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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 27/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente rgn 1868/'24 promosso con ricorso depositato in data 29.05.2024, da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Catalano, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
(in atti generalizzata) Controparte_1
Resistente - contumace
RAGIONI IN FATTTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024 ha chiesto revocarsi l'assegno previsto a titolo di Parte_1 contribuzione nel mantenimento del figlio (n. 1.09.2004) come concordato in sede divorzile. Ha Per_1 premesso:
- di avere divorziato dalla moglie, , giusta sentenza, su ricorso congiunto, del Tribunale di Controparte_1
Trani n 1532/2023 del 17.10.2023, passata in giudicato;
- che nel ricorso congiunto le parti concordavano l'obbligo di versamento a carico dell'odierno ricorrente in favore dei due figli (n. 5.05.2009) e , quest'ultimo maggiorenne ma all'epoca non Per_2 Per_1 economicamente autonomo, di complessive euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che nelle more il figlio ha superato un concorso pubblico indetto dal Per_1 Controparte_2 arruolandosi presso l'esercito italiano con contratto a tempo determinato, qualifica CV04, scadenza pagina 1 di 3 25.02.2027 percependo uno stipendio mensile di circa euro 1300,00 al netto di vitto e alloggio a totale carico del ( presso la caserma di Capua). CP_2
Su tali premesse concludeva nei superiori termini
La resistente rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 12.12.2024 il ricorrente ha riferito che presta attualmente servizio a Barletta, è in Per_1 ferma di quattro anni, ma vive con la mamma;
riferisce altresì che ha il diploma di perito Per_1 commerciale e che con lo stesso, che ha intenzione di intraprendere la carriera militare, ha rapporti sereni.
Nel corso della stessa udienza la causa veniva assunta in decisione senza concessione di ulteriori termini
°°°°°
Il ricorso è fondato e va accolto
E' noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato e/o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, anche nell'ipotesi in cui sia prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte (v. ord. n. 40282/2021), conta “l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico”.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede infatti nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest'ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l'obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D. Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974).
Nella fattispecie che ci occupa, l'inizio dell'esperienza lavorativa, come documentalmente provato dal ricorrente, sebbene a termine, in uno alla circostanza allegata dal ricorrente che il figlio intenda Per_1 percorrere e proseguire la carriera militare dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità da parte del figlio, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
pagina 2 di 3 Alla luce pertanto di tutti i superiori elementi, deve ritenersi che non sussiste più alcun obbligo da parte del ricorrente di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne, ormai divenuto economicamente autosufficiente e, per l'effetto, va disposta la revoca della previsione di cui alla sentenza divorzile dell'obbligo di corresponsione da parte dell'odierno ricorrente in favore del figlio nella misura di Per_1 euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie concernenti lo stesso.
Del resto occorre dare atto che essendo legittima interlocutrice sul punto la resistente, la stessa, non costituendosi, ha scelto di non fornire una diversa lettura delle circostanze, dandosi poi atto che in udienza il ricorrente ha allegato che è stato proprio il figlio a fornirgli copia della sua busta paga.
Venendo alle spese, in ragione della condotta comunque non oppositiva della resistente, si compensano
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni altra questione ed eccezione respinta così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza divorzile n. del Tribunale di Trani n
1532/2023 del 17.10.2023 revoca la previsione dell'assegno previsto in favore del figlio a far Per_1 tempo dalla domanda;
- spese compensate
Trani, 17.12.2024
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Laura cantore Dott. Giuseppe Rana
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Rana Presidente
Dr.ssa Laura Cantore Giudice rel.
Dr.ssa Maria Anna Altamura Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente rgn 1868/'24 promosso con ricorso depositato in data 29.05.2024, da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Catalano, giusta mandato in atti Parte_1
ricorrente
E
(in atti generalizzata) Controparte_1
Resistente - contumace
RAGIONI IN FATTTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.05.2024 ha chiesto revocarsi l'assegno previsto a titolo di Parte_1 contribuzione nel mantenimento del figlio (n. 1.09.2004) come concordato in sede divorzile. Ha Per_1 premesso:
- di avere divorziato dalla moglie, , giusta sentenza, su ricorso congiunto, del Tribunale di Controparte_1
Trani n 1532/2023 del 17.10.2023, passata in giudicato;
- che nel ricorso congiunto le parti concordavano l'obbligo di versamento a carico dell'odierno ricorrente in favore dei due figli (n. 5.05.2009) e , quest'ultimo maggiorenne ma all'epoca non Per_2 Per_1 economicamente autonomo, di complessive euro 500,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che nelle more il figlio ha superato un concorso pubblico indetto dal Per_1 Controparte_2 arruolandosi presso l'esercito italiano con contratto a tempo determinato, qualifica CV04, scadenza pagina 1 di 3 25.02.2027 percependo uno stipendio mensile di circa euro 1300,00 al netto di vitto e alloggio a totale carico del ( presso la caserma di Capua). CP_2
Su tali premesse concludeva nei superiori termini
La resistente rimaneva contumace nonostante la ritualità della notifica.
All'udienza del 12.12.2024 il ricorrente ha riferito che presta attualmente servizio a Barletta, è in Per_1 ferma di quattro anni, ma vive con la mamma;
riferisce altresì che ha il diploma di perito Per_1 commerciale e che con lo stesso, che ha intenzione di intraprendere la carriera militare, ha rapporti sereni.
Nel corso della stessa udienza la causa veniva assunta in decisione senza concessione di ulteriori termini
°°°°°
Il ricorso è fondato e va accolto
E' noto il principio per cui l'obbligo del genitore separato e/o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest'ultimo, ma perdura finché il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (per tutte: Cass. 8 febbraio 2012, n. 1773; Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830).
Lo svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, anche nell'ipotesi in cui sia prestata in esecuzione di un contratto a tempo determinato, ben può costituire un elemento rappresentativo della capacità dell'interessato di procurarsi una adeguata fonte di reddito (e quindi della raggiunta autosufficienza economica).
Come chiarito infatti dalla Suprema Corte (v. ord. n. 40282/2021), conta “l'inserimento del figlio in questione nel mondo del lavoro con lo svolgimento di un'attività retribuita, tale da esprimere la capacità dello stesso di provvedere alle proprie esigenze e di affrancarsi, così, da quella condizione di dipendenza economica rispetto al nucleo familiare di appartenenza che, se persistente, può giustificare il protrarsi dell'obbligo di mantenimento attraverso l'erogazione dell'assegno periodico”.
Il diritto alla corresponsione dell'assegno risiede infatti nel dovere di assicurare al figlio un'istruzione ed una formazione professionale rapportate alle capacità di quest'ultimo (oltreché alle condizioni economiche e sociali dei genitori), così da consentire al medesimo una propria autonomia economica, onde tale dovere cessa, appunto, con l'inizio dell'attività lavorativa da parte di quello (Cass. 4 marzo 1998, n. 2392; in applicazione di quest'ultimo principio si è così ad esempio ritenuto che l'obbligo di mantenimento cessi per effetto della percezione del compenso corrisposto al medico specializzando, in dipendenza di un contratto di formazione specialistica pluriennale D. Lgs. n. 368 del 1999, ex art. 37: cfr. Cass. 8 agosto 2013, n. 18974).
Nella fattispecie che ci occupa, l'inizio dell'esperienza lavorativa, come documentalmente provato dal ricorrente, sebbene a termine, in uno alla circostanza allegata dal ricorrente che il figlio intenda Per_1 percorrere e proseguire la carriera militare dimostra il raggiungimento di una adeguata capacità da parte del figlio, tale, da sola, di determinare l'irreversibile cessazione dell'obbligo in questione (si vedano: Cass. 14 marzo 2017, n. 6509; Cass. 2 dicembre 2005, n. 26259; Cass. 7 luglio 2004, n. 12477).
pagina 2 di 3 Alla luce pertanto di tutti i superiori elementi, deve ritenersi che non sussiste più alcun obbligo da parte del ricorrente di concorrere al mantenimento del figlio maggiorenne, ormai divenuto economicamente autosufficiente e, per l'effetto, va disposta la revoca della previsione di cui alla sentenza divorzile dell'obbligo di corresponsione da parte dell'odierno ricorrente in favore del figlio nella misura di Per_1 euro 250,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie concernenti lo stesso.
Del resto occorre dare atto che essendo legittima interlocutrice sul punto la resistente, la stessa, non costituendosi, ha scelto di non fornire una diversa lettura delle circostanze, dandosi poi atto che in udienza il ricorrente ha allegato che è stato proprio il figlio a fornirgli copia della sua busta paga.
Venendo alle spese, in ragione della condotta comunque non oppositiva della resistente, si compensano
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul ricorso depositato da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ogni altra questione ed eccezione respinta così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, in parziale modifica della sentenza divorzile n. del Tribunale di Trani n
1532/2023 del 17.10.2023 revoca la previsione dell'assegno previsto in favore del figlio a far Per_1 tempo dalla domanda;
- spese compensate
Trani, 17.12.2024
Il Giudice rel Il Presidente
Dott. Laura cantore Dott. Giuseppe Rana
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