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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 03/09/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1147/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1147/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERONICA Controparte_2 C.F._1
PATANIA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia codesto Tribunale, accogliere l'appello e per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 351/2023 del 1.12.23, depositata in data 8.01.2024, pronunciata dal Giudice di Pace di nel giudizio R.G. n. 451/2023, confermare CP_1
i provvedimenti ex adverso opposti.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
Per : “che l'ill.ma Autorità Adita Voglia dichiarare infondato l'appello Controparte_2 presentato dall' in persona del Prefetto in Carica, e Parte_1 confermare l'impugnata sentenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Lecco n. 351/2023, depositata il 08/01/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da , è stato annullato il decreto della Controparte_2 CP_1
Prot. 0010975 del 1 marzo 2023, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle
[...] spese di lite.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata. Le parti hanno depositato nel termine assegnato le note in sostituzione dell'udienza di discussione.
L'appello è infondato e deve quindi essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
In seguito al sinistro stradale in cui è stato coinvolto, l'appellato è stato Controparte_3 sottoposto ad accertamento alcolemico presso l'Ospedale di , con individuazione di tasso CP_1 alcolemico pari a 1,37 g/l; la provetta risulta essere stata trasportata nei giorni successivi presso l'Ospedale di Desio, con individuazione di un tasso alcolemico pari a 1,55 g/l.
Come correttamente affermato dal Giudice di Pace di Lecco nella sentenza impugnata, la divergenza delle due misurazioni non consente di attribuire valenza decisiva all'una o all'altra, per cui non è possibile affermare con certezza che il tasso alcolemico di fosse Controparte_3 effettivamente pari a 1,55 g/l, dunque superiore alla soglia di 1,5 g/l di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) del C.d.s.
Entrambe le misurazioni, infatti, provengono da strutture ospedaliere pubbliche, per cui non vi sono motivi per attribuire prevalenza all'una o all'altra.
Anzi, secondo un criterio meramente cronologico, è possibile affermare che la misurazione dell'Ospedale di (riportante il tasso alcolemico di 1,37 g/l) è stata effettuata il giorno CP_1 stesso del sinistro, mentre la misurazione dell'Ospedale di Desio è stata effettuata solo a distanza di diversi giorni dal sinistro.
Del resto, la nota informativa e di consenso informato allegata al referto dell'Ospedale di CP_1 riporta espressamente che si tratta di accertamenti relativi a violazioni del Codice della Strada:
“1. Accertamenti sanitari per violazione art. 186 – 187 Codice della Strada
Prelievo di sangue ed urine per dosaggio sostanze stupefacenti e alcool di natura legale per accertamento guida in stato di ebbrezza e/o per accertamenti guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”
“2. Indicazioni
Su richiesta delle forze dell'ordine, la persona accompagnata in Pronto Soccorso (CONDUCENTE) verrà sottoposta ad accertamenti sanitari riguardanti la violazione del Codice della Strada in merito agli articoli 186 e/o 187”.
L'accertamento effettuato dall'Ospedale di , dunque, non ha valenza meramente clinica, CP_1 essendo stato disposto al fine specifico di verificare eventuali violazioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
L'oggettivo e non contestato contrasto esistente tra i due accertamenti impedisce di ritenere provata la violazione dell'art. 186, comma 2 lett. c) del C.d.s. da parte di . Controparte_2
Al contrario di quanto sostenuto dalla parte appellante, il Giudice di Pace non era tenuto ad avvalersi di un consulente tecnico, avendo semplicemente rilevato l'oggettivo contrasto tra le due misurazioni e conseguentemente ritenuto non provata la sussistenza del tasso alcolemico pagina 2 di 4 superiore a 1,5 g/l, in considerazione dell'onere della prova gravante sull'Amministrazione in merito alla responsabilità del supposto autore della violazione amministrativa.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado d'appello, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte appellante, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, in misura ridotta in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Infatti, la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta Pt_2 all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
Dunque, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1 quater, ultima parte, T.U.S.G. - l'obbligo del pagamento "sorge al momento del deposito" del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione giudiziaria (cfr., Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
351/2023 del Giudice di Pace di che, per l'effetto, conferma integralmente;
CP_1
2) Condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 3 di 4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Lecco, 2 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 1147/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI MILANO contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VERONICA Controparte_2 C.F._1
PATANIA
CONCLUSIONI
Per : “Voglia codesto Tribunale, accogliere l'appello e per Controparte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n. 351/2023 del 1.12.23, depositata in data 8.01.2024, pronunciata dal Giudice di Pace di nel giudizio R.G. n. 451/2023, confermare CP_1
i provvedimenti ex adverso opposti.
Con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.”
