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Articolo 4 della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
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Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Articolo 4 della Legge 19 gennaio 1998, n. 10
Versione
5 febbraio 1998
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 5 febbraio 1998
Vedi fonte istituzionale
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