poiché erano stati specificati i terreni riconducibili al ricorrente, ricompresi nel piano di classifica, con precisazione anche dei benefici apportati di cui alle indicazioni del piano di classifica, richiamato nel predetto avviso di pagamento, atteso che il Consorzio aveva adottato un recente piano di classifica deliberato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 196 del 4 maggio 2017.
In data 11 dicembre 2024 il ricorrente depositava memoria illustrativa con allegata perizia a firma del geometra Nominativo_2, ove insisteva nei motivi di ricorso.
Il Consorzio non si è costituito.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 AREA unica parte presente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio dalle opere di bonifica fatte o da fare (v. SS.UU. n. 877 del
6 febbraio 1984).
Tale obbligo è previsto dall'art. 860 c.c. che stabilisce che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”. Tale beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (v. Cass. Civ. Sentenza n.
208 del 24 gennaio 1953, n. 4144 del 4 maggio 1996, SS.UU. n. 8960 del 14 ottobre 1996).
In perfetta aderenza alla ratio del predetto art. 860 c.p. l'art. 10 L. n. 215/1933 sulla bonifica stabilisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”.
Costituiscono presupposti impositivi del contributo consortile l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'inerenza del beneficio al fondo.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l'esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l'inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica
(comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull'an dell'obbligo contributivo;
b) l'elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell'"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell'obbligo contributivo. (Sez. 5,
Sentenza n. 654 del 2012 )
In ordine alla natura del beneficio, poi, costituisce principio consolidato quello secondo cui “con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) -
……il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u.
8960/96) e che "perimetro di contribuenza" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr.
Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva, di disapplicazione.”
Sempre in ordine al beneficio si è precisato che “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”. (Cassazione Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010).
La giurisprudenza, inoltre, si è preoccupata di approfondire il tema della distribuzione dell'onere della prova tra l'ente impositore e il contribuente.
La ricomprensione degli immobili nei "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un
"piano di classifica" solleva l'ente da fornire specifica prova in ordine al beneficio concreto conseguito dal proprietario dell'immobile, sarà, invece, onere del contribuente contestare specificamente la legittimità del provvedimento, il suo contenuto e fornire dimostrazione concreta di non aver tratto alcun beneficio da opere o attività eseguite o da eseguire da parte dell'ente. In assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell'ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c.,
l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04,
8960/96). ( Cassazione Sez. 5, n. 654 del 2012 )
In particolare “grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e
10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
(Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012).
Il requisito dell'inerenza del beneficio al fondo, quale presupposto legittimante il potere impositivo del consorzio non viene meno, poi, nelle ipotesi delle c.d. spese per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.
Non è possibile imporre ai consorziati il contributo esclusivamente per finanziare le spese di gestione dell'ente, senza collegamento con un beneficio al terreno rientrante nel perimetro di contribuenza. Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 co 1° lettera A) della Legge Regionale n. 11/2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario”, invece che “in presenza del beneficio” (v. sentenza n.
188/2018).
La Suprema Corte ha precisato che “l'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori).
(Cassazione Sez. 6 - 5, n. 11801 del 15/05/2013).
I suddetti principi giurisprudenziali trovano piena applicazione anche in riferimento ai contributi consortili richiesti dai consorzi istituititi sul territorio della Regione Calabria.
Il tema risulta disciplinato dalla legge regionale n 11 del 23 luglio 2003 che all'art. 13 stabilisce che “Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica,” e che “su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.”.
L'art. 15 della predetta legge definisce i Consorzi di Bonifica come “persone giuridiche pubbliche a struttura associativa per il “conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1”. La disciplina del presupposto impositivo nei confronti dei consorziati si rinviene nell'art. 17 che espressamente prevede che “I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni” mentre l'Art.
18 definisce gli obblighi di bonifica a carico dei proprietari consorziati (1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo: a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa,….b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica …..”
La predetta legge (Art. 23 Contributi consortili di bonifica e piano di classifica) infine, così disciplina i contributi di bonifica:
1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato…..
