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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 12/03/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4950/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Bocchini Roberto (C.F. ); C.F._1
ATTRICE
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 27.07.2022, la Parte_1
ha convenuto in giudizio il , chiedendo di condannare il
[...] Controparte_1
medesimo al pagamento di € 567.995,06, oltre interessi.
1.1 – A sostegno della propria pretesa, la società attrice ha evidenziato quanto segue:
• è interamente partecipata dalla che le ha assegnato “tutti i compiti e le Parte_1 attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti”;
1 • nel corso dell'assemblea ordinaria della società, in data 25.09.2013, il socio unico ha ritenuto che “la società debba intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni Parte_2
comunali. Pertanto, dall'anno 2013, la dovrà fatturare direttamente ai Parte_2
Comuni il costo relativo al segmento provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni”;
• pertanto, tutti i Comuni che beneficiavano del servizio svolto dalla e, quindi da Parte_1
sono stati invitati a sottoscrivere i relativi contratti di servizio per disciplinare i Pt_2
relativi rapporti;
• il , pur beneficiando del servizio prestato da non ha Controparte_1 Pt_2
sottoscritto il contratto di servizio;
• al momento dell'introduzione del presente giudizio, l'importo dovuto dal CP_1
per il servizio di smaltimento rifiuti erogato dalla società attrice ammonta a €
[...]
567.995,06, come da fatture e note di credito in atti.
1.2 – Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, effettuata a mezzo PEC, il convenuto non si è costituito in giudizio;
pertanto, esso deve essere dichiarato CP_1
contumace.
1.3 – Alla prima udienza, parte attrice ha rappresentato l'intervenuto pagamento, da parte del delle somme dovute a titolo di sorta capitale e ha chiesto un rinvio, essendo pendenti CP_1
trattative per il bonario componimento della lite, con riferimento alle somme dovute a titolo di interessi e spese di lite.
Preso atto dell'esito negativo di tali trattative, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.02.2025,
2 – Nel merito, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento alla sorta capitale richiesta da parte attrice.
2.1 – Tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla
2 fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
2.2 – Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, il ha provveduto Controparte_1
al pagamento delle somme richieste dalla a titolo di sorta capitale, come riconosciuto Pt_2
dalla stessa società attrice. Essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, con riferimento a tale importo, è necessario dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
3 – Tale circostanza non esime, comunque, dall'esaminare la fondatezza della domanda formulata da parte attrice: ciò è necessario, da un lato, per verificare se sono dovuti gli interessi sulla sorta capitale, atteso che su tale punto permane la controversia tra le parti;
dall'altro lato, tale analisi è funzionale all'individuazione della soccombenza virtuale, al fine di procedere alla liquidazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n. 17256).
3.1 – Al riguardo, deve essere anzitutto qualificata l'azione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c.: in effetti, premessa la mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti, la ha dedotto di aver eseguito a proprie spese, in favore del convenuto, l'attività Pt_2 CP_1
di smaltimento dei rifiuti, con proprio depauperamento e altrui arricchimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare - e il Giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/05/2015, n. 10798;
Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n. 14735).
3.2 – Nel caso di specie, l'attrice ha affermato di aver eseguito il servizio di smaltimento dei rifiuti, in favore del , nel periodo compreso tra il mese di settembre 2021 e Controparte_1 il mese di marzo 2022; il costo dovuto per tale servizio è indicato all'interno delle fatture depositate, al netto delle note di credito in atti.
3 L'esecuzione di tali prestazioni non risulta contestata stragiudizialmente dall'ente comunale, non costituitosi neppure nel presente giudizio;
al contrario, secondo la prospettazione di parte attrice, il ha riconosciuto l'espletamento delle stesse, versandone i costi in corso di causa. Del CP_1 resto, sono stati allegati all'atto introduttivo (allegato 14) i Formulari di Identificazione dei
Rifiuti Urbani, che indicano nel dettaglio le quantità di rifiuti smaltiti, con specificazione della data, della provenienza e del trasportatore.
D'altronde, il non costituendosi in giudizio, non ha neppure provato che tale CP_1
arricchimento non fu voluto e non fu consapevole;
peraltro, nel caso di specie viene in rilievo l'espletamento di un servizio pubblico essenziale e, pertanto, non si può neppure ipotizzarsi la mancata conoscenza, da parte dell'ente pubblico, dello svolgimento delle relative prestazioni.
È provato, dunque, che vi è stato un arricchimento del convenuto, con contestuale CP_1
depauperamento della che ha eseguito a proprie spese le prestazioni in parola. La Pt_2 domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., pertanto, è fondata.
3.3 – La misura dell'indennizzo dovuto corrisponde all'importo indicato all'interno delle fatture allegate all'atto di citazione, che è stato versato dal in corso di causa. Controparte_1
Invero, l'art. 2041 c.c. prevede che l'indennizzo sia pari alla differenza tra l'impoverimento della parte che esegue la prestazione e l'arricchimento dell'altra parte. Nel caso di specie, esso è pari ai costi sostenuti dalla per l'esecuzione delle prestazioni, indicati all'interno delle fatture. Pt_2
Infatti, le fatture in questione riguardano esclusivamente i costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti, determinati secondo le tariffe stabilite dalla Provincia di che non Pt_1
prevedono alcun guadagno in favore della società erogatrice in house del servizio pubblico (cfr.
