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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/07/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.1318 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Indirizzo Parte_1
Telematico, presso lo studio dell'Avv. MONTIS MORALVIA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
nata a [...], il [...], elettivamente domiciliato CP_1
in VIA TRIESTE 09038 SERRAMANNA, presso lo studio dell'Avv. MARONGIU DALMIRO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
Pagina 1 PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale pronunciare il divorzio alle seguenti condizioni: CP_ la casa coniugale rimarrà assegnata alla per un anno allo scopo di consentirle di vivervi assieme al figlio Per_1
Part CP_ il corrisponderà ancora per un anno alla la somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e parteciperà nella misura del 50% alle spese straordinarie.
Spese compensate.”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile tra
. Parte_1 CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra con ricorso depositato da Parte_1 CP_1
LAI in data 04/03/2024 e regolare costituzione della in data 29.11.2024, all'udienza del CP_1
04.02.2025, le parti, personalmente comparse, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 17.01.2013) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 04.03.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio tra Parte_1 CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra
Pagina 2 le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a SERRAMANNA il 26/01/2008 tra nato a [...], il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
MONREALE (SU), il 23/08/1962, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n.2, parte I, anno 2008 - Comune di SERRAMANNA).
Sull'accordo delle parti:
2. assegna la casa coniugale alla per un anno allo scopo di consentirle di vivervi assieme CP_1
al figlio Per_1
CP_
3. dispone a carico di l'obbligo di corrispondere, ancora per un anno, alla la somma Parte_1
di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre al 50% alle spese straordinarie.
4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
.
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