CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 16/02/2026, n. 960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 960 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 960/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 224/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lanuvio - Via Roma N. 20 00075 Lanuvio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13611/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103534 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 750/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati. Svolgimento del processo
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.
13611/2024, depositata il 7.11.2024, con cui la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma ha respinto, compensando le spese, il ricorso contro l'avviso di accertamento notificato dal
Comune di Lanuvio per richiedere l'IMU dell'anno 2017. La prospettazione del ricorrente di avere, oltre che la residenza anagrafica, anche la dimora abituale in Lanuvio, in Indirizzo_1
Indirizzo 1 , ed in Roma solo una residenza secondaria per ragioni di lavoro e familiari, non è stata condivisa dal Giudice monocratico, che ha al contrario sostenuto che proprio dalle argomentazioni del contribuente risultava come il suo centro degli affari e degli interessi dovesse individuarsi in Roma, ivi lavorando ed abitando il figlio, in affido condiviso con il coniuge, all'epoca già separato di fatto.
Con l'appello ed anche delle memorie il Ricorrente_1 ripropone le sue motivazioni evidenziando che pagava già regolarmente l'IMU sull'abitazione di Roma, come da documentazione che ha prodotto;
e che a Lanuvio e dintorni ha il medico di base, il veterinario dei suoi animali, un conto corrente bancario e vota;
mentre nell'abitazione di Roma si appoggia per le esigenze lavorative e familiari;
ha anche lamentato che in subordine aveva chiesto l'annullamento delle sanzioni, su cui il primo Giudice non si era pronunciato;
e fatto presente che con sentenza n. 3022/2025, depositata il 5.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso relativo alla medesima questione ma all'anno 2018, motivando nel senso che dalla documentazione prodotta dovevano ritenersi superate proprio le argomentazioni di quella impugnata in questa sede.
Il Comune di Lanuvio si è costituito per chiedere la conferma della sentenza impugnata e confutare le argomentazioni del contribuente.
La causa è stata trattata all'udienza del 12 febbraio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte che l'appello meriti accoglimento. Invero, si condivide quanto motivato dal Giudice monocratico di prime cure nella sentenza n. 3022/2025, depositata il 5.3.2025, in giudicato, relativamente alla medesima questione ma annualità successiva ( 2018 ), che ha accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che lo stesso aveva prodotto documentazione relativa: sia al pagamento dell'IMU sull'immobile posseduto in Roma, considerato quindi seconda casa;
sia con riguardo alla intervenuta separazione dal coniuge, residente in [...], confermativa della prospettazione che all'epoca degli accertamenti la separazione almeno in fatto fosse già avvenuta;
sia in riferimento ai consumi dell'utenza elettrica, asseritamente dimostrativi dell'utilizzo dell'abitazione di
Lanuvio come abitazione principale.
E' ben noto al Collegio che il giudicato esterno non è vincolante quando si riferisce, come nella specie, a diversa annualità; ma è pur vero che non risulta sotto alcun profilo che nel 2018 la situazione fosse cambiata rispetto al 2017; e sta di fatto che il Ricorrente 1 ha prodotto in questo grado la prova che ha pagato I'IMU sull'immobile di Roma anche nel 2017 ( per euro 1.402,00), sicchè si tratta di situazioni identiche ed il giudicato intervenuto non sembra potere essere disatteso. Peraltro, quanto alle argomentazioni dell'ente comunale relative ai consumi elettrici documentati dal contribuente, che sarebbero molto bassi e quindi in contrasto con la tesi che l'abitazione di Lanuvio sia quella principale, si osserva che si tratta di argomenti di assai dubbia valenza, posto che i consumi sono legati allo stile di vita, al numero delle persone che abitano un immobile, al numero e qualità dei dispositivi che consumano corrente, ed insomma salvo casi particolari non sono dirimenti ai fini che qui interessano;
a maggior ragione, la documentazione prodotta dall'ente comunale relativamente ai conferimenti di rifiuti, riferendosi al periodo 2019-2023, appare ancor meno significativa ed utilizzabile.
L'appello va quindi accolto, ma le spese devono essere compensate perché la documentazione relativa al pagamento dell'IMU 2017 sull'immobile di Roma è stata prodotta solo in questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese tra le parti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LO SURDO ANTONIO, Presidente e Relatore
BRIGUORI PAOLA, Giudice
DI MAIO ANTONINO MARIA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 224/2025 depositato il 16/01/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lanuvio - Via Roma N. 20 00075 Lanuvio RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13611/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 5 e pubblicata il 07/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 103534 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 750/2026 depositato il 13/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli atti depositati. Svolgimento del processo
Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n.
