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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 1791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1791 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AE SD - Presidente -
Dott.ssa VA LF - Giudice est. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21253 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
TRA
nata ad [...] il [...] c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. GIGLIO FILOMENA presso la quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] c.f. rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FLORIO CONCETTA presso la quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21/10/2025 e chiedevano Parte_1 Controparte_1 pronunziarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio da loro contratto in NO d'IA
(NA) il 20.2.1999. Aggiungevano che dalla loro unione erano nati tre figli: Persona_1
, nata a [...] il [...] (studente universitaria, maggiorenne non
[...] economicamente autosufficiente); nato a [...] il [...] Controparte_2
1 (maggiorenne ed autosufficiente) ed il figlio minorenne , nato a [...]_2 il 13.08.2011.
Rappresentavano che era intervenuta separazione personale in forza di decreto di omologa n.
5000/2016 emesso dal Tribunale di Napoli il 16.6.2012 in riferimento al procedimento recante n.
627/2016.
Ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del P.M., il Tribunale riservava la decisione.
Al Pubblico Ministero, che aveva espresso parere contrario per il mancato deposito del decreto di omologa della separazione consensuale, non era richiesto di riformulare le proprie conclusioni avendo le parti depositato il decreto di omologa come richiesto.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L
55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I sottoscritti e potranno stabilire la loro residenza ed Parte_1 Controparte_1 il loro domicilio liberamente, ove riterranno più opportuno.
2. La casa familiare, di proprietà esclusiva della sig.ra , sita in NO Parte_1
d'IA alla Via Vincenzo Di Meglio n. 36, resta definitivamente assegnata alla sottoscritta
[...]
che vi continuerà a vivere con i figli. Pt_1
3. Il figlio minore resta affidato in modo condiviso ad entrambi i Persona_2 genitori con collocazione e residenza privilegiata e stabile presso la madre in NO d' IA alla
Via Vincenzo Di Meglio n. 36 nella casa familiare di proprietà della . Parte_1
4. I sottoscritti e si impegnano a consultarsi Parte_1 Controparte_1 reciprocamente per tutte le questioni attinenti all'educazione, la salute e l'istruzione del figlio, tenendo conto delle volontà manifestate dal minore e delle sue aspirazioni personali.
5. Il figlio minore affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Persona_2 domicilio privilegiato presso la madre. Entrambi i coniugi, di comune accordo, stabiliranno le modalità di presenza e di visita del figlio presso il padre, tenuto conto dell'età dello stesso e dei suoi impegni scolastici, ricreativi e delle terapie e cure del minore, etc nonché dei turni di lavoro del padre e della madre, e comunque potrà frequentare il padre liberamente quando vorrà.
2 In mancanza di diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore: – due pomeriggi a settimana il martedì ed il giovedì dalle ore 15:00 allorquando lo preleverà presso la madre alle ore 20:00 allorquando lo riaccompagnerà dalla madre;
- a settimane alternate, dal sabato dalle ore 15:00 alla domenica alle ore 18:00, con pernottamento presso il padre;
-per le festività natalizie e pasquali, il minore trascorrerà la Vigilia con un genitore ed il Natale con l'altro, il Capodanno con un genitore ed il Primo dell'anno con l'altro e così per AN NO e l'Epifania che i genitori alterneranno di anno in anno, - così come il minore trascorrerà la Pasqua con un genitore e la Pasquetta o Lunedì in Albis con l'altro, alterando tali giorni di anno in anno tra i genitori;
- il minore trascorrerà con il padre la festa del papà ed il suo onomastico e compleanno e parimenti la madre trascorrerà con il minore la festa della mamma ed il suo onomastico e compleanno;
- il minore festeggerà il suo compleanno ed onomastico ed ogni importante ricorrenza con entrambi i genitori, che concorderanno la relativa organizzazione e divideranno le relative spese. Ove le parti non dovessero raggiungere un accordo, tali ricorrenze saranno trascorse dal minore alternativamente di anno in anno con un genitore o con l'altro; - per quanto riguarda le ferie estive, il minore trascorrerà le vacanze con il padre, per un periodo di almeno giorni 15, anche non continuativi, da concordarsi tra i coniugi annualmente entro il 31 maggio di ogni anno;
- parimenti la madre potrà trascorrere periodi di vacanza di almeno giorni
15 con il figlio minore. - Ciascuno dei genitori ha l'obbligo di comunicare all'altro sempre il proprio recapito, anche telefonico, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con sé il minore, per vacanze fuori dall'isola, consentendogli di comunicare con il figlio minore. - Le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore stesso.
6. Le parti dichiarano e precisano che, nelle more della separazione, il figlio
[...]
