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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 29/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3212/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002017000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3029/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3212/2024 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300002017000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata a mezzo posta in data 15/01/2024, afferente un asserito carico scaduto e non pagato pari ad € 45.908,05, relativo alla cartella di pagamento n. 03420220014581065001, notificata il 05.10.2022 di complessivi € 45.902,17 –
Ente Impositore: Direzione Prov. di Cosenza – Uff. territoriale di Paola, relativa a Registro – traf. Terreni – proporz. / imposta di registro sanz. /interessi tasse e impost. / costo della notifica degli atti.
La ricorrente, dopo aver premesso che la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato è stata oggetto di ricorso tributario e che l'avviso di accertamento, da cui tutto è derivato, elevato nei confronti della sig.ra
Nominativo_1, quale obbligata in solido, è stato annullato dalla CTP di Cosenza con sentenza n. 1000/2022, ha eccepito: a) la connessione/continenza/pregiudizialità con il procedimento RG 1457/2023 di R.G. vertente sull'atto presupposto (cartella di pagamento); b) l'illegittimità della riscossione mediante iscrizione a ruolo di un accertamento annullato;
quello notificato alla coobbligata Nominativo_1.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di inesistenza/ illegittimità della richiesta afferente al credito iscritto a ruolo preteso dall'Ente concessionario per la riscossione riportato dalla cartella di pagamento
03420220014581065001, e, quindi, dichiararsi la nullità/annullabilità ovvero l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata poiché volta alla garanzia di un credito non dovuto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, il quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del concessionario sulle questioni attinenti all'iscrizione a ruolo e agli atti propedeutici. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della domanda avversa, formulata nei confronti dell'Agente della
Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite. Con memoria illustrativa la ricorrente ha comunicato che anche l'avviso di liquidazione e rettifica, presupposto della cartella di pagamento sulla quale si fonda il preavviso di ipoteca impugnato, è stato annullato dal giudice tributario, sia in I grado - a seguito di ricorso proposto dal coobbligato Nominativo_2-, che in II grado -a seguito di rigetto dell'appello proposto dall'Ente impositore-, con sentenza passata in giudicato. Ha chiesto, pertanto, l'estensione del giudicato favorevole, ai sensi dell'art. 1306, co. 2, cod. civ.. Ha ribadito la legittimazione passiva del concessionario e la responsabilità diretta di AdER.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, preso atto dell'annullamento giudiziale in favore del sig. Nominativo_2 (coobbligato solidale) dell'avviso di liquidazione e rettifica, avvenuto con sentenza n. 2489/2024 della CGT di secondo grado di Catanzaro, passata in giudicato successivamente alla notifica alla sig.ra Ricorrente_1 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347620230000201700, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo provveduto al discarico delle somme iscritte a ruolo.
La ricorrente ha contestato lo sgravio depositato da AdER. in quanto emesso nei confronti di altro soggetto coobbligato, la sig.ra Nominativo_1, e non nei confronti della ricorrente;
di conseguenza, la posizione debitoria della sig.ra Ricorrente_1, per come risulta dagli atti impugnati, rimarrebbe formalmente e sostanzialmente inalterata. Si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che persiste l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sia perché solo una sentenza di annullamento può rimuovere con certezza giuridica il preavviso di ipoteca e la pretesa sottesa, eliminando ogni potenziale pregiudizio per la ricorrente, sia perché dall'estratto di ruolo aggiornato, prodotto dalla stessa AdER, risulta ancora a carico della sig.ra Ricorrente_1 un debito residuo di € 470,70, composto da "DIRITTI DI NOTIFICA" e "RIMBORSO SPESE ESEC.". Tali oneri -a parere della ricorrente-, essendo accessori a un credito principale rivelatosi illegittimo, sono parimenti illegittimi e devono essere annullati.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio non ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, per assenza dei presupposti processuali. Invero, la cessata materia del contendere presuppone un'esplicita dichiarazione di tutte le parti processuali attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso, in modo che il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso e venga meno l'interesse ad agire.
Nel caso di specie i suddetti presupposti non si sono realizzati, poiché la ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere formulata da AdER, viceversa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, nell'annullamento dell'atto impugnato.
Va evidenziato, inoltre, che il ricorrente può opporsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere da parte dell'ufficio, anche dopo uno sgravio, poiché lo sgravio da solo non è automatico e non estingue il processo (cfr Corte Cass., sez. Tributaria, Ord. n. 24738 del 4/11/2013); tanto più quando lo sgravio, come nel caso di specie, si riferisce ad altro coobbligato, mentre nei confronti del ricorrente persiste richiesta di somme residue (oneri accessori).
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, essendo intervenuta nelle more la sentenza n. 2489/2024 della CGT di secondo grado di Catanzaro, che ha annullato l'atto propedeutico (avviso di rettifica e di liquidazione) da cui è sorto il credito. Orbene, in caso di obbligazioni solidali (soprattutto in ambito tributario), una sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato ha effetti erga omnes, estendendosi a tutti gli altri, a meno di eccezioni legate a motivi personali o a giudicati sfavorevoli preesistenti, che nel caso di specie non sussistono. Della sentenza favorevole, inoltre, può giovarsi anche il debitore rimasto processualmente inerte in giudizi relativi ad atti presupposti;
ciò in quanto il processo tributario ha natura costitutiva ed è volto all'annullamento di atti autoritativi (cfr Corte Cass., ordinanza n. 13930 del
31/05/2018).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto, non avrebbe dovuto notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua, sia perché il credito non era certo liquido, né esigibile, essendo sub iudice
(CGT di II grado) la sentenza di I grado avente ad oggetto la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, sia perché l'atto presupposto (avviso di liquidazione e rettifica) è stato annullato da precedente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado, per come documentato dalla stessa
AdER che, in virtù della suddetta pronuncia, ha chiesto la cessazione della materia del contendere ed ha provveduto allo sgravio nei confronti dei coobbligati.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dunque, è illegittima e, pertanto, deve essere annullata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., dovrà rifondere le spese di giudizio, liquidate in base al valore minimo del DM n. 147/2022 in complessivi euro 1.735,50, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori ed oltre euro 120,00 per spese documentate. Con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 6, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
D'INGIANNA GIUSEPPINA, Presidente e Relatore
ALTOMARE GIUSEPPE, Giudice
TRIDICO ANTONIO BRUNO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3212/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 03476202300002017000 IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO
2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3029/2025 depositato il
16/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 3212/2024 la sig.ra Ricorrente_1, residente in [...], rappresentata e difesa dal Dott. Difensore_1, ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202300002017000, emessa dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, notificata a mezzo posta in data 15/01/2024, afferente un asserito carico scaduto e non pagato pari ad € 45.908,05, relativo alla cartella di pagamento n. 03420220014581065001, notificata il 05.10.2022 di complessivi € 45.902,17 –
Ente Impositore: Direzione Prov. di Cosenza – Uff. territoriale di Paola, relativa a Registro – traf. Terreni – proporz. / imposta di registro sanz. /interessi tasse e impost. / costo della notifica degli atti.
La ricorrente, dopo aver premesso che la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato è stata oggetto di ricorso tributario e che l'avviso di accertamento, da cui tutto è derivato, elevato nei confronti della sig.ra
Nominativo_1, quale obbligata in solido, è stato annullato dalla CTP di Cosenza con sentenza n. 1000/2022, ha eccepito: a) la connessione/continenza/pregiudizialità con il procedimento RG 1457/2023 di R.G. vertente sull'atto presupposto (cartella di pagamento); b) l'illegittimità della riscossione mediante iscrizione a ruolo di un accertamento annullato;
quello notificato alla coobbligata Nominativo_1.
Ha concluso chiedendo la declaratoria di inesistenza/ illegittimità della richiesta afferente al credito iscritto a ruolo preteso dall'Ente concessionario per la riscossione riportato dalla cartella di pagamento
03420220014581065001, e, quindi, dichiararsi la nullità/annullabilità ovvero l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca impugnata poiché volta alla garanzia di un credito non dovuto. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_2, il quale ha eccepito la carenza di legittimazione passiva del concessionario sulle questioni attinenti all'iscrizione a ruolo e agli atti propedeutici. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l'illegittimità della domanda avversa, formulata nei confronti dell'Agente della
Riscossione, per difetto di legittimazione passiva di questo, con ogni conseguenziale provvedimento anche e soprattutto in ordine alle spese di lite. Con memoria illustrativa la ricorrente ha comunicato che anche l'avviso di liquidazione e rettifica, presupposto della cartella di pagamento sulla quale si fonda il preavviso di ipoteca impugnato, è stato annullato dal giudice tributario, sia in I grado - a seguito di ricorso proposto dal coobbligato Nominativo_2-, che in II grado -a seguito di rigetto dell'appello proposto dall'Ente impositore-, con sentenza passata in giudicato. Ha chiesto, pertanto, l'estensione del giudicato favorevole, ai sensi dell'art. 1306, co. 2, cod. civ.. Ha ribadito la legittimazione passiva del concessionario e la responsabilità diretta di AdER.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, preso atto dell'annullamento giudiziale in favore del sig. Nominativo_2 (coobbligato solidale) dell'avviso di liquidazione e rettifica, avvenuto con sentenza n. 2489/2024 della CGT di secondo grado di Catanzaro, passata in giudicato successivamente alla notifica alla sig.ra Ricorrente_1 della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347620230000201700, ha chiesto la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese, avendo provveduto al discarico delle somme iscritte a ruolo.
