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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/05/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2019/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Tratalias, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del 9 maggio 2022, n. 1479/2022, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' esponendo: CP_1
- di essere coniuge superstite, legalmente separata, di , nato a [...] il 24 Persona_1
giugno 1949;
- che il marito, padre di tre figli ( , e ), dei quali due avuti Per_2 Per_3 Persona_4
dalla relazione affettiva con la stessa ricorrente, era deceduto il 10 luglio 2019 a causa di infortunio sul lavoro;
- che - dipendente della società assunto con un contratto di lavoro Persona_1 Parte_2
a tempo determinato dal 9 luglio 2019 al 9 agosto 2019, con la qualifica di conduttore di mezzi pesanti e camion e il compito di caricare del sale ponendosi alla guida di macchine di movimentazione della terra - il 10 luglio 2019, intorno alle ore 14:00, giunto sul luogo di lavoro presso la salina sita in comune di San Giovanni Suergiu, “dopo l'inizio del turno di lavoro [...] si avvicinava ad una pala gommata modello Volvo L220E per effettuare la movimentazione del
pagina 1 di 13 sale” e, “dopo essere salito sull'ultimo gradino della ruspa [...] perdeva i sensi cadendo dall'altezza di circa un metro e mezzo ed andando ad impattare il suolo con la testa e con il fianco sinistro e successivamente riversandosi a terra”;
- che alcuni colleghi di lavoro, tra cui avevano cercato di prestare i Persona_5 primi soccorsi al lavoratore in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza, giunta la quale Per_1
era stato trasportato presso l'ospedale Sirai di Carbonia, “dove di lì a poco moriva in
[...]
seguito ad uno shock emorragico dovuto a fratture multiple costali, rottura di milza, frattura bacino, lacerazione ansa ileale, emitorace bilaterale ed emoperitoneo”, conseguenti alla caduta;
- che “il 10 luglio 2019, ovverosia il giorno del sinistro mortale, la temperatura massima nel
Comune di Carbonia, distante circa 10 km dalle saline, raggiungeva i 32° gradi con una altissima percentuale di umidità nell'aria pari al 73% pertanto le temperature percepite superavano certamente quelle rilevate [...]. Inoltre, a causa della grande concentrazione di sale, che rifrange le onde solari, è fatto noto che la temperatura e l'umidità all'interno delle saline sia ancora superiore. [...] Dalle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro del è Per_1 inoltre emerso che all'inizio del turno di lavoro, il dipendente di si era fosse intrattenuto Pt_2
con un collega sotto la luce diretta del sole per ricevere le indicazioni sul lavoro da svolgere.
L'avanzata età del lavoratore, la prolungata esposizione al sole in piena estate, lo sforzo fisico consistito nel salire tre gradini di una pala gommata, determinavano lo svenimento del sig.
che, a causa dei postumi della caduta, aveva esiti fatali. Lo svenimento è una Persona_1
perdita improvvisa e transitoria di coscienza dovuta alla diminuita ossigenazione del cervello a seguito di un abbassamento della pressione sanguigna. Può avvenire per svariate ragioni: come conseguenza di problemi di salute, per esempio a livello cardiaco o cerebrale, oppure in seguito ad una forte emozione, per un prolungato digiuno, un eccessivo sforzo fisico o per una esposizione a temperature elevate”;
- che l'origine professionale del malore che aveva colpito il giorno Persona_1 dell'infortunio, provocandone la caduta, sarebbe argomentabile in base a più ragioni:
- “la prima è che, circa venti minuti dopo l'accadimento del sinistro, il lavoratore presentava la pressione arteriosa sistolica di 69 mmHg e diastolica di 57 mmHg ed una temperatura corporea elevata. I colpi di calore provocano un aumento della temperatura corporea a causa del clima caldo e saturo di umidità; l'organismo assorbe più calore di quanto riesce a cederne all'esterno con la sudorazione e questo porta ad un abbassamento repentino della pressione arteriosa e un innalzamento della temperatura interna del
pagina 2 di 13 soggetto. Poche decine di secondi dopo essere caduto, inoltre, il sig. riprendeva Per_1 immediatamente coscienza e rassicurava i colleghi sull'accaduto”;
- “la seconda è che come evidenziato dal documento U alla pagina 2, allegato al presente ricorso, durante la l'intervento sul luogo dell'infortunio dei volontari dell'ambulanza di “Sulcis emergenze”, un soccorritore riferiva al 118 una intensa sudorazione del paziente, condizione che confermava il colpo di calore. [...] Infatti, la sudorazione è un meccanismo di difesa del corpo umano contro il calore;
il sudore secreto dalle ghiandole sudoripare della pelle, aumenta quando vi è la necessità di abbassare la temperatura corporea. L'evaporazione superficiale dell'acqua in esso contenuta ha infatti proprio questo effetto, quindi, se fa molto caldo o se facciamo sforzi fisici, la nostra temperatura, che dovrebbe alzarsi, viene “bloccata” dal sudore”;
- “ancora, in considerazione di quanto emerso dagli atti di indagine nel procedimento penale, il lavoratore venne impiegato dal datore di lavoro senza essere preventivamente sottoposto a visita medica di controllo. La infatti, richiedeva la prenotazione Parte_2
della visita medica soltanto alle ore 16:31 del 10 luglio 2019, ovverosia quando il dipendente si trovava all'ospedale per i postumi della caduta, ben consci delle gravi condizioni di salute in cui versava il signor (doc. V). [...] Il servizio attività estrattive Per_1
e recupero ambientale della nelle conclusioni delle Controparte_3
proprie indagini nel procedimento penale con R.n.r. 4780/2019, segnalava questa anomalia dichiarando che: «E' stato riscontrato che il non aveva avesse effettuato visite Per_1
mediche e pertanto, non avendo il medico competente espresso il suo preventivo giudizio di idoneità alla mansione, non si può a priori, valutare l'idoneità dell'operaio a svolgere la funzione assegnata, questo anche in virtù dell'età avanzata del lavoratore”;
- che “la mancata sottoposizione alla visita medica di idoneità di un lavoratore dell'età di
70 anni, per di più addetto all'utilizzo di pesanti mezzi meccanici, costituisce indubbiamente una grave responsabilità del datore di lavoro, che con la sua negligenza ha certamente contribuito a causare l'infortunio mortale del sig. ”; Persona_1
- che “tale comportamento configura nei confronti del datore di lavoro una palese violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 41 e ss. del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 106/2009 sulla sorveglianza sanitaria del lavoratore”;
- di aver diritto in qualità di coniuge superstite di alla rendita e all'assegno Persona_1 funerario previsti dall'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, oltre all'assegno una tantum a carico del “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”
pagina 3 di 13 previsto dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 9, comma 4, lett. d, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- di aver altresì diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, sia iure proprio che iure successionis, “nell'ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro fosse ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro per non aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento morte”.
La ricorrente ha quindi concluso domandando la condanna dell' al pagamento di CP_1
somme a titolo di rendita ai superstiti e assegno funerario ex art. 85 d.P.R. 1124/1965, di assegno una tantum a carico del Fondo previsto dall'art. 1, comma 1187, della legge n.