Tribunale Nola sez. I, 28/11/2023, n. 3065).
Conseguentemente, l'attrice è virtualmente vittoriosa con riferimento alla domanda relativa alla sorta capitale.
3.4 – Con riguardo agli interessi richiesti su tale sorta capitale, si rileva che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono
4 diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/10/2022, n. 28930; Cassazione civile sez. III, 28/01/2013, n. 1889).
Pertanto, le somme indicate all'interno delle fatture devono essere rivalutate annualmente sulla base degli indici ISTAT e, sulla somma rivalutata di anno in anno, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dalla data di emissione delle fatture fino all'effettivo pagamento della sorta capitale.
4.2 – Alla luce della soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese del presente giudizio. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia VI del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio;
è applicato l'aumento del
5%, ai sensi dell'art. 6 del citato D.M., atteso che il valore della causa è compreso tra €
520.000,00 ed € 1.000.000,00; è operata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità e dell'intervenuto adempimento in corso di causa;
oltre a € 1.713,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sorta capitale pari a €
567.995,06;
- condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, della Controparte_1
rivalutazione monetaria sulla sorta capitale, secondo gli indici ISTAT, e degli interessi al tasso legale sulla sorta capitale rivalutata anno per anno, dalla data di emissione delle singole fatture all'effettivo pagamento della sorta capitale;
5 - condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.326,15 per compensi professionali ed € 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4950/2022 pendente tra:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Bocchini Roberto (C.F. ); C.F._1
ATTRICE
(C.F. ); Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione ex art. 2041 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
13.02.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato in data 27.07.2022, la Parte_1
ha convenuto in giudizio il , chiedendo di condannare il
[...] Controparte_1
medesimo al pagamento di € 567.995,06, oltre interessi.
1.1 – A sostegno della propria pretesa, la società attrice ha evidenziato quanto segue:
• è interamente partecipata dalla che le ha assegnato “tutti i compiti e le Parte_1 attività connesse alle funzioni inerenti al ciclo integrato dei rifiuti”;
1 • nel corso dell'assemblea ordinaria della società, in data 25.09.2013, il socio unico ha ritenuto che “la società debba intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni Parte_2
comunali. Pertanto, dall'anno 2013, la dovrà fatturare direttamente ai Parte_2
Comuni il costo relativo al segmento provinciale del ciclo dei rifiuti, provvedendo alla stipula di appositi contratti con i singoli comuni”;
• pertanto, tutti i Comuni che beneficiavano del servizio svolto dalla e, quindi da Parte_1
sono stati invitati a sottoscrivere i relativi contratti di servizio per disciplinare i Pt_2
relativi rapporti;
• il , pur beneficiando del servizio prestato da non ha Controparte_1 Pt_2
sottoscritto il contratto di servizio;
• al momento dell'introduzione del presente giudizio, l'importo dovuto dal CP_1
per il servizio di smaltimento rifiuti erogato dalla società attrice ammonta a €
[...]
567.995,06, come da fatture e note di credito in atti.
1.2 – Nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di citazione, effettuata a mezzo PEC, il convenuto non si è costituito in giudizio;
pertanto, esso deve essere dichiarato CP_1
contumace.
1.3 – Alla prima udienza, parte attrice ha rappresentato l'intervenuto pagamento, da parte del delle somme dovute a titolo di sorta capitale e ha chiesto un rinvio, essendo pendenti CP_1
trattative per il bonario componimento della lite, con riferimento alle somme dovute a titolo di interessi e spese di lite.
Preso atto dell'esito negativo di tali trattative, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'udienza del 13.02.2025,
2 – Nel merito, occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della parziale cessazione della materia del contendere, con riferimento alla sorta capitale richiesta da parte attrice.
2.1 – Tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla
2 fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
2.2 – Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, il ha provveduto Controparte_1
al pagamento delle somme richieste dalla a titolo di sorta capitale, come riconosciuto Pt_2
dalla stessa società attrice. Essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, con riferimento a tale importo, è necessario dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere.
3 – Tale circostanza non esime, comunque, dall'esaminare la fondatezza della domanda formulata da parte attrice: ciò è necessario, da un lato, per verificare se sono dovuti gli interessi sulla sorta capitale, atteso che su tale punto permane la controversia tra le parti;
dall'altro lato, tale analisi è funzionale all'individuazione della soccombenza virtuale, al fine di procedere alla liquidazione delle spese di lite (cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n. 17256).
