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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 505/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3775/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820250020775590000 CONTR BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rapp.ta e difesa dall'avv.Difensore_1, impugna la cartella di pagamento N. 028 2025 00207755 90 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa ai contributi consortili per l'anno 2023 imposti dal Consorzio di bonifica NI FA su beni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio consortile.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza del beneficio e difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Consorzio Di Bonifica NI FA, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente contesta principalmente la debenza del tributo per assenza del beneficio, oltre che per difetto dei presupposti dell'imposizione tributaria. L'eccezione non può trovare favorevole accoglimento. I contributi in favore dei Consorzi di Bonifica, nella disciplina del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso;
ne affida, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado di beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile;
da ciò discende, come logica conseguenza, che l'immobile faccia parte del perimetro del comprensorio di bonifica non essendo indiscriminatamente soggette a tributo tutte le proprietà consorziate per il sol fatto di trovarsi nel comprensorio consortile. Ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda occorre muovere dalle più recenti pronunzie giurisprudenziali registratisi in subiecta materia e condivisi dalla Corte. Com'è noto, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 860 e.
e. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da opere realizzate dal consorzio. Il dato legislativo è stato interpretato, con giurisprudenza costante e consolidata del Supremo Collegio anche a Sezioni Unite, nel senso che il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del
Consorzio (art. 58 e 59 T.U.) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento al valore del fondo) conseguito o conseguibile dalle opere realizzate dal consorzio e relative agli impianti di bonifica (conf,. Cass. Sez. V n. 9099 del 6/6/12) e ciò indipendentemente dal fatto che il perimetro di contribuenza sia stato, o meno, approvato (conf. Cass. S.U. n. 8960 del 14/10/96). L'approvazione del c.
d. “perimetro di contribuenza” ha soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esse compresi (conf.Cass. Sez. V n. 9099/12; Cass. Sez. V n. 4605/09).
Nessun altro onere probatorio grava sul consorzio essendo tenuto il consorziato a contestare specificamente l'utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità o incongruità del piano di classifica per vizi formali dell'atto amministrativo e chiedendone la disapplicazione anche davanti al Giudice Tributario. In presenza di una tale contestazione verrebbe meno l'inversione dell'onere della prova determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza approvato. Ne consegue che, pertanto e così come richiamato dalla recente giurisprudenza della Suprema
Corte (conf. Cass. Sez. V n. 13130 del 24/6/16; Cass. Sez. V n. 2201 del 31/1/14 e Cass. Sez. V, Ord. n.
13271 del 28/5/13), l'adozione del “perimetro di contribuenza” esonera il Consorzio dall'onere di provare l'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa. Quanto sopra resta anche confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26009/08 la quale ha stabilito il principio secondo il quale, una volta intervenuta l'approvazione del piano di classifica dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il relativo debito della contribuzione di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, non gravando alcun altro onere probatorio ulteriore sul consorzio in difetto di specifica contestazione. In definitiva l'obbligo della contribuzione sorge dalla coesistenza di due requisiti essenziali: l'inclusione della opera nel perimetro consortile ed il beneficio che essa trae dall'opera eseguita dall'ente. A tali principi questo giudice intende adeguarsi puntualizzando che, sotto il profilo dell'assenza del beneficio il ricorrente (sul quale, come detto, ne incombeva l'onere) non ha fornito la prova della mancata sussistenza del beneficio e neppure risulta provato che il consorzio non ha effettuato interventi di miglioria nella zona. Peraltro, il tributo non è correlato necessariamente a vantaggi diretti per ogni singolo fondo e/o immobile, ma alla costruzione di nuove opere di bonifica o irrigue a servizio del bacino in cui l'immobile è inserito, atteso che le nuove opere da realizzare rientrano nella contribuzione speciale a carico della Regione e non nella contribuzione ordinaria dei consorziati. Il tributo serve, cioè, al sostentamento del
