Articolo 4 della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 3
Versione
5 febbraio 1998
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998