Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 28/04/2026, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02726/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03917/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3917 del 2024, proposto da -OMISSIS-, e -OMISSIS-, quali rappresentanti legali della minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’Avv. Marco Trevisan e dall’Avv. Francesca Perna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per Campania, Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, Liceo Classico Statale -OMISSIS-, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Napoli, via Diaz, 11, domiciliano ex lege ;
per l’annullamento
- dell’Albo esiti finali dell’esame di Stato – Anno scolastico 2023/2024, pubblicato in data 28 giugno 2024 (prot. n. -OMISSIS-), sull’Albo del Liceo Classico Statale -OMISSIS-, sede della -OMISSIS- -OMISSIS-, costituita per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'indirizzo “Classico” nel predetto Liceo, nella parte in cui, in relazione alla candidata -OMISSIS- che ha ottenuto una votazione finale di 100/100, non è stata attribuita la lode;
- del “Verbale n. -OMISSIS- della riunione della commissione d’esame relativa all'attribuzione del voto finale” del -OMISSIS-(prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-) della Commissione -OMISSIS-, Classe -OMISSIS- in parte qua non è stata attribuita alla candidata -OMISSIS- la lode;
- per quanto occorrer possa, del “Verbale n. -OMISSIS- dell’insediamento e della riunione preliminare della commissione/classe d’esame” del 18 giugno 2024 (prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-);
- nonché di ogni ulteriore atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche se di estremi ignoti, ivi compresi la scheda del candidato, i registri di esame, la certificazione sostitutiva e il diploma relativi alla posizione della candidata -OMISSIS-, sempre nella parte in cui non è stata attribuita alla stessa la lode.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa RI ET IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1.- Con ricorso notificato il 12 agosto 2024 e depositato l’indomani, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti, in epigrafe meglio specificati, nella parte in cui, in esito alla sessione dell’Esame di Stato 2023/2024, pur avendo attribuito alla figlia (allora) minore la votazione complessiva finale massima di 100/100, non le avevano conferito la lode; a sostegno del ricorso, premesso il quadro normativo di riferimento per l’Esame di Stato a.s. 2023/2024 (in particolare gli artt.16, comma 9, lett. d) e 28 comma 5 dell’ Ordinanza n. 55/2024) ed il brillante percorso di studi, i ricorrenti rappresentavano: 1) la sussistenza di tutti i presupposti per l’attribuzione della lode, in ragione dei punteggi massimi ottenuti nelle prove scritte e orali ed agli indicatori fissati dalla scuola nel verbale n. -OMISSIS- e contrariamente a quanto deliberato nel verbale n. -OMISSIS- ed al parere contrario ivi espresso dall’unico membro dissenziente della Commissione; 2) “l’illogicità e ingiustizia manifesta oltre che carente istruttoria dell’unico parere contrario all’assegnazione della lode” posto che la motivazione alla base della mancata attribuzione della lode consistente in errori (morfologici e sintattici) nello svolgimento della traccia di greco, sarebbe stata in contrasto con la massima votazione ottenuta per l’elaborato; 3) l’incompetenza del membro dissenziente della Commissione, valorizzando il fatto che altro membro della Commissione, “commissario esterno di lingua e cultura greca, proveniente dal Liceo Classico -OMISSIS- di Napoli (ove risulta docente di Latino e EC)” si era espresso favorevolmente all’attribuzione della lode; 4) la carenza di motivazione (ritenuta apodittica e non specifica) in ordine agli errori riscontrati proprio nella traccia di greco; 5) la disparità di trattamento in relazione ad altri candidati, beneficiari dei punti “bonus” (cinque) per il ricorrere del criterio della “sicurezza espositiva in entrambe le prove scritte e ottima gestione della comunicazione scritta e orale”, nonostante il voto conseguito nella prova di greco non sufficiente o comunque appena sopra la sufficienza; 5) l’incompletezza e la contraddittorietà della verbalizzazione della prova orale; 6) l’omessa valutazione, nel complesso, del brillante curriculum scolastico. I ricorrenti formulavano, altresì, istanza istruttoria chiedendo: “a) acquisizione dei nominativi degli Allievi del liceo -OMISSIS- di Napoli che hanno conseguito la maturità a.s. 23-24 con 100 e con 100 e lode; b) acquisizione degli elaborati di EC e delle relative griglie di valutazione dei suddetti candidati e degli altri Allievi della classe 5F a.s. 23-24; c) nomina di un CTU per la valutazione parametrica degli elaborati in questione d) formale ordine al Liceo di esibizione in giudizio di copia conforme del verbale di attribuzione dei crediti scolastici al fine di verificare che siano stati concessi all’unanimità.