6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili …”.
Assai importante è la disciplina riguardante l'elaborazione e approvazione dei piani di classifica di cui all'art.24 secondo cui:
· L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
· Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
· La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale.
· Entro 30 giorni gli interessati possono proporre osservazioni.
· La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma
5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
· I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Dalla suddetta disciplina si desume che il contributo consortile presuppone l'elaborazione del piano di classifica la cui approvazione è subordinata ad un rigoroso iter procedimentale che si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio regionale.
L'approvazione del piano di classifica, quindi, è condizione indefettibile per la determinazione dell'obbligo contributivo a carico del consorziato poiché solo il piano di classifica approvato, (che come già detto, individua “i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile” art.24 comma 2) consente di quantificare la misura del beneficio tratto dal fondo e, quindi, l'entità del relativo obbligo contributivo, fondando il diritto del consorzio di procedere alla riscossione del contributo nella misura richiesta.
Peraltro, poiché alla luce del quadro normativo di riferimento richiamato il presupposto impositivo (art. 17) si realizza con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24, appare evidente che la mancata approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei piani di classifica impedisce anche la definizione del perimetro di contribuenza.
La legge regionale n. 39 del 2023 ha disciplinato in modo più specifico e dettagliato la normativa riguardante il funzionamento dei Consorzi operanti nel territorio regionale. L'art. 10 della L.R. n. 39/2023, pur con diverse formalità, ribadisce la necessità che il piano di classifica, adottato dal Consorzio sulla scorta delle linee guida redatte dalla Giunta Regionale, venga dapprima vagliato dalla Giunta Regionale e sia, in via definitiva, approvato dal Consiglio Regionale.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza su indicata, a fronte della contestazione operata dal contribuente sulla sussistenza del beneficio ed in difetto di prova dell'adozione del piano di classifica da parte della competente autorità regionale e quindi, del perimetro di contribuenza, grava sul consorzio la prova rigorosa dei presupposti del corretto esercizio potere impositivo.
Nel caso di specie il Consorzio, pur citato, non si è costituito e non ha allegato il piano di classifica e il collegato riparto delle spese. Non si è quindi fornita dimostrazione del vantaggio diretto arrecato proprio ai terreni indicati nell'atto impugnato. Al contrario il ricorrente ha fornito prova della carenza di vantaggio con perizia.
Le altre eccezioni devono ritenersi assorbite.
In ragione della soccombenza il Consorzio va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura precisata in dispositivo. Spese compensate con l'altra parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 463,00, oltre rimborso del contributo unificato e degli altri accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate con l'altra parte resistente.
Cosenza 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 7, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
ER GI NA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6793/2024 depositato il 23/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Area Srl - 02971560046
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Integrale Dei Bacini Settentrionali De - 83000370789
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2019
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2020
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2021
- INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2022 - INVITO AL PAGAMENTO n. 22257429 CONTRIB CONSORT 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non comparso.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso telematico notificato in data 23 settembre 2024 al Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini
Settentrionali del Cosentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ad AREA s.r.l., depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Cosenza in data 23 ottobre
2024 (n. 6793/2024 R.G.R.), Ricorrente_1, rappresentato e difeso dal dott. Difensore_1, presentava impugnativa avverso l'invito di pagamento n. 2257429, notificato il 25 luglio 2024, importo € 2.023,85, quote consortili 2019-2023 di cui allegava copia al ricorso.
Il ricorrente eccepiva:
1) nullità per difetto di motivazione;
2) infondatezza della pretesa per carenza dei necessari presupposti, in mancanza di legittimi piani di classifica e di vantaggi diretti arrecati ai terreni del ricorrente, allegava numerosi precedenti favorevoli.
Sollecitava l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese con distrazione e trattazione in pubblica udienza.