3.1 – Al riguardo, deve essere anzitutto qualificata l'azione proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 2041 c.c.: in effetti, premessa la mancanza di un rapporto contrattuale tra le parti, la ha dedotto di aver eseguito a proprie spese, in favore del convenuto, l'attività Pt_2 CP_1
di smaltimento dei rifiuti, con proprio depauperamento e altrui arricchimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti del soggetto privato come dell'ente pubblico;
poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare - e il Giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole (cfr. Cassazione civile sez. un., 26/05/2015, n. 10798;
Cassazione civile sez. III, 27/05/2024, n. 14735).
3.2 – Nel caso di specie, l'attrice ha affermato di aver eseguito il servizio di smaltimento dei rifiuti, in favore del , nel periodo compreso tra il mese di settembre 2021 e Controparte_1 il mese di marzo 2022; il costo dovuto per tale servizio è indicato all'interno delle fatture depositate, al netto delle note di credito in atti.
3 L'esecuzione di tali prestazioni non risulta contestata stragiudizialmente dall'ente comunale, non costituitosi neppure nel presente giudizio;
al contrario, secondo la prospettazione di parte attrice, il ha riconosciuto l'espletamento delle stesse, versandone i costi in corso di causa. Del CP_1 resto, sono stati allegati all'atto introduttivo (allegato 14) i Formulari di Identificazione dei
Rifiuti Urbani, che indicano nel dettaglio le quantità di rifiuti smaltiti, con specificazione della data, della provenienza e del trasportatore.
D'altronde, il non costituendosi in giudizio, non ha neppure provato che tale CP_1
arricchimento non fu voluto e non fu consapevole;
peraltro, nel caso di specie viene in rilievo l'espletamento di un servizio pubblico essenziale e, pertanto, non si può neppure ipotizzarsi la mancata conoscenza, da parte dell'ente pubblico, dello svolgimento delle relative prestazioni.
È provato, dunque, che vi è stato un arricchimento del convenuto, con contestuale CP_1
depauperamento della che ha eseguito a proprie spese le prestazioni in parola. La Pt_2 domanda formulata ai sensi dell'art. 2041 c.c., pertanto, è fondata.
3.3 – La misura dell'indennizzo dovuto corrisponde all'importo indicato all'interno delle fatture allegate all'atto di citazione, che è stato versato dal in corso di causa. Controparte_1
Invero, l'art. 2041 c.c. prevede che l'indennizzo sia pari alla differenza tra l'impoverimento della parte che esegue la prestazione e l'arricchimento dell'altra parte. Nel caso di specie, esso è pari ai costi sostenuti dalla per l'esecuzione delle prestazioni, indicati all'interno delle fatture. Pt_2
Infatti, le fatture in questione riguardano esclusivamente i costi di gestione del servizio di smaltimento rifiuti, determinati secondo le tariffe stabilite dalla Provincia di che non Pt_1
prevedono alcun guadagno in favore della società erogatrice in house del servizio pubblico (cfr.
Tribunale Nola sez. I, 28/11/2023, n. 3065).
Conseguentemente, l'attrice è virtualmente vittoriosa con riferimento alla domanda relativa alla sorta capitale.
3.4 – Con riguardo agli interessi richiesti su tale sorta capitale, si rileva che l'indennizzo ex art. 2041 c.c., in quanto credito di valore, va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo. La somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali sono
4 diretti a coprire l'ulteriore pregiudizio subito dal creditore per il mancato e diverso godimento dei beni e dei servizi impiegati nell'opera, o per le erogazioni o gli esborsi che ha dovuto effettuare, e decorrono dalla data della perdita del godimento del bene o degli effettuati esborsi, coincidente con quella dell'arricchimento (cfr. Cassazione civile sez. I, 05/10/2022, n. 28930; Cassazione civile sez. III, 28/01/2013, n. 1889).
Pertanto, le somme indicate all'interno delle fatture devono essere rivalutate annualmente sulla base degli indici ISTAT e, sulla somma rivalutata di anno in anno, sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dalla data di emissione delle fatture fino all'effettivo pagamento della sorta capitale.
4.2 – Alla luce della soccombenza del convenuto, lo stesso deve essere condannato al CP_1
pagamento delle spese del presente giudizio. Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II fascia VI del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, con esclusione della fase istruttoria, non svolta nel presente giudizio;
è applicato l'aumento del
5%, ai sensi dell'art. 6 del citato D.M., atteso che il valore della causa è compreso tra €
520.000,00 ed € 1.000.000,00; è operata la riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del citato decreto, in virtù dell'assenza di questioni di particolare complessità e dell'intervenuto adempimento in corso di causa;
oltre a € 1.713,00 per spese vive, spese generali, IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia del;
Controparte_1
- dichiara la cessazione della materia del contendere con riferimento alla sorta capitale pari a €
567.995,06;
- condanna il al pagamento, in favore di parte attrice, della Controparte_1
rivalutazione monetaria sulla sorta capitale, secondo gli indici ISTAT, e degli interessi al tasso legale sulla sorta capitale rivalutata anno per anno, dalla data di emissione delle singole fatture all'effettivo pagamento della sorta capitale;
5 - condanna parte convenuta alla refusione, in favore di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.326,15 per compensi professionali ed € 1.713,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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