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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/05/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6823/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
CP_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 12 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si osserva come del tutto infondata sia la richiesta al Giudice dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. – avanzata con la precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2025 -, stante che i termini di 10 giorni anteriori alla prima udienza del rito semplificato, preceduti da almeno 40 per la notifica al convenuto, sono quelli previsti dalla legge, e che se avesse ritenuto esserci necessità di replicare adeguatamente alle difese di parte convenuta, l'opponente avrebbe potuto chiedere termine per memorie all'udienza del 19 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281 decies III comma c.p.c.
Ancor più sorprendente appare la richiesta così formulata dopo che il ricorso di parte opponente, introdotto ai sensi dell'art. 737 c.p.c., era già stato “salvato” da questo Giudice con una interpretazione conservativa, che si conferma, volta unicamente a garantire la trattazione nel merito.
1 2. Sempre in via preliminare si conferma quindi la decisione di ritenere correttamente introdotto il merito cognitivo del giudizio oppositivo la cui fase cautelare si è conclusa con ordinanza 10 maggio
2024 del G.E. dott.ssa Monteleone, così come si conferma l'inammissibilità in questa fase di qualsivoglia domanda di sospensiva. Devesi altresì esaminare l'eccezione di inammissibilità per l'avere l'opponente introdotto nel presente giudizio di merito domande parzialmente diverse rispetto a quelle della fase cautelare.
Tale eccezione non è accoglibile ritenendosi che - pur nella indiscutibile differenza di parte delle conclusioni (vedesi lo “schema” alle pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), e pur dandosi atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da Cassazione 1328/2011 sulla inammissibilità della proposizione di nuovi motivi di opposizione con l'atto introduttivo del merito - il principale motivo di opposizione, ovvero l'estinzione per compensazione dei crediti portati dai decreti ingiuntivi notificati dalla sig.ra con il credito di totali euro 230.915,90 CP_1
oggetto della cessione di credito a favore del sia rimasto immutato e come tale vada CP_2
trattato, senza che il riferimento ad altri possibili crediti oggetto di compensazione possa determinare l'inammissibilità di tutte le domande della presente fase di merito.
3. Tutto ciò premesso l'opposizione va rigettata stante l'insuperabile circostanza dell'esistenza di giudicato esterno contrario alle tesi dell'opponente, in presenza di plurime pronunce, passate in giudicato, con le quali sono state smentite le due affermazioni sulle quali l'opponente fonda l'esistenza dei crediti da opporre in compensazione.
3.1. In particolare la difesa di parte attrice si fonda innanzitutto sulla circostanza per cui la cessione del credito sarebbe stata notificata alla GN il 24-1-2009 con diffida del 23-1-2009. CP_1
In merito alla data della notificazione della cessione del credito si deve dare atto dell'intervento delle pronunce n. 261/2015 e n. 262/2015 emesse dal Tribunale di RA (dott.ssa Monica Bellini) il
4/3/2015 nelle cause r.g.n. 11138/2009 e r.g.n. 11139/2009 tra le odierne parti, passate in cosa giudicata. Trattasi delle opposizioni – respinte - a decreti ingiuntivi messi in esecuzione.
Ivi si legge (in merito alla medesima eccezione di compensazione per € 228.000,00): “Ed infatti la cessione del credito è stata notificata alla debitrice solo in data 26.10.2009 unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (come peraltro espressamente riconosciuto dall'opponente)
2 …” ( cfr. doc. 6 e 7 parte convenuta).
3.2. L'eccezione di giudicato (esterno) investe poi ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio.
Nelle citate sentenze si è incontrovertibilmente accertato che la cessione del credito sia stata formalizzata su atto privo di data certa, come tale insuscettibile di spiegare qualsivoglia effetto sull'opposta sino alla data – sopra accertata – della notifica, avvenuta con l'opposizione al decreto ingiuntivo (oggetto delle sentenze del Tribunale di RA n. 262/15 e 261/2015)
Esiste poi un accertamento ugualmente definitivo relativo a circostanze sollevate nel presente giudizio che riguardano, altresì, la portata della cessione del credito al CP_2
Infatti, prima che si perfezionasse la cessione del credito dal Liquidatore al si era CP_2
configurata una situazione giuridica che aveva dato luogo alla compensazione ex lege tra il credito della e quello – di gran lunga superiore – facente capo alla GN , portato dalla CP_3 CP_1
sentenza della Corte d'Appello di Genova, Sezione Lavoro, n. 121 del 11-02-2009 immediatamente esecutiva (Doc. 8 convenuta).
