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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/10/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR NT Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES NU Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 588/2024 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALEMA C.F._2
VALENTINA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7/11/2024, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda di separazione consensuale, a seguito del matrimonio pagina 1 di 5 concordatario contratto in data 3/05/2008, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Castellabate, anno 2008, n. 2, p.
II, serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione era nata una figlia: (nata il [...] ad [...]
Agropoli).
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di varie incomprensioni tra loro, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 24/6/2025, le parti confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle condizioni di cui al ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del rispetto reciproco. In merito si precisa che l'abitazione familiare è suscettibile di frazionamento e, pertanto, i coniugi hanno deciso di provvedere a separare l'immobile de quo e ciò sia per evitare le nuove ed inevitabili spese che deriverebbero dal prendere in locazione un altro immobile, sia per consentire a di Per_1 godere della presenza di entrambi i genitori.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la minore risiederà con la madre presso l'abitazione, così come frazionata, in Agropoli
(Sa) alla via Giovanni Giubileo n. 44, salvo quanto appresso specificato. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3) La casa familiare sita in Agropoli (Sa) alla via Giovanni Giubileo n. 44, verrà frazionata a cura e spese del signor , secondo il progetto già Pt_1 pagina 2 di 5 approvato dai coniugi. Il signor si obbliga ad eseguire i relativi Pt_1 lavori edili e ad acquistare l'arredamento necessario (salvo l'armadio per la camera da letto, a carico della signora ), entro due mesi dalla data di Pt_2 sottoscrizione del presente accordo.
4) Le utenze dell'immobile resteranno a carico del signor che vi Pt_1 provvederà fino a quando la signora non avrà trovato Pt_2 un'occupazione. Dopodichè, le medesime utenze verranno sopportate in parti uguali tra i due coniugi. In ogni caso, trascorsi sei mesi dal frazionamento dell'immobile, la signora dovrà comunque provvedere a corrispondere Pt_2 al signor il 50 % dell'importo delle utenze. Pt_1
5) Le parti convengono che in caso di inottemperanza del signor in Pt_1 merito al frazionamento dell'immobile entro il termine stabilito al punto sub
3, la signora sarà libera di cercare una nuova sistemazione abitativa Pt_2 idonea ad ospitare se stessa e la figlia minore e, in tale caso, il signor corrisponderà alla stessa un contributo mensile per la locazione pari Pt_1 ad € 400,00 mensili.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
7) I coniugi, di comune accordo, convengono che il signor Parte_1 contribuirà in ragione delle proprie risorse economiche e finanziarie al mantenimento della figlia . Pertanto, il signor si obbliga a Per_1 Pt_1 corrispondere alla signora , entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo Pt_2 di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Il signor provvederà, Pt_1 inoltre, a comunicare ad il codice IBAN della signora CP_1 Pt_2 affinchè l'assegno unico (ad oggi, pari ad € 199,00) spettante a e Per_1 corrisposto, attualmente, al signor , venga pagato direttamente alla Pt_1 moglie.
8) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il Pt_1 Pt_2 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat. pagina 3 di 5 9) L'assegno unico per la minore, l'importo di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore e il contributo di € 200,00 quale mantenimento per il coniuge andranno tutti accreditati sulla carta Postepay
Evolution intestata alla signora acceso presso Poste Italiane con Pt_2
IBAN [...].
10) I coniugi convengono che le spese straordinarie, mediche e scolastiche sostenute per saranno ripartite al 50%. Per_1
11) La signora si impegna attivamente nella ricerca di Pt_2 un'occupazione lavorativa.
12) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le Pt_1 modalità indicate nel piano genitoriale.
13) Le spese restano compensate tra le parti.
14) Per quanto altro non previsto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia e ai provvedimenti che l'Ill.mo Giudice vorrà adottare in sede di comparizione dei coniugi.
15) Gli accordi sono validi dal momento della sottoscrizione del presente atto, inoltre, il signor si impegna a versare il mantenimento a far Pt_1 data dal 10 gennaio 2025.”
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli della figlia minore , dovendo Per_1 pagina 4 di 5 specificarsi che il piano genitoriale allegato al ricorso, che qui si richiama, si pone nel pieno rispetto dell'interesse della minore.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità, con la precisazione che ci si limita a prendere atto, in questa sede, di tutte le condizioni che esulano, in quest'ambito, dalla competenza del Tribunale e che non concernono l'interesse della minore.
Le spese, stante la particolare natura della controversia ed il precipuo accordo delle parti sul punto, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio in Pt_2 C.F._2 data 3/05/2008, nel Comune di Castellabate, Registro Atti Matrimonio
Comune di Castellabate Anno 2008, numero 2, parte II Serie A, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES NU IR NT
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. IR NT Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. ES NU Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 588/2024 promossa da:
(C.F. ), e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TALEMA C.F._2
VALENTINA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 7/11/2024, i ricorrenti congiuntamente formulavano domanda di separazione consensuale, a seguito del matrimonio pagina 1 di 5 concordatario contratto in data 3/05/2008, regolarmente trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Castellabate, anno 2008, n. 2, p.
II, serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dalla loro unione era nata una figlia: (nata il [...] ad [...]
Agropoli).
I ricorrenti rappresentavano che il rapporto coniugale si era degradato a causa di varie incomprensioni tra loro, circostanza che rendeva intollerabile la convivenza.
Chiedevano, pertanto, che l'intestato Tribunale dichiarasse la separazione personale tra i coniugi alle condizioni indicate nell'atto introduttivo.