296/2006 e di risarcimento del danno non patrimoniale non coperto dalle altre prestazioni economiche.
L' ha resistito in giudizio, eccependo pregiudizialmente l'improponibilità dell'azione di CP_1 pagamento dell'assegno una tantum, per mancanza della domanda amministrativa, oltre che il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria. Il convenuto ha altresì dedotto l'infondatezza delle restanti richieste, sostenendo che le lesioni riportate da R_
, che ne avevano provocato la morte, non fossero compatibili con la caduta descritta in
[...] ricorso (mettendo, quindi, in discussione la stessa dinamica dell'infortunio).
2. I principi che governano la materia del contendere sono i seguenti.
2.1. In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio (Cass. civ., Sez.
6 - L, 9 agosto 2017, n. 19767).
2.2. L' eroga esclusivamente l'indennizzo previsto e regolato dalle disposizioni CP_1
contenute nel d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e nel d.P.R. n. 1124 del 1965.
L'art. 66 del d.P.R. n. 1124 del 1965 elenca le prestazioni dell'assicurazione, nelle seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, nel riformare in parte la materia, in caso di danno biologico ha stabilito che l' in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero CP_1
pagina 4 di 13 2), del Testo unico, eroghi l'indennizzo, in capitale o in rendita, secondo quanto previsto dalle sue stesse disposizioni.
Esula, dunque, dal sistema assicurativo, qualunque forma di risarcimento/indennizzo di danni ulteriori e differenti (Cass. civ., Sez. L, 28 febbraio 2022, n. 6503).
2.3. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è rilevante qualsiasi evento dannoso provocato da un'esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L, 22 febbraio 2022, n.
5814; Sez. L, 5 novembre 2021, n. 32257).
2.4. In caso di infortunio sul lavoro che abbia determinato la morte del lavoratore, il coniuge superstite, anche se legalmente separato, ha diritto ad una quota della rendita, a norma dell'art. 85 del testo unico in materia di assicurazione contro tali infortuni (d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124), a prescindere dalla titolarità del diritto ad un assegno di mantenimento, data l'inequivoca portata dell'articolo citato, nel nuovo testo di cui all'art. 7, l. 10 maggio 1982 n. 251, nel quale è stata eliminata la condizione ostativa della pronuncia della separazione per colpa del coniuge superstite (che, successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 doveva essere riferita alla separazione con addebito) e non è stato introdotto alcun requisito relativo al diritto dello stesso coniuge ad assegni di mantenimento, in caso di separazione legale (Cass. civ., Sez.
L, 23 agosto 2000, n. 11025).
2.5. Il ricorso o meno ad un'indagine tecnica d'ufficio, pur non essendo certamente libera nel fine, configura esercizio di una scelta discrezionale rimessa al giudice di merito.
In base al principio dell'unità della funzione giurisdizionale, le prove raccolte nel procedimento penale con le garanzie di legge possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento non è soggetto al sindacato della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. II, 1° aprile 1997, n. 2839).
Il giudice di merito può utilizzare quindi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. civ.,
Sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585)
3. Nella specie, la domanda volta ad ottenere l'assegno una tantum a carico del “Fondo di
pagina 5 di 13 sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro” previsto dall'art. 1, comma
1187, della l. n. 296/2006, va dichiarata improponibile, per mancanza della domanda amministrativa, imprescindibile, in forza della regola generale che informa la materia previdenziale e assistenziale, confermata all'art. 3 del d.m. 19 novembre 2008, recante
“Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.
4. La domanda di condanna dell' al pagamento di somme a titolo di CP_1
risarcimento/indennizzo di ogni forma di danno diversa dalla tipologia per cui è stata concepita l'assicurazione obbligatoria in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva dell'istituto.
5. E' invece fondata la domanda avente ad oggetto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965.
5.1. E' documentalmente dimostrato che sia deceduto a Carbonia il 10 luglio Persona_1
2019 (l'estratto per riassunto dai registri degli atti di morte è allegato al ricorso).
Quello stesso giorno era stato ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia in codice rosso, alle ore 15.58, per “politrauma”.
Nella anamnesi redatta dal medico che lo aveva visitato per primo si legge:
“Giunge in ps tramite msa 118 per infortunio sul lavoro avvenuto in data odierna h 14,30.
Presa in carico successiva alla visita medica, accede subito in sala rossa sarebbe caduto mentre saliva su una pala gommata per cause imprecisate.
Riferito trauma cranico commotivo e valido trauma toraco addominale chiuso con ipotensione pa 70/60, als 118 non apparenti deficit sensitivo motori ai quattro arti.
Verosimili frattura dell'emitorace sx
In ps: parametri in ingresso pa 90/60 spo2 95% fc 90
Esegue esami ematici + ecg + ega con evidenza di hbg 9,1 posizionato catetere vescicale, eseguito ecofast [...] con evidenza di versamento emorragico addominale e verosimile lesione splenica) si allerta chirurgo [...] e rianimatore [...], contattato con urgenza centro trasfusionale, allega hbg 9.1 g/d1 somministrata una sacca di sangue immediato 0RH negativo ad un secondo controllo ega hbg 8.7 si somministra sangue di omogruppo A positivo [...].
Eseguita su richiesta del chirurgo eco addome [...]. Durante la visita medica in ps il paziente va in arresto cardiorespiratorio il rianimatore ed il personale presente procede alle manovre rianimatorie mce e intubazione. Adrenalina 4 fl
Successivamente il paziente viene accompagnato monitorato in radiologa per effettuare tc
pagina 6 di 13 capo+ tc torace ed addome completo con e senza mezzo di contrasto.
Portato in tac per eseguire tc total body si evidenzia bradicardia marcata, si ricominciano le manovre rianimatorie con somministrazione di ulteriori 4 fiale di adrenalina ripresa di ritmo cardiaco
Pratica tc capo, torace ed addome con ricomparsa di asistolia
Ripresa delle manovre rianimatorie ma senza beneficio
Exitus ore 17.55 [...]”
Il certificato necroscopico allegato al ricorso, redatto dal personale medico della competente azienda sanitaria in data 12 luglio 2019, attesta una morte per causa violenta, per presunta precipitazione, descrivendo le lesioni riportate dalla vittima nei termini che seguono: “fratture multiple costali, rottura di milza, fratture bacino, lacerazione ansa ileale – emotorace bilaterale ed emoperitoneo”.
Tra le complicazioni sopravvenute si cita: “shock traumatico- emorragico”, mentre una
“cardiopatia aritmogena” figura tra gli stati morbosi preesistenti.
Nell'attestato necroscopico, redatto dal personale medico della stessa azienda sanitaria il 24 settembre 2019, si legge che la causa di morte è da identificarsi in una “sequenza di traumatismi”, quali: “fratture multiple costali, rottura di milza, fratture bacino, lacerazione ansa ileale – emotorace bilaterale ed emoperitoneo - shock emorragico- traumatico”.