In particolare si legge in detta pronuncia: “Pertanto, come eccepito dalla odierna opposta, il credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari, oggetto di cessione, e offerto dall'opponente in compensazione, tenuto conto di quanto sopra argomentato (mancanza di una data certa e momento della avvenuta notifica/conoscenza della cessione) si era già compensato ex lege nel rapporto – : ed infatti, la compensazione opera dal momento in cui se ne verificano i CP_1 CP_3
tutti presupposti: coesistenza dei due debiti, esigibilità, liquidità
Le due sentenze riportate fanno stato ex art. 2909 cc in relazione alla presente controversia, spiegando l'effetto di cui al giudicato esterno, effetto da ricondurre al principio del ne bis in idem.
Secondo le statuizioni ivi contenute, quindi, sono ormai circostanze incontrovertibili le seguenti:
- l'atto di “cessione del credito” da (liquidatore) a privo di data certa;
CP_3 CP_2
- la “cessione del credito” è stata notificata alla GN in data 26.10.2009, con la CP_1
notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- il credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari, oggetto di cessione, e offerto dall'opponente in compensazione, tenuto conto di quanto sopra argomentato
(mancanza di una data certa e momento della avvenuta notifica/conoscenza della cessione) si era già compensato ex lege nel rapporto – , al CP_1 CP_3
più tardi al momento della pubblicazione della sentenza n. 121 della Corte d'Appello di Genova,
3 Sezione Lavoro, avvenuta l'11.2.2009.
Nessuna cessione di alcun credito è, pertanto, avvenuta da (in persona del Liquidatore) a CP_3
n quanto non esisteva alcun credito da cedere. CP_2
3.3. L'opposizione – nella impossibilità di esaminare la domanda relativa alla somma di euro
36.864,21, sia in quanto non proposta con il ricorso cautelare, sia in quanto fondata su documentazione (comunicazioni riservate fra colleghi) non esaminabile da questo Giudice stante il divieto di tali produzioni- deve pertanto essere integralmente rigettata, con le doverose conseguenze in tema di spese processuali.
4. Venendo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e correttamente va liquidata anche la parte di spese relativa alla fase cautelare, non avendo provveduto il giudice della esecuzione.
Si concorda altresì con il calcolo della tariffa massima essendo stato indicato un valore inferiore allo scaglione che sarebbe stato più congruo, così come si concorda nel non tenere conto della fase di istruttoria /trattazione, del tutto assente. Non pare sussiste invece il presupposto per l'aumento ex art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 stante che gli atti di parte convenuta recano sì alcuni link attivi ma non in misura tale (anche rispetto alla relativa semplicità della causa) da giustificare l'aumento richiesto. Spetta invece l'aumento per la manifesta fondatezza anche per la chiarezza degli atti di parte convenuta nel dipanare le vicende complesse che hanno preceduto il presente giudizio.
Parte convenuta sottolinea poi come la condotta di parte attrice, appare del tutto contraria ai principi di buona fede e di economia processuale (quest'ultimo fondato sulla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Costituzione) che informano l'ordinamento ed il sistema della vigente procedura, chiedendo la condanna ai sensi dell'art. 96 III c.p.c.
Dispone l'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., nel testo attualmente vigente, che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
La condanna in questione non presuppone alcunché di ulteriore e diverso rispetto a una «pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91».
In particolare, fra l'altro, non richiede la sussistenza né della mala fede né della colpa grave né della imprudenza della parte soccombente, di cui ai primi due commi del medesimo art. 96: in tal senso
4 depone, fra l'altro, l'espressione «in ogni caso» contenuta nel 3° comma.
La condanna in questione è rimessa alla scelta discrezionale del giudice. Nella specie la parte ha instaurato il presente giudizio con evidente mala fede non potendo non essere consapevole della pretestuosità della propria eccezione di compensazione essendovi già ben tre pronunce incompatibili con l'esistenza del credito oggetto della compensazione stessa. Particolarmente grave
è apparsa anche l'utilizzo in giudizio a sostegno del proprio credito di documentazione proveniente da corrispondenza riservata con il difensore della controparte ( solo tardivamente rinunciata).
