Articolo 23 della Legge 26 luglio 1939, n. 1336
Articolo 22
Versione
5 ottobre 1939
Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 16 e 17 della presente legge sono applicabili anche alle espropriazioni promosse da Comuni o da altri Enti di diritto pubblico in virtu' della legge 17 giugno 1937-XV, n. 1221.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 26 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Alfieri - Grandi - Cobolli-Gigli - Lantini

Visto, il Guardasigilli: Grandi.
Entrata in vigore il 5 ottobre 1939