5.2. Dalle indagini svolte nell'immediatezza del fatto dal personale di polizia giudiziaria, in parallelo con quelle dell'Ispettorato territoriale del Lavoro e dell' (relazioni ispettive CP_1
allegate al ricorso), era emerso che , il giorno 10 luglio 2019, si fosse presentato Persona_1
regolarmente sul luogo di lavoro, presso le saline di Sant'Antioco, attorno alle ore 14.00 per prendere servizio.
L'attività che si apprestava a svolgere riguardava le operazioni di movimentazione e carico del sale alla guida di una pala meccanica, in avvicendamento al collega del turno precedente,
Persona_5
, saliti i gradini della scaletta che conduceva all'abitacolo del mezzo, era senza Persona_1
apparente motivo precipitato, impattando al suolo.
Immediatamente era stato soccorso dai presenti, tra cui il collega che Persona_5
avevano chiamato il servizio 118.
Giunta l'ambulanza, era stato quindi trasportato in ospedale, dove poco dopo sarebbe morto.
Testimoni oculari della caduta, sentiti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, erano stati e . Questi aveva dichiarato di aver visto, dalla sua postazione Persona_5 Testimone_1
pagina 7 di 13 di lavoro, precipitare dalla pala gommata “a corpo morto”, ossia senza reazioni Persona_1
durante la caduta.
Le dichiarazioni rese da alla polizia giudiziaria erano sostanzialmente Persona_5
conformi a quelle che lo stesso aveva reso anche agli ispettori del lavoro.
Quelle stesse dichiarazioni sono state confermate anche in sede di audizione testimoniale
(udienza dell'11 ottobre 2024).
Anche ha confermato in giudizio le dichiarazioni già in precedenza rese Testimone_1 durante le indagini di polizia giudiziaria, precisando che era caduto da un'altezza Persona_1
di circa 1 metro e ottanta centimetri dal suolo (udienza del 5 aprile 2024).
5.3. E' stata allegata al ricorso anche la perizia medico-legale “inerente all'esame necroscopico con accertamenti di laboratorio e documentazione fotografica relativi al decesso di ”, commissionata dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale Persona_1
“n. 4780/2019 r.g. mod. 44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari”.
Nella sua relazione, il consulente, specialista in medicina legale e professore associato di
Medicina legale dell'Università degli studi di Cagliari, con dovizia di particolari, ha dato atto dell'esame necroscopico condotto sul cadavere di , al fine di indagare sulle cause Persona_1
della morte.
Nella perizia si legge (pagg. 22 e ss.):
“Sulla scorta delle risultanze dell'indagine autoptica, da quanto emerso dai risultati degli esami istologici effettuati e dai dati emersi dalla disamina della documentazione clinica presente in atti, è possibile rispondere nei termini che seguono ai quesiti posti dall'Ill.mo
Pubblico Ministero.
Allo scrivente, nello specifico, veniva richiesto “quale sia stata la causa della morte di
...e se nel determinismo della stessa siano intervenuti fattori esogeni”. Persona_1
Per quanto riguarda la causa di morte di si può pacificamente affermare - Persona_1
come diagnosticato prontamente dai Sanitari del Pronto Soccorso del Sirai di Carbonia - che essa sia ascrivibile ad uno shock emorragico conseguente a un politraumatismo con rottura di milza, fratture multiple costali e del manubrio e corpo dello sterno, frattura delle branche ileo ed ischio-pubica sinistra del bacino, frattura composta dell'ala sacrale sinistra, contusioni polmonari a destra, versamento ematico peritonale di circa 2000 ml.
[...]
Nel caso di specie le condizioni del apparivamo da subito critiche [...]. Per_1
Il viene descritto come estremamente pallido, agitato e il personale sanitario avrà Per_1
pagina 8 di 13 difficoltà a reperire un accesso venoso – tutti segni aspecifici se presi singolarmente ma indicativi nei complesso di una diminuzione del volume ematico circolante. Il versamento sarà poi obiettivato soprattutto dalla TC total body eseguita in regime d'urgenza, nel cui referto si legge che a sinistra si reperta un “cospicuo versamento liquido pleurico a densità ematica dello spessore massimo di 5 cm circa ...A destra esile versamento pleurico posteriore”,
“versamento periepatico-splenico e pelvico”. Tali versamenti ematici sono stati meglio quantificati in sede autoptica [...].
II fatto che lo shock emorragico sia conseguente ad un politrauma nel caso di specie è deducibile sia dalla documentazione sanitaria in atti che dalle risultanze dell'esame autoptico
e istologico. [...]
L'esame autoptico ha permesso la valutazione dell'entità del trauma, si sono repertate le fratture costali coinvolgenti tutte le coste dell'emilato sinistro sia anteriormente che posteriormente [...], la lacerazione a tutto spessore del polo superiore della milza e le rime di fratture dell'ala iliaca del bacino.
L'istologia oltre a confermare la lesione splenica e la contusione polmonare, ha permesso soprattutto di avere un quadro sulle condizioni patologiche del che potessero spiegare Per_1 in qualche modo l'accaduto. Dalla documentazione in atti si apprende soltanto che nel 2014 il
è stato ricoverato per una ipotizzata infezione urinaria risoltasi con qualche giorno di Per_1
ricovero e una terapia antibiotica e che grazie a quel ricovero è stata riscontrata una fibrillazione atriale – disturbo del ritmo cardiaco e una insufficienza renale acuta;
l'altro dato
a disposizione è un ricovero del 2015, in cui in seguito ad una caduta non meglio precisata, al gli diagnosticarono una frattura-lussazione tibio-peronale scomposta e per la quale Per_1
venne sottoposto ad un intervento chirurgico ortopedico andato a buon fine.
Dall'autopsia, ma soprattutto dall'esame istologico, si evince la presenza di una miocardiosclerosi a piccoli focolai e un aterosclerosi di grado lieve che soltanto nelle arteriole dei piccoli rami intramiocardici è di tipo subocclusiva;
esiti di pleurite a sinistra;
una pancreatite cronica atrofica con sclero-lipomatosi e infine segni di nefroangiosclerosi. Tutte queste condizioni patologiche di natura cronica non sono in grado di spiegare il motivo dell'incidente che ha comportato un politrauma con shock emorragico fatale.
[...]
Concludendo, in sede autoptica e all'esame istologico non sono state riscontrate patologie acute (a parte la lacerazione della milza e la contusione polmonare spiegabile con il trauma stesso) che possano in astratto indicare un evento acuto responsabile della riferita caduta [...].
pagina 9 di 13 Dall'altra parte gli elementi riscontrati non possono neanche escludere la possibilità di un malore sine materia - come una sincope da fibrillazione atriale (di cui il soffriva) - che Per_1 potrebbe spiegare la riferita caduta. Riguardo quest'ultima evenienza, l'assenza di lesioni a carico delle mani, che in una caduta di un soggetto cosciente vengono protese istintivamente a scopo protettivo per attenuare gli effetti della caduta, potrebbe indicare una caduta a seguito di uno “svenimento”. Tuttavia quello che si può affermare è che in assenza di segni lesivi riferibili ad un'eventuale aggressione o colluttazione quali, ad esempio, ecchimosi digitate agli arti o qualsiasi altra lesione traumatica al tronco, stravasi emorragici in sede sottocongiuntivale da trauma oculare diretto, etc, si può escludere un'eventuale azione da parte di terzi, in considerazione anche dei dati circostanziali a disposizione, perciò l'evento traumatico è avvenuto con tutta probabilità per cause accidentali.
