TRIB
Sentenza 24 gennaio 2024
Sentenza 24 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/01/2024, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. CIVILE – GRUPPO 1
PROCEDURE CONCORSUALI ed ESECUZIONI IMMOBILIARI
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Antonella Dragotto Presidente
Dott.ssa Roberta Brera Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Bianco Giudice
nella procedura n. 106/2023 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
di apertura della liquidazione giudiziale
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale presentato da SS LA (c.f. [...]) rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Brunoldi
NEI CONFRONTI DI
SANTAGOSTINO S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Valenza (AL), Via
Fratelli Rosselli n. 18 (c.f. 01806630065);s sentito in camera di consiglio il giudice delegato all'istruttoria; ravvisata la competenza territoriale del Tribunale adito;
vista la documentazione allegata;
ritenuta integrata la condizione di procedibilità di cui all'art. 49, ult. comma, d. lgs. 14/2019, avendo la convenuta, oltre al debito di € 20.757,47 nei confronti del ricorrente, debiti iscritti a ruolo e affidati all'Agenzia delle Entrate e
Riscossione per € 582.808,79; osservato che:
- ai sensi dell'art. 121 d. lgs. 14/2019 grava sulla debitrice l'onere di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti dimensionali che escludono l'assoggettabilità a procedure concorsuali;
- la convenuta non si è costituita e non ha quindi offerto alcuna prova in materia;
- neppure dalla documentazione in atti emergono elementi che consentano di escludere il superamento delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d (si consideri che, come visto, l'importo dei carichi iscritti a ruolo affidati all'Agente della
Riscossione alla data del 12.12.2023 ammonta già ad € 582.808,79, e che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'anno 2020);
- l'insolvenza risulta provata alla luce del mancato pagamento dei debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate e degli altri Enti di cui all'elenco di Agenzia delle Entrate e Riscossione, oltre che nei confronti del ricorrente, nonchè dall'infruttuosità del tentativo di recupero del credito da parte di quest'ultimo;
Visti gli artt. 1, 2, 49, 121 D.Lgs. 14/2019;
DICHIARA
Aperta la liquidazione giudiziale di SANTAGOSTINO S.R.L., con sede legale in Valenza (AL), Via Fratelli
Rosselli n. 18 (c.f. e p.i.va. 01806630065);
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Roberta Brera;
NOMINA
Curatore il dott. Alessandro Massolo;
ORDINA
al curatore di procedere, con la massima sollecitudine e con i più opportuni strumenti, alla immediata ricognizione informale, anche mediante strumenti fotografici, dei beni esistenti nei locali di pertinenza della debitrice, e di procedere quindi all'inventario dei beni;
STABILISCE
che il giorno 21 maggio 2024 ore 10.45 ore, nella sede ed alla presenza del Giudice Delegato abbia luogo l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo.
ORDINA
Al debitore il deposito in Cancelleria, entro 3 giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale ove la documentazione sia tenuta a norma dell'art. 2215-bis del codice civile, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, e dell'elenco dei creditori corredato del loro domicilio digitale.
ASSEGNA
ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della debitrice il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
AUTORIZZA
il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, a:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
DISPONE
La prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 16.01.2024
Il Giudice rel.
Roberta Brera
Il Presidente
Antonella Dragotto