Anche la scelta dell'ammontare della somma da porre a carico della parte soccombente è rimessa alla discrezionalità del giudice.
La ratio della norma è quella di punire la parte che non adempia spontaneamente i propri obblighi, costringendo la controparte a un giudizio, e/o agisca o resista in giudizio infondatamente, introducendo nel sistema un elemento di dissuasione dal comportarsi in tal modo: la consapevolezza di poter subire la condanna di cui al 3° comma dell'art. 96 c.p.c. indurrà le parti a ponderare con prudenza le loro condotte stragiudiziali e giudiziali.
La somma in questione va, quindi, determinata dal giudice in maniera tale da costituire per la parte condannata a pagarla un'afflizione sufficientemente rilevante da fare da deterrente a reiterare le condotte che si intendono punire.
Con riferimento all'ammontare della somma da fare oggetto di questa condanna, la Corte Suprema ha statuito che «in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo (…) con l'unico limite della ragionevolezza» (Cass. Sez. VI , 30 novembre 2012, n. 21570).
Appare, dunque, equo condannare a pagare a ai sensi Parte_2 CP_1
dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., la somma di € 2.500,00, calcolata equitativamente.
Le spese di lite saranno pertanto così calcolate:
- Euro 2000,00 compensi per la fase cautelare;
- Euro 12.650 compensi per il giudizio di cognizione, esclusa la fase istruttoria;
- Euro 3.795 aumento del 30% ex art. 4 comma 8
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione ed ogni altra domanda di parte attrice;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in Parte_2 CP_1
complessivi € 18.445,00 per compensi della fase cautelare e di merito, oltre CPA come per legge e
IVA se indetraibile;
- condanna altresì a pagare a ai sensi dell'ultimo comma Parte_2 CP_1
dell'art. 96 c.p.c., la somma di € 2.500,00.
Genova, 5 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
6
REPUBBLICA ITALIANA N°________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Fasc. N°_____________ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE Cron. N°____________
Rep. N°____________ in persona della dott.ssa C. Tabacchi, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
nella causa iscritta al n. 6823/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
- attore/i contro
CP_1
- convenuto/i
Udienza di precisazione delle conclusioni: 12 marzo 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare si osserva come del tutto infondata sia la richiesta al Giudice dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. – avanzata con la precisazione delle conclusioni del 10 marzo 2025 -, stante che i termini di 10 giorni anteriori alla prima udienza del rito semplificato, preceduti da almeno 40 per la notifica al convenuto, sono quelli previsti dalla legge, e che se avesse ritenuto esserci necessità di replicare adeguatamente alle difese di parte convenuta, l'opponente avrebbe potuto chiedere termine per memorie all'udienza del 19 novembre 2024, ai sensi dell'art. 281 decies III comma c.p.c.
Ancor più sorprendente appare la richiesta così formulata dopo che il ricorso di parte opponente, introdotto ai sensi dell'art. 737 c.p.c., era già stato “salvato” da questo Giudice con una interpretazione conservativa, che si conferma, volta unicamente a garantire la trattazione nel merito.
1 2. Sempre in via preliminare si conferma quindi la decisione di ritenere correttamente introdotto il merito cognitivo del giudizio oppositivo la cui fase cautelare si è conclusa con ordinanza 10 maggio
2024 del G.E. dott.ssa Monteleone, così come si conferma l'inammissibilità in questa fase di qualsivoglia domanda di sospensiva. Devesi altresì esaminare l'eccezione di inammissibilità per l'avere l'opponente introdotto nel presente giudizio di merito domande parzialmente diverse rispetto a quelle della fase cautelare.
Tale eccezione non è accoglibile ritenendosi che - pur nella indiscutibile differenza di parte delle conclusioni (vedesi lo “schema” alle pagine 3 e 4 della comparsa di costituzione e risposta), e pur dandosi atto dell'orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire da Cassazione 1328/2011 sulla inammissibilità della proposizione di nuovi motivi di opposizione con l'atto introduttivo del merito - il principale motivo di opposizione, ovvero l'estinzione per compensazione dei crediti portati dai decreti ingiuntivi notificati dalla sig.ra con il credito di totali euro 230.915,90 CP_1
oggetto della cessione di credito a favore del sia rimasto immutato e come tale vada CP_2
trattato, senza che il riferimento ad altri possibili crediti oggetto di compensazione possa determinare l'inammissibilità di tutte le domande della presente fase di merito.