Al secondo quesito dell'Ill.mo Pubblico Ministero si può rispondere sinteticamente in quanto gli esiti negativi delle indagini alcolimetriche e chimico-tossicologiche effettuate dallo scrivente portano ad escludere la presenza di fattori esogeni che possano aver avuto un ruolo, causale o concausale, nel determinismo dell'exitus.
Per il “quant'altro di utile”, lo scrivente può offrire alla -valutazione dell'Ill.mo Pubblico
Ministero l'analisi della corrispondenza tra il quadro lesivo riportalo dal e la riferita Per_1
caduta di cui ai dati circostanziali e l'adeguatezza o meno del comportamento dei sanitari che assunsero in cura il de cuius in seguito al traumatismo.
[...]
Per precipitazione o caduta si intende una traslazione passiva dall'alto verso il basso di un corso per azione dell'attrazione gravitazionale. Si distinguono generalmente “cadute da grandi altezze” quelle che occorrono da altezze superiori ai 10 metri, “da medie altezze” entro
i 10 metri e semplicemente “cadute” quelle che occorrono da dislivelli non superiori a 1-2 metri.
[...]
Nel caso di specie i dati di maggior interesse emersi durante l'ispezione esterna del Per_1
sono rappresentati dalla presenza di una lesività cutanea scarsa [...].
[...]
L'esame autoptico ha rilevato, al contrario dell'esame esterno, una lesività interna decisamente maggiore con presenza di fratture multiple e multifocali di tutte le coste dell'emitorace sinistro, infarcimenti emorragici nei tessuti perisplenici e del colon discendente, frattura del bacino e una lacerazione a tutto spessore del polo superiore della milza.
Il pattern lesivo individuato nel caso de quo, inoltre, induce ad ipotizzare che l'impatto
pagina 10 di 13 primitivo della precipitazione in esame sia avvenuto a livello dell'emisoma sinistro.
Per concludere, le lesioni riscontrate sul cadavere di e le loro distribuzioni Persona_1
risultano perciò compatibili con una precipitazione da una altezza inferiore ai 3 metri [...]”.
5.4. Dunque, è certo che , per cause non meglio identificabili ma Persona_1
presumibilmente ricollegabili ad una perdita dei sensi, allorquando stava salendo le scale della pala meccanica che doveva condurre per ragioni di lavoro, giunto all'apice, fosse precipitato a terra, da un'altezza di circa 1,80 m., riportando lesioni fatali.
Il Tribunale reputa integrata la fattispecie normativa che consente l'accesso alle prestazioni in oggetto, ritenendo in particolare soddisfatto il requisito, oltre che della causa violenta, anche dell'occasione di lavoro.
E infatti, benché sia estremamente probabile che il ricorrente sia stato colto, nel salire le scale della pala meccanica, da un malore la cui causa non risulta addebitabile all'attività lavorativa, è indubbio che le lesioni che ne hanno provocato la morte sono state comunque inferte a causa della caduta da un livello rialzato, in cui si trovava per esigenze di Persona_1
servizio.
L'evento dannoso è stato quindi provocato da un'esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, seppur in modo indiretto.
5.5. E' pacifico in causa il rapporto di coniugio che legava la ricorrente a , fino Persona_1
al decesso di questo.
La separazione legale dei coniugi non è causa impeditiva della prestazione richiesta.
5.6. Ciò premesso, l' convenuto deve essere dichiarato tenuto a costituire la rendita CP_1 richiesta in favore della parte ricorrente, nonché a corrisponderle l'assegno funerario, con la decorrenza e nella misura di legge, ai sensi degli artt. 85 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Deve essere, inoltre, condannato a liquidarle i ratei già maturati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalla maturazione al saldo.
6.1. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese processuali devono essere compensate per la metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e, in forza dell'art. 91 c.p.c., stante la sua soccombenza prevalente, il resistente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
6.2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
pagina 11 di 13 La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e
130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato al difensore del non abbiente.
Infatti, benché la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre
2017, n. 21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre
2011, n. 46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente e liquidata ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà), tuttavia la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta, affermando che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex plurimis
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre 2023, n.
31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777; ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n.
34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza 26 marzo 2019, n.
8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza 11 settembre 2018, n.
22017).
Detto orientamento è stato infine avallato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 64 del
19 aprile 2024.
In definitiva, nel caso di specie, premesso che si tratta di causa di previdenza di valore indeterminabile, il compenso per la difesa della parte ricorrente, in misura piena, sarebbe di complessivi euro 6.538,00 (gli importi per ogni fase, sono i seguenti: fase di studio, euro
1.700,00; fase introduttiva, euro 1.000,00; fase istruttoria, euro 2.000,00; fase decisoria, euro
1.838,00).
Al netto della compensazione al 50 percento per applicazione dell'art. 92 c.p.c., residua l'importo di euro 3.269,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 12 di 13 - dichiara improponibile la domanda di pagamento dell'assegno una tantum a carico del
“Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”;
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente, quale vedova di CP_1 Per_1
, la rendita ai superstiti prevista dagli artt. 85 e 131 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a
[...]
corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento/indennizzo per ogni ulteriore danno dedotto in causa;
- compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione in CP_1
favore dello Stato delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.269,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge.
Cagliari, 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del 14 maggio 2025, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2019/2022 R.A.C.L., promossa da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Tratalias, Parte_1
presso lo studio dell'avv. Alberto Cani, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari del 9 maggio 2022, n. 1479/2022, ricorrente contro
Controparte_1
CP_ elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell' rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Spiga in virtù di procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2022, ha convenuto in giudizio Parte_1
l' esponendo: CP_1
- di essere coniuge superstite, legalmente separata, di , nato a [...] il 24 Persona_1
giugno 1949;
- che il marito, padre di tre figli ( , e ), dei quali due avuti Per_2 Per_3 Persona_4
dalla relazione affettiva con la stessa ricorrente, era deceduto il 10 luglio 2019 a causa di infortunio sul lavoro;
- che - dipendente della società assunto con un contratto di lavoro Persona_1 Parte_2
a tempo determinato dal 9 luglio 2019 al 9 agosto 2019, con la qualifica di conduttore di mezzi pesanti e camion e il compito di caricare del sale ponendosi alla guida di macchine di movimentazione della terra - il 10 luglio 2019, intorno alle ore 14:00, giunto sul luogo di lavoro presso la salina sita in comune di San Giovanni Suergiu, “dopo l'inizio del turno di lavoro [...] si avvicinava ad una pala gommata modello Volvo L220E per effettuare la movimentazione del
pagina 1 di 13 sale” e, “dopo essere salito sull'ultimo gradino della ruspa [...] perdeva i sensi cadendo dall'altezza di circa un metro e mezzo ed andando ad impattare il suolo con la testa e con il fianco sinistro e successivamente riversandosi a terra”;
- che alcuni colleghi di lavoro, tra cui avevano cercato di prestare i Persona_5 primi soccorsi al lavoratore in attesa dell'arrivo dell'autoambulanza, giunta la quale Per_1
era stato trasportato presso l'ospedale Sirai di Carbonia, “dove di lì a poco moriva in
[...]
