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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 19/02/2026, n. 1435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1435 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1435/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2791/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - SI - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3997/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
14 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229010400734000 IRAP 2013
- sull'appello n. 2871/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 SI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - OS - SI - Via S. Cecilia N.45/c 98122 SI ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3997/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
14 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229010400734 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dei giudizi riuniti iscritti ai RGA: · 2791/2024 (appello proposto da Agenzia delle Entrate – OS)
· 2871/2024 (appello proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SI) Avverso la sentenza n. 3997/2023, depositata il 14.12.2023, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SI.
FATTO
Con intimazione di pagamento n. 29520229010400734 notificata il 12.12.2022, l'Agenzia delle Entrate – OS richiedeva ad Resistente_1 S.r.l. il pagamento di € 8.208,57 per IRAP anno 2013.
La contribuente proponeva ricorso deducendo la mancata notifica della cartella prodromica.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso sul rilievo che:
· l'Agente della OS non si era costituito,
· mancava la prova della notifica della cartella.
Avverso la sentenza hanno proposto appello:
1. Agenzia delle Entrate – OS (RGA 2791/2024), deducendo che la cartella era stata ritualmente notificata via PEC il 30.11.2016, producendo le ricevute di consegna PEC e l'estratto INI-PEC dell'indirizzo del contribuente.
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SI (RGA 2871/2024), che ha svolto un autonomo atto di appello nel quale:
o ha richiesto la riunione dei giudizi per identità di causa petendi,
o ha ribadito la regolare notifica della cartella,
o ha documentato anche la richiesta di rateazione presentata dalla contribuente, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
Resistente_1 S.r.l. si è costituita resistendo ad entrambi gli appelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla riunione dei giudizi
Gli appelli proposti da DE (RGA 2791/2024) e da Agenzia delle Entrate – DP SI (RGA 2871/2024) sono rivolti:
· contro la medesima sentenza,
· avverso il medesimo atto impugnato (intimazione IRAP 2013),
· tra le stesse parti,
· con identica causa petendi. Pertanto, ai sensi degli artt. 29 e 31 d.lgs. 546/1992, i giudizi vanno riuniti.
2. Esame congiunto dei motivi di appello
2.1. Sulla notifica della cartella
Dalla documentazione prodotta in appello da DE e dall'Agenzia delle Entrate risulta: che la cartella n.
29520160030662924000 è stata notificata via PEC il 30.11.2016 all'indirizzo Email_4, risultante dai pubblici registri;
l'atto di notifica è accompagnato da ricevute PEC e estratto INI-PEC. Inoltre,l' istanza di rateazione del debitore - pur non costituend ricosocimento del debto - conferma la conoscenza del ruolo e costituisce ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
2.2. Sulla prescrizione
La tesi dell'appellata circa la prescrizione quinquennale è infondata.
Secondo costante giurisprudenza la cartella:
· ha natura di titolo esecutivo (art. 49 DPR 602/1973), e si prescrive nel termine ordinario decennale trattandosi di tributo erariale (IRAP) . L'intimazione del 12.12.2022 è pertanto tempestiva.
2.3. Sulle eccezioni procedurali dell'appellata
Le deduzioni circa la contumacia dell'DE in primo grado, l'inammissibilità dell'appello e la violazione del doppio grado sono infondate, poiché l'appello ha natura di revisio prioris instantiae ed è ammessa la produzione documentale indispensabile alla decisione A tal uopo, si osserva che la produzione in appello dell eprove documentali è ammissibile.
Il giudizio di appello è stato instaurato nel 2024 sotto l'impero della nuova legge.
Tuttavia, la Corte costituzionale con sentenza n. 36/25 si è pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
(e sull'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 che dichiara incostituzionale) e, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha stabilito che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello. Secondo la Corte costituzionale infatti «la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma
2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori – e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado».
I due appelli, esaminati congiuntamente, risultano fondati.
Compensa le spese stante la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli riuniti proposti da DE - SI e dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
SI e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'avviso di intimazione n.
29520229010400734000 e compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio in Palermo il 20 gennaio 2026 IL PRESIDENTE
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2791/2024 depositato il 07/06/2024
proposto da
Ag.entrate - OS - SI - Via Grezar N. 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3997/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
14 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229010400734000 IRAP 2013
- sull'appello n. 2871/2024 depositato il 11/06/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale SI - Via Santa Cecilia Is.104 N.45/c 98123 SI ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag.entrate - OS - SI - Via S. Cecilia N.45/c 98122 SI ME
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3997/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
14 e pubblicata il 14/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520229010400734 IRAP 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 124/2026 depositato il
22/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
dei giudizi riuniti iscritti ai RGA: · 2791/2024 (appello proposto da Agenzia delle Entrate – OS)
· 2871/2024 (appello proposto da Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SI) Avverso la sentenza n. 3997/2023, depositata il 14.12.2023, della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di SI.
