CA
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 23/12/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 190/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Rita Carosella Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Federico Scioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 190/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 10/01/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1160/14 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLESANTI ALDA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE DI PIEMONTE C/O STUDIO BUCCI 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRERI ANNA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DEI FABBRI, N.35 86079 VENAFRO presso il difensore
APPELLATO
(già , CP_2 Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/4/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante , l'avv. COLESANTI ALDA chiede che la Corte voglia così Parte_1 provvedere:
“1) dichiarare inammissibile/improcedibile e comunque infondato l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 277/14 emesso dal Tribunale di Isernia in data 10.07.2014, notificato al Parte_1
in data 21.08.2014;
[...]
2) accertare e dichiarare l'inesigibilità e infondatezza del credito vantato dalla
[...] in vista degli inadempimenti e negligenze della Ditta;
CP_1
3) accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta e gli accessori come specificati nel
Pag. 1 a 6 richiamato D.I. n. 277/14;
4) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del delle spese e competenze professionali, oltre rimborso Parte_1 forfetario da determinarsi nella misura del 15%, ed oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellata l'avv. FERRERI ANNA chiede che la Corte voglia così Controparte_1 provvedere:
“In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi suesposti al capitolo sub. A) della comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
- rigettare integralmente l'appello principale proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e confermare integralmente la sentenza n.6/2022 emessa dal Tribunale di Isernia2.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto Ingiuntivo n. 277/2014 del 21.08.2014 il Tribunale di Isernia ingiungeva al il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 Controparte_1 98.221,44, oltre interessi fino al soddisfo e spese di procedura. La somma richiesta era relativa al mancato pagamento di parte della fattura emessa in data 15.11.2012, relativa al pagamento finale residuo per la regolare esecuzione del contratto di appalto pubblico, stipulato in data 26/4/12, relativo alla “fornitura di un sistema di bike sharing nel Comune di e della relativa Pt_1 manutenzione ed assistenza tecnica”.
Il proponeva opposizione con citazione spedita per la notificazione il Parte_1 30/9/14, chiedendo di accertare l'inesigibilità e l'infondatezza del credito e la giustificata sospensione del pagamento a causa degli inadempimenti della ditta;
chiedeva che fosse dichiarata non dovuta la somma ingiunta.
Si costituiva l'appaltatrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva accertare e dichiarare che gli inadempimenti eccepiti alla erano imputabili interamente alla società Controparte_1 Controparte_3 subappaltatrice, la quale era tenuta a tenere indenne la dalla sospensione Controparte_1 del pagamento adottata dall'Ente, oltre che a manlevarla dalla rifusione di eventuali danni e dall'applicazioni di penali;
chiedeva la chiamata in causa della subappaltatrice.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva la chiedendo Controparte_3 il rigetto delle domande contro di lei proposte;
chiedeva di accertare il credito della Controparte_3 nei confronti della e di dichiarare quest'ultima tenuta al pagamento della Controparte_1 somma dovuta in favore della e di condannare la convenuta, in solido con il Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della della somma di € 59.800,00, oltre iva, o alla Parte_1 Controparte_3 diversa somma accertata in corso di causa.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 6/2022 pubblicata il 10/01/2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava il al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1 [...]
; compensava le spese di giudizio tra la e la Parte_2 CP_1 CP_2
Il Tribunale rilevava che l'obbligo di manutenzione a carico della era venuto a CP_1 cessare per effetto dei certificati di regolare esecuzione dei lavori (12.11.2012) o, al più, di quello di collaudo (27.05.2013), a distanza di un anno rispettivamente da dette date;
la circostanza della
“contestazione” e della richiesta di intervento da parte del di cui alla nota Parte_1
n.22549 del 18.09.2014, collocandosi oltre il periodo contrattualmente prefissato, non era più imputabile alla rimanendo l'inadempimento del all'obbligo di pagamento;
Controparte_1 Pt_1 con riferimento all'obbligo manutenzione sul software, il servizio era stato attivato in data 07.08.2013, e l'assistenza risultava dovuta fino al 7.08.2014; fino a tale data la aveva CP_1 effettuato la manutenzione contrattualmente pattuita -come dimostrava la richiesta di intervento
Pag. 2 a 6 da parte dell'Ente del 6.08.2014, seguita dal pronto intervento dell'appaltatrice appena due giorni dopo;
fino alla scadenza dell'anno contrattuale, la aveva svolto l'assistenza Controparte_1 dovuta, dovendosi riconoscere che anche l'assistenza sul software;
attesa la natura e la qualità delle certificazioni indicate, del resto seguite da attivazione del servizio di bike sharing, sia pur interrotto a più riprese, si doveva concludere per la non fondatezza dell'opposizione del comune;
l'inadempimento eccepito dall'appaltante non era ascrivibile alla appaltatrice, essendo l'obbligo di manutenzione scaduto;
le domande volte a far valere una qualche responsabilità contrattuale della subappaltatrice non potevano in ogni caso essere accolte, perché risultava, tra l'altro, fondata l'eccezione di prescrizione della terza chiamata;
le contestazioni, comunque mai comunicate alla non rientravano nella sfera di competenza e nell'oggetto degli Controparte_3 obblighi assunti da quest'ultima, sì da doversi in ogni caso ritenere che la domanda di manleva era infondata;
in relazione alla domanda di pagamento avanzata dalla subappaltatrice, l'art. 7 del contratto di subappalto statuiva espressamente che “il pagamento delle fatture emesse verrà effettuato dalla subappaltatrice da parte della concedente entro 10 giorni dall'incasso dalla committente”; detto credito pertanto sarebbe stato esigibile solo dal momento in cui il Pt_1 avrebbe saldato il proprio debito nei confronti dell'opposta.