seguito ad uno shock emorragico dovuto a fratture multiple costali, rottura di milza, frattura bacino, lacerazione ansa ileale, emitorace bilaterale ed emoperitoneo”, conseguenti alla caduta;
- che “il 10 luglio 2019, ovverosia il giorno del sinistro mortale, la temperatura massima nel
Comune di Carbonia, distante circa 10 km dalle saline, raggiungeva i 32° gradi con una altissima percentuale di umidità nell'aria pari al 73% pertanto le temperature percepite superavano certamente quelle rilevate [...]. Inoltre, a causa della grande concentrazione di sale, che rifrange le onde solari, è fatto noto che la temperatura e l'umidità all'interno delle saline sia ancora superiore. [...] Dalle dichiarazioni rese dai colleghi di lavoro del è Per_1 inoltre emerso che all'inizio del turno di lavoro, il dipendente di si era fosse intrattenuto Pt_2
con un collega sotto la luce diretta del sole per ricevere le indicazioni sul lavoro da svolgere.
L'avanzata età del lavoratore, la prolungata esposizione al sole in piena estate, lo sforzo fisico consistito nel salire tre gradini di una pala gommata, determinavano lo svenimento del sig.
che, a causa dei postumi della caduta, aveva esiti fatali. Lo svenimento è una Persona_1
perdita improvvisa e transitoria di coscienza dovuta alla diminuita ossigenazione del cervello a seguito di un abbassamento della pressione sanguigna. Può avvenire per svariate ragioni: come conseguenza di problemi di salute, per esempio a livello cardiaco o cerebrale, oppure in seguito ad una forte emozione, per un prolungato digiuno, un eccessivo sforzo fisico o per una esposizione a temperature elevate”;
- che l'origine professionale del malore che aveva colpito il giorno Persona_1 dell'infortunio, provocandone la caduta, sarebbe argomentabile in base a più ragioni:
- “la prima è che, circa venti minuti dopo l'accadimento del sinistro, il lavoratore presentava la pressione arteriosa sistolica di 69 mmHg e diastolica di 57 mmHg ed una temperatura corporea elevata. I colpi di calore provocano un aumento della temperatura corporea a causa del clima caldo e saturo di umidità; l'organismo assorbe più calore di quanto riesce a cederne all'esterno con la sudorazione e questo porta ad un abbassamento repentino della pressione arteriosa e un innalzamento della temperatura interna del
pagina 2 di 13 soggetto. Poche decine di secondi dopo essere caduto, inoltre, il sig. riprendeva Per_1 immediatamente coscienza e rassicurava i colleghi sull'accaduto”;
- “la seconda è che come evidenziato dal documento U alla pagina 2, allegato al presente ricorso, durante la l'intervento sul luogo dell'infortunio dei volontari dell'ambulanza di “Sulcis emergenze”, un soccorritore riferiva al 118 una intensa sudorazione del paziente, condizione che confermava il colpo di calore. [...] Infatti, la sudorazione è un meccanismo di difesa del corpo umano contro il calore;
il sudore secreto dalle ghiandole sudoripare della pelle, aumenta quando vi è la necessità di abbassare la temperatura corporea. L'evaporazione superficiale dell'acqua in esso contenuta ha infatti proprio questo effetto, quindi, se fa molto caldo o se facciamo sforzi fisici, la nostra temperatura, che dovrebbe alzarsi, viene “bloccata” dal sudore”;
- “ancora, in considerazione di quanto emerso dagli atti di indagine nel procedimento penale, il lavoratore venne impiegato dal datore di lavoro senza essere preventivamente sottoposto a visita medica di controllo. La infatti, richiedeva la prenotazione Parte_2
della visita medica soltanto alle ore 16:31 del 10 luglio 2019, ovverosia quando il dipendente si trovava all'ospedale per i postumi della caduta, ben consci delle gravi condizioni di salute in cui versava il signor (doc. V). [...] Il servizio attività estrattive Per_1
e recupero ambientale della nelle conclusioni delle Controparte_3
proprie indagini nel procedimento penale con R.n.r. 4780/2019, segnalava questa anomalia dichiarando che: «E' stato riscontrato che il non aveva avesse effettuato visite Per_1
mediche e pertanto, non avendo il medico competente espresso il suo preventivo giudizio di idoneità alla mansione, non si può a priori, valutare l'idoneità dell'operaio a svolgere la funzione assegnata, questo anche in virtù dell'età avanzata del lavoratore”;
- che “la mancata sottoposizione alla visita medica di idoneità di un lavoratore dell'età di
70 anni, per di più addetto all'utilizzo di pesanti mezzi meccanici, costituisce indubbiamente una grave responsabilità del datore di lavoro, che con la sua negligenza ha certamente contribuito a causare l'infortunio mortale del sig. ”; Persona_1
- che “tale comportamento configura nei confronti del datore di lavoro una palese violazione dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 41 e ss. del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 106/2009 sulla sorveglianza sanitaria del lavoratore”;
- di aver diritto in qualità di coniuge superstite di alla rendita e all'assegno Persona_1 funerario previsti dall'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, oltre all'assegno una tantum a carico del “Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”
pagina 3 di 13 previsto dall'art. 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'art. 9, comma 4, lett. d, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- di aver altresì diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, sia iure proprio che iure successionis, “nell'ipotesi in cui l'infortunio sul lavoro fosse ascrivibile a responsabilità del datore di lavoro per non aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi dell'evento morte”.
La ricorrente ha quindi concluso domandando la condanna dell' al pagamento di CP_1
somme a titolo di rendita ai superstiti e assegno funerario ex art. 85 d.P.R. 1124/1965, di assegno una tantum a carico del Fondo previsto dall'art. 1, comma 1187, della legge n.
296/2006 e di risarcimento del danno non patrimoniale non coperto dalle altre prestazioni economiche.
L' ha resistito in giudizio, eccependo pregiudizialmente l'improponibilità dell'azione di CP_1 pagamento dell'assegno una tantum, per mancanza della domanda amministrativa, oltre che il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda risarcitoria. Il convenuto ha altresì dedotto l'infondatezza delle restanti richieste, sostenendo che le lesioni riportate da R_
, che ne avevano provocato la morte, non fossero compatibili con la caduta descritta in
[...] ricorso (mettendo, quindi, in discussione la stessa dinamica dell'infortunio).
2. I principi che governano la materia del contendere sono i seguenti.
2.1. In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziale, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in giudizio (Cass. civ., Sez.
6 - L, 9 agosto 2017, n. 19767).
2.2. L' eroga esclusivamente l'indennizzo previsto e regolato dalle disposizioni CP_1
contenute nel d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, e nel d.P.R. n. 1124 del 1965.
