Sentenza 18 aprile 2013
Massime • 1
In tema di circolazione stradale, per la configurabilità della fattispecie criminosa prevista dall'art. 9 ter C.d.S. è sufficiente gareggiare in velocità, non essendo richiesto, a differenza della diversa ipotesi disciplinata dall'art. 9 bis, alcun apparato organizzativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/04/2013, n. 31294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31294 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 18/04/2013
Dott. CIAMPI Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - Consigliere - N. 651
Dott. VITELLI CASELLA Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 1116/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL AO N. IL 03.11.1971;
avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI FIRENZE in data 5 marzo 2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
sentite le conclusioni del PG in persona del dott. Oscar Cedrangolo che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. È presente per il ricorrente l'avvocato Del Favero Luca in sostituzione del difensore di fiducia che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 5 marzo 2012 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Firenze in data 23 aprile 2009, appellata dagli imputati TO EO e NC LO, convertiva la pena detentiva di mesi quattro di reclusione, nei confronti di entrambi gli imputati, nella corrispondente pena pecuniaria di Euro 4.560,00 di multa per ciascuno;
revocava nei confronti del solo appellante NC il beneficio della sospensione condizionale della pena. Gli imputati erano stati tratti a giudizio per rispondere del reato p. e p. dall'art. 9 ter C.d.S., commi 1 e 3 per aver gareggiato in velocità con le autovetture di loro proprietà.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso a mezzo del proprio difensore il NC deducendo con un unico motivo l'assenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso che ripropone pedissequamente le censure già mosse in sede di appello è manifestamente infondato.
L'art. 9 bis C.d.S., inserito nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, art. 3, comma 1, lett. b), di conversione, con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, punisce chi organizza, promuove, dirige o comunque agevola una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato. Il successivo art. 9 ter C.d.S., ha per oggetto il divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motorie, fuori dei casi previsti dall'articolo precedente. La circostanza che nella fattispecie il NC, alla guida della sua autovettura, stesse gareggiando in velocità con l'TO è adeguatamente motivata dalla Corte territoriale;
per cui è inconferente in questa sede la diversa valorizzazione delle circostanze di fatto da parte del ricorrente. Correttamente è stata esclusa la necessità di un apparato organizzativo, che è previsto dall'art. 9 bis C.d.S. solo per l'ipotesi di competizione sportiva in velocità non autorizzata, diversamente dal reato contestato di cui all'art. 9 ter C.d.S., che non richiede in alcun modo tale presupposto organizzativo, concretandosi la fattispecie criminosa per il solo fatto di gareggiare in velocità con veicoli a motore. La disposizione originaria di cui all'art. 141 C.d.S., comma 5, che impone al conducente di non gareggiare in velocità, deve essere integrata da quella di cui al comma 9, che fa salvo quanto previsto dall'art. 9 bis e art. 9 ter citati in base alla modifica legislativa sopra ricordata.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille Euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2013. Depositato in Cancelleria il 22 luglio 2013