In data 4 novembre 2024 si è costituita Area s.r.l. depositando controdeduzioni telematiche ove eccepiva il difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi di merito opponibili solo all'Ente impositore, sollecitava il rigetto del ricorso, precisando che in merito alla motivazione dell'atto, le ragioni della richiesta e i criteri di calcolo adottati, risultavano precisati nell'avviso ordinario di pagamento (inviato per posta ordinaria), poiché erano stati specificati i terreni riconducibili al ricorrente, ricompresi nel piano di classifica, con precisazione anche dei benefici apportati di cui alle indicazioni del piano di classifica, richiamato nel predetto avviso di pagamento, atteso che il Consorzio aveva adottato un recente piano di classifica deliberato dal Consiglio Regionale con provvedimento n. 196 del 4 maggio 2017.
In data 11 dicembre 2024 il ricorrente depositava memoria illustrativa con allegata perizia a firma del geometra Nominativo_2, ove insisteva nei motivi di ricorso.
Il Consorzio non si è costituito.
All'udienza dell'8 gennaio 2026 AREA unica parte presente si riportava agli atti depositati e la Corte tratteneva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto. L'obbligo di contribuzione alle spese di bonifica trova il proprio presupposto nei vantaggi derivanti ai proprietari dei beni compresi nel comprensorio dalle opere di bonifica fatte o da fare (v. SS.UU. n. 877 del
6 febbraio 1984).
Tale obbligo è previsto dall'art. 860 c.c. che stabilisce che “i proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica”. Tale beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa delle opere di bonifica (v. Cass. Civ. Sentenza n.
208 del 24 gennaio 1953, n. 4144 del 4 maggio 1996, SS.UU. n. 8960 del 14 ottobre 1996).
In perfetta aderenza alla ratio del predetto art. 860 c.p. l'art. 10 L. n. 215/1933 sulla bonifica stabilisce che “nella spesa delle opere di competenza statale che non siano a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica”.
Costituiscono presupposti impositivi del contributo consortile l'inclusione del fondo nel perimetro di contribuenza e l'inerenza del beneficio al fondo.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l'esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l'inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l'ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica
(comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull'an dell'obbligo contributivo;
b) l'elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell'"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell'obbligo contributivo. (Sez. 5,
Sentenza n. 654 del 2012 )
In ordine alla natura del beneficio, poi, costituisce principio consolidato quello secondo cui “con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) -
……il beneficio che costituisce, unitamente all'ubicazione dell'immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell'obbligo di contribuzione e del corrispondente potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all'immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell'inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u.
8960/96) e che "perimetro di contribuenza" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr.
Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva, di disapplicazione.”
Sempre in ordine al beneficio si è precisato che “se la (verificata) inclusione di uno (specifico) immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione dell'"an" del contributo, determinante ai fini del "quantum" è l'accertamento della legittimità e congruità del "piano di classifica" con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio”. (Cassazione Sez. U, n. 11722 del 14/05/2010).
La giurisprudenza, inoltre, si è preoccupata di approfondire il tema della distribuzione dell'onere della prova tra l'ente impositore e il contribuente.
La ricomprensione degli immobili nei "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell'ambito di un
"piano di classifica" solleva l'ente da fornire specifica prova in ordine al beneficio concreto conseguito dal proprietario dell'immobile, sarà, invece, onere del contribuente contestare specificamente la legittimità del provvedimento, il suo contenuto e fornire dimostrazione concreta di non aver tratto alcun beneficio da opere o attività eseguite o da eseguire da parte dell'ente. In assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell'ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere della prova ex art. 2967 c.c.,
l'onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell'immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull'area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04,
8960/96). ( Cassazione Sez. 5, n. 654 del 2012 )
In particolare “grava sul contribuente, il cui fondo sia inserito in un piano di classifica del quale non sia contestata la legittimità, e che impugni la cartella esattoriale affermando l'insussistenza del dovere contributivo, l'onere di provare l'inadempimento delle indicazioni contenute in tale piano, e segnatamente l'inesecuzione delle opere di manutenzione da questo previste, poiché il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione, ai sensi degli artt. 860 cod. civ. e
10 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile.
