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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/02/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Maria Grazia Mandanici, in esito all'udienza del 20.02.2025 , sostituita dal deposito di note scritte, ex art 127 ter cpc così come modificato dal dlg 164/24 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 4668/23 e n. 3953/22 R.G. vertenti
TRA
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] Parte_1
n. 5, cap. 98121, Messina, C.F. rappresentato e difeso dall' Avv to Valerio C.F._1
Antonino Miserendino, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, via Luigi Cadorna,
35, giusta procura conferita in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
MICHELA FOTI giusta procura generale per atto del Notaio dott. rep. n.80974 del Persona_1
21.7.2015, elettivamente domiciliato in Messina via Tommaso Capra n.301 bis presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento (l. 222/84);
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso ex art.445bis c.p.c. depositato in data 07.09.23, la parte ricorrente, rappresentava di avere depositato domanda amministrativa, in data 22.11. 21 ai fini del riconoscimento dell' indennità di accompagnamento, a fare data dalla data di presentazione della domanda amministrativa. CP_ Sottoposto a visita dalla Commissione medica dell' la domanda veniva respinta e il ricorrente chiedeva, pertanto, in sede di ATP la nomina di ctu ai fini dell''accertamento della sussistenza del requisito sanitario. Il sede di ATP, il nominato ctu non riconosceva un' invalidità propria della prestazione assistenziale invocata. Quindi, dopo aver di depositato dichiarazione di dissenso,
06.09.23, con ricorso del 07.09.23, la parte ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetto e ribadiva che era sussistente alla data della domanda amministrativa l'invalidità propria e le condizioni sanitarie proprie dell' indennità di accompagnamento (l. 18/80). Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata far data dalla domanda, con condanna di parte resistente alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' di Messina si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 01.03.24 , contestando la fondatezza della domanda per insussistenza del requisito sanitario e chiedendone conseguentemente il rigetto con vittoria di spese e compensi difensivi.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., in data odierna,. in esito al deposito telematico di note scritte, in seguito a disposto richiamo del ctu e al deposito della relazione peritale, la causa veniva decisa. La domanda non è fondata e, pertanto, non può essere totalmente accolta.
********* Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata e per contro quanto fondate le argomentazioni avanzate dalla parte resistente, in questa sede ribadite ed esplicate con memoria di costituzione da CP_ parte dell' Il CTU nominato, dr. nella relazione scritta depositata in atti, a seguito Persona_2 dell'esame del ricorrente e l' esame dei documenti in atti, non ha diagnosticato in capo all'istante la sussistenza del requisito sanitario proprio della prestazione invocata,. Da una più attenta analisi degli atti, la relazione della CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo. L'elaborato appare non suscettibile di censure, considerato che il CTU, ha analizzato tutti i fattori rilevanti e per questo, il giudicante non ritiene, quindi, di dovere effettuare né rinnovi dell'elaborato peritale né richieste di chiarimenti (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Il ricorso iscritto a ruolo il 07.09.23 non può in toto accogliersi.
********
Le conclusioni a cui è pervenuto il CTU, a parere di questo decidente sono basate su considerazioni medico-legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici, avendo il consulente adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta in sede e comprovate dalla visita effettuata. Rileva il decidente che la correttezza dell'operato del CTU, come risultante dall'esame complessivo, induca a ritenere superflua una rinnovazione della perizia e conduca dunque al rigetto della domanda.
Pertanto si dichiara che l' istante non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' assegno ordinario di invalidità, non sussistendone le condizioni sanitarie. Non ricorrendo gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/03 stante la mancata produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte della odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.113/02, si dispone la condanna della ricorrente soccombente al pagamento delle spese di giudizio, nel processo di ATP e di merito. Pertanto, per il riunito processo di ATP, si dispone la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore dell' , assistito dai CP_1 propri funzionari, che si liquidano in complessivi euro 934,80, somma già ridotta della percentuale del 20% e in considerazione dei nuovi parametri DM 147/22, oltre spese generali e accessori di legge;
dispone, altresì, la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese di giudizio nel processo di merito, che liquida per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva, Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente;
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, ai sensi dell' art 127 ter comma 5 cpc, sulle domande proposte da CP_ con ricorso depositato in data 07.09.23 nei confronti dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara che non trovasi nelle condizioni sanitarie proprie dell' indennità di Parte_1 accompagnamento (l 18/80);
- dispone la condanna della parte ricorrente alla rifusione delle spese di costituzione e difesa in favore dell' , assistito dai propri funzionari, che si liquidano in complessivi euro CP_1
934,80, somma già ridotta della percentuale del 20% e in considerazione dei nuovi parametri
DM 147/22, oltre spese generali e accessori di legge;
- dispone, altresì, la condanna della parte ricorrente soccombente al pagamento delle spese di giudizio nel processo di merito, che liquida per intero, in complessivi euro 2.695,5 oltre Iva,
Cpa e rimborso delle spese generali, con distrazione a favore del difensore anticipatario. Gli esborsi relativi alla consulenza tecnica, liquidati come da separato provvedimento, si pongono definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente soccombente gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Messina, 21.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Maria Grazia Mandanici)