L'art. 66 del d.P.R. n. 1124 del 1965 elenca le prestazioni dell'assicurazione, nelle seguenti:
1) un'indennità giornaliera per l'inabilità temporanea;
2) una rendita per l'inabilità permanente;
3) un assegno per l'assistenza personale continuativa;
4) una rendita ai superstiti e un assegno una volta tanto in caso di morte;
5) le cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici;
6) la fornitura degli apparecchi di protesi.
L'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, nel riformare in parte la materia, in caso di danno biologico ha stabilito che l' in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero CP_1
pagina 4 di 13 2), del Testo unico, eroghi l'indennizzo, in capitale o in rendita, secondo quanto previsto dalle sue stesse disposizioni.
Esula, dunque, dal sistema assicurativo, qualunque forma di risarcimento/indennizzo di danni ulteriori e differenti (Cass. civ., Sez. L, 28 febbraio 2022, n. 6503).
2.3. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, è rilevante qualsiasi evento dannoso provocato da un'esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, in modo diretto o indiretto, restando irrilevante l'entità del rischio e la tipologia della specifica attività cui l'infortunato sia addetto, con il solo limite del "rischio elettivo", da intendersi per tale quello che sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. L, 22 febbraio 2022, n.
5814; Sez. L, 5 novembre 2021, n. 32257).
2.4. In caso di infortunio sul lavoro che abbia determinato la morte del lavoratore, il coniuge superstite, anche se legalmente separato, ha diritto ad una quota della rendita, a norma dell'art. 85 del testo unico in materia di assicurazione contro tali infortuni (d.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124), a prescindere dalla titolarità del diritto ad un assegno di mantenimento, data l'inequivoca portata dell'articolo citato, nel nuovo testo di cui all'art. 7, l. 10 maggio 1982 n. 251, nel quale è stata eliminata la condizione ostativa della pronuncia della separazione per colpa del coniuge superstite (che, successivamente alla riforma del diritto di famiglia del 1975 doveva essere riferita alla separazione con addebito) e non è stato introdotto alcun requisito relativo al diritto dello stesso coniuge ad assegni di mantenimento, in caso di separazione legale (Cass. civ., Sez.
L, 23 agosto 2000, n. 11025).
2.5. Il ricorso o meno ad un'indagine tecnica d'ufficio, pur non essendo certamente libera nel fine, configura esercizio di una scelta discrezionale rimessa al giudice di merito.
In base al principio dell'unità della funzione giurisdizionale, le prove raccolte nel procedimento penale con le garanzie di legge possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice civile, il cui apprezzamento non è soggetto al sindacato della Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. II, 1° aprile 1997, n. 2839).
Il giudice di merito può utilizzare quindi, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche una perizia svolta in sede penale o una consulenza tecnica svolta in altre sedi civili (Cass. civ.,
Sez. II, 11 agosto 1999, n. 8585)
3. Nella specie, la domanda volta ad ottenere l'assegno una tantum a carico del “Fondo di
pagina 5 di 13 sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro” previsto dall'art. 1, comma
1187, della l. n. 296/2006, va dichiarata improponibile, per mancanza della domanda amministrativa, imprescindibile, in forza della regola generale che informa la materia previdenziale e assistenziale, confermata all'art. 3 del d.m. 19 novembre 2008, recante
“Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.
4. La domanda di condanna dell' al pagamento di somme a titolo di CP_1
risarcimento/indennizzo di ogni forma di danno diversa dalla tipologia per cui è stata concepita l'assicurazione obbligatoria in materia di malattie professionali e infortuni sul lavoro è inammissibile, per difetto di legittimazione passiva dell'istituto.
5. E' invece fondata la domanda avente ad oggetto la rendita ai superstiti e l'assegno funerario ai sensi dell'art. 85 d.P.R. n. 1124/1965.
5.1. E' documentalmente dimostrato che sia deceduto a Carbonia il 10 luglio Persona_1
2019 (l'estratto per riassunto dai registri degli atti di morte è allegato al ricorso).
Quello stesso giorno era stato ricoverato al Pronto Soccorso dell'ospedale Sirai di Carbonia in codice rosso, alle ore 15.58, per “politrauma”.
Nella anamnesi redatta dal medico che lo aveva visitato per primo si legge:
“Giunge in ps tramite msa 118 per infortunio sul lavoro avvenuto in data odierna h 14,30.
Presa in carico successiva alla visita medica, accede subito in sala rossa sarebbe caduto mentre saliva su una pala gommata per cause imprecisate.
Riferito trauma cranico commotivo e valido trauma toraco addominale chiuso con ipotensione pa 70/60, als 118 non apparenti deficit sensitivo motori ai quattro arti.
Verosimili frattura dell'emitorace sx
In ps: parametri in ingresso pa 90/60 spo2 95% fc 90
Esegue esami ematici + ecg + ega con evidenza di hbg 9,1 posizionato catetere vescicale, eseguito ecofast [...] con evidenza di versamento emorragico addominale e verosimile lesione splenica) si allerta chirurgo [...] e rianimatore [...], contattato con urgenza centro trasfusionale, allega hbg 9.1 g/d1 somministrata una sacca di sangue immediato 0RH negativo ad un secondo controllo ega hbg 8.7 si somministra sangue di omogruppo A positivo [...].
Eseguita su richiesta del chirurgo eco addome [...]. Durante la visita medica in ps il paziente va in arresto cardiorespiratorio il rianimatore ed il personale presente procede alle manovre rianimatorie mce e intubazione. Adrenalina 4 fl
Successivamente il paziente viene accompagnato monitorato in radiologa per effettuare tc
pagina 6 di 13 capo+ tc torace ed addome completo con e senza mezzo di contrasto.
Portato in tac per eseguire tc total body si evidenzia bradicardia marcata, si ricominciano le manovre rianimatorie con somministrazione di ulteriori 4 fiale di adrenalina ripresa di ritmo cardiaco
Pratica tc capo, torace ed addome con ricomparsa di asistolia
Ripresa delle manovre rianimatorie ma senza beneficio
Exitus ore 17.55 [...]”
Il certificato necroscopico allegato al ricorso, redatto dal personale medico della competente azienda sanitaria in data 12 luglio 2019, attesta una morte per causa violenta, per presunta precipitazione, descrivendo le lesioni riportate dalla vittima nei termini che seguono: “fratture multiple costali, rottura di milza, fratture bacino, lacerazione ansa ileale – emotorace bilaterale ed emoperitoneo”.
Tra le complicazioni sopravvenute si cita: “shock traumatico- emorragico”, mentre una
“cardiopatia aritmogena” figura tra gli stati morbosi preesistenti.
Nell'attestato necroscopico, redatto dal personale medico della stessa azienda sanitaria il 24 settembre 2019, si legge che la causa di morte è da identificarsi in una “sequenza di traumatismi”, quali: “fratture multiple costali, rottura di milza, fratture bacino, lacerazione ansa ileale – emotorace bilaterale ed emoperitoneo - shock emorragico- traumatico”.