Consorzio nella sua attività ordinaria di esistenza e funzionamento come ente di servizio, finalizzato all'ordinaria manutenzione e gestione delle opere già realizzate, le quali, anche quando poste a notevole distanza dal singolo fondo, operano anche a vantaggio indiretto dello stesso, nell'ambito di una generale e più vasta difesa e valorizzazione idrogeologica dell'intero territorio. In definitiva “quando sussiste un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova di aver assicurato detto beneficio operando la predetta presunzione che può essere vinta dalla prova contraria offerta dal contribuente”.( Cfr Cass. SSUU 26009/08 e SSUU 11722/10,
Cass. n. 9511/18 ed altre). Nel caso in esame la ricorrente, a fronte della generica contestazione del debito per assenza del beneficio, non ha fornito convincenti elementi di prova da cui desumere, nella concreta fattispecie, che nessun vantaggio i suoi beni abbiano conseguito dalle opere consortili. In considerazione di quanto precede i rilievi sollevati da parte ricorrente sono infondati e vanno rigettati. Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'obbligo di motivazione imposto dall'art. 7 della l. 212 del 2000 è soddisfatto quando il contribuente è messo nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi". Costituisce “ius receptum”, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa fiscale ( Cfr. Cass. Sez. V n. 1817 del 28/1/10; Cass. Sez. V n. 20535 dell'1/10/10). Nel caso in esame la cartella di pagamento risulta sufficientemente motivata, essendo indicati tutti gli elementi utili a individuare le ragioni della pretesa impositiva e i criteri di determinazione della tariffa applicata, risultando analiticamente indicato, in punto di motivazione, l'elenco degli immobili soggetti a contributo le superfici e le aliquote applicate. Pertanto, non vi è dubbio che l'opponente è stata posta ampiamente in grado di comprendere le ragioni che hanno condotto alla liquidazione dei contributi nella misura richiesta.
Sussistono valide ragioni, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3775/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO/CARTELLA n. 02820250020775590000 CONTR BONIFICA 2023
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 162/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accogliere il ricorso.
Resistente: respingere il ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 , rapp.ta e difesa dall'avv.Difensore_1, impugna la cartella di pagamento N. 028 2025 00207755 90 000, notificata dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relativa ai contributi consortili per l'anno 2023 imposti dal Consorzio di bonifica NI FA su beni di sua proprietà ricadenti nel comprensorio consortile.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per assenza del beneficio e difetto di motivazione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Consorzio Di Bonifica NI FA, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La contribuente contesta principalmente la debenza del tributo per assenza del beneficio, oltre che per difetto dei presupposti dell'imposizione tributaria. L'eccezione non può trovare favorevole accoglimento. I contributi in favore dei Consorzi di Bonifica, nella disciplina del r.d. 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, costituiscono prestazioni patrimoniali di natura pubblicistica rientranti nella categoria generale dei tributi e con riguardo ai quali la legge determina direttamente i requisiti sia del potere impositivo sia dell'assoggettamento ad esso;
ne affida, poi, la quantificazione alla determinazione discrezionale dei consorzi stessi per l'applicazione al caso concreto in corrispondenza o proporzione al grado di beneficio conseguito o conseguibile con l'opera consortile;
da ciò discende, come logica conseguenza, che l'immobile faccia parte del perimetro del comprensorio di bonifica non essendo indiscriminatamente soggette a tributo tutte le proprietà consorziate per il sol fatto di trovarsi nel comprensorio consortile. Ai fini di una compiuta disamina della res iudicanda occorre muovere dalle più recenti pronunzie giurisprudenziali registratisi in subiecta materia e condivisi dalla Corte. Com'è noto, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite da un consorzio di bonifica e, quindi, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi dell'art. 860 e.
e. e R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da opere realizzate dal consorzio. Il dato legislativo è stato interpretato, con giurisprudenza costante e consolidata del Supremo Collegio anche a Sezioni Unite, nel senso che il rapporto di contribuenza si determina per il fatto che il fondo di proprietà non solo ricade nell'area territoriale di competenza del
Consorzio (art. 58 e 59 T.U.) ma beneficia in modo diretto e specifico di un vantaggio (che determina un incremento al valore del fondo) conseguito o conseguibile dalle opere realizzate dal consorzio e relative agli impianti di bonifica (conf,. Cass. Sez. V n. 9099 del 6/6/12) e ciò indipendentemente dal fatto che il perimetro di contribuenza sia stato, o meno, approvato (conf. Cass. S.U. n. 8960 del 14/10/96). L'approvazione del c.
d. “perimetro di contribuenza” ha soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esse compresi (conf.Cass. Sez. V n. 9099/12; Cass. Sez. V n. 4605/09).
