Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1435
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Sentenza 19 febbraio 2026

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  • Accolto
    Regolarità notifica cartella prodromica

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella via PEC in data 30.11.2016 all'indirizzo risultante dai pubblici registri, supportata da ricevute PEC e estratto INI-PEC. Ha inoltre considerato l'istanza di rateazione come conferma della conoscenza del ruolo e atto interruttivo della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata la tesi della prescrizione quinquennale, affermando che la cartella di pagamento, quale titolo esecutivo per tributi erariali (IRAP), si prescrive nel termine ordinario decennale. L'intimazione del 12.12.2022 è stata ritenuta tempestiva.

  • Accolto
    Regolarità notifica cartella prodromica

    La Corte ha ritenuto provata la notifica della cartella via PEC in data 30.11.2016 all'indirizzo risultante dai pubblici registri, supportata da ricevute PEC e estratto INI-PEC. Ha inoltre considerato l'istanza di rateazione come conferma della conoscenza del ruolo e atto interruttivo della prescrizione.

  • Accolto
    Prescrizione

    La Corte ha ritenuto infondata la tesi della prescrizione quinquennale, affermando che la cartella di pagamento, quale titolo esecutivo per tributi erariali (IRAP), si prescrive nel termine ordinario decennale. L'intimazione del 12.12.2022 è stata ritenuta tempestiva.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1435
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
    Numero : 1435
    Data del deposito : 19 febbraio 2026

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