5.2. Dalle indagini svolte nell'immediatezza del fatto dal personale di polizia giudiziaria, in parallelo con quelle dell'Ispettorato territoriale del Lavoro e dell' (relazioni ispettive CP_1
allegate al ricorso), era emerso che , il giorno 10 luglio 2019, si fosse presentato Persona_1
regolarmente sul luogo di lavoro, presso le saline di Sant'Antioco, attorno alle ore 14.00 per prendere servizio.
L'attività che si apprestava a svolgere riguardava le operazioni di movimentazione e carico del sale alla guida di una pala meccanica, in avvicendamento al collega del turno precedente,
Persona_5
, saliti i gradini della scaletta che conduceva all'abitacolo del mezzo, era senza Persona_1
apparente motivo precipitato, impattando al suolo.
Immediatamente era stato soccorso dai presenti, tra cui il collega che Persona_5
avevano chiamato il servizio 118.
Giunta l'ambulanza, era stato quindi trasportato in ospedale, dove poco dopo sarebbe morto.
Testimoni oculari della caduta, sentiti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, erano stati e . Questi aveva dichiarato di aver visto, dalla sua postazione Persona_5 Testimone_1
pagina 7 di 13 di lavoro, precipitare dalla pala gommata “a corpo morto”, ossia senza reazioni Persona_1
durante la caduta.
Le dichiarazioni rese da alla polizia giudiziaria erano sostanzialmente Persona_5
conformi a quelle che lo stesso aveva reso anche agli ispettori del lavoro.
Quelle stesse dichiarazioni sono state confermate anche in sede di audizione testimoniale
(udienza dell'11 ottobre 2024).
Anche ha confermato in giudizio le dichiarazioni già in precedenza rese Testimone_1 durante le indagini di polizia giudiziaria, precisando che era caduto da un'altezza Persona_1
di circa 1 metro e ottanta centimetri dal suolo (udienza del 5 aprile 2024).
5.3. E' stata allegata al ricorso anche la perizia medico-legale “inerente all'esame necroscopico con accertamenti di laboratorio e documentazione fotografica relativi al decesso di ”, commissionata dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale Persona_1
“n. 4780/2019 r.g. mod. 44 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari”.
Nella sua relazione, il consulente, specialista in medicina legale e professore associato di
Medicina legale dell'Università degli studi di Cagliari, con dovizia di particolari, ha dato atto dell'esame necroscopico condotto sul cadavere di , al fine di indagare sulle cause Persona_1
della morte.
Nella perizia si legge (pagg. 22 e ss.):
“Sulla scorta delle risultanze dell'indagine autoptica, da quanto emerso dai risultati degli esami istologici effettuati e dai dati emersi dalla disamina della documentazione clinica presente in atti, è possibile rispondere nei termini che seguono ai quesiti posti dall'Ill.mo
Pubblico Ministero.
Allo scrivente, nello specifico, veniva richiesto “quale sia stata la causa della morte di
...e se nel determinismo della stessa siano intervenuti fattori esogeni”. Persona_1
Per quanto riguarda la causa di morte di si può pacificamente affermare - Persona_1
come diagnosticato prontamente dai Sanitari del Pronto Soccorso del Sirai di Carbonia - che essa sia ascrivibile ad uno shock emorragico conseguente a un politraumatismo con rottura di milza, fratture multiple costali e del manubrio e corpo dello sterno, frattura delle branche ileo ed ischio-pubica sinistra del bacino, frattura composta dell'ala sacrale sinistra, contusioni polmonari a destra, versamento ematico peritonale di circa 2000 ml.
[...]
Nel caso di specie le condizioni del apparivamo da subito critiche [...]. Per_1
Il viene descritto come estremamente pallido, agitato e il personale sanitario avrà Per_1
pagina 8 di 13 difficoltà a reperire un accesso venoso – tutti segni aspecifici se presi singolarmente ma indicativi nei complesso di una diminuzione del volume ematico circolante. Il versamento sarà poi obiettivato soprattutto dalla TC total body eseguita in regime d'urgenza, nel cui referto si legge che a sinistra si reperta un “cospicuo versamento liquido pleurico a densità ematica dello spessore massimo di 5 cm circa ...A destra esile versamento pleurico posteriore”,
“versamento periepatico-splenico e pelvico”. Tali versamenti ematici sono stati meglio quantificati in sede autoptica [...].
II fatto che lo shock emorragico sia conseguente ad un politrauma nel caso di specie è deducibile sia dalla documentazione sanitaria in atti che dalle risultanze dell'esame autoptico
e istologico. [...]
L'esame autoptico ha permesso la valutazione dell'entità del trauma, si sono repertate le fratture costali coinvolgenti tutte le coste dell'emilato sinistro sia anteriormente che posteriormente [...], la lacerazione a tutto spessore del polo superiore della milza e le rime di fratture dell'ala iliaca del bacino.
L'istologia oltre a confermare la lesione splenica e la contusione polmonare, ha permesso soprattutto di avere un quadro sulle condizioni patologiche del che potessero spiegare Per_1 in qualche modo l'accaduto. Dalla documentazione in atti si apprende soltanto che nel 2014 il
è stato ricoverato per una ipotizzata infezione urinaria risoltasi con qualche giorno di Per_1
ricovero e una terapia antibiotica e che grazie a quel ricovero è stata riscontrata una fibrillazione atriale – disturbo del ritmo cardiaco e una insufficienza renale acuta;
l'altro dato
a disposizione è un ricovero del 2015, in cui in seguito ad una caduta non meglio precisata, al gli diagnosticarono una frattura-lussazione tibio-peronale scomposta e per la quale Per_1
venne sottoposto ad un intervento chirurgico ortopedico andato a buon fine.
Dall'autopsia, ma soprattutto dall'esame istologico, si evince la presenza di una miocardiosclerosi a piccoli focolai e un aterosclerosi di grado lieve che soltanto nelle arteriole dei piccoli rami intramiocardici è di tipo subocclusiva;
esiti di pleurite a sinistra;
una pancreatite cronica atrofica con sclero-lipomatosi e infine segni di nefroangiosclerosi. Tutte queste condizioni patologiche di natura cronica non sono in grado di spiegare il motivo dell'incidente che ha comportato un politrauma con shock emorragico fatale.
[...]
Concludendo, in sede autoptica e all'esame istologico non sono state riscontrate patologie acute (a parte la lacerazione della milza e la contusione polmonare spiegabile con il trauma stesso) che possano in astratto indicare un evento acuto responsabile della riferita caduta [...].
pagina 9 di 13 Dall'altra parte gli elementi riscontrati non possono neanche escludere la possibilità di un malore sine materia - come una sincope da fibrillazione atriale (di cui il soffriva) - che Per_1 potrebbe spiegare la riferita caduta. Riguardo quest'ultima evenienza, l'assenza di lesioni a carico delle mani, che in una caduta di un soggetto cosciente vengono protese istintivamente a scopo protettivo per attenuare gli effetti della caduta, potrebbe indicare una caduta a seguito di uno “svenimento”. Tuttavia quello che si può affermare è che in assenza di segni lesivi riferibili ad un'eventuale aggressione o colluttazione quali, ad esempio, ecchimosi digitate agli arti o qualsiasi altra lesione traumatica al tronco, stravasi emorragici in sede sottocongiuntivale da trauma oculare diretto, etc, si può escludere un'eventuale azione da parte di terzi, in considerazione anche dei dati circostanziali a disposizione, perciò l'evento traumatico è avvenuto con tutta probabilità per cause accidentali.
