Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
Decreto cautelare 7 luglio 2023
Ordinanza cautelare 3 agosto 2023
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 06/03/2026, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04315/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
IC S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Ferrari, Maurizio Nicola Elio Mengassini, Sergio Massimiliano Sambri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Emilia-Romagna, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della determina dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto l’individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell''art. 9-ter del Decreto-Legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125” (Doc. 1), la cui pubblicazione è stata comunicata ai fornitori con nota prot. 13/12/2022.1226250.U (Doc. 2);
- del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 26 ottobre 2022, n. 251, di “adozione delle Linee Guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. 3);
- del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante “certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 15 settembre 2022 (Doc. 4);
- dell’Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di RE e di AN sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018” (Doc. 5);
- della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall''articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (al momento non rinvenibile ma il cui contenuto si evince dal testo degli altri atti normativi);
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito.
Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, notificato il 21 marzo 2025 e depositato il successivo 24:
- della nota trasmessa via PEC dalla Regione Emilia-Romagna il 24 gennaio 2025 prot. 24/01/2025. 0073840.U nella quale si comunica alla Ricorrente che “in ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte Costituzionale in data 22 luglio 2024, si è proceduto a ridefinire le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Il debito attuale di Codesta Impresa è indicato nell’allegato 1 parte integrante della Determinazione 27 novembre 2024 n. 25860” e si intima pertanto la Ricorrente a procedere al pagamento dell’importo a proprio carico entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente nota (Doc. 6 e 7);
- della Determinazione n. 25860 del 27 novembre 2024 della Regione Emilia-Romagna (Giunta Regionale - Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Doc. 8) trasmessa alla Ricorrente con la nota di cui sopra (Doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non cognito".
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Vista la memoria depositata il 7 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Vista l’ordinanza presidenziale n. 4634 del 27 giugno 2023;
Visto il decreto cautelare n. 3596 del 7 luglio 2023;
Vista l’ordinanza cautelare n. 4845 del 2 agosto 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 il dott. GI GI, nessuno presente in collegamento da remoto tra le parti costituite; preso atto della richiesta di passaggio in decisione depositata dagli Avv.ti Sergio Massimiliano Sambri, Maurizio Mengassini e Francesco Ferrari per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- La ricorrente IC S.p.a., con ricorso introduttivo ha impugnato gli atti di seguito indicati.
A) Il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, avente ad oggetto la “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, nell’ambito dell’applicazione dell’istituto del cd “payback”, di cui all’art. 9 ter D.L. 78/2015.
Più in particolare, l’art. 1 del decreto impugnato ha individuato le proprie finalità nella certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precisando che il superamento sarebbe stato «calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascuno dei predetti anni come risultanti dal modello CE consolidato regionale nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello di rilevazione del conto economico». Al decreto sono state allegate le tabelle A, B, C e D, che indicano, distintamente per ciascuna regione, e per ognuno degli anni sopra indicati, lo scostamento complessivo, nonché la somma da recuperare, anch’essa complessivamente riportata per tutti i fornitori.
Il seguente art. 2 ha demandato a successive linee guide da adottarsi su proposta del Ministero della salute, con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di RE e AN, la definizione delle modalità procedurali per il ripiano a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici.
B) il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, con il quale sono state adottate le “Linee Guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
L’art. 3 di tale secondo decreto stabilisce che: «1. In caso di superamento del tetto di spesa regionale o di una provincia autonoma, ai fini del fatturato di ciascuna azienda fornitrice, gli enti del Servizio sanitario regionale o provinciale procedono alla ricognizione delle fatture correlate ai costi iscritti alla voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consuntivo dell’anno di riferimento del superamento del tetto di spesa regionale o provinciale per gli importi contabilizzati alla voce “BA0210”. 2. I medesimi enti di cui al comma 1, conseguentemente, calcolano il fatturato annuo di ciascuna azienda fornitrice di dispositivi medici al lordo dell’IVA, come somma degli importi delle fatture riferite ai dispositivi medici contabilizzati nel modello CE consuntivo dell’anno di riferimento. 3. Entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali [..] degli enti di cui al comma 1, con propria deliberazione, qualora gli enti non vi abbiano ancora provveduto, effettuano la validazione e certificazione del fatturato relativo all’anno di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici, calcolato secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2; […]».
