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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17575 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26324/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] (c.f. ), con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Fabrizio Preziosi (c.f. ; C.F._2
Ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio Controparte_2 CP_3 dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente, , con ricorso depositato in data 24.06.2024 ha CP_1 convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di accertare Controparte_2
e dichiarare il proprio diritto ad acquisire la cittadinanza italiana, in via principale, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/92 e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 91/92.
Il ricorrente ha rappresentato di essere nato e cresciuto in Italia, a Roma, e di aver ivi sempre risieduto unitamente al proprio nucleo familiare, di etnia rom;
che i genitori, e sono entrambi nati a Niksic, Persona_1 CP_4 nell'attuale Montenegro, rispettivamente il 27.01.1964 e il 15.04.1964; che questi ultimi sono giunti in Italia nel 1984, in epoca precedente al crollo dell'ex
Jugoslavia, di cui erano cittadini, e di non aver mai più fatto ritorno nel luogo di
1 origine;
che per tale motivo non sono riconosciuti cittadini né hanno Parte_1
i requisiti per ottenere tale riconoscimento, come risulta dai certificati rilasciati dall'Ambasciata del Montenegro in Roma;
che pertanto i suddetti genitori risultano apolidi de facto e non hanno quindi potuto a loro volta trasmettere la cittadinanza ai figli;
che i procedimenti giudiziali intentati dai genitori hanno avuto esito negativo a causa del mancato tempestivo deposito della documentazione necessaria;
che il ricorrente, unitamente al nucleo familiare, risulta aver sempre vissuto nel Comune di Roma, presso diversi campi e centri di accoglienza per nomadi ove, tuttavia, non ha ricevuto l'avviso di cui al co. 2 dell'art. 33 D.L. n. 69 del 2013.
A supporto della propria domanda il ricorrente ha prodotto nel corso del giudizio: atto di nascita, rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di Roma il
27.12.2023; scheda vaccinale storica, rilasciata l'08.02.2016 da ASL Roma 2; dichiarazione di valutazione scolastica per l'anno scolastico 2015-2026, rilasciata da Scuola Primaria il 14.06.2016; certificato storico anagrafico Persona_2 individuale, rilasciato il 24.02.2025 da Comune di Roma;
dichiarazioni rilasciate da ente morale, il 31.07.2008 e il 10.06.2021 (domicilio del CP_5 nucleo); dichiarazione rilasciata da Camminare Insieme Onlus il 17.09.2009 (di conoscenza e attività del padre per il centro svolta dal padre del ricorrente); carta di dimora, rilasciata da il 09.01.2024; notifica di Controparte_6 allontanamento provvisorio del nucleo dal campo villaggio “Giordani”, del
05.11.2011; modulo di allontanamento provvisorio del nucleo dal Centro
Amarilli, in Roma, del 10.07.2013; passaporti iugoslavi di e CP_4
; n. 2 certificati rilasciati dall'Ambasciata del Montenegro per Persona_1
il 27.08.2013 e il 17.05.2021; certificato rilasciato CP_4 dall'Ambasciata del Montenegro per il 27.08.2013; certificato Persona_1 rilasciato dall'Ambasciata del Montenegro per il 17.05.2021; CP_1 richiesta certificato di decesso di (nonno materno del ricorrente) Persona_3
a Comune di Viterbo del 20.02.2025 e risposta negativa del 25.02.2025; certificato rilasciato dal Come di Roma il 14.04.2025 di cittadinanza “non attribuibile” all'epoca del decesso di (nonno paterno del Persona_4 ricorrente); passaporto della nonna del ricorrente, rilasciato il Parte_1
21.08.2018; sentenze di rigetto delle domande di apolidia di e Persona_1
2 rispettivamente del 20.10.2020 e del 17.06.2021, emesse da I sez. CP_4 civile del Tribunale Ordinario di Roma;
sentenza del 13.09.2025, pubblicata il
17.09.2025, nrg. 20419/2024, emessa da XVIII sez. civile del Tribunale Ordinario di Roma, di riconoscimento della cittadinanza ex art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/92 di
(sorella del ricorrente). Controparte_7
Con decreto del 24.09.2024 è stata fissata udienza per il giorno 28.01.2025 successivamente rinviata per assegnazione a diverso ruolo al 31.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 10.01.2025, chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alle note e alla documentazione allegata. In particolare, evidenziato il proprio ruolo di soggetto passivo formale, la
PA ha rilevato la carenza documentale a supporto del diritto vantato, richiamando i provvedimenti emessi nei confronti dei genitori del ricorrente e, per quel che concerne la domanda subordinata, rilevando, in particolare, la mancata giustificazione della tardività dell'istanza e la mancata iscrizione anagrafica del ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato note contestando quanto ex adverso dedotto e, integrata la documentazione in atti, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, in particolare, evidenziando l'intervenuto riconoscimento della cittadinanza ex art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/92 in favore della sorella, CP_7
[...]