Il proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il Parte_1 3/6/22 e iscritta a ruolo il 07/06/2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) dichiarare inammissibile/improcedibile e comunque infondato l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 277/14 emesso dal Tribunale di Isernia in data 10.07.2014, notificato al Parte_1
in data 21.08.2014;
[...]
2) accertare e dichiarare l'inesigibilità e infondatezza del credito vantato dalla
[...] in vista degli inadempimenti e negligenze della Ditta;
CP_1
3) accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta e gli accessori come specificati nel richiamato D.I. n. 277/14;
4) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfetario da determinarsi nella misura del 15%, ed oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la contestando l'inammissibilità dell'appello e nel Controparte_1 merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza dell' 11/4/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della regolarmente CP_2 notificata e non costituita.
Va dato atto del passaggio in giudicato della statuizione relativa alla domanda di manleva proposta dall'appaltatore e della domanda di pagamento proposta dal subappaltatore, non essendo stato proposto appello avverso le relative statuizioni emesse nella sentenza impugnata.
2.2. L'eccezione ex art. 348 bis cpc è superata dall'avvenuta rimessione della causa in decisione.
2.3. Non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si
Pag. 3 a 6 assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello, -“erroneità della motivazione per erronea valutazione dei fatti e presupposto erroneo. difetto assoluto di motivazione” - il lamenta che il Parte_1 Capitolato Speciale d'Appalto prescriveva l'obbligo di manutenzione a carico della “per CP_1 l'intero periodo contrattuale (1 anno dalla data di accertamento della regolare esecuzione dell'intera fornitura)”; a seguito dell'avvenuto collaudo del 27.05.13 e dell'attivazione del servizio avvenuta in data 07.08.13, il Comune rilevava immediatamente il difettoso funzionamento del sistema e con nota n. 2718 del 29.08.13, richiamando le numerose criticità riscontrate, richiedeva all'impresa un intervento risolutivo di manutenzione e sistemazione;
tale Controparte_1 documento, che non era stato preso in considerazione dal Tribunale, comprovava la contestazione del difettoso funzionamento durante il periodo di vigenza del contratto;
l'impresa garantiva la risoluzione dei problemi riscontrati con un piano di interventi non rispettato;
con la nota prot. 588/37 del 09/01/2014 il confermando e ribadendo le disfunzioni riscontrate, invitava la Pt_1 società ad una (ennesima) riunione “al fine di dare la piena funzionalità del servizio stesso”; anche tale documento non era stato considerato dal Tribunale;
era errata l'affermazione del Tribunale che il aveva sollevato la prima contestazione solo con la nota n.22549 del 18.09.2014, Pt_1 nota che verrebbe a collocarsi quindi, secondo il Tribunale, oltre il periodo contrattualmente prefissato;
anche il cattivo funzionamento del software era stato subito segnalato già con la nota prot. 2718 del 29.08.2013 e successivamente sempre ribadito.