L’art. 4 del medesimo D.M. 6 ottobre 2022 stabilisce inoltre che: «1. A seguito di quanto previsto nell’art. 3, le regioni e le province autonome interessate verificano la coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali di cui all’art. 3, comma 3, con quanto contabilizzato nella voce “BA0210 – Dispositivi medici” del modello CE consolidato regionale (999) dell’anno di riferimento. 2. Al termine della verifica di cui al comma 1, entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale 6 luglio 2022, i direttori generali degli assessorati alla salute delle regioni e delle province autonome […] con proprio decreto individuano l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti, calcolati sulla base dell’incidenza percentuale di cui all’art. 2, comma 2, fino a concorrenza della quota complessiva di ripiano individuata con il decreto 6 luglio 2022 […]. 3. Con il medesimo decreto regionale o provinciale di cui al comma 2, sono individuate le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione dello stesso decreto di cui al comma 2 […]».
Dalla disamina del testo del menzionato d.m. 6 ottobre 2022, emerge dunque che le concrete modalità di determinazione delle somme dovute dalle singole imprese sarebbero state specificamente disciplinate dalle linee guida nello stesso recate.
C) La determina dirigenziale della Direzione generale cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto l’ “individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Col ricorso per motivi aggiunti, la ricorrente ha quindi impugnato la nota prot. n. 24/01/2025. 0073840t del 24 gennaio 2025, con la quale la Regione Emilia-Romagna ha comunicato alla ricorrente di avere proceduto, in ottemperanza alla sentenza n. 139 del 22 luglio 2024 della Corte Costituzionale, ha ridefinito le quote di ripiano dovute dalle singole aziende fornitrici di dispositivi medici relativamente alle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati col ricorso introduttivo e coi relativi motivi aggiunti, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
2.- Le amministrazioni statali resistenti, nel costituirsi in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza nel loro complesso delle censure formulate.
La Regione Emilia-Romagna, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.
3.- Con ordinanza n. 4845 del 2 agosto 2023, è stata accolta l’istanza cautelare.
4.- La causa è stata fissata nel ruolo dell’udienza straordinaria del 13 febbraio 2026, fissata nell’ambito del programma di smaltimento dell’arretrato nella giustizia amministrativa.
Svoltasi l’udienza, in collegamento da remoto, la causa è stata trattenuta per essere decisa.
5.- In prossimità dell’udienza, la ricorrente - con memoria depositata il 7 gennaio 2026, ha rappresentato che, a seguito della conversione del Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (c.d. Decreto Economia), con modificazioni, nella Legge 8 agosto 2025 n. 118 - ha deciso, ai
sensi dell’art. 7 comma 1, di procedere al versamento del 25% degli importi dovuti.
Al riguardo, il predetto comma 1 prevede che gli obblighi relativi al payback “si intendono assolti
con il versamento, in favore delle regioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. (…) Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di RE e di AN accertano l’avvenuto versamento dell’importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti”.
Quindi, IC ha accettato di pagare, rinunciando così ai ricorsi proposti a fronte dello sconto complessivo del 75% sull’importo originario, come da disposizioni di bonifico allegata agli atti della causa.
La ricorrente fa presente che, da un accesso in data odierna al sito web della giustizia amministrativa, non risulta che la Regione resistente abbia adempiuto al disposto di legge sopra indicato, comunicando alla segreteria l’avvenuto adempimento (sia per IC che per le altre aziende).
In ogni caso, IC con i pagamenti in questione non ha più interesse al ricorso proposto.
6.- Di quanto sopra, il Collegio, nel prenderne atto, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione.
Le spese del giudizio vengono compensate, attesa la complessità e la peculiarità della vicenda nonché l’esito in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui relativi motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI GI, Presidente, Estensore
Rita Luce, Consigliere
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| GI GI |
IL SEGRETARIO