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta, con riconoscimento in favore del ricorrente della cittadinanza italiana, per i motivi che seguono.
È bene ricordare che l'apolide è la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino in base al proprio ordinamento giuridico. Tale definizione entra nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 10 della Costituzione, che rinvia ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare, per quel che qui interessa, all'art. 1 della Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/1962. In altri termini, l'apolide è colui che abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello Stato di residenza, al tempo stesso non essendo
3 titolare di garanzie equipollenti a quelle legate alla cittadinanza né di una protezione speciale garantita da organismi internazionali.
Ai fini dell'accertamento di tale status di apolidia, si tratta di verificare, mediante un'indagine di tipo indiziario, che la persona in questione non abbia titolo alla cittadinanza di tutti quegli Stati – e solo di quelli – con i quali essa vanti un collegamento stretto (fondato, a seconda dei casi, sulla propria nascita, sulla propria stabile e continua residenza o sulla nascita e cittadinanza dei genitori). Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) “è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente”. Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa della cittadinanza con riferimento ad ogni Stato (prova che sarebbe, appunto,
“diabolica”), si può ritenere che il parametro della sufficienza indiziaria sia soddisfatto, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, qualora il mancato acquisto della cittadinanza risulti provato con riguardo a quegli Stati con i quali il richiedente abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente è nato in [...] nel 2003, precisamente a Roma, come risulta dall'atto di nascita rilasciato dal Comune di
Roma, da e entrambi nati a Niksic, attuale Persona_1 CP_4
Montenegro, rispettivamente il 27.01.1964 e il 15.04.1964. In Italia il ricorrente ha poi sempre vissuto e vive tuttora, come si evince dalla copiosa documentazione in atti, sopra elencata, oltre a essere tale elemento non contestato dall'amministrazione costituita.
Ebbene, il ricorrente afferma che nessuno dei genitori, nati nel territorio dell'allora Repubblica di Jugoslavia, attualmente Montenegro, originariamente cittadini jugoslavi, siano mai stati iscritti nel registro dei cittadini del Montenegro, avendo entrambi lasciato la Jugoslavia prima della sua dissoluzione e della formazione, dapprima della Federazione Jugoslava, composta da Montenegro e
Serbia, e successivamente della Repubblica di Montenegro, dichiaratasi indipendente nel 2006.
La condizione dei genitori del ricorrente si ritiene supportata da tutto quanto in atti. Invero, come rilevato anche nell'ambito del giudizio nrg. 20419/2024,
4 sebbene le richiamate sentenze emesse da Codesto Tribunale, ovvero, la sent. n.
15113/2020 pubblicata in data 02.11.2020 e la sent. n. 11789/2021 pubblicata in data 08.07.2021, con le quali non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dello status di apolide in favore dei genitori in mancanza di documentazione a supporto della domanda, dal compendio istruttorio in atti emerge che gli stessi debbano essere considerati, da un punto di vista sostanziale, apolidi di fatto. Il suddetto status emerge anzitutto dalle certificazioni di non possesso della cittadinanza rilasciate dall'Ambasciata del Parte_1
Montenegro a Roma in ordine alle istanze avanzate da questi ultimi nonché dal ricorrente stesso, le quali espressamente dichiarano che i suddetti soggetti non sono cittadini di tale Paese né possiedono alcuna delle condizioni per determinare la cittadinanza del Montenegro ai sensi della normativa vigente. Inoltre, l'ulteriore documentazione in atti attesta la presenza e gli spostamenti nel tempo della famiglia in vari luoghi del territorio capitolino, la quale, unitamente considerata la documentazione scolastica e vaccinale del ricorrente, nonché quella della sorella, richiamata nel relativo provvedimento altresì in atti, dimostrano la presenza continuativa del ricorrente e del nucleo sul territorio nazionale. Tutto quanto considerato può dunque affermarsi che le circostanze invocate ed allegate possono essere sussunte nella qualificazione di apolidia di fatto, figura riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni (cfr. Cass. n. 24407/2021; Cass.
n. 32785/2022; Cass. 7120/2022) e che i genitori del ricorrente fossero dunque apolidi di fatto al momento della nascita di quest'ultimo.
In presenza di simili circostanze, dispone l'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n.
91/1992 che è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Tale disposizione si pone in linea con il principio di riduzione dell'apolidia, così come sancito dalla relativa Convenzione del 1961 e con il diritto ad acquisire una cittadinanza di cui all'art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo, entrambe ratificate dallo Stato italiano.
In conclusione, considerato lo status di apolidia di fatto dei genitori del ricorrente nonché considerato che lo stesso è nato, ha sempre vissuto e tuttora vive in Italia senza avere collegamento di alcun tipo con alcun altro Stato, come dimostrato nel
5 corso del presente giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento in suo favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma
1, lett. b) della legge n. 91/1992.
Le spese di lite possono essere compensate stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso, per l'effetto riconosce il diritto di , nato il CP_1
06.03.2003 a Roma (RM), alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B, della legge n. 91 del 1992 e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della suddetta cittadinanza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 31 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lilla De Nuccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26324/2024 promossa da:
, nato il [...] a [...] (c.f. ), con il CP_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Fabrizio Preziosi (c.f. ; C.F._2
Ricorrente contro
, in persona del con il patrocinio Controparte_2 CP_3 dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente, , con ricorso depositato in data 24.06.2024 ha CP_1 convenuto in giudizio il chiedendo al Tribunale di accertare Controparte_2
e dichiarare il proprio diritto ad acquisire la cittadinanza italiana, in via principale, ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/92 e, in via subordinata, ai sensi dell'art. 4 co. 2 L. 91/92.
Il ricorrente ha rappresentato di essere nato e cresciuto in Italia, a Roma, e di aver ivi sempre risieduto unitamente al proprio nucleo familiare, di etnia rom;
che i genitori, e sono entrambi nati a Niksic, Persona_1 CP_4 nell'attuale Montenegro, rispettivamente il 27.01.1964 e il 15.04.1964; che questi ultimi sono giunti in Italia nel 1984, in epoca precedente al crollo dell'ex
Jugoslavia, di cui erano cittadini, e di non aver mai più fatto ritorno nel luogo di
1 origine;
che per tale motivo non sono riconosciuti cittadini né hanno Parte_1
i requisiti per ottenere tale riconoscimento, come risulta dai certificati rilasciati dall'Ambasciata del Montenegro in Roma;
che pertanto i suddetti genitori risultano apolidi de facto e non hanno quindi potuto a loro volta trasmettere la cittadinanza ai figli;
che i procedimenti giudiziali intentati dai genitori hanno avuto esito negativo a causa del mancato tempestivo deposito della documentazione necessaria;
che il ricorrente, unitamente al nucleo familiare, risulta aver sempre vissuto nel Comune di Roma, presso diversi campi e centri di accoglienza per nomadi ove, tuttavia, non ha ricevuto l'avviso di cui al co. 2 dell'art. 33 D.L. n. 69 del 2013.
A supporto della propria domanda il ricorrente ha prodotto nel corso del giudizio: atto di nascita, rilasciato dall'Ufficio di stato civile del Comune di Roma il
27.12.2023; scheda vaccinale storica, rilasciata l'08.02.2016 da ASL Roma 2; dichiarazione di valutazione scolastica per l'anno scolastico 2015-2026, rilasciata da Scuola Primaria il 14.06.2016; certificato storico anagrafico Persona_2 individuale, rilasciato il 24.02.2025 da Comune di Roma;
dichiarazioni rilasciate da ente morale, il 31.07.2008 e il 10.06.2021 (domicilio del CP_5 nucleo); dichiarazione rilasciata da Camminare Insieme Onlus il 17.09.2009 (di conoscenza e attività del padre per il centro svolta dal padre del ricorrente); carta di dimora, rilasciata da il 09.01.2024; notifica di Controparte_6 allontanamento provvisorio del nucleo dal campo villaggio “Giordani”, del
05.11.2011; modulo di allontanamento provvisorio del nucleo dal Centro
Amarilli, in Roma, del 10.07.2013; passaporti iugoslavi di e CP_4
; n. 2 certificati rilasciati dall'Ambasciata del Montenegro per Persona_1
il 27.08.2013 e il 17.05.2021; certificato rilasciato CP_4 dall'Ambasciata del Montenegro per il 27.08.2013; certificato Persona_1 rilasciato dall'Ambasciata del Montenegro per il 17.05.2021; CP_1 richiesta certificato di decesso di (nonno materno del ricorrente) Persona_3
a Comune di Viterbo del 20.02.2025 e risposta negativa del 25.02.2025; certificato rilasciato dal Come di Roma il 14.04.2025 di cittadinanza “non attribuibile” all'epoca del decesso di (nonno paterno del Persona_4 ricorrente); passaporto della nonna del ricorrente, rilasciato il Parte_1
21.08.2018; sentenze di rigetto delle domande di apolidia di e Persona_1
2 rispettivamente del 20.10.2020 e del 17.06.2021, emesse da I sez. CP_4 civile del Tribunale Ordinario di Roma;
sentenza del 13.09.2025, pubblicata il
17.09.2025, nrg. 20419/2024, emessa da XVIII sez. civile del Tribunale Ordinario di Roma, di riconoscimento della cittadinanza ex art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/92 di
(sorella del ricorrente). Controparte_7
Con decreto del 24.09.2024 è stata fissata udienza per il giorno 28.01.2025 successivamente rinviata per assegnazione a diverso ruolo al 31.10.2025, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c.
L'amministrazione convenuta si è costituita in giudizio in data 10.01.2025, chiedendo il rigetto del ricorso e riportandosi alle note e alla documentazione allegata. In particolare, evidenziato il proprio ruolo di soggetto passivo formale, la
PA ha rilevato la carenza documentale a supporto del diritto vantato, richiamando i provvedimenti emessi nei confronti dei genitori del ricorrente e, per quel che concerne la domanda subordinata, rilevando, in particolare, la mancata giustificazione della tardività dell'istanza e la mancata iscrizione anagrafica del ricorrente.
Parte ricorrente ha depositato note contestando quanto ex adverso dedotto e, integrata la documentazione in atti, ha insistito per l'accoglimento delle rassegnate conclusioni, in particolare, evidenziando l'intervenuto riconoscimento della cittadinanza ex art. 1 co. 1 lett. b) L. 91/92 in favore della sorella, CP_7
[...]
*****
La domanda è fondata e deve essere accolta, con riconoscimento in favore del ricorrente della cittadinanza italiana, per i motivi che seguono.
È bene ricordare che l'apolide è la persona che nessuno Stato riconosce come proprio cittadino in base al proprio ordinamento giuridico. Tale definizione entra nell'ordinamento italiano in forza dell'art. 10 della Costituzione, che rinvia ai trattati internazionali per la disciplina della condizione giuridica dello straniero, e in particolare, per quel che qui interessa, all'art. 1 della Convenzione di New York del 1954 sullo status degli apolidi, ratificata in Italia con legge n. 306/1962. In altri termini, l'apolide è colui che abbia perso la cittadinanza originaria e non abbia acquisito quella dello Stato di residenza, al tempo stesso non essendo
3 titolare di garanzie equipollenti a quelle legate alla cittadinanza né di una protezione speciale garantita da organismi internazionali.
Ai fini dell'accertamento di tale status di apolidia, si tratta di verificare, mediante un'indagine di tipo indiziario, che la persona in questione non abbia titolo alla cittadinanza di tutti quegli Stati – e solo di quelli – con i quali essa vanti un collegamento stretto (fondato, a seconda dei casi, sulla propria nascita, sulla propria stabile e continua residenza o sulla nascita e cittadinanza dei genitori). Per il riconoscimento della condizione di apolidia, infatti, secondo consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, Corte d'Appello di Roma, Sez. I, 22.04.2003) “è sufficiente (...) che sussista una prova indiziaria, essendo evidentemente diabolica la prova rigorosa che nessuno Stato consideri suo cittadino il richiedente”. Sul piano meramente probatorio, non essendo possibile fornire prova negativa della cittadinanza con riferimento ad ogni Stato (prova che sarebbe, appunto,
“diabolica”), si può ritenere che il parametro della sufficienza indiziaria sia soddisfatto, ai fini del riconoscimento dello status di apolide, qualora il mancato acquisto della cittadinanza risulti provato con riguardo a quegli Stati con i quali il richiedente abbia intrattenuto rapporti rilevanti tali da dar vita ad un collegamento.
Ciò premesso, nel caso di specie, il ricorrente è nato in [...] nel 2003, precisamente a Roma, come risulta dall'atto di nascita rilasciato dal Comune di
Roma, da e entrambi nati a Niksic, attuale Persona_1 CP_4
Montenegro, rispettivamente il 27.01.1964 e il 15.04.1964. In Italia il ricorrente ha poi sempre vissuto e vive tuttora, come si evince dalla copiosa documentazione in atti, sopra elencata, oltre a essere tale elemento non contestato dall'amministrazione costituita.
Ebbene, il ricorrente afferma che nessuno dei genitori, nati nel territorio dell'allora Repubblica di Jugoslavia, attualmente Montenegro, originariamente cittadini jugoslavi, siano mai stati iscritti nel registro dei cittadini del Montenegro, avendo entrambi lasciato la Jugoslavia prima della sua dissoluzione e della formazione, dapprima della Federazione Jugoslava, composta da Montenegro e
Serbia, e successivamente della Repubblica di Montenegro, dichiaratasi indipendente nel 2006.
La condizione dei genitori del ricorrente si ritiene supportata da tutto quanto in atti. Invero, come rilevato anche nell'ambito del giudizio nrg. 20419/2024,
4 sebbene le richiamate sentenze emesse da Codesto Tribunale, ovvero, la sent. n.
15113/2020 pubblicata in data 02.11.2020 e la sent. n. 11789/2021 pubblicata in data 08.07.2021, con le quali non sono stati ritenuti sussistenti i requisiti richiesti ai fini del riconoscimento dello status di apolide in favore dei genitori in mancanza di documentazione a supporto della domanda, dal compendio istruttorio in atti emerge che gli stessi debbano essere considerati, da un punto di vista sostanziale, apolidi di fatto. Il suddetto status emerge anzitutto dalle certificazioni di non possesso della cittadinanza rilasciate dall'Ambasciata del Parte_1
Montenegro a Roma in ordine alle istanze avanzate da questi ultimi nonché dal ricorrente stesso, le quali espressamente dichiarano che i suddetti soggetti non sono cittadini di tale Paese né possiedono alcuna delle condizioni per determinare la cittadinanza del Montenegro ai sensi della normativa vigente. Inoltre, l'ulteriore documentazione in atti attesta la presenza e gli spostamenti nel tempo della famiglia in vari luoghi del territorio capitolino, la quale, unitamente considerata la documentazione scolastica e vaccinale del ricorrente, nonché quella della sorella, richiamata nel relativo provvedimento altresì in atti, dimostrano la presenza continuativa del ricorrente e del nucleo sul territorio nazionale. Tutto quanto considerato può dunque affermarsi che le circostanze invocate ed allegate possono essere sussunte nella qualificazione di apolidia di fatto, figura riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità in diverse occasioni (cfr. Cass. n. 24407/2021; Cass.
n. 32785/2022; Cass. 7120/2022) e che i genitori del ricorrente fossero dunque apolidi di fatto al momento della nascita di quest'ultimo.
In presenza di simili circostanze, dispone l'art. 1, comma 1, lett. b) della legge n.
91/1992 che è cittadino italiano “chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. Tale disposizione si pone in linea con il principio di riduzione dell'apolidia, così come sancito dalla relativa Convenzione del 1961 e con il diritto ad acquisire una cittadinanza di cui all'art. 7 della Convenzione dei diritti del fanciullo, entrambe ratificate dallo Stato italiano.
In conclusione, considerato lo status di apolidia di fatto dei genitori del ricorrente nonché considerato che lo stesso è nato, ha sempre vissuto e tuttora vive in Italia senza avere collegamento di alcun tipo con alcun altro Stato, come dimostrato nel
5 corso del presente giudizio, si ritengono sussistenti i presupposti ai fini del riconoscimento in suo favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma
1, lett. b) della legge n. 91/1992.
Le spese di lite possono essere compensate stante l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- accoglie il ricorso, per l'effetto riconosce il diritto di , nato il CP_1
06.03.2003 a Roma (RM), alla cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. B, della legge n. 91 del 1992 e, per l'effetto, ordina al Controparte_2
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della suddetta cittadinanza;
- dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Alla Cancelleria per il seguito di competenza.
Roma, 31 ottobre 2025
Il giudice dott.ssa Lilla De Nuccio
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