Nessun altro onere probatorio grava sul consorzio essendo tenuto il consorziato a contestare specificamente l'utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità o incongruità del piano di classifica per vizi formali dell'atto amministrativo e chiedendone la disapplicazione anche davanti al Giudice Tributario. In presenza di una tale contestazione verrebbe meno l'inversione dell'onere della prova determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza approvato. Ne consegue che, pertanto e così come richiamato dalla recente giurisprudenza della Suprema
Corte (conf. Cass. Sez. V n. 13130 del 24/6/16; Cass. Sez. V n. 2201 del 31/1/14 e Cass. Sez. V, Ord. n.
13271 del 28/5/13), l'adozione del “perimetro di contribuenza” esonera il Consorzio dall'onere di provare l'esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa. Quanto sopra resta anche confermato dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 26009/08 la quale ha stabilito il principio secondo il quale, una volta intervenuta l'approvazione del piano di classifica dalla competente autorità regionale, è onere del contribuente che voglia disconoscere il relativo debito della contribuzione di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, non gravando alcun altro onere probatorio ulteriore sul consorzio in difetto di specifica contestazione. In definitiva l'obbligo della contribuzione sorge dalla coesistenza di due requisiti essenziali: l'inclusione della opera nel perimetro consortile ed il beneficio che essa trae dall'opera eseguita dall'ente. A tali principi questo giudice intende adeguarsi puntualizzando che, sotto il profilo dell'assenza del beneficio il ricorrente (sul quale, come detto, ne incombeva l'onere) non ha fornito la prova della mancata sussistenza del beneficio e neppure risulta provato che il consorzio non ha effettuato interventi di miglioria nella zona. Peraltro, il tributo non è correlato necessariamente a vantaggi diretti per ogni singolo fondo e/o immobile, ma alla costruzione di nuove opere di bonifica o irrigue a servizio del bacino in cui l'immobile è inserito, atteso che le nuove opere da realizzare rientrano nella contribuzione speciale a carico della Regione e non nella contribuzione ordinaria dei consorziati. Il tributo serve, cioè, al sostentamento del
Consorzio nella sua attività ordinaria di esistenza e funzionamento come ente di servizio, finalizzato all'ordinaria manutenzione e gestione delle opere già realizzate, le quali, anche quando poste a notevole distanza dal singolo fondo, operano anche a vantaggio indiretto dello stesso, nell'ambito di una generale e più vasta difesa e valorizzazione idrogeologica dell'intero territorio. In definitiva “quando sussiste un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova di aver assicurato detto beneficio operando la predetta presunzione che può essere vinta dalla prova contraria offerta dal contribuente”.( Cfr Cass. SSUU 26009/08 e SSUU 11722/10,
Cass. n. 9511/18 ed altre). Nel caso in esame la ricorrente, a fronte della generica contestazione del debito per assenza del beneficio, non ha fornito convincenti elementi di prova da cui desumere, nella concreta fattispecie, che nessun vantaggio i suoi beni abbiano conseguito dalle opere consortili. In considerazione di quanto precede i rilievi sollevati da parte ricorrente sono infondati e vanno rigettati. Non sussiste il difetto di motivazione dell'atto impugnato. L'obbligo di motivazione imposto dall'art. 7 della l. 212 del 2000 è soddisfatto quando il contribuente è messo nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel "petitum" e nella "causa petendi". Costituisce “ius receptum”, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo il quale l'obbligo della motivazione deve ritenersi assolto ogni qualvolta il contribuente sia posto nelle condizioni di conoscere l'an ed il quantum della pretesa fiscale ( Cfr. Cass. Sez. V n. 1817 del 28/1/10; Cass. Sez. V n. 20535 dell'1/10/10). Nel caso in esame la cartella di pagamento risulta sufficientemente motivata, essendo indicati tutti gli elementi utili a individuare le ragioni della pretesa impositiva e i criteri di determinazione della tariffa applicata, risultando analiticamente indicato, in punto di motivazione, l'elenco degli immobili soggetti a contributo le superfici e le aliquote applicate. Pertanto, non vi è dubbio che l'opponente è stata posta ampiamente in grado di comprendere le ragioni che hanno condotto alla liquidazione dei contributi nella misura richiesta.
Sussistono valide ragioni, in considerazione della peculiarità delle questioni trattate, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
spese di lite compensate.
Il Giudice Monocratico.