Al secondo quesito dell'Ill.mo Pubblico Ministero si può rispondere sinteticamente in quanto gli esiti negativi delle indagini alcolimetriche e chimico-tossicologiche effettuate dallo scrivente portano ad escludere la presenza di fattori esogeni che possano aver avuto un ruolo, causale o concausale, nel determinismo dell'exitus.
Per il “quant'altro di utile”, lo scrivente può offrire alla -valutazione dell'Ill.mo Pubblico
Ministero l'analisi della corrispondenza tra il quadro lesivo riportalo dal e la riferita Per_1
caduta di cui ai dati circostanziali e l'adeguatezza o meno del comportamento dei sanitari che assunsero in cura il de cuius in seguito al traumatismo.
[...]
Per precipitazione o caduta si intende una traslazione passiva dall'alto verso il basso di un corso per azione dell'attrazione gravitazionale. Si distinguono generalmente “cadute da grandi altezze” quelle che occorrono da altezze superiori ai 10 metri, “da medie altezze” entro
i 10 metri e semplicemente “cadute” quelle che occorrono da dislivelli non superiori a 1-2 metri.
[...]
Nel caso di specie i dati di maggior interesse emersi durante l'ispezione esterna del Per_1
sono rappresentati dalla presenza di una lesività cutanea scarsa [...].
[...]
L'esame autoptico ha rilevato, al contrario dell'esame esterno, una lesività interna decisamente maggiore con presenza di fratture multiple e multifocali di tutte le coste dell'emitorace sinistro, infarcimenti emorragici nei tessuti perisplenici e del colon discendente, frattura del bacino e una lacerazione a tutto spessore del polo superiore della milza.
Il pattern lesivo individuato nel caso de quo, inoltre, induce ad ipotizzare che l'impatto
pagina 10 di 13 primitivo della precipitazione in esame sia avvenuto a livello dell'emisoma sinistro.
Per concludere, le lesioni riscontrate sul cadavere di e le loro distribuzioni Persona_1
risultano perciò compatibili con una precipitazione da una altezza inferiore ai 3 metri [...]”.
5.4. Dunque, è certo che , per cause non meglio identificabili ma Persona_1
presumibilmente ricollegabili ad una perdita dei sensi, allorquando stava salendo le scale della pala meccanica che doveva condurre per ragioni di lavoro, giunto all'apice, fosse precipitato a terra, da un'altezza di circa 1,80 m., riportando lesioni fatali.
Il Tribunale reputa integrata la fattispecie normativa che consente l'accesso alle prestazioni in oggetto, ritenendo in particolare soddisfatto il requisito, oltre che della causa violenta, anche dell'occasione di lavoro.
E infatti, benché sia estremamente probabile che il ricorrente sia stato colto, nel salire le scale della pala meccanica, da un malore la cui causa non risulta addebitabile all'attività lavorativa, è indubbio che le lesioni che ne hanno provocato la morte sono state comunque inferte a causa della caduta da un livello rialzato, in cui si trovava per esigenze di Persona_1
servizio.
L'evento dannoso è stato quindi provocato da un'esposizione al rischio ricollegabile finalisticamente allo svolgimento dell'attività lavorativa, seppur in modo indiretto.
5.5. E' pacifico in causa il rapporto di coniugio che legava la ricorrente a , fino Persona_1
al decesso di questo.
La separazione legale dei coniugi non è causa impeditiva della prestazione richiesta.
5.6. Ciò premesso, l' convenuto deve essere dichiarato tenuto a costituire la rendita CP_1 richiesta in favore della parte ricorrente, nonché a corrisponderle l'assegno funerario, con la decorrenza e nella misura di legge, ai sensi degli artt. 85 e 131 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.
Deve essere, inoltre, condannato a liquidarle i ratei già maturati, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalla maturazione al saldo.
6.1. In ragione dell'accoglimento parziale del ricorso, le spese processuali devono essere compensate per la metà ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e, in forza dell'art. 91 c.p.c., stante la sua soccombenza prevalente, il resistente deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
6.2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia).
pagina 11 di 13 La liquidazione dei compensi segue le regole ordinarie e, soprattutto, non deve esservi necessaria corrispondenza tra le somme dovute dal soccombente allo Stato, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e
130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato al difensore del non abbiente.
Infatti, benché la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. VI-II, ordinanze 19 settembre
2017, n. 21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; Cass. pen., Sez. VI, 8 novembre-14 dicembre
2011, n. 46537) abbia inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato ai sensi dell'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e quella erogata dallo Stato al difensore della parte non abbiente e liquidata ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R. (in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall'apposito decreto ministeriale e poi ridotti della metà), tuttavia la giurisprudenza di legittimità è successivamente pervenuta alla conclusione opposta, affermando che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente (ex plurimis
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; Sez. II, sentenza 16 novembre 2023, n.
31928; ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sentenza 19 gennaio 2021, n. 777; ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sentenza 3 gennaio 2020, n. 19; Sez. L, sentenza 20 dicembre 2019, n.
34190; Sez. VI-II, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688; Sez. L, sentenza 26 marzo 2019, n.
8387; Sez. VI - L, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590; Sez. II, ordinanza 11 settembre 2018, n.
22017).
Detto orientamento è stato infine avallato dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 64 del
19 aprile 2024.
In definitiva, nel caso di specie, premesso che si tratta di causa di previdenza di valore indeterminabile, il compenso per la difesa della parte ricorrente, in misura piena, sarebbe di complessivi euro 6.538,00 (gli importi per ogni fase, sono i seguenti: fase di studio, euro
1.700,00; fase introduttiva, euro 1.000,00; fase istruttoria, euro 2.000,00; fase decisoria, euro
1.838,00).
Al netto della compensazione al 50 percento per applicazione dell'art. 92 c.p.c., residua l'importo di euro 3.269,00, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 12 di 13 - dichiara improponibile la domanda di pagamento dell'assegno una tantum a carico del
“Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”;
- dichiara tenuto l' a costituire in favore della ricorrente, quale vedova di CP_1 Per_1
, la rendita ai superstiti prevista dagli artt. 85 e 131 d.P.R. n. 1124/1965, nonché a
[...]
corrisponderle l'assegno funerario, e lo condanna al pagamento dei ratei già maturati oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
- dichiara inammissibile la domanda di risarcimento/indennizzo per ogni ulteriore danno dedotto in causa;
- compensa per metà le spese di lite e, per l'effetto, condanna l' alla rifusione in CP_1
favore dello Stato delle spese processuali residue, che liquida in euro 3.269,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge.
Cagliari, 14 maggio 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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