Sentenza 4 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 04/04/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2025, proposto da
IM S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B7297DFBAA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Calo', con domicilio eletto presso lo studio Giorgio Calò in Roma, via Savoia, 78;
contro
Comune di Fano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Romoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Centrale Unica di Committenza del Comune di Fano – C.U.C. Fano, Appalti e Contratti, non costituito in giudizio;
nei confronti
AN Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Basile, Alessandro Sciolla, Sergio Viale, Tommaso Rossi, Chiara Forneris, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) di Fano n. 1423 del 13 agosto 2025, con cui sono stati approvati gli atti e i verbali della procedura ad evidenza pubblica ed è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, 5° comma, D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione definitiva della “ Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole primarie site nel Comune di Fano, per il periodo settembre 2025-31 agosto 2030, per conto del Comune di Fano ” (CIG: B7297DFBAA), in favore dell'operatore economico AN Service S.r.l., notificata via PEC a IM S.r.l. Società Benefit in data 13 agosto 2025;
(b) dei verbali di gara n. 1) e n. 2) del 14 luglio 2025 (apertura e valutazione offerte tecniche) e del verbale di gara n. 3) del 17 luglio 2025 (assegnazione punteggi e apertura offerte economiche);
(c) del verbale di gara n. 4) del 17 luglio 2025 (verifica documentazione amministrativa) ;
(d) degli atti relativi al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e del conseguente giudizio di congruità ;
(e) della Determinazione n. 1206 del 14 luglio 2025 della Dirigente della C.U.C., con cui, ai sensi dell'art. 93 D. Lgs. n. 36/2023, è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;
(f) in parte qua e nei limiti dell'interesse della ricorrente, degli atti della “Gara europea a procedura telematica aperta per l'appalto del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale nei nidi comunali, nelle scuole dell'infanzia comunali e statali e scuole primarie site nel Comune di Fano, per il periodo settembre 2025-31 agosto 2030, per conto del Comune di Fano” (CIG: B7297DFBAA), indetta con Avviso pubblicato sul Supplemento della G.U.U.E. n. 109/2025 (Avviso n. 371674/2025) nonché, in data 10 giugno 2025, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) ai sensi dell'art. 84 e 85 D. Lgs. n. 36/2023, ivi inclusi (tra gli altri):
1) il Bando di Gara ;
2) il Disciplinare di Gara ;
3) il Capitolato Speciale d'Appalto;
(g) la Determinazione della Dirigente della C.U.C. di Fano n. 955 del 5 giugno 2025, di approvazione dello Schema del Bando di gara e del Disciplinare di Gara;
(h) la nota del Comune di Fano prot. n. 55480 del 4 giugno 2025, con cui è stata incaricata la C.U.C. di procedere alla indizione ed espletamento della gara in questione;
(i) la Determinazione a contrarre del Comune di Fano n. 654 del 24 aprile 2025, esecutiva dal 28 aprile 2025;
(j) di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque collegato o connesso ai provvedimenti impugnati;
nonché per la condanna dell'Amministrazione intimata in via principale
, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a disporre l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore di IM S.r.l. Società Benefit ovvero,
in subordine
alla rinnovazione del procedimento di valutazione delle offerte tecniche della Società odierna ricorrente e della controinteressata;
in via di ulteriore subordine
della domanda di risarcimento per equivalente del danno subito e subendo da IM S.r.l. Società Benefit, con riserva di specifica quantificazione in corso di causa;
nonché per la declaratoria d'inefficacia
ex artt. 122 e 124 c.p.a. del contratto d'appalto nelle more eventualmente stipulato tra il Comune di Fano e AN Service S.r.l., ancorché non conosciuto e/o non comunicato, con espressa dichiarazione di disponibilità, da parte di IM S.r.l. Società Benefit, al subentro nello stesso.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da DUSSMANN SERVICE S.R.L. il 31\10\2025:
- dei verbali nn. 2 e 3 della Commissione di gara nella parte in cui: - hanno assegnato a AN n. 79,8 punti di offerta tecnica e hanno riparametrato il punteggio di IM su n. 89,96 punti; - hanno applicato all’offerta di AN una illegittima decurtazione/penalità per la presunta violazione delle indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali della relazione tecnica; - non hanno escluso dalla gara l’offerta tecnica di IM per la presenza di dichiarazioni inveritiere e per la violazione delle condizioni essenziali di servizio; - non hanno applicato anche all’offerta di IM una decurtazione/penalità per la presunta violazione delle indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali della relazione tecnica; - hanno ammesso una modifica dell’offerta tecnica di IM in violazione dell’art. 101 D.Lgs. 36/2023; - hanno individuato un punteggio di n. 79,80 punti dell’offerta tecnica di AN (anziché un punteggio