13611/2024, depositata il 7.11.2024, con cui la Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma ha respinto, compensando le spese, il ricorso contro l'avviso di accertamento notificato dal
Comune di Lanuvio per richiedere l'IMU dell'anno 2017. La prospettazione del ricorrente di avere, oltre che la residenza anagrafica, anche la dimora abituale in Lanuvio, in Indirizzo_1
Indirizzo 1 , ed in Roma solo una residenza secondaria per ragioni di lavoro e familiari, non è stata condivisa dal Giudice monocratico, che ha al contrario sostenuto che proprio dalle argomentazioni del contribuente risultava come il suo centro degli affari e degli interessi dovesse individuarsi in Roma, ivi lavorando ed abitando il figlio, in affido condiviso con il coniuge, all'epoca già separato di fatto.
Con l'appello ed anche delle memorie il Ricorrente_1 ripropone le sue motivazioni evidenziando che pagava già regolarmente l'IMU sull'abitazione di Roma, come da documentazione che ha prodotto;
e che a Lanuvio e dintorni ha il medico di base, il veterinario dei suoi animali, un conto corrente bancario e vota;
mentre nell'abitazione di Roma si appoggia per le esigenze lavorative e familiari;
ha anche lamentato che in subordine aveva chiesto l'annullamento delle sanzioni, su cui il primo Giudice non si era pronunciato;
e fatto presente che con sentenza n. 3022/2025, depositata il 5.3.2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso relativo alla medesima questione ma all'anno 2018, motivando nel senso che dalla documentazione prodotta dovevano ritenersi superate proprio le argomentazioni di quella impugnata in questa sede.
Il Comune di Lanuvio si è costituito per chiedere la conferma della sentenza impugnata e confutare le argomentazioni del contribuente.
La causa è stata trattata all'udienza del 12 febbraio 2026, come da verbale.
Motivi della decisione
Ritiene questa Corte che l'appello meriti accoglimento. Invero, si condivide quanto motivato dal Giudice monocratico di prime cure nella sentenza n. 3022/2025, depositata il 5.3.2025, in giudicato, relativamente alla medesima questione ma annualità successiva ( 2018 ), che ha accolto il ricorso del contribuente sul rilievo che lo stesso aveva prodotto documentazione relativa: sia al pagamento dell'IMU sull'immobile posseduto in Roma, considerato quindi seconda casa;
sia con riguardo alla intervenuta separazione dal coniuge, residente in [...], confermativa della prospettazione che all'epoca degli accertamenti la separazione almeno in fatto fosse già avvenuta;
sia in riferimento ai consumi dell'utenza elettrica, asseritamente dimostrativi dell'utilizzo dell'abitazione di
Lanuvio come abitazione principale.
E' ben noto al Collegio che il giudicato esterno non è vincolante quando si riferisce, come nella specie, a diversa annualità; ma è pur vero che non risulta sotto alcun profilo che nel 2018 la situazione fosse cambiata rispetto al 2017; e sta di fatto che il Ricorrente 1 ha prodotto in questo grado la prova che ha pagato I'IMU sull'immobile di Roma anche nel 2017 ( per euro 1.402,00), sicchè si tratta di situazioni identiche ed il giudicato intervenuto non sembra potere essere disatteso. Peraltro, quanto alle argomentazioni dell'ente comunale relative ai consumi elettrici documentati dal contribuente, che sarebbero molto bassi e quindi in contrasto con la tesi che l'abitazione di Lanuvio sia quella principale, si osserva che si tratta di argomenti di assai dubbia valenza, posto che i consumi sono legati allo stile di vita, al numero delle persone che abitano un immobile, al numero e qualità dei dispositivi che consumano corrente, ed insomma salvo casi particolari non sono dirimenti ai fini che qui interessano;
a maggior ragione, la documentazione prodotta dall'ente comunale relativamente ai conferimenti di rifiuti, riferendosi al periodo 2019-2023, appare ancor meno significativa ed utilizzabile.
L'appello va quindi accolto, ma le spese devono essere compensate perché la documentazione relativa al pagamento dell'IMU 2017 sull'immobile di Roma è stata prodotta solo in questo grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e compensa le spese tra le parti.