(Sez. 5, Sentenza n. 4671 del 23/03/2012).
Il requisito dell'inerenza del beneficio al fondo, quale presupposto legittimante il potere impositivo del consorzio non viene meno, poi, nelle ipotesi delle c.d. spese per il conseguimento dei fini istituzionali dell'ente.
Non è possibile imporre ai consorziati il contributo esclusivamente per finanziare le spese di gestione dell'ente, senza collegamento con un beneficio al terreno rientrante nel perimetro di contribuenza. Sul punto si è espressa la Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23 co 1° lettera A) della Legge Regionale n. 11/2003 nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei Consorzi, è dovuto
“indipendentemente dal beneficio fondiario”, invece che “in presenza del beneficio” (v. sentenza n.
188/2018).
La Suprema Corte ha precisato che “l'art. 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 sulla disciplina della bonifica integrale (e successive modificazioni ed integrazioni), il quale conferisce ai consorzi di bonifica il potere di imporre contributi ai proprietari consorziati per le loro finalità istituzionali e, quindi, non solo per le spese attinenti alle opere di bonifica, ma anche per quelle necessarie al loro funzionamento quali enti preposti alle opere medesime, non introduce deroghe, per queste ultime spese, ai principi fissati in tema di contribuzione consortile dagli artt. 10 ed 11 del citato decreto, nonché dall'art. 860 cod. civ., con la conseguenza che, pure per tali spese, l'imposizione di contribuzione resta subordinata al presupposto che gli immobili di quei proprietari, oltre a trovarsi nel comprensorio consortile, risultino effettivi beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica già completati, ovvero prevedibili beneficiari dei vantaggi derivanti da lavori di bonifica da completare (a secondo che si tratti di contributi definitivi o provvisori).
(Cassazione Sez. 6 - 5, n. 11801 del 15/05/2013).
I suddetti principi giurisprudenziali trovano piena applicazione anche in riferimento ai contributi consortili richiesti dai consorzi istituititi sul territorio della Regione Calabria.
Il tema risulta disciplinato dalla legge regionale n 11 del 23 luglio 2003 che all'art. 13 stabilisce che “Il territorio regionale, già classificato di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge n.437 del 1968, è suddiviso in ambiti territoriali, denominati comprensori di bonifica,” e che “su ciascun comprensorio di bonifica è costituito un solo Consorzio.”.
L'art. 15 della predetta legge definisce i Consorzi di Bonifica come “persone giuridiche pubbliche a struttura associativa per il “conseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1”. La disciplina del presupposto impositivo nei confronti dei consorziati si rinviene nell'art. 17 che espressamente prevede che “I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nell'ambito di un comprensorio di bonifica, acquisiscono la qualità di consorziati-contribuenti con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24. Il perimetro di contribuenza è reso pubblico con il mezzo della trascrizione, ai sensi dell'art. 58 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni” mentre l'Art.
18 definisce gli obblighi di bonifica a carico dei proprietari consorziati (1. I proprietari degli immobili situati nei comprensori di bonifica concorrono in forma obbligatoria alla realizzazione dell'attività di bonifica, provvedendo: a) alla realizzazione a proprio carico di tutte le opere giudicate, nei comprensori di bonifica, necessarie ai fini della bonifica stessa,….b) al pagamento dei contributi relativi all'esercizio e alla manutenzione ordinaria delle opere pubbliche di bonifica …..”
La predetta legge (Art. 23 Contributi consortili di bonifica e piano di classifica) infine, così disciplina i contributi di bonifica:
1. Il contributo consortile di bonifica è costituito dalle quote dovute da ciascun consorziato per il funzionamento dei Consorzi ed è applicato secondo i seguenti criteri:
a) per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario;
b) per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio.
2. L'ammontare del contributo consortile è determinato con il piano annuale di riparto delle spese di cui al precedente comma 1, allegato al bilancio di previsione e contestualmente approvato…..
6. I contributi consortili di bonifica costituiscono oneri reali sugli immobili …”.
Assai importante è la disciplina riguardante l'elaborazione e approvazione dei piani di classifica di cui all'art.24 secondo cui:
· L'elaborazione del piano di classifica è effettuata dai Consorzi in conformità ai criteri stabiliti dalla
Giunta regionale.
· Il piano di classifica individua i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile.
· La proposta di piano di classifica deliberata dai Consorzi viene pubblicata mediante deposito presso la Presidenza della Giunta regionale.
· Entro 30 giorni gli interessati possono proporre osservazioni.
· La Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui al precedente comma
5, definisce la proposta di piano di classifica e la trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.
· I piani di classifica diventano definitivi entro 60 giorni dall'approvazione del Consiglio regionale e possono essere impugnati entro lo stesso termine davanti al TAR.
Dalla suddetta disciplina si desume che il contributo consortile presuppone l'elaborazione del piano di classifica la cui approvazione è subordinata ad un rigoroso iter procedimentale che si conclude con l'approvazione da parte del Consiglio regionale.
L'approvazione del piano di classifica, quindi, è condizione indefettibile per la determinazione dell'obbligo contributivo a carico del consorziato poiché solo il piano di classifica approvato, (che come già detto, individua “i benefici diretti, indiretti e potenziali, derivanti dall'attività di bonifica agli immobili ricadenti nei comprensori, e stabilisce i parametri per la quantificazione di detti benefici, determinando l'indice di contribuenza di ciascun immobile” art.24 comma 2) consente di quantificare la misura del beneficio tratto dal fondo e, quindi, l'entità del relativo obbligo contributivo, fondando il diritto del consorzio di procedere alla riscossione del contributo nella misura richiesta.
Peraltro, poiché alla luce del quadro normativo di riferimento richiamato il presupposto impositivo (art. 17) si realizza con l'iscrizione degli immobili stessi nel perimetro di contribuenza, risultante dall'approvazione del piano di classifica di cui al successivo articolo 24, appare evidente che la mancata approvazione, da parte del Consiglio regionale, dei piani di classifica impedisce anche la definizione del perimetro di contribuenza.
La legge regionale n. 39 del 2023 ha disciplinato in modo più specifico e dettagliato la normativa riguardante il funzionamento dei Consorzi operanti nel territorio regionale. L'art. 10 della L.R. n. 39/2023, pur con diverse formalità, ribadisce la necessità che il piano di classifica, adottato dal Consorzio sulla scorta delle linee guida redatte dalla Giunta Regionale, venga dapprima vagliato dalla Giunta Regionale e sia, in via definitiva, approvato dal Consiglio Regionale.
Ne consegue che, alla luce della giurisprudenza su indicata, a fronte della contestazione operata dal contribuente sulla sussistenza del beneficio ed in difetto di prova dell'adozione del piano di classifica da parte della competente autorità regionale e quindi, del perimetro di contribuenza, grava sul consorzio la prova rigorosa dei presupposti del corretto esercizio potere impositivo.
Nel caso di specie il Consorzio, pur citato, non si è costituito e non ha allegato il piano di classifica e il collegato riparto delle spese. Non si è quindi fornita dimostrazione del vantaggio diretto arrecato proprio ai terreni indicati nell'atto impugnato. Al contrario il ricorrente ha fornito prova della carenza di vantaggio con perizia.
Le altre eccezioni devono ritenersi assorbite.
In ragione della soccombenza il Consorzio va condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura precisata in dispositivo. Spese compensate con l'altra parte resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, in composizione monocratica, accoglie il ricorso in oggetto e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Condanna il Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Settentrionali del Cosentino al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente, spese che liquida in complessivi € 463,00, oltre rimborso del contributo unificato e degli altri accessori di legge, se dovuti.
Spese compensate con l'altra parte resistente.
Cosenza 8 gennaio 2026
Il Giudice Monocratico Dott.ssa Giuseppa A. Ferrucci