2. – Con ordinanza n. -OMISSIS- del 15 gennaio 2026, resa all’esito dell’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, questo Tribunale dichiarava la nullità della notifica del ricorso, ordinando a parte ricorrente di provvedere alla rinotifica del gravame “alle Amministrazioni intimate, in conformità al disposto di cui all’art. 11 del R.D. 1611/1933 dianzi richiamato, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni”; parte ricorrente ottemperava.
3. – Si costituiva quindi in giudizio l’Amministrazione resistente (21 gennaio 2026), successivamente depositando memoria (11 febbraio 2026), con cui chiedeva il rigetto del ricorso.
4.- Il 20 marzo 2026, parte ricorrente depositava repliche.
5. – All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
6.- Viene all’esame del Collegio il mancato riconoscimento della lode (art. 18, comma 6, D. Lgs. n. 62 del 2017 art. 28, comma 5 Ordinanza Ministeriale n. 55/2024) alla figlia dei ricorrenti in esito all’Esame di Stato, sessione a.s. 2023/2024.
6.1. - In tali termini circoscritto il perimetro della decisione, ritiene il Collegio anzitutto di respingere la domanda istruttoria, stante la sufficienza della documentazione agli atti del giudizio ai fini del decidere.
6.2. - Quanto al merito, il ricorso é fondato e merita accoglimento, per le ragioni appresso spiegate. Va anzitutto rammentato che - noto l’orientamento giurisprudenziale per cui “il giudizio afferente il riconoscimento della lode si connota per un elevato tasso di discrezionalità [e] la Commissione ha un obbligo di motivazione solo ove si determini a dare la lode e non anche nel caso contrario, allorquando ritenga di non conferire la lode” – questa Sezione ha avuto comunque già modo di affermare che [nei casi, come quello di specie] di possesso dei requisiti per ottenere la lode [da considerarsi alla stregua di parametri che devono orientare il giudizio discrezionale dell’Amministrazione] il suo mancato riconoscimento deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione, la cui mancanza rischia di rendere ineffettivo il diritto alla tutela giurisdizionale inibendo la possibilità di sindacato, sia pure estrinseco, del giudizio in ordine al rispetto dei criteri di buona fede, di trasparenza e logicità della decisione amministrativa; pertanto a fronte della presenza dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento, non è sufficiente una negazione mera della lode, dovendo la commissione esplicitare le motivazioni che non hanno condotto all’attribuzione della lode stessa (in tal senso T.A.R. Campania – Napoli, Sez. IV, sentenza n. 4427/2019)” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza n. 1176 del 19 febbraio 2024; in senso conforme, vedi anche T.A.R. Campania - Napoli, Sez. IV, sentenza n. 4427/2019, per cui, in particolare, “in presenza di […] circostanze che costituiscono parametri di orientamento della discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, il mancato riconoscimento deve essere sorretto da adeguata e specifica motivazione”).
6.2.1. - Ciò posto in via generale osserva il Collegio che, a fronte del massimo punteggio ottenuto (all’unanimità) in tutte le prove d’esame, scritte ed orali, nonché del massimo dei crediti ottenuti per la valutazione del curriculum (vd. relazione dell’Amministrazione e documentazione allegata, in atti) la Commissione d’esame non abbia correttamente ed esaustivamente motivato in ordine alla mancata attribuzione della lode. Ed anzi, la motivazione riportata nel verbale n. -OMISSIS-, sostanzialmente fondata sul generico dissenso di un unico membro della Commissione con rinvio a “qualche errore” “nella seconda prova di greco […] sia morfologico sia sintattico, nonché imprecisioni lessicali” si presenta, da un lato, in evidente contraddizione con la valutazione (20/20) della medesima prova (che ha di fatto sancito l’irrilevanza, in sede di valutazione, di eventuali errori commessi, attribuendo all’unanimità il massimo punteggio per ciascuno degli indicatori, ivi incluso il parametro “individuazione delle strutture morfosintattiche”) e, dall’altro, del tutto sfornita di adeguato supporto, non evincendosi la portata effettiva (qualitativa e quantitativa) degli “errori” e delle “imprecisioni” neanche dalla correzione dell’elaborato, ove sono presenti delle mere e non univoche sottolineature.
