Art. 2.
L' articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , e' cosi' modificato:
"Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, e' equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.
L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 . ((Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 e' data facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni)) ((1))
Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera.
Il fondo di ogni dipendente sara' rivalutato anno per anno, con le modalita' stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72 ".
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.885 ha disposto (con l'articolo unico) che la facolta' di cui alla presente modifica deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L' articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175 , e' cosi' modificato:
"Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, e' equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica.
L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379 . ((Al personale in servizio alla data del 1 giugno 1972 e' data facolta' di chiedere l'iscrizione alla predetta Cassa, con il diritto di chiedere il riscatto previsto dall'articolo 22 della legge 3 maggio 1967, n. 315, e successive modificazioni)) ((1))
Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera.
Il fondo di ogni dipendente sara' rivalutato anno per anno, con le modalita' stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72 ".
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 dicembre 1973, n.885 ha disposto (con l'articolo unico) che la facolta' di cui alla presente modifica deve essere esercitata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.