CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI UG AR, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4250/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10519/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 12/08/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4653 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4653 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26231 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4060/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 18.09.2024, l'appellante Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3
, Difensore_2 e Difensore_1, come in atti. proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.10519/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, depositata in data 12 agosto 2024, emessa all'esito del giudizio promosso dalla ricorrente, avverso l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 4653, notificato il 13.01.2023 con cui veniva richiesto il pagamento di €. 6.924,00 per IMU, oltre sanzioni ed interessi relativamente all'annualità d'imposta 2017.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che Quanto al primo motivo, fondato sul rilievo della nullità degli avvisi di accertamento oggetto di impugnativa, notificati alla ricorrente, stante la mancata attestazione di conformità all'originale digitale, occorre evidenziale come la doglianza sia generica, non avendo la ricorrente formalmente eccepito la mancata conformità all'originale degli avvisi di accertamento de quibus, ma essendosi limitata a contestare la loro efficacia probatoria in assenza di attestazione di conformità all'originale ..… Il secondo motivo è destituito di fondamento, essendo applicabile agli enti locali il disposto di cui all'art. 67 comma 1 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, che ha comportato un conseguente slittamento in avanti dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento. Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per errata pronuncia sulla applicabilità per l'anno d'imposta accertato (2017) della proroga dei termini di accertamento per emergenza COVID ai sensi dell'art. 67 decreto-legge 18/2020 e conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui al comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (I), e concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva in giudizio l'appellata Concessionaria, per l'infondatezza dell'appello proposto evidenziando la correttezza delle statuizioni di prime cure in ordine al differimento del termine di accertamento cosi come confermato di recente dalla Suprema Corte e concludeva per il rigetto.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', sentite le parti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con unico motivo di gravame l'appellante Comune eccepiva l'erroneita' dell'impugnata sentenza per errata pronuncia in merito all'applicabilità per l'anno d'imposta accertato (2017) della proroga dei termini di accertamento per emergenza COVID ai sensi dell'art. 67 decreto-legge 18/2020 e conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui al comma 161 dell'articolo 1 della legge
296/2006, in quanto l'art. 67, D.L. 18/2020 al c. 4, nel rinviare all'art. 12 c. 1 D.Lgs. 159/2015 opererebbe solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale (2020) e non a cascata sulle annualità successive.
Tale motivo risulta infondato. Con riferimento alla decadenza del potere impositivo da parte dell'Ente locale, ex art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'applicabilità della sospensione dei termini di liquidazione, accertamento, riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per complessivi 85 giorni, di cui all'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, questa Corte intende dare continuità alla recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15/01/2025, che, in relazione al caso di specie, ha chiarito che Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Alla luce dell'interpretazione estensiva della proroga generalizzata, che estende anche agli anni successivi il differimento dei termini di 85 giorni, non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette statuizioni di prime cure;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
La recente conferma dell'interpretazione estensiva ad opera della Suprema Corte e la presenza di innumerevoli giudicati contrastanti suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del doppio grado del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini firmato digitalmente firmato digitalmente
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
TI UG AR, Presidente CELENTANO ROBERTO, Relatore LAUDANI MARINELLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4250/2024 depositato il 18/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2 Difensore_3 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_3 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10519/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 24 e pubblicata il 12/08/2024 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4653 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4653 TASI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 26231 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4060/2025 depositato il 22/12/2025
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il 18.09.2024, l'appellante Ricorrente_1 s.r.l. in persona del legale rappresentante p.t. Sig.ra Rappresentante_1, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3
, Difensore_2 e Difensore_1, come in atti. proponeva gravame innanzi l'intestata Corte di Giustizia Tributaria di 2 grado, avverso la sentenza n.10519/2024 emessa dalla Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Roma, depositata in data 12 agosto 2024, emessa all'esito del giudizio promosso dalla ricorrente, avverso l'avviso di accertamento IMU 2017 n. 4653, notificato il 13.01.2023 con cui veniva richiesto il pagamento di €. 6.924,00 per IMU, oltre sanzioni ed interessi relativamente all'annualità d'imposta 2017.
La CGT 1 grado con la sentenza impugnata ha rigettato il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento statuendo che Quanto al primo motivo, fondato sul rilievo della nullità degli avvisi di accertamento oggetto di impugnativa, notificati alla ricorrente, stante la mancata attestazione di conformità all'originale digitale, occorre evidenziale come la doglianza sia generica, non avendo la ricorrente formalmente eccepito la mancata conformità all'originale degli avvisi di accertamento de quibus, ma essendosi limitata a contestare la loro efficacia probatoria in assenza di attestazione di conformità all'originale ..… Il secondo motivo è destituito di fondamento, essendo applicabile agli enti locali il disposto di cui all'art. 67 comma 1 D.L. 17 marzo 2020, n. 18, secondo cui “Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, che ha comportato un conseguente slittamento in avanti dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento. Con il gravame proposto, l'appellante contribuente, ritiene la sentenza di prime cure da riformare per errata pronuncia sulla applicabilità per l'anno d'imposta accertato (2017) della proroga dei termini di accertamento per emergenza COVID ai sensi dell'art. 67 decreto-legge 18/2020 e conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui al comma 161 dell'articolo 1 della legge 296/2006 (I), e concludeva per l'accoglimento dell'appello proposto.
Si costituiva in giudizio l'appellata Concessionaria, per l'infondatezza dell'appello proposto evidenziando la correttezza delle statuizioni di prime cure in ordine al differimento del termine di accertamento cosi come confermato di recente dalla Suprema Corte e concludeva per il rigetto.
La controversia veniva quindi sottoposta all'esame di questa Corte all'udienza pubblica del 18 dicembre 2025, nel corso della quale, sulla scorta degli atti e dei documenti legittimamente prodotti, verificato le condizioni di ammissibilita', sentite le parti, udito il relatore, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal contribuente e' infondato e va rigettato alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni.
I Con unico motivo di gravame l'appellante Comune eccepiva l'erroneita' dell'impugnata sentenza per errata pronuncia in merito all'applicabilità per l'anno d'imposta accertato (2017) della proroga dei termini di accertamento per emergenza COVID ai sensi dell'art. 67 decreto-legge 18/2020 e conseguente applicazione del termine di prescrizione di cui al comma 161 dell'articolo 1 della legge
296/2006, in quanto l'art. 67, D.L. 18/2020 al c. 4, nel rinviare all'art. 12 c. 1 D.Lgs. 159/2015 opererebbe solo con riferimento all'anno in cui si è verificato l'evento eccezionale (2020) e non a cascata sulle annualità successive.
Tale motivo risulta infondato. Con riferimento alla decadenza del potere impositivo da parte dell'Ente locale, ex art. 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'applicabilità della sospensione dei termini di liquidazione, accertamento, riscossione dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per complessivi 85 giorni, di cui all'art. 67, comma 1, DL n. 18/2020, questa Corte intende dare continuità alla recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 960 del 15/01/2025, che, in relazione al caso di specie, ha chiarito che Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Alla luce dell'interpretazione estensiva della proroga generalizzata, che estende anche agli anni successivi il differimento dei termini di 85 giorni, non emergono evidenze sufficienti a ribaltare le corrette statuizioni di prime cure;
tutte le questioni teste' vagliate, esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Corte, e gli altri motivi di appello non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio assorbiti ai fini della decisione.
Spese del giudizio
La recente conferma dell'interpretazione estensiva ad opera della Suprema Corte e la presenza di innumerevoli giudicati contrastanti suggeriscono a questa Corte di disporre la compensazione delle spese del doppio grado del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia rigetta l'appello. Spese compensate.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025.
il Relatore il Presidente
Dott. Roberto Celentano Dott. Ugo Maria Fantini firmato digitalmente firmato digitalmente