La ricorrente ha contestato lo sgravio depositato da AdER. in quanto emesso nei confronti di altro soggetto coobbligato, la sig.ra Nominativo_1, e non nei confronti della ricorrente;
di conseguenza, la posizione debitoria della sig.ra Ricorrente_1, per come risulta dagli atti impugnati, rimarrebbe formalmente e sostanzialmente inalterata. Si è opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, sostenendo che persiste l'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., sia perché solo una sentenza di annullamento può rimuovere con certezza giuridica il preavviso di ipoteca e la pretesa sottesa, eliminando ogni potenziale pregiudizio per la ricorrente, sia perché dall'estratto di ruolo aggiornato, prodotto dalla stessa AdER, risulta ancora a carico della sig.ra Ricorrente_1 un debito residuo di € 470,70, composto da "DIRITTI DI NOTIFICA" e "RIMBORSO SPESE ESEC.". Tali oneri -a parere della ricorrente-, essendo accessori a un credito principale rivelatosi illegittimo, sono parimenti illegittimi e devono essere annullati.
All'udienza del 10/12/2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio non ritiene di poter dichiarare la cessazione della materia del contendere, per assenza dei presupposti processuali. Invero, la cessata materia del contendere presuppone un'esplicita dichiarazione di tutte le parti processuali attestante la loro intenzione di soprassedere all'accertamento giudiziale del diritto controverso, in modo che il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso e venga meno l'interesse ad agire.
Nel caso di specie i suddetti presupposti non si sono realizzati, poiché la ricorrente non ha aderito alla richiesta di cessata materia del contendere formulata da AdER, viceversa, ha insistito nell'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, nell'annullamento dell'atto impugnato.
Va evidenziato, inoltre, che il ricorrente può opporsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere da parte dell'ufficio, anche dopo uno sgravio, poiché lo sgravio da solo non è automatico e non estingue il processo (cfr Corte Cass., sez. Tributaria, Ord. n. 24738 del 4/11/2013); tanto più quando lo sgravio, come nel caso di specie, si riferisce ad altro coobbligato, mentre nei confronti del ricorrente persiste richiesta di somme residue (oneri accessori).
Tanto premesso, il ricorso merita accoglimento, essendo intervenuta nelle more la sentenza n. 2489/2024 della CGT di secondo grado di Catanzaro, che ha annullato l'atto propedeutico (avviso di rettifica e di liquidazione) da cui è sorto il credito. Orbene, in caso di obbligazioni solidali (soprattutto in ambito tributario), una sentenza favorevole ottenuta da un coobbligato ha effetti erga omnes, estendendosi a tutti gli altri, a meno di eccezioni legate a motivi personali o a giudicati sfavorevoli preesistenti, che nel caso di specie non sussistono. Della sentenza favorevole, inoltre, può giovarsi anche il debitore rimasto processualmente inerte in giudizi relativi ad atti presupposti;
ciò in quanto il processo tributario ha natura costitutiva ed è volto all'annullamento di atti autoritativi (cfr Corte Cass., ordinanza n. 13930 del
31/05/2018).
L'Agenzia delle Entrate Riscossione, pertanto, non avrebbe dovuto notificare la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria de qua, sia perché il credito non era certo liquido, né esigibile, essendo sub iudice
(CGT di II grado) la sentenza di I grado avente ad oggetto la cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato, sia perché l'atto presupposto (avviso di liquidazione e rettifica) è stato annullato da precedente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado, per come documentato dalla stessa
AdER che, in virtù della suddetta pronuncia, ha chiesto la cessazione della materia del contendere ed ha provveduto allo sgravio nei confronti dei coobbligati.
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, dunque, è illegittima e, pertanto, deve essere annullata.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza, in persona del l.r.p.t., dovrà rifondere le spese di giudizio, liquidate in base al valore minimo del DM n. 147/2022 in complessivi euro 1.735,50, oltre Iva, se dovuta, ed oneri accessori ed oltre euro 120,00 per spese documentate. Con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, che ha dichiarato di averli tutti anticipati.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate
Riscossione al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in sentenza, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il tutto con ogni effetto e conseguenza di legge.