Designato il sottoscritto Giudice Istruttore, all'udienza del 24/6/2025, le parti confermavano di non volersi riconciliare e chiedevano che la separazione fosse pronunciata, mediante recepimento delle condizioni di cui al ricorso.
Tali condizioni segnatamente prevedono:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del rispetto reciproco. In merito si precisa che l'abitazione familiare è suscettibile di frazionamento e, pertanto, i coniugi hanno deciso di provvedere a separare l'immobile de quo e ciò sia per evitare le nuove ed inevitabili spese che deriverebbero dal prendere in locazione un altro immobile, sia per consentire a di Per_1 godere della presenza di entrambi i genitori.
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori i quali, Per_1 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
la minore risiederà con la madre presso l'abitazione, così come frazionata, in Agropoli
(Sa) alla via Giovanni Giubileo n. 44, salvo quanto appresso specificato. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
3) La casa familiare sita in Agropoli (Sa) alla via Giovanni Giubileo n. 44, verrà frazionata a cura e spese del signor , secondo il progetto già Pt_1 pagina 2 di 5 approvato dai coniugi. Il signor si obbliga ad eseguire i relativi Pt_1 lavori edili e ad acquistare l'arredamento necessario (salvo l'armadio per la camera da letto, a carico della signora ), entro due mesi dalla data di Pt_2 sottoscrizione del presente accordo.
4) Le utenze dell'immobile resteranno a carico del signor che vi Pt_1 provvederà fino a quando la signora non avrà trovato Pt_2 un'occupazione. Dopodichè, le medesime utenze verranno sopportate in parti uguali tra i due coniugi. In ogni caso, trascorsi sei mesi dal frazionamento dell'immobile, la signora dovrà comunque provvedere a corrispondere Pt_2 al signor il 50 % dell'importo delle utenze. Pt_1
5) Le parti convengono che in caso di inottemperanza del signor in Pt_1 merito al frazionamento dell'immobile entro il termine stabilito al punto sub
3, la signora sarà libera di cercare una nuova sistemazione abitativa Pt_2 idonea ad ospitare se stessa e la figlia minore e, in tale caso, il signor corrisponderà alla stessa un contributo mensile per la locazione pari Pt_1 ad € 400,00 mensili.
6) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per la figlia minore.
7) I coniugi, di comune accordo, convengono che il signor Parte_1 contribuirà in ragione delle proprie risorse economiche e finanziarie al mantenimento della figlia . Pertanto, il signor si obbliga a Per_1 Pt_1 corrispondere alla signora , entro il giorno 10 di ogni mese, l'importo Pt_2 di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Il signor provvederà, Pt_1 inoltre, a comunicare ad il codice IBAN della signora CP_1 Pt_2 affinchè l'assegno unico (ad oggi, pari ad € 199,00) spettante a e Per_1 corrisposto, attualmente, al signor , venga pagato direttamente alla Pt_1 moglie.
8) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora , entro il Pt_1 Pt_2 giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice
Istat. pagina 3 di 5 9) L'assegno unico per la minore, l'importo di € 200,00 quale contributo al mantenimento della figlia minore e il contributo di € 200,00 quale mantenimento per il coniuge andranno tutti accreditati sulla carta Postepay
Evolution intestata alla signora acceso presso Poste Italiane con Pt_2
IBAN [...].
10) I coniugi convengono che le spese straordinarie, mediche e scolastiche sostenute per saranno ripartite al 50%. Per_1
11) La signora si impegna attivamente nella ricerca di Pt_2 un'occupazione lavorativa.
12) Il signor potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le Pt_1 modalità indicate nel piano genitoriale.
13) Le spese restano compensate tra le parti.
14) Per quanto altro non previsto si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia e ai provvedimenti che l'Ill.mo Giudice vorrà adottare in sede di comparizione dei coniugi.
15) Gli accordi sono validi dal momento della sottoscrizione del presente atto, inoltre, il signor si impegna a versare il mantenimento a far Pt_1 data dal 10 gennaio 2025.”
Alla predetta udienza, il G.I. riservava di relazionare al Collegio per la decisione.
Venendo alla valutazione in diritto, la domanda di separazione è fondata e merita accoglimento.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la richiesta congiunta e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, le quali si pongono in un'ottica di equilibrato bilanciamento degli interessi in gioco, in particolare di quelli della figlia minore , dovendo Per_1 pagina 4 di 5 specificarsi che il piano genitoriale allegato al ricorso, che qui si richiama, si pone nel pieno rispetto dell'interesse della minore.
Pertanto, il Collegio ritiene di poter disporre in conformità, con la precisazione che ci si limita a prendere atto, in questa sede, di tutte le condizioni che esulano, in quest'ambito, dalla competenza del Tribunale e che non concernono l'interesse della minore.
Le spese, stante la particolare natura della controversia ed il precipuo accordo delle parti sul punto, possono essere tra di esse integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione Collegiale, pronunciando in via definitiva sul ricorso proposto:
a) pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi (C.F. ), e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), che hanno contratto matrimonio in Pt_2 C.F._2 data 3/05/2008, nel Comune di Castellabate, Registro Atti Matrimonio
Comune di Castellabate Anno 2008, numero 2, parte II Serie A, alle condizioni indicate in parte motivata;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. tad) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile);
c) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 10/9/2025
Il Giudice est. Il Presidente
ES NU IR NT
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