FATTO
Con intimazione di pagamento n. 29520229010400734 notificata il 12.12.2022, l'Agenzia delle Entrate – OS richiedeva ad Resistente_1 S.r.l. il pagamento di € 8.208,57 per IRAP anno 2013.
La contribuente proponeva ricorso deducendo la mancata notifica della cartella prodromica.
Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso sul rilievo che:
· l'Agente della OS non si era costituito,
· mancava la prova della notifica della cartella.
Avverso la sentenza hanno proposto appello:
1. Agenzia delle Entrate – OS (RGA 2791/2024), deducendo che la cartella era stata ritualmente notificata via PEC il 30.11.2016, producendo le ricevute di consegna PEC e l'estratto INI-PEC dell'indirizzo del contribuente.
2. Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di SI (RGA 2871/2024), che ha svolto un autonomo atto di appello nel quale:
o ha richiesto la riunione dei giudizi per identità di causa petendi,
o ha ribadito la regolare notifica della cartella,
o ha documentato anche la richiesta di rateazione presentata dalla contribuente, quale ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
Resistente_1 S.r.l. si è costituita resistendo ad entrambi gli appelli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla riunione dei giudizi
Gli appelli proposti da DE (RGA 2791/2024) e da Agenzia delle Entrate – DP SI (RGA 2871/2024) sono rivolti:
· contro la medesima sentenza,
· avverso il medesimo atto impugnato (intimazione IRAP 2013),
· tra le stesse parti,
· con identica causa petendi. Pertanto, ai sensi degli artt. 29 e 31 d.lgs. 546/1992, i giudizi vanno riuniti.
2. Esame congiunto dei motivi di appello
2.1. Sulla notifica della cartella
Dalla documentazione prodotta in appello da DE e dall'Agenzia delle Entrate risulta: che la cartella n.
29520160030662924000 è stata notificata via PEC il 30.11.2016 all'indirizzo Email_4, risultante dai pubblici registri;
l'atto di notifica è accompagnato da ricevute PEC e estratto INI-PEC. Inoltre,l' istanza di rateazione del debitore - pur non costituend ricosocimento del debto - conferma la conoscenza del ruolo e costituisce ulteriore atto interruttivo della prescrizione.
2.2. Sulla prescrizione
La tesi dell'appellata circa la prescrizione quinquennale è infondata.
Secondo costante giurisprudenza la cartella:
· ha natura di titolo esecutivo (art. 49 DPR 602/1973), e si prescrive nel termine ordinario decennale trattandosi di tributo erariale (IRAP) . L'intimazione del 12.12.2022 è pertanto tempestiva.
2.3. Sulle eccezioni procedurali dell'appellata
Le deduzioni circa la contumacia dell'DE in primo grado, l'inammissibilità dell'appello e la violazione del doppio grado sono infondate, poiché l'appello ha natura di revisio prioris instantiae ed è ammessa la produzione documentale indispensabile alla decisione A tal uopo, si osserva che la produzione in appello dell eprove documentali è ammissibile.
Il giudizio di appello è stato instaurato nel 2024 sotto l'impero della nuova legge.
Tuttavia, la Corte costituzionale con sentenza n. 36/25 si è pronunciata sull'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992
(e sull'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 220/2023 che dichiara incostituzionale) e, con la sentenza n. 36 del 27 marzo 2025, ha stabilito che il divieto di produrre nuovi documenti in appello non può essere applicato ai giudizi instaurati in secondo grado dal 5 gennaio 2024, cioè, dall'entrata in vigore del nuovo art. 58, ma solo ai giudizi d'appello il cui primo grado sia stato instaurato dopo il 5 gennaio 2024. Quindi, nei giudizi d'appello il cui primo grado è stato instaurato prima del 5 gennaio 2024 è ancora possibile depositare documenti nuovi in appello. Secondo la Corte costituzionale infatti «la previsione transitoria oblitera la circostanza che nei processi iniziati in grado di appello dopo tale data, il cui primo grado sia stato incardinato nel vigore della precedente disciplina, le parti, confidando sulla facoltà loro riconosciuta dal previgente articolo 58, comma
2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame, potrebbero averne omesso la produzione in prime cure. Infatti, nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della novella, i termini per le deduzioni istruttorie ex art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992 siano già spirati, le parti non hanno la possibilità di prevenire le conseguenze dei sopravvenuti divieti probatori – e in special modo di quello assoluto ex art. 58, comma 3 – mediante un tempestivo deposito nel giudizio di primo grado».
I due appelli, esaminati congiuntamente, risultano fondati.
Compensa le spese stante la complessità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Accoglie gli appelli riuniti proposti da DE - SI e dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale
SI e, in riforma della sentenza impugnata, conferma l'avviso di intimazione n.
29520229010400734000 e compensa interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio in Palermo il 20 gennaio 2026 IL PRESIDENTE