CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1203/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 351495 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37160 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di presa in carico n. 351495, notificatole in data 10.6.2025 da Soget-Dogre, concessionarie per la riscossione dei tributi del Comune di
Taranto, invocando l'annullamento di esso avviso e di quello di accertamento sottostante, n. 37160, per IMU
2017, per omessa notifica di quest'ultimo e per intervenuta prescrizione (rectius: decadenza).
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico che la comunicazione di presa in carico non sia impugnabile ex se, non avendo natura provvedimentale, ma soltanto informativa. Tuttavia, il ricorso è stato esteso all'atto presupposto e, cioè, alla procedura di notificazione del medesimo, ritenuta invalida, e, nel merito, alla prescrizione quinquennale del credito, salvo precisare che la qualificazione giuridica corretta dell'eccezione è quella di decadenza.
Ebbene, dalla documentazione acquisita emerge che l'avviso di accertamento sotteso sarebbe stato notificato facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 60, lette. e), del dpr 600/1973, prevista per l'ipotesi in cui manchi un qualsiasi recapito riferibile al destinatario nell'ambito del comune.
Sennonché, siffatta procedura deve ritenersi illegittimamente ed inefficacemente esperita, innanzitutto perché circoscritta alle imposte dirette e, comunque, perché, contrariamente a quanto attestato nella ricevuta postale prodotta, l'interessata risiedeva invece ed effettivamente nel comune di notificazione, cioè in Taranto ed all'indirizzo attuale, sin da epoca remota.
Dunque, quella notificazione è tamquam non esset.
Di conseguenza, il dies a quo per impugnare l'avviso di accertamento non è mai decorso e dunque la ricorrente è legittimata ad impugnare l'atto, eccependone, come in effetti avvenuto, la decadenza, trattandosi di tributi risalenti al lontano 2017. E' indubbio, poi, l'interesse giuridico della ricorrente ad ottenere un pronunciamento anche solo di accertamento negativo della pretesa tributaria, per maturazione dei termini di decadenza, per le conseguenze sfavorevoli derivanti dal meccanismo procedurale della presa in carico, fondata su un accertamento decaduto, non essendovi altro giudice deputato a sentenziarlo, se non quello tributario adito.
Costituendo la decadenza un' eccezione non rilevabile d'ufficio, sicché ente impositore e concessionario restavano tenuti a procedere, sino a che la parte interessata non la sollevasse, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il Comune di Taranto decaduto dall'accertamento di cui all'avviso di presa in carico oggetto di ricorso. Spese compensate. Taranto, 14.1.2026 Il Presidente estensore.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1203/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PRESA IN CARICO n. 351495 IMU 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37160 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 28/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di presa in carico n. 351495, notificatole in data 10.6.2025 da Soget-Dogre, concessionarie per la riscossione dei tributi del Comune di
Taranto, invocando l'annullamento di esso avviso e di quello di accertamento sottostante, n. 37160, per IMU
2017, per omessa notifica di quest'ultimo e per intervenuta prescrizione (rectius: decadenza).
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione all'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' pacifico che la comunicazione di presa in carico non sia impugnabile ex se, non avendo natura provvedimentale, ma soltanto informativa. Tuttavia, il ricorso è stato esteso all'atto presupposto e, cioè, alla procedura di notificazione del medesimo, ritenuta invalida, e, nel merito, alla prescrizione quinquennale del credito, salvo precisare che la qualificazione giuridica corretta dell'eccezione è quella di decadenza.
Ebbene, dalla documentazione acquisita emerge che l'avviso di accertamento sotteso sarebbe stato notificato facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 60, lette. e), del dpr 600/1973, prevista per l'ipotesi in cui manchi un qualsiasi recapito riferibile al destinatario nell'ambito del comune.
Sennonché, siffatta procedura deve ritenersi illegittimamente ed inefficacemente esperita, innanzitutto perché circoscritta alle imposte dirette e, comunque, perché, contrariamente a quanto attestato nella ricevuta postale prodotta, l'interessata risiedeva invece ed effettivamente nel comune di notificazione, cioè in Taranto ed all'indirizzo attuale, sin da epoca remota.
Dunque, quella notificazione è tamquam non esset.
Di conseguenza, il dies a quo per impugnare l'avviso di accertamento non è mai decorso e dunque la ricorrente è legittimata ad impugnare l'atto, eccependone, come in effetti avvenuto, la decadenza, trattandosi di tributi risalenti al lontano 2017. E' indubbio, poi, l'interesse giuridico della ricorrente ad ottenere un pronunciamento anche solo di accertamento negativo della pretesa tributaria, per maturazione dei termini di decadenza, per le conseguenze sfavorevoli derivanti dal meccanismo procedurale della presa in carico, fondata su un accertamento decaduto, non essendovi altro giudice deputato a sentenziarlo, se non quello tributario adito.
Costituendo la decadenza un' eccezione non rilevabile d'ufficio, sicché ente impositore e concessionario restavano tenuti a procedere, sino a che la parte interessata non la sollevasse, appare equo compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara il Comune di Taranto decaduto dall'accertamento di cui all'avviso di presa in carico oggetto di ricorso. Spese compensate. Taranto, 14.1.2026 Il Presidente estensore.