Art. 8. Comproprieta' per quote indivise ((Quando il bene danneggiato di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 della presente legge appartiene per quote indivise a piu' persone, la denuncia puo' essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari; ognuno di questi puo' altresi' richiedere il pagamento separato della propria quota di indennizzo o contributo.
Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti.)) Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, puo' acquistare la proprieta' dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 . (5)
-------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 9) che "A modifica [. . .] del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino puo', nell'interesse ed in nome della comproprieta', presentare domanda, notificandola altresi' agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprieta' stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualita' di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari."
Nel caso in cui alcuni dei comproprietari presentino ricorso al Ministro per il tesoro avverso la liquidazione dell'indennizzo o del contributo, puo' essere disposto il pagamento delle quote degli altri comproprietari che ne facciano esplicita richiesta. Gli effetti del ricorso sono limitati alle quote dei comproprietari ricorrenti.)) Ove gli altri comproprietari non intendano ripristinare il bene danneggiato o distrutto, il comproprietario, che intende procedere al ripristino, puo' acquistare la proprieta' dei primi avvalendosi delle disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 . (5)
-------------- AGGIORNAMENTO (5) La L. 13 luglio 1966, n. 610 ha disposto (con l'art. 9) che "A modifica [. . .] del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino puo', nell'interesse ed in nome della comproprieta', presentare domanda, notificandola altresi' agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprieta' stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualita' di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari."