Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 15363/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
In persona del Giudice delegato Gianfranco Pignataro, a seguito dell'udienza del
30/1/2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 15363/2023 R.G. promossa con procedimento semplificato di cognizione ai sensi degli artt. 84 e 170 DPR n. 115/2002, 15
D.Lgs. n. 150/2011 e 281 decies cpc d a
, rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano Vizzari;
Parte_1
- ricorrente -
c o n t r o
; Controparte_1
- convenuto contumace -
e n e i c o n f r o n t i d i
Controparte_2
- convenuta contumace -
OGGETTO: opposizione a decreto di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI: con le note scritte sostitutive dell'udienza la parte ricorrente ha concluso riportandosi all'atto introduttivo.
IN FATTO E INDIRITTO
Premesso che , imputato nel procedimento penale n. Parte_2
RGNR 12059/2023, ha proposto opposizione avverso il decreto del 13/11/2023
1
rilevato che l'art. 76 co. 4 bis D.P.R 115/2002 prevede che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74. comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (...) il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti (..) rilevato che la Corte
Costituzionale, con sentenza n. 139 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del co. 4 bis dell'art. 76 D.P.R. 115/2002 nella parte in cui, stabilendo per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette la prova contraria”; rilevato che a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale summenzionata la presunzione prevista dal legislatore all'art. 76 co. 4 bis D.P.R.
115/2002 non è venuta meno, bensì, “spetta al soggetto richiedente l'ammissione al patrocinio a spese dello stato fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa, di superamento del limite di reddito ostativo, dei casi previsti dall'art. 76 co. 4 bis D.P.R. 115/2002 (Cass. sez. 4 n. 5041 del
21/10/2010); (..) ritenuto che tuttavia non viene fornita idonea allegazione volta al superamento della citata presunzione); considerato che il e l non Controparte_1 Controparte_2
si sono costituiti, sebbene ritualmente citati;
sicché va dichiarata la loro contumacia;
ritenuto che
l'opposizione sia infondata;
rilevato che l'art. 76 comma 4 bis DPR n.115 del 2002 prevede una presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito per coloro che siano stati condannati in via definitiva in ordine a una serie di reati, fra cui quelli commessi in violazione dell'art 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi
2 dell'articolo 80, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309; rilevato che la Corte Costituzionale con sentenza n. 0139 del 2010 (G.U.
016 del 21/04/2010) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale previsione, stabilendo che detta presunzione deve essere intesa come relativa, ossia superabile con prova contraria;
che, pertanto “Spetterà al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di , e spetterà al giudice verificare l'attendibilità di tali allegazioni, avvalendosi di ogni necessario strumento di indagine. Certamente non potrà essere ritenuta sufficiente una semplice auto-certificazione dell'interessato, peraltro richiesta a tutti coloro che formulano istanza di accesso al beneficio, poiché essa non potrà essere considerata , idonea a superare la presunzione stabilita dalla legge. Sarà necessario, viceversa, che vengano indicati e documentati concreti elementi di fatto, dai quali possa desumersi in modo chiaro e univoco l'effettiva situazione economico-patrimoniale dell'imputato” (cfr. Corte Cost. cit.); rilevato che, nel caso in specie, il ricorrente ha prodotto l'ordine di esecuzione per la carcerazione e la dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale ha affermato: di essere ristretto dal 2020 (prima presso la casa circondariale di Messina e successivamente presso la casa circondariale di
Reggio Calabria); che prima di tale data l'unica fonte di reddito era il reddito di cittadinanza che gli è stato revocato a far data dall'arresto; che la famiglia anagrafica è composta solo dal medesimo dichiarante;
di non possedere beni mobili e di essere proprietario, pro quota, per successione, di un appartamento, sito in Bova Marina (RC) per 5/54 via Marina n. 16, - f. 33 p.lla 557 sub 1 e 2, rendita complessiva 645,57 (vedi dichiarazione sostitutiva in atti); rilevato che la sola autocertificazione non è idonea a vincere la presunzione relativa: “e che, in assenza di idonee allegazioni, atte a vincere la presunzione nessun accertamento ulteriore deve essere compiuto dall'organo decidente” (in tal senso vedi Cass. penale, Sez. 4, Sentenza n. 13742/2022); ritenuto che la circostanza che l'istante è detenuto dal 2020 non sia sufficiente a provare l'assenza di redditi, atteso che “ai fini della determinazione
3 dei limiti reddituali deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica;
(..) Peraltro, il rapporto di convivenza familiare, (..) prescinde dalla coabitazione fisica e non può ritenersi escluso dallo stato di detenzione, pur protratto nel tempo”(Cass. Ordinanza n.
3501/2024); rilevato che l'istante avrebbe dovuto allegare, quindi, idonea documentazione attestante quanto dichiarato nella propria istanza di ammissione: ovvero documento di identità e codice fiscale proprio e dei propri familiari, stato di famiglia (al fine di documentare che “la famiglia anagrafica è composta dal solo richiedente”) e visura ipotecaria (al fine di documentare la proprietà dell'immobile); considerato quindi che il decreto impugnato resiste alle censure mosse, avendo il primo giudice correttamente respinto la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato di per difetto di prova idonea a Parte_2
superare la presunzione di legge;
considerato che
, stante la contumacia del e Controparte_1
dell , non deve essere adottato alcun provvedimento in Controparte_2
ordine alle spese del presente giudizio tra l'opponente e detti convenuti;
ritenuto, infine, che le considerazioni sin qui esposte importino altresì la revoca dell'amissione provvisoria dell'opponente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per l'odierno giudizio - disposta dal Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Palermo con atto Prot. 2023/41279 del 22/12/2023 - difettando ancora una volta, al di là dell'autodichiarazione, la prova necessaria a vincere la presunzione del superamento dei limiti reddituali fissata dalla legge per i soggetti (come l'odierno ricorrente) condannato per specifiche fattispecie delittuose;
con la conseguenza che va respinta la domanda di liquidazione delle spese presentata dal suo difensore.
P.Q.M.
4 Nella contumacia del e dell Controparte_1 CP_2
, qui dichiarata, rigetta il ricorso.
[...]
Nulla in ordine alle spese.
Revoca l'ammissione provvisoria del ricorrente, , al Parte_2
beneficio del patrocinio a spese dello Stato per l'odierno giudizio disposta dal
Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Palermo con atto Prot. 2023/41279 del
22/12/2023 e, per l'effetto, respinge l'istanza di liquidazione degli onorari presentata dal suo difensore, avv. Gaetano Vizzari.
Palermo, 18/03/2025.
Il Giudice
Gianfranco Pignataro
5