è divenuto economicamente autonomo ed autosufficiente, in quanto dipendente con CP_2 mansioni di Terzo Ufficiale macchinista alle dipendenze della società , e, Controparte_3 pertanto, dichiarano che a far data dalla raggiunta autosufficienza, il padre non ha versato più alcun mantenimento per lo stesso che è da ritenersi comunque revocato.
7. Le parti dichiarano e precisano che la figlia maggiorenne non è Persona_1 economicamente autonoma ed autosufficiente in quanto studentessa universitaria fuorisede in
Roma.
8. Le parti dichiarano e precisano che il figlio minorenne è affetto da Persona_2 disturbo dello spetto autistico ed in ragione di tanto percepisce pensione/indennità frequenza, gestita dalla madre;
3 9. Il sottoscritto si obbliga a corrispondere alla sig.ra , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia Persona_2
la complessiva somma mensile di euro 550,00, entro il giorno “30” Persona_1
(trenta), di cui € 250,00 per la figlia maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente ed euro 300,00 per il figlio minorenne . Persona_2
Detta somma di euro 550,00 sarà pagata dal alla entro il Per_2 CP_1 Parte_1 giorno “30” (trenta) di ciascun mese, a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso, mediante bonifico bancario all'Iban della già noto al o ad altro IBAN che la Pt_1 Per_2
gli comunicherà ovvero con diverso metodo che sarà concordato tra i genitori o previsto Pt_1 dalla legge. Detto importo sarà rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT.
10. Ciascuno dei genitori provvederà, altresì, al pagamento delle spese straordinarie mediche, non coperte dal SSN, nonché scolastiche, ludiche e sportive per la figlia maggiorenne ma non autosufficiente e per il figlio minorenne , Persona_1 Persona_2 previamente concordate tra gli stessi genitori e documentate, nella misura del 50% per ciascuno, il tutto come da protocollo d'intesa sottoscritto tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Napoli, cui integralmente si rimanda.
11. L'assegno unico universale per il figlio minore e le provvidenze Persona_2 percepite per il minore, vengono attribuite integralmente alla madre, che li Parte_1 destinerà al mantenimento, cure ed alle esigenze del figlio, essendosi di tanto tenuto conto ai fini della determinazione della misura del mantenimento. Pertanto, il sottoscritto si Controparte_1 impegna ed obbliga a sottoscrivere ogni necessaria autorizzazione o consenso al fine di consentire il pagamento in favore della dell'assegno unico per il figlio minore nella misura Parte_1 del 100% così come si impegna ed obbliga a consentire di percepire integralmente le provvidenze erogate dallo Stato in favore del minore.
12. Entrambi i genitori sono obbligati a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio, nonché il proprio recapito telefonico, nell'interesse del figlio minore
13. I sottoscritti coniugi si danno e prestano con la sottoscrizione del presente atto reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto loro, con autorizzazione al rilascio delle rispettive carte di identità valide anche per l'espatrio, prestando, altresì, consenso al rilascio di documento valido per l'espatrio del figlio minore , e comunque si obbligano a Persona_2 sottoscrivere eventuale documentazione necessaria per l'espatrio ed a rinnovare il qui prestato consenso innanzi alla competente autorità ed a svolgere qualsiasi attività richiesta dalle vigenti leggi, ai fini del rilascio del titolo per l'espatrio del minore e dei genitori stessi. In caso di viaggio
4 all'estero del minore, vi dovrà essere il consenso dell'altro genitore con cui andranno concordate modalità e tempi di viaggio.
14. I sottoscritti e dichiarano di rinunciare, come in Parte_1 Controparte_1 effetti rinunciano, rispettivamente e reciprocamente, all'assegno divorzile perché ciascuno economicamente autonomo ed autosufficiente. I sottoscritti dichiarano di accettare le suindicate condizioni e rinunce.
15. I sottoscritti e dichiarano che non vi sono beni in Parte_1 Controparte_1 comunione e che prima della sottoscrizione del presente atto hanno regolato ogni rapporto economico-patrimoniale tra gli stessi procedendo alle rispettive assegnazioni a compensazione e saldo, e, pertanto, rinunciano ad ogni e qualsiasi azione per lo scioglimento di comunioni, dichiarandosi interamente tacitati in ogni rispettiva pretesa e/o diritto con la sottoscrizione del presente atto.
16. Le spese di assistenza e patrocinio restano interamente compensate tra le parti, con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori, Avv.ti Filomena Giglio e Concetta Florio alla solidarietà professionale.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti – doveri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti a
NO d'IA (NA) il 20/02/1999 (atto n.
7 - serie A - parte II - anno 1999);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO D'IA (NA) per la trascrizione, le
5 annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett.
f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
VA LF AE SD
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