Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 40434
CASS
Sentenza 11 luglio 2023

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In tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali l'ente nel cui interesse è proposta impugnazione ha diritto alla notificazione dell'avviso d'udienza almeno tre giorni liberi e consecutivi prima della detta udienza ai sensi dell'art. 324, comma 6, cod. proc. pen., in forza del disposto di cui all'art. 53, comma 1, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, richiamante l'art. 322 cod. proc. pen., sicché l'inosservanza del detto termine, attenendo all'intervento e alla difesa della parte, determina una nullità generale e a regime intermedio ai sensi degli artt. 178, lett. c), e 180 cod. proc. pen.

Commentario1

  • 1In caso di sequestro preventivo a carico di enti collettivi è necessaria la motivazione sul periculum in mora
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2023, n. 40434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40434
Data del deposito : 11 luglio 2023

Testo completo