6.2.2. – Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso, quanto al primo ed al secondo motivo di censura, è fondato e come tale, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza (dal cui esame parte ricorrente non potrebbe alcuna ulteriore utilità), va accolto.
6.3. – Non ci si può peraltro esimere dall’osservare che la candidata, che pacificamente ha integrato i requisiti previsti dall’art. 28 comma 5 dell’O.M. n. 55/2024 (“La commissione/classe all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe. […] b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alle prove d’esame”), abbia anche integrato i requisiti aggiuntivi indicati dal Consiglio di Classe e riportati nel verbale n. -OMISSIS- e consistenti in: “1) Piena padronanza degli strumenti del problem posing e solving e dei procedimenti argomentativi sia nell’indagine di tipo umanistico sia nell’indagine di tipo scientifico; 2) piena applicazione di conoscenze di abilità acquisite negli ambiti linguistico, storico, filosofico e matematico – scientifico per condurre attività di ricerca, di approfondimento, di risoluzione di nuove situazioni; 3) piena padronanza lessicale e semantica nell’ambito dei linguaggi delle diverse discipline con originalità, previsione e accuratezza dei processi ideativi”.
E ciò si evince, chiaramente:
a) dalla griglia di valutazione dello scritto di italiano (all. 13 al ricorso) ove alla studentessa è stato assegnato il massimo del punteggio per ciascun indicatore; particolarmente significativi i giudizi: “ideazione, pianificazione ed organizzazione del testo risultano originali ed evidenziano un’elaborazione critica e personale”; “il testo è caratterizzato da un’eccellente coesione e chiarezza espositiva, supportato da argomentazioni pienamente coerenti ed originali”; “bagaglio lessicale ricco e ricercato. Ottima padronanza dei linguaggi settoriali”; “usi grammaticali e della punteggiatura corretti, motivati ed efficaci”; “conoscenze precise, approfondite e ampiamente articolate”; “riferimenti culturali eccellenti e anche extrascolastici”; “elaborazione logico-critica ed espressiva corretta, organica e puntuale. Personali e originali le valutazioni personali”; “conoscenze precise, approfondite ed ampiamente articolate. Riferimenti culturali eccellenti, anche extrascolastici”;
b) dalla griglia di valutazione del controverso scritto di greco (all. 16 al ricorso) ove alla studentessa è stato assegnato, parimenti, il massimo del punteggio per ciascun indicatore; particolarmente significativi i giudizi: “ricodificazione [nella lingua d’arrivo] chiara e scorrevole”, “il candidato risponde in modo approfondito e critico”;
c) dalla griglia di valutazione della prova orale, ove alla studentessa è stato assegnato il massimo del punteggio per ciascun indicatore; particolarmente significativi i giudizi: “ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi”; “è in grado di utilizzare conoscenza acquisite collegando e in una trattazione pluridisciplinare articolata”; “è in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando con originalità i contenuti acquisiti”; “si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche con riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore”; “è in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali”.
6.4. - Orbene, da tali elementi valutativi, espressi all’unanimità, emerge, vieppiù, un profilo di accertata e trasversale apicalità della valutazione, del tutto rispondente ai parametri di diffusa eccellenza, contenuti nel verbale n. -OMISSIS- e dianzi menzionati, sostanzialmente “equivalente ad una sottintesa attribuzione della lode” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, sentenza n. 1176 del 19 febbraio 2024) e di cui l’Amministrazione, nella riedizione del proprio potere, non potrà non tener conto.
6.5. – Conclusivamente il ricorso va accolto.
6.6. – Le spese di lite seguono la soccombenza, liquidandosi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- condanna l’Amministrazione resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che quantifica in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere
RI ET IN, Consigliere, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| RI ET IN | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO