Art. 4.
Nel terz'ultimo comma dell' art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: "L'assegno e' di lire cinquantamila" e' sostituita come segue:
"L'importo dell'assegno e' di:
a) lire duecentocinquantantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;
b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;
c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;
d) lire centoquarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto".
Nel terz'ultimo comma dell' art. 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 , e successive modificazioni, la frase che inizia con le parole: "L'assegno e' di lire cinquantamila" e' sostituita come segue:
"L'importo dell'assegno e' di:
a) lire duecentocinquantantamila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli aventi i requisiti di cui al numero 2) del presente articolo;
b) lire duecentosessantamila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i detti requisiti;
c) lire centosessantamila in caso di sopravvivenza di soli figli aventi i detti requisiti;
d) lire centoquarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b) e c) sono aumentati di lire cinquantamila per ogni ascendente sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati, rispettivamente, di lire trentottomila e cinquantamila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, fino al massimo di due, di lire centomila se vivente a carico del defunto, e di lire cinquantamila se non a carico del defunto".