CASS
Sentenza 11 luglio 2023
Sentenza 11 luglio 2023
Massime • 1
In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.
Commentario • 1
- 1. In caso di sequestro preventivo a carico di enti collettivi è necessaria la motivazione sul periculum in morahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 40434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40434 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Società Area 62 s.r.l. avverso l'ordinanza del 21 aprile 2023 emessa dal Tribunale di Macerata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora;
lette le conclusioni dell'avvocato Riccardo NA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Area 62 s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo, Penale Sent. Sez. 6 Num. 40434 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 emesso in data 17 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata. In tale decreto il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la società ricorrente gravemente indiziata della commissione dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 24, comma secondo, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai delitti presupposto di cui agli artt. 110, 316 ter e 481 cod. pen., in Colmurano dal 6 maggio 2020 all'attualità (capo 1 dell'imputazione provvisoria), di cui agli artt. 110, 640, secondo comma n. 1, cod. pen., in Colmurano il 3 giugno 2020 e il 30 giugno 2020, (capo 2) e di cui agli artt. 110 e 356 cod. pen., in Colmurano il 3 giugno 2020 e il 30 giugno 2020 (capo 3), commessi dal suo rappresentante legale Massimo Zezza, in concorso con AU Tombesi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. 2. L'avvocato Riccardo NA, difensore dell'ente, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo quattro motivi di ricorso e, segnatamente: - a) la violazione della legge processuale e, segnatamente, degli artt. 324, comma 6, 178 comma 1, lett. c), 179, 180 e 182 cod. proc. pen. e 39 e 43 ex d.lgs. n. 231 del 2001 per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti del difensore dell'ente. Deduce il difensore che il Tribunale del riesame ha illegittimamente rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'ente dell'avviso della data fissata per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame per mancata osservanza del termine posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. Tra la data di notifica del decreto di anticipazione di udienza (17 aprile 2023) e quella dell'effettiva celebrazione dell'udienza (20 aprile 2023) non sarebbe, infatti, intercorso il lasso di tempo prescritto dal legislatore di tre giorni liberi consecutivi La mancata osservanza del termine di tre giorni liberi a comparire, inoltre, non sarebbe sanata dal rinvio, disposto dal Tribunale, dell'udienza di trattazione alla successiva udienza del 21 aprile 2023, in quanto il termine a difesa che non è stato originariamente rispettato non può essere integrato dalla sommatoria dei giorni intercorrenti tra la data di notifica dell'avviso di udienza e quelli successivi di rinvio. - b) la violazione della legge processuale e, segnatamente, degli artt. 324, comma 6, 178 comma 1, lett. c), 179, 180 e 182 cod. proc. pen. e 39 e 43 ex d.lgs. n. 231 del 2001 per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti dell'ente. 2 Il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'ente dell'avviso della data fissata per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame per mancata osservanza del termine posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., rilevando all'ente non spettava la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto il suo procuratore speciale non aveva sottoscritto la richiesta di riesame. Eccepisce, tuttavia, il difensore che l'ente .ha diritto ad una autonoma notifica, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno della richiesta di riesame, e che tale autonoma notifica non può essere surrogata da quella eseguita nei confronti del difensore. - c) la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen. e degli artt. 110, 316 ter, 481, 640, secondo comma n. 1 e 356 cod. pen. e degli artt. 24, secondo comma, 5, primo comma, lett. a), 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2011, in quanto il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicd dei reati presupposto dell'illecito amministrativo contestato all'ente. Rileva, in particolare, il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il disposto dell'art. 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, era volto a consentire all'imprenditore la produzione e la commercializzazione delle mascherine e dei camici prima ancora che l'ISS e l'INAIL emettessero, ciascuno per quanto di propria competenza, il proprio parere. La corretta interpretazione di tale disposizione avrebbe escluso la sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto il falso accertato sarebbe risultato meramente innocuo e, dunque, non punibile penalmente. - d) la violazione degli artt. 125, comma 3, 321, comma 1 e 2-bis, cod. proc. pen., e degli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen. e degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto il Tribunale del riesame aveva solo apparentemente motivato in ordine alla concretezza e attualità del periculum in mora ai fini dell'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, senza confrontarsi con i documenti prodotti dalla difesa. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. 3 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al perículum in mora. Con le conclusioni depositate in data 29 giugno 2023 l'avvocato Riccardo NA ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo e il secondo motivo proposto, il difensore ha censurato la mancata osservanza nei confronti dell'ente e del proprio difensore del termine a comparire posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 3.1. Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurímis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il Tribunale del riesame di Macerata, con decreto emesso in data 14 aprile 2023, ha fissato l'udienza del 24 aprile 2023 per la trattazione della richiesta di riesame proposta da Area 62 s.r.l. Tale decreto è stato notificato al difensore in data 14 aprile 2023 e all'ente in data 17 aprile 2023. Il Tribunale del riesame, tuttavia, con un successivo decreto emesso in data 17 aprile 2023, ha anticipato l'udienza per la trattazione della richiesta di riesame al 20 aprile 2023. Tale decreto di anticipazione dell'udienza è stato notificato all'ente e al suo difensore in data 17 aprile 2023. All'udienza del 20 aprile 2023 il difensore dell'ente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notifica dell'avviso di anticipazione della trattazione dell'udienza di riesame per la mancata osservanza nei confronti dell'ente e della sua difesa del termine a comparire di tre giorni liberi posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha, dunque, rinviato l'udienza al giorno successivo. All'udienza del 20 aprile 2023 il difensore dell'ente ha eccepito la nullità per omessa rinnovazione della notifica dell'avviso alla successiva udienza e, comunque, la mancata osservanza del termine di tre giorni liberi a comparire per la nuova udienza di trattazione. 4 Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato tutte le eccezioni proposte, rilevando che il termine a difesa di tre giorni liberi e consecutivi era stato assicurato all'ente e al suo difensore tra la notifica del decreto di fissazione del 14 aprile 2023 e l'originaria udienza fissata per il 20 aprile 2023; l'osservanza del termine di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. sarebbe, del resto, prevista dal legislatore solo per la prima udienza, e non per l'anticipazione della stessa, che, dunque, non aveva inciso sul rispetto del termine a comparire prescritto. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la notifica dell'avviso di udienza di trattazione della richiesta di riesame era regolare anche se eseguita nei confronti del solo procuratore speciale e difensore della società, in quanto unico soggetto ad aver sottoscritto la richiesta di riesame. 3.2. Le argomentazioni del Tribunale del riesame di Macerata sono, tuttavia, errate, in quanto non risulta rispettato il termine di tre giorni liberi a comparire posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. nei confronti dell'ente e del suo difensore. Questa disposizione è, del resto, applicabile anche nel processo nei confronti dell'ente. L'art. 53, primo comma, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento alle impugnazioni proponibili avverso il sequestro preventivo nella disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti, richiama l'art. 322 cod. proc. pen., «in quanto compatibile». L'art. 322 cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che «Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.» L'art. 344, comma 6, cod. proc. pen., da ultimo, espressamente prevede che «Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta». Tale disposizione, riferendosi «a chi ha proposto la richiesta» di riesame come soggetto del processo, dotato di poteri, doveri, oneri e facoltà, e non alla sua dimensione di persona fisica, non evidenzia, dunque, alcuna incompatibilità strutturale con la natura dell'ente e le finalità proprie del peculiare processo delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001. 3.3. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in conformità alla disciplina generale posta dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., il termine a comparire posto dall'art. 342, comma 6, cod. proc. pen. impone che tra la data di 5 comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa debbano intercorrere tre giorni liberi e consecutivi (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Numerato, Rv. 220841-01), nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il dies a quo ma anche il dies ad quem (Sez. 5, n. 5485 dell'8/11/2012 (dep. 2013), Riccardi, Rv. 255205-01). Tale termine, assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall'art. 127 cod. proc. pen., è funzionale a consentire alla parte privata non solo l'esame degli atti e l'intervento all'udienza, ma anche la preparazione di argomentazioni difensive e l'elaborazione di eventuali motivi nuovi e, dunque, la sua osservanza è presidiata dal legislatore con la sanzione della nullità. Posto che tale termine attiene all'intervento e alla difesa della parte, ma non si concreta in omessa vocatio in iudicium, la sua inosservanza comporta una nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220841-01; Sez. 6, n. 38698 del 12/10/2011, Imperato, Rv. 251059 - 01), che, ove non sanata, si propaga all'ordinanza emessa dal Tribunale, comportandone l'annullamento (Sez. U, n. 2 del 12/02/1993, Piccioni, Rv. 193413-01). 3.4. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di anticipazione dell'udienza all'ente e al suo difensore (avvenuta il 17 aprile 2023) e la data effettiva di trattazione dell'udienza di riesame (20 aprile 2023) è stato inferiore a quello prescritto dal codice di rito. L'argomento del Tribunale del riesame secondo il quale il termine a comparire fissato dal legislatore sarebbe stato rispettato dall'arco temporale che intercorre tra l'udienza originariamente fissata (24 aprile 2023) e la notifica dell'avviso (17 aprile 2023) all'ente e al suo difensore è, infatti, confutato dal rilievo che l'originaria udienza è stata anticipata (al 20 aprile 2023). La società ricorrente e il suo difensore, dunque, non hanno fruito effettivamente del termine minimo di comparizione, di tre giorni liberi, accordatogli dal legislatore. 3.5. Il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di tre giorni liberi prima dell'udienza entro cui, ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere notificato l'avviso di fissazione si riferisce solo alla prima udienza di trattazione e non ad eventuali udienze di rinvio (Sez. 3, n. 27463 del 16/03/2022, Di Lauro, Rv. 283641 - 01), ma tale principio è stato affermato in una fattispecie nella quale il termine a comparire previsto dal legislatore era stato rispettato in relazione alla prima udienza, fissata ed effettivamente tenuta. 6 Il decreto di anticipazione di udienza può, dunque, non rispettare il termine a comparire sancito dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., solo quando sia stato in precedenza correttamente osservato il termine di comparizione per la parte impugnante (si veda, per casi analoghi, ancorché relativi al giudizio di appello, Sez. 3, n. 5164 del 28/04/1997, Nicosia, Rv. 208630 - 01, e al riesame in tema di misure cautelari personali, Sez. 5, n 24697 del 16/05/2014, Hoti, non massimata); solo in tal caso, infatti, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa dalla parte impugnante. Per converso, ove, come nella specie, il termine di comparizione sia rispettato solo con riferimento ad un'udienza di trattazione fissata, ma poi anticipata, è concretamente lesa la possibilità della parte impugnante di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e, dunque, è integrata la nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. Il potere giudiziale di differimento dell'udienza, dunque, non può intaccare il rispetto effettivo del termine a difesa, minimo e indeclinabile, posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. L'art. 173, comma 3, cod. proc. pen., del resto, stabilisce, in via generale, che l'autorità giudiziaria non può abbreviare il termine posto dal legislatore in favore di una parte se non su richiesta o con il consenso di tale parte. 3.6. La nullità conseguente al mancato rispetto del termine a difesa nei confronti dell'ente non può, del resto, essere superata dal rilievo che all'ente non spettava la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto non aveva sottoscritto, a mezzo del procuratore speciale, la richiesta di riesame. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore;
l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva (Sez. U, n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960 - 01; Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220842 - 01). Tale disciplina è applicabile anche nel procedimento nei confronti dell'ente, in ragione dell'estensione all'ente dei diritti dell'imputato sancita dall'art. 35 d. Igs. n. 231 del 2001 e dell'assenza di una incompatibilità strutturale tra tale prescrizione e la natura dell'ente. 3.7. La nullità conseguente al mancato rispetto del termine a difesa nei confronti della società ricorrente e del suo difensore non può, peraltro, ritenersi sanata per effetto del rinvio dell'udienza al giorno successivo disposto dal Tribunale all'udienza del 20 aprile 2023. 7 Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno statuito che, nel procedimento di riesame, se la violazione del termine a comparire di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. è stata tempestivamente eccepita, si impone la rinnovazione dell'intero termine, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario, in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220841; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200 - 01; Sez. 2, n. 53674 dei 10/12/2014, Golino, Rv. 261855 - 01). Nel caso di specie, la violazione del termine a comparire è stata tempestivamente dedotta dal difensore all'udienza del 20 aprile 2023 e la concessione del differimento di un giorno dell'udienza disposta dal Tribunale, al fine di integrare il termine a difesa originariamente carente, è inidonea a sanare gli effetti della nullità verificatasi. Le nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione della richiesta di riesame dedotte con i primi due motivi di ricorso sono, dunque, sussistenti e non sono state in alcun modo sanate. 3.8. L'accoglimento di tali motivi di ricorso, in ragione del loro carattere assorbente, esime dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Macerata competente ai sensi dell'art. 324, comma 5. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata competente ai sensi dell'art. 324, comma 5. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente al periculum in mora;
lette le conclusioni dell'avvocato Riccardo NA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Macerata ha rigettato la richiesta di riesame proposta da Area 62 s.r.l. avverso il decreto di sequestro preventivo, Penale Sent. Sez. 6 Num. 40434 Anno 2023 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: D'ARCANGELO FABRIZIO Data Udienza: 11/07/2023 emesso in data 17 marzo 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata. In tale decreto il Giudice per le indagini preliminari ha ritenuto la società ricorrente gravemente indiziata della commissione dell'illecito amministrativo dipendente da reato di cui all'art. 24, comma secondo, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione ai delitti presupposto di cui agli artt. 110, 316 ter e 481 cod. pen., in Colmurano dal 6 maggio 2020 all'attualità (capo 1 dell'imputazione provvisoria), di cui agli artt. 110, 640, secondo comma n. 1, cod. pen., in Colmurano il 3 giugno 2020 e il 30 giugno 2020, (capo 2) e di cui agli artt. 110 e 356 cod. pen., in Colmurano il 3 giugno 2020 e il 30 giugno 2020 (capo 3), commessi dal suo rappresentante legale Massimo Zezza, in concorso con AU Tombesi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. 2. L'avvocato Riccardo NA, difensore dell'ente, ricorre avverso tale ordinanza e ne chiede l'annullamento, proponendo quattro motivi di ricorso e, segnatamente: - a) la violazione della legge processuale e, segnatamente, degli artt. 324, comma 6, 178 comma 1, lett. c), 179, 180 e 182 cod. proc. pen. e 39 e 43 ex d.lgs. n. 231 del 2001 per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti del difensore dell'ente. Deduce il difensore che il Tribunale del riesame ha illegittimamente rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'ente dell'avviso della data fissata per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame per mancata osservanza del termine posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. Tra la data di notifica del decreto di anticipazione di udienza (17 aprile 2023) e quella dell'effettiva celebrazione dell'udienza (20 aprile 2023) non sarebbe, infatti, intercorso il lasso di tempo prescritto dal legislatore di tre giorni liberi consecutivi La mancata osservanza del termine di tre giorni liberi a comparire, inoltre, non sarebbe sanata dal rinvio, disposto dal Tribunale, dell'udienza di trattazione alla successiva udienza del 21 aprile 2023, in quanto il termine a difesa che non è stato originariamente rispettato non può essere integrato dalla sommatoria dei giorni intercorrenti tra la data di notifica dell'avviso di udienza e quelli successivi di rinvio. - b) la violazione della legge processuale e, segnatamente, degli artt. 324, comma 6, 178 comma 1, lett. c), 179, 180 e 182 cod. proc. pen. e 39 e 43 ex d.lgs. n. 231 del 2001 per mancato rispetto del termine a comparire nei confronti dell'ente. 2 Il Tribunale del riesame avrebbe illegittimamente rigettato l'eccezione di nullità della notifica all'ente dell'avviso della data fissata per l'udienza di trattazione della richiesta di riesame per mancata osservanza del termine posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., rilevando all'ente non spettava la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto il suo procuratore speciale non aveva sottoscritto la richiesta di riesame. Eccepisce, tuttavia, il difensore che l'ente .ha diritto ad una autonoma notifica, indipendentemente dalla sottoscrizione o meno della richiesta di riesame, e che tale autonoma notifica non può essere surrogata da quella eseguita nei confronti del difensore. - c) la violazione degli artt. 321, commi 1 e 2-bis, cod. proc. pen. e degli artt. 110, 316 ter, 481, 640, secondo comma n. 1 e 356 cod. pen. e degli artt. 24, secondo comma, 5, primo comma, lett. a), 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2011, in quanto il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente il fumus commissi delicd dei reati presupposto dell'illecito amministrativo contestato all'ente. Rileva, in particolare, il difensore che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato il disposto dell'art. 15 del decreto-legge n. 18 del 2020, che, diversamente da quanto ritenuto nell'ordinanza impugnata, era volto a consentire all'imprenditore la produzione e la commercializzazione delle mascherine e dei camici prima ancora che l'ISS e l'INAIL emettessero, ciascuno per quanto di propria competenza, il proprio parere. La corretta interpretazione di tale disposizione avrebbe escluso la sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto il falso accertato sarebbe risultato meramente innocuo e, dunque, non punibile penalmente. - d) la violazione degli artt. 125, comma 3, 321, comma 1 e 2-bis, cod. proc. pen., e degli artt. 322 ter e 640 quater cod. pen. e degli artt. 19 e 53 del d.lgs. n. 231 del 2001, in quanto il Tribunale del riesame aveva solo apparentemente motivato in ordine alla concretezza e attualità del periculum in mora ai fini dell'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, senza confrontarsi con i documenti prodotti dalla difesa. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30 giugno 2023 dall'art. 94, comma 2, del d.lgs. 10/10/2022, n. 150. 3 Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 26 giugno 2023, il Procuratore generale ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al perículum in mora. Con le conclusioni depositate in data 29 giugno 2023 l'avvocato Riccardo NA ha chiesto l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo e il secondo motivo proposto, il difensore ha censurato la mancata osservanza nei confronti dell'ente e del proprio difensore del termine a comparire posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. 3. Entrambi i motivi di ricorso sono fondati. 3.1. Dall'esame diretto degli atti processuali (ammesso in sede di legittimità quando è censurata una violazione della legge processuale, ex plurímis: Sez. U, n. n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 229092) risulta che il Tribunale del riesame di Macerata, con decreto emesso in data 14 aprile 2023, ha fissato l'udienza del 24 aprile 2023 per la trattazione della richiesta di riesame proposta da Area 62 s.r.l. Tale decreto è stato notificato al difensore in data 14 aprile 2023 e all'ente in data 17 aprile 2023. Il Tribunale del riesame, tuttavia, con un successivo decreto emesso in data 17 aprile 2023, ha anticipato l'udienza per la trattazione della richiesta di riesame al 20 aprile 2023. Tale decreto di anticipazione dell'udienza è stato notificato all'ente e al suo difensore in data 17 aprile 2023. All'udienza del 20 aprile 2023 il difensore dell'ente ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notifica dell'avviso di anticipazione della trattazione dell'udienza di riesame per la mancata osservanza nei confronti dell'ente e della sua difesa del termine a comparire di tre giorni liberi posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. Il Tribunale del riesame ha, dunque, rinviato l'udienza al giorno successivo. All'udienza del 20 aprile 2023 il difensore dell'ente ha eccepito la nullità per omessa rinnovazione della notifica dell'avviso alla successiva udienza e, comunque, la mancata osservanza del termine di tre giorni liberi a comparire per la nuova udienza di trattazione. 4 Il Tribunale, con l'ordinanza impugnata, ha rigettato tutte le eccezioni proposte, rilevando che il termine a difesa di tre giorni liberi e consecutivi era stato assicurato all'ente e al suo difensore tra la notifica del decreto di fissazione del 14 aprile 2023 e l'originaria udienza fissata per il 20 aprile 2023; l'osservanza del termine di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. sarebbe, del resto, prevista dal legislatore solo per la prima udienza, e non per l'anticipazione della stessa, che, dunque, non aveva inciso sul rispetto del termine a comparire prescritto. Il Tribunale ha, inoltre, rilevato che la notifica dell'avviso di udienza di trattazione della richiesta di riesame era regolare anche se eseguita nei confronti del solo procuratore speciale e difensore della società, in quanto unico soggetto ad aver sottoscritto la richiesta di riesame. 3.2. Le argomentazioni del Tribunale del riesame di Macerata sono, tuttavia, errate, in quanto non risulta rispettato il termine di tre giorni liberi a comparire posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. nei confronti dell'ente e del suo difensore. Questa disposizione è, del resto, applicabile anche nel processo nei confronti dell'ente. L'art. 53, primo comma, del d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231, con riferimento alle impugnazioni proponibili avverso il sequestro preventivo nella disciplina della responsabilità amministrativa da reato degli enti, richiama l'art. 322 cod. proc. pen., «in quanto compatibile». L'art. 322 cod. proc. pen. sancisce, inoltre, che «Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.» L'art. 344, comma 6, cod. proc. pen., da ultimo, espressamente prevede che «Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta». Tale disposizione, riferendosi «a chi ha proposto la richiesta» di riesame come soggetto del processo, dotato di poteri, doveri, oneri e facoltà, e non alla sua dimensione di persona fisica, non evidenzia, dunque, alcuna incompatibilità strutturale con la natura dell'ente e le finalità proprie del peculiare processo delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001. 3.3. Le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, in conformità alla disciplina generale posta dall'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., il termine a comparire posto dall'art. 342, comma 6, cod. proc. pen. impone che tra la data di 5 comunicazione o notificazione dell'avviso di udienza e quella dell'udienza stessa debbano intercorrere tre giorni liberi e consecutivi (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Numerato, Rv. 220841-01), nel computo dei quali deve essere escluso non soltanto il dies a quo ma anche il dies ad quem (Sez. 5, n. 5485 dell'8/11/2012 (dep. 2013), Riccardi, Rv. 255205-01). Tale termine, assai ridotto rispetto a quello previsto, in generale, per i procedimenti camerali dall'art. 127 cod. proc. pen., è funzionale a consentire alla parte privata non solo l'esame degli atti e l'intervento all'udienza, ma anche la preparazione di argomentazioni difensive e l'elaborazione di eventuali motivi nuovi e, dunque, la sua osservanza è presidiata dal legislatore con la sanzione della nullità. Posto che tale termine attiene all'intervento e alla difesa della parte, ma non si concreta in omessa vocatio in iudicium, la sua inosservanza comporta una nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. (ex plurimis: Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220841-01; Sez. 6, n. 38698 del 12/10/2011, Imperato, Rv. 251059 - 01), che, ove non sanata, si propaga all'ordinanza emessa dal Tribunale, comportandone l'annullamento (Sez. U, n. 2 del 12/02/1993, Piccioni, Rv. 193413-01). 3.4. Declinando tali consolidati principi nel caso di specie, deve rilevarsi che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il lasso di tempo intercorso tra la notifica dell'avviso di anticipazione dell'udienza all'ente e al suo difensore (avvenuta il 17 aprile 2023) e la data effettiva di trattazione dell'udienza di riesame (20 aprile 2023) è stato inferiore a quello prescritto dal codice di rito. L'argomento del Tribunale del riesame secondo il quale il termine a comparire fissato dal legislatore sarebbe stato rispettato dall'arco temporale che intercorre tra l'udienza originariamente fissata (24 aprile 2023) e la notifica dell'avviso (17 aprile 2023) all'ente e al suo difensore è, infatti, confutato dal rilievo che l'originaria udienza è stata anticipata (al 20 aprile 2023). La società ricorrente e il suo difensore, dunque, non hanno fruito effettivamente del termine minimo di comparizione, di tre giorni liberi, accordatogli dal legislatore. 3.5. Il Tribunale del riesame, nell'ordinanza impugnata, ha rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il termine di tre giorni liberi prima dell'udienza entro cui, ex art. 324, comma 6, cod. proc. pen., deve essere notificato l'avviso di fissazione si riferisce solo alla prima udienza di trattazione e non ad eventuali udienze di rinvio (Sez. 3, n. 27463 del 16/03/2022, Di Lauro, Rv. 283641 - 01), ma tale principio è stato affermato in una fattispecie nella quale il termine a comparire previsto dal legislatore era stato rispettato in relazione alla prima udienza, fissata ed effettivamente tenuta. 6 Il decreto di anticipazione di udienza può, dunque, non rispettare il termine a comparire sancito dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., solo quando sia stato in precedenza correttamente osservato il termine di comparizione per la parte impugnante (si veda, per casi analoghi, ancorché relativi al giudizio di appello, Sez. 3, n. 5164 del 28/04/1997, Nicosia, Rv. 208630 - 01, e al riesame in tema di misure cautelari personali, Sez. 5, n 24697 del 16/05/2014, Hoti, non massimata); solo in tal caso, infatti, non vi è alcuna violazione del diritto di difesa dalla parte impugnante. Per converso, ove, come nella specie, il termine di comparizione sia rispettato solo con riferimento ad un'udienza di trattazione fissata, ma poi anticipata, è concretamente lesa la possibilità della parte impugnante di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa e, dunque, è integrata la nullità generale a regime intermedio, ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen. Il potere giudiziale di differimento dell'udienza, dunque, non può intaccare il rispetto effettivo del termine a difesa, minimo e indeclinabile, posto dall'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. L'art. 173, comma 3, cod. proc. pen., del resto, stabilisce, in via generale, che l'autorità giudiziaria non può abbreviare il termine posto dal legislatore in favore di una parte se non su richiesta o con il consenso di tale parte. 3.6. La nullità conseguente al mancato rispetto del termine a difesa nei confronti dell'ente non può, del resto, essere superata dal rilievo che all'ente non spettava la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza, in quanto non aveva sottoscritto, a mezzo del procuratore speciale, la richiesta di riesame. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali, la persona nel cui interesse l'impugnazione è stata proposta ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza ancorché la richiesta sia stata sottoscritta unicamente dal difensore;
l'omissione di tale formalità, che è finalizzata all'instaurazione del contraddittorio, determina, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., la nullità assoluta ed insanabile del procedimento e dell'ordinanza conclusiva (Sez. U, n. 29 del 25/10/2000, Scarlino, Rv. 216960 - 01; Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220842 - 01). Tale disciplina è applicabile anche nel procedimento nei confronti dell'ente, in ragione dell'estensione all'ente dei diritti dell'imputato sancita dall'art. 35 d. Igs. n. 231 del 2001 e dell'assenza di una incompatibilità strutturale tra tale prescrizione e la natura dell'ente. 3.7. La nullità conseguente al mancato rispetto del termine a difesa nei confronti della società ricorrente e del suo difensore non può, peraltro, ritenersi sanata per effetto del rinvio dell'udienza al giorno successivo disposto dal Tribunale all'udienza del 20 aprile 2023. 7 Le Sezioni unite di questa Corte, infatti, hanno statuito che, nel procedimento di riesame, se la violazione del termine a comparire di cui all'art. 324, comma 6, cod. proc. pen. è stata tempestivamente eccepita, si impone la rinnovazione dell'intero termine, non essendo sufficiente la concessione di un ulteriore termine ad integrazione di quello originario, in quanto i tre giorni liberi devono essere, per la loro stessa natura e finalità, consecutivi (Sez. U, n. 8881 del 30/01/2002, Munerato, Rv. 220841; conf., ex plurimis: Sez. 3, n. 26266 del 18/01/2018, Zeoli, Rv. 273200 - 01; Sez. 2, n. 53674 dei 10/12/2014, Golino, Rv. 261855 - 01). Nel caso di specie, la violazione del termine a comparire è stata tempestivamente dedotta dal difensore all'udienza del 20 aprile 2023 e la concessione del differimento di un giorno dell'udienza disposta dal Tribunale, al fine di integrare il termine a difesa originariamente carente, è inidonea a sanare gli effetti della nullità verificatasi. Le nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza per la trattazione della richiesta di riesame dedotte con i primi due motivi di ricorso sono, dunque, sussistenti e non sono state in alcun modo sanate. 3.8. L'accoglimento di tali motivi di ricorso, in ragione del loro carattere assorbente, esime dall'esaminare gli ulteriori motivi di ricorso proposti. Alla stregua di tali rilievi, pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Macerata competente ai sensi dell'art. 324, comma 5. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvio, per nuovo giudizio al Tribunale di Macerata competente ai sensi dell'art. 324, comma 5. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 1'11/07/2023.