Per : “che l'ill.ma Autorità Adita Voglia dichiarare infondato l'appello Controparte_2 presentato dall' in persona del Prefetto in Carica, e Parte_1 confermare l'impugnata sentenza”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L' ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice Parte_1 di Pace di Lecco n. 351/2023, depositata il 08/01/2024, con la quale, in accoglimento del ricorso in opposizione proposto da , è stato annullato il decreto della Controparte_2 CP_1
Prot. 0010975 del 1 marzo 2023, con condanna dell'Amministrazione al pagamento delle
[...] spese di lite.
Si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata. Le parti hanno depositato nel termine assegnato le note in sostituzione dell'udienza di discussione.
L'appello è infondato e deve quindi essere rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
In seguito al sinistro stradale in cui è stato coinvolto, l'appellato è stato Controparte_3 sottoposto ad accertamento alcolemico presso l'Ospedale di , con individuazione di tasso CP_1 alcolemico pari a 1,37 g/l; la provetta risulta essere stata trasportata nei giorni successivi presso l'Ospedale di Desio, con individuazione di un tasso alcolemico pari a 1,55 g/l.
Come correttamente affermato dal Giudice di Pace di Lecco nella sentenza impugnata, la divergenza delle due misurazioni non consente di attribuire valenza decisiva all'una o all'altra, per cui non è possibile affermare con certezza che il tasso alcolemico di fosse Controparte_3 effettivamente pari a 1,55 g/l, dunque superiore alla soglia di 1,5 g/l di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) del C.d.s.
Entrambe le misurazioni, infatti, provengono da strutture ospedaliere pubbliche, per cui non vi sono motivi per attribuire prevalenza all'una o all'altra.
Anzi, secondo un criterio meramente cronologico, è possibile affermare che la misurazione dell'Ospedale di (riportante il tasso alcolemico di 1,37 g/l) è stata effettuata il giorno CP_1 stesso del sinistro, mentre la misurazione dell'Ospedale di Desio è stata effettuata solo a distanza di diversi giorni dal sinistro.
Del resto, la nota informativa e di consenso informato allegata al referto dell'Ospedale di CP_1 riporta espressamente che si tratta di accertamenti relativi a violazioni del Codice della Strada:
“1. Accertamenti sanitari per violazione art. 186 – 187 Codice della Strada
Prelievo di sangue ed urine per dosaggio sostanze stupefacenti e alcool di natura legale per accertamento guida in stato di ebbrezza e/o per accertamenti guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”
“2. Indicazioni
Su richiesta delle forze dell'ordine, la persona accompagnata in Pronto Soccorso (CONDUCENTE) verrà sottoposta ad accertamenti sanitari riguardanti la violazione del Codice della Strada in merito agli articoli 186 e/o 187”.
L'accertamento effettuato dall'Ospedale di , dunque, non ha valenza meramente clinica, CP_1 essendo stato disposto al fine specifico di verificare eventuali violazioni degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.
L'oggettivo e non contestato contrasto esistente tra i due accertamenti impedisce di ritenere provata la violazione dell'art. 186, comma 2 lett. c) del C.d.s. da parte di . Controparte_2
Al contrario di quanto sostenuto dalla parte appellante, il Giudice di Pace non era tenuto ad avvalersi di un consulente tecnico, avendo semplicemente rilevato l'oggettivo contrasto tra le due misurazioni e conseguentemente ritenuto non provata la sussistenza del tasso alcolemico pagina 2 di 4 superiore a 1,5 g/l, in considerazione dell'onere della prova gravante sull'Amministrazione in merito alla responsabilità del supposto autore della violazione amministrativa.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di lite del grado d'appello, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte appellante, e si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, in misura ridotta in ragione dell'assenza di attività istruttoria e della natura semplificata della fase decisionale.
Dal rigetto dell'appello consegue, inoltre, che devono ritenersi sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta “a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis”.
Infatti, la debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali - di natura processuale - è costituito dall'avere il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo - appartenente al diritto sostanziale tributario - consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo.
L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, secondo periodo, riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta Pt_2 all'amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo (cfr. Cass., sez. un., n. 4315/2020).
Dunque, se è vero che - come prevede l'art. 13 comma 1 quater, ultima parte, T.U.S.G. - l'obbligo del pagamento "sorge al momento del deposito" del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l'impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l'insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell'amministrazione giudiziaria (cfr., Cass., sez. un., n. 4315/2020).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. Parte_1
351/2023 del Giudice di Pace di che, per l'effetto, conferma integralmente;
CP_1
2) Condanna la parte appellante a rifondere in favore della parte appellata le spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002 per dichiarare la parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo pagina 3 di 4 unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Lecco, 2 settembre 2025 Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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