3. Tutto ciò premesso l'opposizione va rigettata stante l'insuperabile circostanza dell'esistenza di giudicato esterno contrario alle tesi dell'opponente, in presenza di plurime pronunce, passate in giudicato, con le quali sono state smentite le due affermazioni sulle quali l'opponente fonda l'esistenza dei crediti da opporre in compensazione.
3.1. In particolare la difesa di parte attrice si fonda innanzitutto sulla circostanza per cui la cessione del credito sarebbe stata notificata alla GN il 24-1-2009 con diffida del 23-1-2009. CP_1
In merito alla data della notificazione della cessione del credito si deve dare atto dell'intervento delle pronunce n. 261/2015 e n. 262/2015 emesse dal Tribunale di RA (dott.ssa Monica Bellini) il
4/3/2015 nelle cause r.g.n. 11138/2009 e r.g.n. 11139/2009 tra le odierne parti, passate in cosa giudicata. Trattasi delle opposizioni – respinte - a decreti ingiuntivi messi in esecuzione.
Ivi si legge (in merito alla medesima eccezione di compensazione per € 228.000,00): “Ed infatti la cessione del credito è stata notificata alla debitrice solo in data 26.10.2009 unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (come peraltro espressamente riconosciuto dall'opponente)
2 …” ( cfr. doc. 6 e 7 parte convenuta).
3.2. L'eccezione di giudicato (esterno) investe poi ulteriori questioni sollevate nel presente giudizio.
Nelle citate sentenze si è incontrovertibilmente accertato che la cessione del credito sia stata formalizzata su atto privo di data certa, come tale insuscettibile di spiegare qualsivoglia effetto sull'opposta sino alla data – sopra accertata – della notifica, avvenuta con l'opposizione al decreto ingiuntivo (oggetto delle sentenze del Tribunale di RA n. 262/15 e 261/2015)
Esiste poi un accertamento ugualmente definitivo relativo a circostanze sollevate nel presente giudizio che riguardano, altresì, la portata della cessione del credito al CP_2
Infatti, prima che si perfezionasse la cessione del credito dal Liquidatore al si era CP_2
configurata una situazione giuridica che aveva dato luogo alla compensazione ex lege tra il credito della e quello – di gran lunga superiore – facente capo alla GN , portato dalla CP_3 CP_1
sentenza della Corte d'Appello di Genova, Sezione Lavoro, n. 121 del 11-02-2009 immediatamente esecutiva (Doc. 8 convenuta).
In particolare si legge in detta pronuncia: “Pertanto, come eccepito dalla odierna opposta, il credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari, oggetto di cessione, e offerto dall'opponente in compensazione, tenuto conto di quanto sopra argomentato (mancanza di una data certa e momento della avvenuta notifica/conoscenza della cessione) si era già compensato ex lege nel rapporto – : ed infatti, la compensazione opera dal momento in cui se ne verificano i CP_1 CP_3
tutti presupposti: coesistenza dei due debiti, esigibilità, liquidità
Le due sentenze riportate fanno stato ex art. 2909 cc in relazione alla presente controversia, spiegando l'effetto di cui al giudicato esterno, effetto da ricondurre al principio del ne bis in idem.
Secondo le statuizioni ivi contenute, quindi, sono ormai circostanze incontrovertibili le seguenti:
- l'atto di “cessione del credito” da (liquidatore) a privo di data certa;
CP_3 CP_2
- la “cessione del credito” è stata notificata alla GN in data 26.10.2009, con la CP_1
notifica della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- il credito portato dal decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Chiavari, oggetto di cessione, e offerto dall'opponente in compensazione, tenuto conto di quanto sopra argomentato
(mancanza di una data certa e momento della avvenuta notifica/conoscenza della cessione) si era già compensato ex lege nel rapporto – , al CP_1 CP_3
più tardi al momento della pubblicazione della sentenza n. 121 della Corte d'Appello di Genova,
3 Sezione Lavoro, avvenuta l'11.2.2009.
Nessuna cessione di alcun credito è, pertanto, avvenuta da (in persona del Liquidatore) a CP_3
n quanto non esisteva alcun credito da cedere. CP_2
3.3. L'opposizione – nella impossibilità di esaminare la domanda relativa alla somma di euro
36.864,21, sia in quanto non proposta con il ricorso cautelare, sia in quanto fondata su documentazione (comunicazioni riservate fra colleghi) non esaminabile da questo Giudice stante il divieto di tali produzioni- deve pertanto essere integralmente rigettata, con le doverose conseguenze in tema di spese processuali.