largamente superiore) e hanno individuato un punteggio totale di n. 79,77 punti dell’offerta tecnica di IM (anziché un punteggio largamente inferiore); - è stata riconosciuta la posizione ex aequo di AN e IM all’esito della valutazione; - del verbale n. 4 del 17/07/2025 del Seggio di gara e della Determina n. 1423 del 13/08/2025 nella parte in cui sono riportati i punteggi finali di AN e IM in n. 99,96 punti ciascuno e nella parte in cui IM è indicata come concorrente non esclusa dalla gara; - della nota prot. 85194 del 05/09/2025 (non nota nel suo tenore testuale) con cui il RUP ha chiesto di riconvocare la Commissione giudicatrice; - del verbale n. 4 della Commissione giudicatrice in data 10/09/2025; - del parere dell’Avvocatura Comunale del 04/09/2025 (non noto nel tenore testuale) in relazione all’istanza di autotutela di IM; - della nota prot. 91174 del 23/09/2025 con cui il RUP ha comunicato l’avvio del procedimento di annullamento della determina di aggiudicazione; - della nota prot. 97849 del 10/10/2025 di rigetto dell’istanza di archiviazione del procedimento di annullamento d’ufficio della Determina di aggiudicazione; - della nota prot. 99878 del 16/10/2025 di richiesta di chiarimenti a IM in seno al procedimento di verifica di congruità; - di tutti gli atti conseguenti e connessi alla modifica della graduatoria e alla collocazione al 1° posto di IM quali, a titolo esemplificativo, atti della verifica dei requisiti in capo a IM, atti della verifica di congruità dell’offerta e provvedimento di aggiudicazione a IM (ove adottato); - dell’art. 16 del Disciplinare di gara ove interpretato nel senso di legittimare/giustificare la decurtazione di punteggio tecnico e/o l’applicazione di una penalità sul punteggio tecnico in caso di presentazione di un’offerta tecnica che deroghi le indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali della relazione tecnica; - di tutta la lex specialis di gara, ove interpretata nel senso di legittimare/giustificare la decurtazione di punteggio tecnico e/o l’applicazione di una penalità sul punteggio tecnico in caso di presentazione di un’offerta tecnica che deroghi le indicazioni sulla modalità di redazione/limiti dimensionali; - di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente ove interpretato in senso difforme da quanto in questa sede argomentato; e per la conseguente condanna del Comune di Fano a: (i) in via principale: - in accoglimento del I motivo di ricorso incidentale, assegnare a AN Service n. 83,5 punti per l’offerta tecnica e riparametrare i punteggi tecnici finali in 90 punti per AN e n. 85,88 per IM, con collocazione al 1° posto dell’offerta di AN con n. 99,96 punti totali e al 2° posto l’offerta di IM con n. 95,88 punti totali; - in accoglimento del II motivo di ricorso incidentale: a) assegnare a AN Service n. 85,5 punti (illegittimamente decurtati con i verbali nn. 2, 3 e 4 della Commissione) e riparametrare i punteggi tecnici finali in 90 punti per AN e n. 83,96 per IM, con collocazione al 1° posto dell’offerta di AN con n. 99,96 punti totali e al 2° posto l’offerta di IM con n. 93,96 punti totali, b) ove venissero annullati solo gli atti successivi alla comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela, compreso il verbale n. 4 della Commissione, confermare i punteggi assegnati a AN e IM con il verbale n. 3 della Commissione, con conferma al 1° posto di AN; - in accoglimento del III motivo incidentale, applicare all’offerta di IM la penalizzazione di 0,10 ad almeno un sub-criterio con peso pari o superiore a 3 punti; - in accoglimento del IV motivo di ricorso incidentale, escludere l’offerta di IM in ragione della violazione delle condizioni minime del servizio; - in accoglimento del V motivo di ricorso incidentale, escludere l’offerta di IM in ragione della presentazione di dichiarazioni inveritiere nell’offerta tecnica; - confermare la collocazione al 1° posto della graduatoria di gara AN Service e l’aggiudicazione in suo favore dell’appalto; (ii) in via subordinata: - in accoglimento del motivo I, condannare la P.A. a ricalcolare i punteggi tecnici assegnati a AN secondo le indicazioni previste nella censura; - in accoglimento del motivo II e III, condannare la P.A. a ricalcolare i punteggi tecnici assegnati a AN e IM secondo le indicazioni previste nella censura; (iii) in via di ulteriore subordine, in accoglimento dei motivi IV e V (da scrutinare congiuntamente), condannare la P.A. alla rivalutazione dell’offerta tecnica di IM tenendo in considerazione quanto prospettato nei motivi sopraccitati; (iv) in via di estremo subordine, ove occorrer possa, condannare la P.A. alla rivalutazione dell’offerta tecnica di AN tenendo in considerazione quanto prospettato nei motivi sopraccitati; con espressa riserva di domandare il risarcimento dei danni tutti patiti e patiendi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fano e di AN Service S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 11 febbraio 2026, il pres. CO SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1.Vista la nota depositata in data 25.1.2026, con cui la IM S.r.l. Società Benefit, ricorrente in via principale, ha precisato che, con la sopravvenuta Determinazione del Comune di Fano n. 2205 del 28.11.2025 (impugnata dalla odierna controinteressata AN Service S.r.l con il RG n. 957del 2025, ancora pendente), è stato disposto l’annullamento d’ufficio, ex art. 21-nonies Legge n. 241/1990, della contestata aggiudicazione definitiva in favore di AN Service S.r.l. ed è stata disposta la contestuale aggiudicazione definitiva dell’appalto de quo in favore della medesima ricorrente principale IM S.r.l. Società Benefit, all’esito positivo delle verifiche di congruità dell’offerta della medesima IM S.r.l. Società Benefit, per cui, nella specie, si sarebbe verificata la cessazione della materia del contendere o, quantomeno, la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso principale e, di conseguenza, anche la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso incidentale proposto dalla AN Service S.r.l., stante la sua accessorietà rispetto al ricorso principale;
Vista la nota depositata in data 30.1.2026, con cui la controinteressata AN Service S.r.l. ha preso atto della predetta dichiarazione della ricorrente principale;
2.Ritenuto che, nella specie, a seguito dell’emanazione, nel corso del giudizio, della Determinazione del Comune di Fano n. 2205 del 28.11.2025, che ha assegnato alla ricorrente principale il bene della vita cui aspirava, in corrispondenza dell’interesse fondamentale su cu si è incentrata l’impugnativa, si è verificata l’integrale soddisfazione della pretesa dedotta in giudizio con il ricorso principale;
2.1. Ritenuto che l’interesse della AN Service S.r.l. -ricorrente in via incidentale al fine di ottenere, in sostanza, la conferma dell’aggiudicazione della gara in proprio favore- nel mutato quadro giuridico e fattuale, rimane tutto incentrato sulla decisione nel merito del RG n. 957del 2025, con cui ha impugnato la sopravvenuta Determinazione del Comune di Fano n. 2205 del 28.11.2025, dispositiva dell’aggiudicazione dell’appalto de quo in favore della IM S.r.l. Società Benefit, attuale ricorrente in via principale;
Ritenuto che, nel processo amministrativo, ed anche nel rito speciale appalti, la funzione del ricorso incidentale è quella di consentire l'unitarietà del processo attraverso la proposizione di domande il cui interesse sorge in dipendenza della domanda proposta in via principale ed il cui fine è quello di paralizzare la possibilità di accoglimento del ricorso principale, in sostanza introducendo una ragione ostativa che funziona come eccezione, nel senso che, pur atteggiandosi formalmente ad autonoma azione di impugnazione, si traduce in un mezzo di difesa in senso tecnico, con la conseguenza di collocarsi sempre in posizione accessoria rispetto all'oggetto del giudizio principale;
Ritenuto, conseguentemente, che l'inammissibilità, l'improcedibilità e l'irricevibilità del ricorso principale costituiscono motivo oggettivo di arresto all'esame del ricorso incidentale, a causa del venir meno della ragione che ha dato origine a quest'ultimo ( ex plurimis : Cons. Stato, Sez. V, 27.8.2025, n. 7120; TAR Campania Napoli, Sez. III, 14 febbraio 2022 n. 966; Cons. Stato, Sez. III, 5.5.2011 n. 2695; TAR Lombardia Milano, Sez. II, 4.6.2019 n. 1279; TAR Molise, Sez. I, 21.4.2016 n. 189; TAR Lazio Roma, Sez. III, 14.4. 2016 n. 4391; TAR Sicilia Catania, Sez. I, 18.1. 2016 n. 162; TAR Lazio Roma, Sez. II, 2.3.2012 n. 2156);
2.2.Ritenuto che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in relazione al ricorso principale, in quanto la pretesa di parte ricorrente -intesa ad ottenere il bene della vita corrispondente all’aggiudicazione- risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V° comma, c.p.a.;
2.3. Ritenuto, alla stregua dei precitati principi, che, nella specie, la cessazione della materia del contendere , dichiarata in relazione al ricorso principale, si riverbera in termini di improcedibilità sul ricorso incidentale, atteso il suo carattere accessorio rispetto al ricorso principale e che, pertanto, il ricorso incidentale va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, 1° comma, lett. c), c.p.a.;
3.Ritenuto che la peculiarità e la complessità della fattispecie consentono di disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, salvo il contributo unificato anticipato dalla ricorrente principale, che va posto a carico della P.A., mentre il contributo unificato anticipato dalla ricorrente incidentale rimane a carico della stessa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così statuisce:
-quanto al ricorso principale: dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;
- -quanto al ricorso incidentale: lo dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse , ai sensi dell’art. 35, 1° comma, lett. c), c.p.a.
Spese integralmente compensate tra le parti. Il contributo unificato, anticipato dalla parte ricorrente in via principale va posto a carico della P.A., mentre il contributo unificato anticipato dalla ricorrente incidentale rimane a carico della stessa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO SI, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Tommaso Capitanio, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| CO SI |
IL SEGRETARIO