4. Con il secondo motivo di appello -“erroneità della motivazione per presupposto erroneo ed errore di diritto per non aver applicato la sospensione al termine contrattuale per il periodo di interruzione del servizio per cattivo funzionamento”- , si contesta che a causa dei malfunzionamenti, il sistema di bike sharing veniva disattivato nel febbraio 2014, in attesa degli interventi garantiti dall'impresa, per essere poi riattivato in data 20.6.14; ai fini del computo il termine contrattuale dell'anno doveva ritenersi la sospensione della decorrenza dalla data di contestazione, per ricominciare a decorrere una volta risolto il problema;
ove il Tribunale avesse tenuto conto della nota prot. 2718 del 29.08.2013, della nota prot. 588/37 del 09/01/2014 e dell'inevitabile disattivazione del servizio intervenuta nel febbraio 2014, non avrebbe giudicato tardive e non eccepibili le contestazioni sollevate dal in ordine all'obbligo contrattuale di Pt_1 manutenzione e assistenza tecnica a carico della;
la stessa nei primi mesi del CP_1 CP_1 2014 procedeva ad alcuni interventi, che determinavano il in vista delle rassicurazioni Pt_1 della impresa ed a causa delle continue pressanti richieste dei cittadini, a riattivare il sistema in data 20.6.14; il Comune ribadiva e segnalava i problemi che impedivano il corretto funzionamento del sistema ed il successivo definitivo arresto con nota 17619 del 15.7.14; ricorrevano i presupposti per la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile, che legittimava il rifiuto dell'adempimento della controprestazione.
5. Ritiene la Corte che i motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, siano infondati e che la sentenza impugnata debba essere confermata, con le integrazioni che seguono.
In via preliminare, va rilevato che, in relazione all'obbligo di manutenzione del servizio di bike sharing, il certificato di regolare esecuzione dell'appalto veniva emesso in data 12.11.2012; il Capitolato Speciale d'Appalto prescrive l'obbligo di manutenzione “per l'intero periodo contrattuale”, pari ad 1 anno dalla data di accertamento della regolare esecuzione dell'intera fornitura;
l'onere di manutenzione a carico della deve pertanto ritenersi cessato Controparte_1 in data 12.11.2013; in relazione all'obbligo di assistenza al software, il Capitolato d'Appalto stabilisce l'assistenza per il periodo contrattuale di anni 1, a partire dalla data di avvio del servizio;
come è incontestato tra le parti, il servizio è stato attivato in data 07.08.2013; l'assistenza pertanto risulta dovuta fino al 7.08.2014.
5.1. In via preliminare, va confermato che sia il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12.11.2012, sia il collaudo dei lavori del 27.05.2013, certificano incontestabilmente la regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto del 26.04.2012; le contestazioni avanzate dal riguardano solo l'ulteriore (e residuale) obbligo contrattuale di manutenzione e di Pt_1
Pag. 4 a 6 assistenza al software, peraltro limitato alla durata di anni 1, dalle scadenze indicate nel contratto e nel capitolato di appalto.
Più specificamente, per la manutenzione, il Capitolato Speciale d'Appalto prevede la durata
“per il periodo contrattuale di 1 anno dalla data di accertamento della regolare esecuzione dell'intera fornitura”; il certificato di regolare esecuzione veniva emesso in data 12.11.2012; ne consegue che l'obbligo di manutenzione è venuto a scadere il 12/11/2013; per l'assistenza al software il Capitolato d'Appalto stabilisce l'assistenza per il periodo contrattuale di anni 1, a partire dalla data di avvio del servizio, attivato in data 07.08.2013, come non contestato tra le parti;
l'assistenza pertanto risulta dovuta fino al 7.08.2014.
Preliminarmente, va ritenuto che è corretta la sentenza nella parte in cui ha rilevato che la nota n.22549 del 18.09.2014 è stata emessa in periodo di tempo nel quale l'obbligo contrattuale di manutenzione e di assistenza al software era cessato per scadenza del termine.
Va pure dato atto che il Tribunale ha dato atto della sussistenza di episodi di interruzioni del servizio “a più riprese”, che poi veniva seguito da riattivazione, motivo per cui ha ritenuto infondate le contestazioni di cui all'opposizione.
A tanto, deve aggiungersi che dalla stessa determina n. 258 del 19/6/13 del Comune di risulta che era stata richiesta all'impresa l'esecuzione e sistemazione di alcune opere Pt_1 necessarie per il rispetto di quanto concordato nel corso della riunione del 09.04.2013, e per le quali l'Impresa si era dichiarata pronta ad intervenire entro il termine di una settimana, senza che siano stati mossi addebiti specifici alla ditta appaltatrice circa la mancata esecuzione successiva.
Parte appellante ha contestato di aver inviato note relative a disfunzioni prima della scadenza del termine contrattuale, e precisamente le note n. 2718 del 29.08.13 e n. prot. 588/37 del 09/01/2014 ed ha pure contestato la sospensione del servizio dal febbraio 2014 al giugno 2014.
Osserva la Corte che, quanto alla nota n. 2718 del 29.08.13, dalla lettura della stessa risulta che vengono riscontrate problematiche relative al software, nonché agli impianti, come p.es. malfunzionamenti di alcuni lucchetti e alcune biciclette e necessità di sistemazione di alcuni totem;
la nota n. prot. 588/37 del 09/01/2014 riporta unicamente il fatto che si erano verificate
“lamentele e rimostranze di numerosi cittadini”, motivo per cui veniva convocata una riunione con l'impresa appaltatrice dei lavori.
Ciò premesso, va rilevato che il servizio, pure in presenza di malfunzionamenti, è restato attivo, salvo il periodo di sospensione, indicato dal febbraio 2014 al giugno dello stesso anno;
proprio per il fatto che il servizio è stato riattivato in data 20.6.14, deve dedursi che sia stata effettuata l'assistenza, alla quale l'appaltatore era obbligato (peraltro al febbraio e al giugno 2014 l'appaltatore era obbligato unicamente per l'assistenza al software, essendo cessato l'obbligo di manutenzione generico, cessato al novembre 2013); alla scadenza del termine per l'assistenza il servizio era attivo.
Del tutto infondata è l'eccezione (peraltro proposta per la prima volta in appello) relativa al fatto che il periodo nel quale il servizio era stato sospeso doveva essere detratto dal periodo di tempo stabilito in contratto, con prolungamento del termine finale di un periodo di tempo pari alla sospensione, tenuto conto che nessuna clausola del contratto prevedeva una tale protrazione del termine finale.
Ne consegue che, come ritenuto dal Tribunale, pur essendovi state interruzioni e malfunzionamenti, e tenuto conto del fatto che l'opera che già era stata collaudata positivamente ed ha continuato ad essere attiva, non può ritenersi configurato un inadempimento all'obbligo di manutenzione e assistenza tale da legittimare la sospensione del pagamento del residuo del corrispettivo dovuto per l'intero contratto di appalto ed il rifiuto alla corresponsione del detto pagamento.
Nel contratto di appalto, qualora l'eccezione di inadempimento abbia riguardo solo ad alcuni vizi o incompletezze dell'opera, essa è efficace nei limiti del corrispondente importo;
pertanto, il committente, operate le necessarie compensazioni, è obbligato al pagamento del residuo corrispettivo per i lavori esenti da vizi ( C. 5869/2007).
Pag. 5 a 6 Ciò premesso, osserva la Corte che il aveva l'onere di dare specifica indicazione e Pt_1 specifica prova dei concreti malfunzionamenti del servizio, imputabili all'appaltatore, e di dare specifica indicazione della quantificazione dell'equivalente monetario dei detti malfunzionamenti contestati;
di contro risulta incontestata la prova della riattivazione dei servizi;
in mancanza della prova dei singoli malfunzionamenti e della quantificazione monetaria, non può essere accolta la domanda, che è stata fondata esclusivamente sull'allegato inadempimento all'obbligo di manutenzione e di assistenza, così come contestato dal con l'opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con compensi compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 10/01/2022 dal Tribunale di Parte_1 Isernia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/12/2025.
Il Presidente
Dr. Rita Carosella
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati: dr. Rita Carosella Presidente dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Federico Scioli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 190/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 10/01/2022 dal Tribunale di Isernia in composizione monocratica nel procedimento n. 1160/14 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. COLESANTI ALDA, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIA PRINCIPE DI PIEMONTE C/O STUDIO BUCCI 86100 CAMPOBASSO presso il difensore
APPELLANTE
E
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRERI ANNA, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA COLLEGIO DEI FABBRI, N.35 86079 VENAFRO presso il difensore
APPELLATO
(già , CP_2 Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 9/4/25, tenuta con trattazione scritta: per l'appellante , l'avv. COLESANTI ALDA chiede che la Corte voglia così Parte_1 provvedere:
“1) dichiarare inammissibile/improcedibile e comunque infondato l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 277/14 emesso dal Tribunale di Isernia in data 10.07.2014, notificato al Parte_1
in data 21.08.2014;
[...]
2) accertare e dichiarare l'inesigibilità e infondatezza del credito vantato dalla
[...] in vista degli inadempimenti e negligenze della Ditta;
CP_1
3) accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta e gli accessori come specificati nel
Pag. 1 a 6 richiamato D.I. n. 277/14;
4) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento in favore del delle spese e competenze professionali, oltre rimborso Parte_1 forfetario da determinarsi nella misura del 15%, ed oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio”. per l'appellata l'avv. FERRERI ANNA chiede che la Corte voglia così Controparte_1 provvedere:
“In via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale per violazione dell'art. 342 c.p.c. e dell'art. 348 bis c.p.c., per tutti i motivi suesposti al capitolo sub. A) della comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito:
- rigettare integralmente l'appello principale proposto perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto e confermare integralmente la sentenza n.6/2022 emessa dal Tribunale di Isernia2.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con decreto Ingiuntivo n. 277/2014 del 21.08.2014 il Tribunale di Isernia ingiungeva al il pagamento, in favore della della somma di euro Parte_1 Controparte_1 98.221,44, oltre interessi fino al soddisfo e spese di procedura. La somma richiesta era relativa al mancato pagamento di parte della fattura emessa in data 15.11.2012, relativa al pagamento finale residuo per la regolare esecuzione del contratto di appalto pubblico, stipulato in data 26/4/12, relativo alla “fornitura di un sistema di bike sharing nel Comune di e della relativa Pt_1 manutenzione ed assistenza tecnica”.
Il proponeva opposizione con citazione spedita per la notificazione il Parte_1 30/9/14, chiedendo di accertare l'inesigibilità e l'infondatezza del credito e la giustificata sospensione del pagamento a causa degli inadempimenti della ditta;
chiedeva che fosse dichiarata non dovuta la somma ingiunta.
Si costituiva l'appaltatrice, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata, chiedeva accertare e dichiarare che gli inadempimenti eccepiti alla erano imputabili interamente alla società Controparte_1 Controparte_3 subappaltatrice, la quale era tenuta a tenere indenne la dalla sospensione Controparte_1 del pagamento adottata dall'Ente, oltre che a manlevarla dalla rifusione di eventuali danni e dall'applicazioni di penali;
chiedeva la chiamata in causa della subappaltatrice.
Autorizzata ed eseguita la chiamata in causa, si costituiva la chiedendo Controparte_3 il rigetto delle domande contro di lei proposte;
chiedeva di accertare il credito della Controparte_3 nei confronti della e di dichiarare quest'ultima tenuta al pagamento della Controparte_1 somma dovuta in favore della e di condannare la convenuta, in solido con il Controparte_3 [...]
al pagamento in favore della della somma di € 59.800,00, oltre iva, o alla Parte_1 Controparte_3 diversa somma accertata in corso di causa.
Acquisita la documentazione depositata dalle parti, il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 6/2022 pubblicata il 10/01/2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto;
condannava il al pagamento delle spese di giudizio in favore della Parte_1 [...]
; compensava le spese di giudizio tra la e la Parte_2 CP_1 CP_2
Il Tribunale rilevava che l'obbligo di manutenzione a carico della era venuto a CP_1 cessare per effetto dei certificati di regolare esecuzione dei lavori (12.11.2012) o, al più, di quello di collaudo (27.05.2013), a distanza di un anno rispettivamente da dette date;
la circostanza della
“contestazione” e della richiesta di intervento da parte del di cui alla nota Parte_1
n.22549 del 18.09.2014, collocandosi oltre il periodo contrattualmente prefissato, non era più imputabile alla rimanendo l'inadempimento del all'obbligo di pagamento;
Controparte_1 Pt_1 con riferimento all'obbligo manutenzione sul software, il servizio era stato attivato in data 07.08.2013, e l'assistenza risultava dovuta fino al 7.08.2014; fino a tale data la aveva CP_1 effettuato la manutenzione contrattualmente pattuita -come dimostrava la richiesta di intervento
Pag. 2 a 6 da parte dell'Ente del 6.08.2014, seguita dal pronto intervento dell'appaltatrice appena due giorni dopo;
fino alla scadenza dell'anno contrattuale, la aveva svolto l'assistenza Controparte_1 dovuta, dovendosi riconoscere che anche l'assistenza sul software;
attesa la natura e la qualità delle certificazioni indicate, del resto seguite da attivazione del servizio di bike sharing, sia pur interrotto a più riprese, si doveva concludere per la non fondatezza dell'opposizione del comune;
l'inadempimento eccepito dall'appaltante non era ascrivibile alla appaltatrice, essendo l'obbligo di manutenzione scaduto;
le domande volte a far valere una qualche responsabilità contrattuale della subappaltatrice non potevano in ogni caso essere accolte, perché risultava, tra l'altro, fondata l'eccezione di prescrizione della terza chiamata;
le contestazioni, comunque mai comunicate alla non rientravano nella sfera di competenza e nell'oggetto degli Controparte_3 obblighi assunti da quest'ultima, sì da doversi in ogni caso ritenere che la domanda di manleva era infondata;
in relazione alla domanda di pagamento avanzata dalla subappaltatrice, l'art. 7 del contratto di subappalto statuiva espressamente che “il pagamento delle fatture emesse verrà effettuato dalla subappaltatrice da parte della concedente entro 10 giorni dall'incasso dalla committente”; detto credito pertanto sarebbe stato esigibile solo dal momento in cui il Pt_1 avrebbe saldato il proprio debito nei confronti dell'opposta.
Il proponeva appello avverso tale pronuncia, con citazione notificata il Parte_1 3/6/22 e iscritta a ruolo il 07/06/2022, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) dichiarare inammissibile/improcedibile e comunque infondato l'opposto Decreto Ingiuntivo n. 277/14 emesso dal Tribunale di Isernia in data 10.07.2014, notificato al Parte_1
in data 21.08.2014;
[...]
2) accertare e dichiarare l'inesigibilità e infondatezza del credito vantato dalla
[...] in vista degli inadempimenti e negligenze della Ditta;
CP_1
3) accertare e dichiarare non dovuta la somma ingiunta e gli accessori come specificati nel richiamato D.I. n. 277/14;
4) Condannare la in persona del legale rappresentante p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese e competenze professionali, oltre rimborso forfetario da determinarsi nella misura del 15%, ed oneri di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituiva la contestando l'inammissibilità dell'appello e nel Controparte_1 merito l'infondatezza, chiedendone il rigetto.
Con ordinanza dell' 11/4/25, resa all'esito dell'udienza tenuta con trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni di cui alle note scritte come riportate in epigrafe, veniva riservata per la decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2.1. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia della regolarmente CP_2 notificata e non costituita.
Va dato atto del passaggio in giudicato della statuizione relativa alla domanda di manleva proposta dall'appaltatore e della domanda di pagamento proposta dal subappaltatore, non essendo stato proposto appello avverso le relative statuizioni emesse nella sentenza impugnata.
2.2. L'eccezione ex art. 348 bis cpc è superata dall'avvenuta rimessione della causa in decisione.
2.3. Non è ostativa alla disamina del merito l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata osservanza delle prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata.
La norma, come da ultimo modificata dal d.l. n. 83/2012, conv. in l.n.134/'12, prevede l'onere per l'appellante di indicare le parti del provvedimento che si intende appellare, le modifiche richieste alla ricostruzione in fatto operata dal primo giudice, l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza appellata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime.
L'atto introduttivo risulta rispondente a tali requisiti, contenendo: 1) l'indicazione delle parti della sentenza oggetto di censura;
2) l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto per i quali si
Pag. 3 a 6 assume l'erroneità di tali decisioni;
3) la specificazione delle modifiche della decisione richieste, sintetizzate nelle conclusioni della citazione introduttiva.
3. Con il primo motivo di appello, -“erroneità della motivazione per erronea valutazione dei fatti e presupposto erroneo. difetto assoluto di motivazione” - il lamenta che il Parte_1 Capitolato Speciale d'Appalto prescriveva l'obbligo di manutenzione a carico della “per CP_1 l'intero periodo contrattuale (1 anno dalla data di accertamento della regolare esecuzione dell'intera fornitura)”; a seguito dell'avvenuto collaudo del 27.05.13 e dell'attivazione del servizio avvenuta in data 07.08.13, il Comune rilevava immediatamente il difettoso funzionamento del sistema e con nota n. 2718 del 29.08.13, richiamando le numerose criticità riscontrate, richiedeva all'impresa un intervento risolutivo di manutenzione e sistemazione;
tale Controparte_1 documento, che non era stato preso in considerazione dal Tribunale, comprovava la contestazione del difettoso funzionamento durante il periodo di vigenza del contratto;
l'impresa garantiva la risoluzione dei problemi riscontrati con un piano di interventi non rispettato;
con la nota prot. 588/37 del 09/01/2014 il confermando e ribadendo le disfunzioni riscontrate, invitava la Pt_1 società ad una (ennesima) riunione “al fine di dare la piena funzionalità del servizio stesso”; anche tale documento non era stato considerato dal Tribunale;
era errata l'affermazione del Tribunale che il aveva sollevato la prima contestazione solo con la nota n.22549 del 18.09.2014, Pt_1 nota che verrebbe a collocarsi quindi, secondo il Tribunale, oltre il periodo contrattualmente prefissato;
anche il cattivo funzionamento del software era stato subito segnalato già con la nota prot. 2718 del 29.08.2013 e successivamente sempre ribadito.
4. Con il secondo motivo di appello -“erroneità della motivazione per presupposto erroneo ed errore di diritto per non aver applicato la sospensione al termine contrattuale per il periodo di interruzione del servizio per cattivo funzionamento”- , si contesta che a causa dei malfunzionamenti, il sistema di bike sharing veniva disattivato nel febbraio 2014, in attesa degli interventi garantiti dall'impresa, per essere poi riattivato in data 20.6.14; ai fini del computo il termine contrattuale dell'anno doveva ritenersi la sospensione della decorrenza dalla data di contestazione, per ricominciare a decorrere una volta risolto il problema;
ove il Tribunale avesse tenuto conto della nota prot. 2718 del 29.08.2013, della nota prot. 588/37 del 09/01/2014 e dell'inevitabile disattivazione del servizio intervenuta nel febbraio 2014, non avrebbe giudicato tardive e non eccepibili le contestazioni sollevate dal in ordine all'obbligo contrattuale di Pt_1 manutenzione e assistenza tecnica a carico della;
la stessa nei primi mesi del CP_1 CP_1 2014 procedeva ad alcuni interventi, che determinavano il in vista delle rassicurazioni Pt_1 della impresa ed a causa delle continue pressanti richieste dei cittadini, a riattivare il sistema in data 20.6.14; il Comune ribadiva e segnalava i problemi che impedivano il corretto funzionamento del sistema ed il successivo definitivo arresto con nota 17619 del 15.7.14; ricorrevano i presupposti per la risoluzione per inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile, che legittimava il rifiuto dell'adempimento della controprestazione.
5. Ritiene la Corte che i motivi di appello, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, siano infondati e che la sentenza impugnata debba essere confermata, con le integrazioni che seguono.
In via preliminare, va rilevato che, in relazione all'obbligo di manutenzione del servizio di bike sharing, il certificato di regolare esecuzione dell'appalto veniva emesso in data 12.11.2012; il Capitolato Speciale d'Appalto prescrive l'obbligo di manutenzione “per l'intero periodo contrattuale”, pari ad 1 anno dalla data di accertamento della regolare esecuzione dell'intera fornitura;
l'onere di manutenzione a carico della deve pertanto ritenersi cessato Controparte_1 in data 12.11.2013; in relazione all'obbligo di assistenza al software, il Capitolato d'Appalto stabilisce l'assistenza per il periodo contrattuale di anni 1, a partire dalla data di avvio del servizio;
come è incontestato tra le parti, il servizio è stato attivato in data 07.08.2013; l'assistenza pertanto risulta dovuta fino al 7.08.2014.
5.1. In via preliminare, va confermato che sia il certificato di regolare esecuzione, emesso in data 12.11.2012, sia il collaudo dei lavori del 27.05.2013, certificano incontestabilmente la regolare esecuzione dei lavori di cui al contratto del 26.04.2012; le contestazioni avanzate dal riguardano solo l'ulteriore (e residuale) obbligo contrattuale di manutenzione e di Pt_1
Pag. 4 a 6 assistenza al software, peraltro limitato alla durata di anni 1, dalle scadenze indicate nel contratto e nel capitolato di appalto.
Più specificamente, per la manutenzione, il Capitolato Speciale d'Appalto prevede la durata
“per il periodo contrattuale di 1 anno dalla data di accertamento della regolare esecuzione dell'intera fornitura”; il certificato di regolare esecuzione veniva emesso in data 12.11.2012; ne consegue che l'obbligo di manutenzione è venuto a scadere il 12/11/2013; per l'assistenza al software il Capitolato d'Appalto stabilisce l'assistenza per il periodo contrattuale di anni 1, a partire dalla data di avvio del servizio, attivato in data 07.08.2013, come non contestato tra le parti;
l'assistenza pertanto risulta dovuta fino al 7.08.2014.
Preliminarmente, va ritenuto che è corretta la sentenza nella parte in cui ha rilevato che la nota n.22549 del 18.09.2014 è stata emessa in periodo di tempo nel quale l'obbligo contrattuale di manutenzione e di assistenza al software era cessato per scadenza del termine.
Va pure dato atto che il Tribunale ha dato atto della sussistenza di episodi di interruzioni del servizio “a più riprese”, che poi veniva seguito da riattivazione, motivo per cui ha ritenuto infondate le contestazioni di cui all'opposizione.