4. Venendo alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e correttamente va liquidata anche la parte di spese relativa alla fase cautelare, non avendo provveduto il giudice della esecuzione.
Si concorda altresì con il calcolo della tariffa massima essendo stato indicato un valore inferiore allo scaglione che sarebbe stato più congruo, così come si concorda nel non tenere conto della fase di istruttoria /trattazione, del tutto assente. Non pare sussiste invece il presupposto per l'aumento ex art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014 stante che gli atti di parte convenuta recano sì alcuni link attivi ma non in misura tale (anche rispetto alla relativa semplicità della causa) da giustificare l'aumento richiesto. Spetta invece l'aumento per la manifesta fondatezza anche per la chiarezza degli atti di parte convenuta nel dipanare le vicende complesse che hanno preceduto il presente giudizio.
Parte convenuta sottolinea poi come la condotta di parte attrice, appare del tutto contraria ai principi di buona fede e di economia processuale (quest'ultimo fondato sulla ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Costituzione) che informano l'ordinamento ed il sistema della vigente procedura, chiedendo la condanna ai sensi dell'art. 96 III c.p.c.
Dispone l'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., nel testo attualmente vigente, che «in ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata».
La condanna in questione non presuppone alcunché di ulteriore e diverso rispetto a una «pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91».
In particolare, fra l'altro, non richiede la sussistenza né della mala fede né della colpa grave né della imprudenza della parte soccombente, di cui ai primi due commi del medesimo art. 96: in tal senso
4 depone, fra l'altro, l'espressione «in ogni caso» contenuta nel 3° comma.
La condanna in questione è rimessa alla scelta discrezionale del giudice. Nella specie la parte ha instaurato il presente giudizio con evidente mala fede non potendo non essere consapevole della pretestuosità della propria eccezione di compensazione essendovi già ben tre pronunce incompatibili con l'esistenza del credito oggetto della compensazione stessa. Particolarmente grave
è apparsa anche l'utilizzo in giudizio a sostegno del proprio credito di documentazione proveniente da corrispondenza riservata con il difensore della controparte ( solo tardivamente rinunciata).
Anche la scelta dell'ammontare della somma da porre a carico della parte soccombente è rimessa alla discrezionalità del giudice.
La ratio della norma è quella di punire la parte che non adempia spontaneamente i propri obblighi, costringendo la controparte a un giudizio, e/o agisca o resista in giudizio infondatamente, introducendo nel sistema un elemento di dissuasione dal comportarsi in tal modo: la consapevolezza di poter subire la condanna di cui al 3° comma dell'art. 96 c.p.c. indurrà le parti a ponderare con prudenza le loro condotte stragiudiziali e giudiziali.
La somma in questione va, quindi, determinata dal giudice in maniera tale da costituire per la parte condannata a pagarla un'afflizione sufficientemente rilevante da fare da deterrente a reiterare le condotte che si intendono punire.
Con riferimento all'ammontare della somma da fare oggetto di questa condanna, la Corte Suprema ha statuito che «in tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una “somma equitativamente determinata”, non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo (…) con l'unico limite della ragionevolezza» (Cass. Sez. VI , 30 novembre 2012, n. 21570).
Appare, dunque, equo condannare a pagare a ai sensi Parte_2 CP_1
dell'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c., la somma di € 2.500,00, calcolata equitativamente.
Le spese di lite saranno pertanto così calcolate:
- Euro 2000,00 compensi per la fase cautelare;
- Euro 12.650 compensi per il giudizio di cognizione, esclusa la fase istruttoria;
- Euro 3.795 aumento del 30% ex art. 4 comma 8
5
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione ed ogni altra domanda di parte attrice;
- condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in Parte_2 CP_1
complessivi € 18.445,00 per compensi della fase cautelare e di merito, oltre CPA come per legge e
IVA se indetraibile;
- condanna altresì a pagare a ai sensi dell'ultimo comma Parte_2 CP_1
dell'art. 96 c.p.c., la somma di € 2.500,00.
Genova, 5 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Cristina Tabacchi)
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