Art. 23.
Le disposizioni degli articoli 16 e 17 della presente legge sono applicabili anche alle espropriazioni promosse da Comuni o da altri Enti di diritto pubblico in virtu' della legge 17 giugno 1937-XV, n. 1221.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 26 luglio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Alfieri - Grandi - Cobolli-Gigli - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Grandi.
Le disposizioni degli articoli 16 e 17 della presente legge sono applicabili anche alle espropriazioni promosse da Comuni o da altri Enti di diritto pubblico in virtu' della legge 17 giugno 1937-XV, n. 1221.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 26 luglio 1939-XVII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Alfieri - Grandi - Cobolli-Gigli - Lantini
Visto, il Guardasigilli: Grandi.