A tanto, deve aggiungersi che dalla stessa determina n. 258 del 19/6/13 del Comune di risulta che era stata richiesta all'impresa l'esecuzione e sistemazione di alcune opere Pt_1 necessarie per il rispetto di quanto concordato nel corso della riunione del 09.04.2013, e per le quali l'Impresa si era dichiarata pronta ad intervenire entro il termine di una settimana, senza che siano stati mossi addebiti specifici alla ditta appaltatrice circa la mancata esecuzione successiva.
Parte appellante ha contestato di aver inviato note relative a disfunzioni prima della scadenza del termine contrattuale, e precisamente le note n. 2718 del 29.08.13 e n. prot. 588/37 del 09/01/2014 ed ha pure contestato la sospensione del servizio dal febbraio 2014 al giugno 2014.
Osserva la Corte che, quanto alla nota n. 2718 del 29.08.13, dalla lettura della stessa risulta che vengono riscontrate problematiche relative al software, nonché agli impianti, come p.es. malfunzionamenti di alcuni lucchetti e alcune biciclette e necessità di sistemazione di alcuni totem;
la nota n. prot. 588/37 del 09/01/2014 riporta unicamente il fatto che si erano verificate
“lamentele e rimostranze di numerosi cittadini”, motivo per cui veniva convocata una riunione con l'impresa appaltatrice dei lavori.
Ciò premesso, va rilevato che il servizio, pure in presenza di malfunzionamenti, è restato attivo, salvo il periodo di sospensione, indicato dal febbraio 2014 al giugno dello stesso anno;
proprio per il fatto che il servizio è stato riattivato in data 20.6.14, deve dedursi che sia stata effettuata l'assistenza, alla quale l'appaltatore era obbligato (peraltro al febbraio e al giugno 2014 l'appaltatore era obbligato unicamente per l'assistenza al software, essendo cessato l'obbligo di manutenzione generico, cessato al novembre 2013); alla scadenza del termine per l'assistenza il servizio era attivo.
Del tutto infondata è l'eccezione (peraltro proposta per la prima volta in appello) relativa al fatto che il periodo nel quale il servizio era stato sospeso doveva essere detratto dal periodo di tempo stabilito in contratto, con prolungamento del termine finale di un periodo di tempo pari alla sospensione, tenuto conto che nessuna clausola del contratto prevedeva una tale protrazione del termine finale.
Ne consegue che, come ritenuto dal Tribunale, pur essendovi state interruzioni e malfunzionamenti, e tenuto conto del fatto che l'opera che già era stata collaudata positivamente ed ha continuato ad essere attiva, non può ritenersi configurato un inadempimento all'obbligo di manutenzione e assistenza tale da legittimare la sospensione del pagamento del residuo del corrispettivo dovuto per l'intero contratto di appalto ed il rifiuto alla corresponsione del detto pagamento.
Nel contratto di appalto, qualora l'eccezione di inadempimento abbia riguardo solo ad alcuni vizi o incompletezze dell'opera, essa è efficace nei limiti del corrispondente importo;
pertanto, il committente, operate le necessarie compensazioni, è obbligato al pagamento del residuo corrispettivo per i lavori esenti da vizi ( C. 5869/2007).
Pag. 5 a 6 Ciò premesso, osserva la Corte che il aveva l'onere di dare specifica indicazione e Pt_1 specifica prova dei concreti malfunzionamenti del servizio, imputabili all'appaltatore, e di dare specifica indicazione della quantificazione dell'equivalente monetario dei detti malfunzionamenti contestati;
di contro risulta incontestata la prova della riattivazione dei servizi;
in mancanza della prova dei singoli malfunzionamenti e della quantificazione monetaria, non può essere accolta la domanda, che è stata fondata esclusivamente sull'allegato inadempimento all'obbligo di manutenzione e di assistenza, così come contestato dal con l'opposizione al decreto Pt_1 ingiuntivo.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
6. L'appellante, integralmente soccombente, va condannato a rimborsare alla parte appellata costituita le spese del presente grado, liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. n. 147/22, in ragione del valore della causa e dell'attività prestata, con compensi compresi tra valori minimi e medi.
A norma dell'art. 13, c.
1-quater del DPR 115/2002, applicabile ai procedimenti iniziati successivamente al 31 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 6/2022 pubblicata il 10/01/2022 dal Tribunale di Parte_1 Isernia, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna il al pagamento, in favore della Parte_1 Controparte_1 delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;
-dichiara che a carico dell'appellante sussiste il presupposto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 18/12/2025.
Il Presidente
Dr. Rita Carosella
Il Consigliere est.
Dr. Gianfranco Placentino
Pag. 6 a 6