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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 15/02/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.2.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11893/2022 R.G.L. avente a oggetto “indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti”;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Mario Di Mulo;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del Sindaco pro tempore, con l'Avv. Luca Controparte_1
Giacometti;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 6.12.2022, l'odierno ricorrente ha adito la presente sede deducendo:
- di essere stato assunto dal Comune di nel 1990 con inquadramento nel profilo CP_1
di funzionario di vigilanza categoria D3;
- che dal 23.1.2006 al 31.12.2014 gli è stato conferito, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.
n. 267/2000, l'incarico di dirigente della Polizia municipale;
- che in seguito ha mantenuto, sempre sulla base di incarichi di lavoro a tempo determinato, la responsabilità degli altri settori indicati in ricorso, originariamente attribuiti con determina sindacale n. 63 del 30.4.2014;
- che con deliberazione di G.C. n. 115 del 6.10.2014 il Comune di ha CP_1
approvato la programmazione del fabbisogno di personale a tempo indeterminato per
1 l'anno 2014 e il triennio 2014/2016 prevedendo la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente dell'area amministrativa per mezzo di una selezione riservata al personale interno;
- che con determina dirigenziale n. 106 del 30.12.2014 è stato approvato il bando della relativa procedura di selezione interna per titoli ed esami;
- che con determinazione n. 112 del 20.12.2017 è stata approvata la graduatoria definitiva di merito della predetta procedura selettiva, nell'ambito della quale egli è risultato vincitore;
- che, in data 29.12.2017, egli ha sottoscritto con il Comune di il contratto di CP_1
lavoro con cui è stato costituito un nuovo rapporto di natura dirigenziale a tempo indeterminato con decorrenza dall'1.1.2018;
- che con determinazione sindacale n. 15 del 26.1.2018, gli è stato conferito l'incarico dirigenziale indicato in ricorso;
- che a partire dall'1.1.2018 vi è stata dunque una novazione oggettiva del rapporto di lavoro;
- che nel corso del precedente rapporto il resistente non gli ha consentito di CP_1
fruire di un ingente numero di giorni spettanti a titolo di ferie, festività, riposi e banca ore;
- che prima dell'1.1.2015 la struttura della Polizia municipale era altamente deficitaria e carente di organico al vertice e ciò lo ha costretto a permanere in servizio in via continuativa senza poter godere dei giorni di ferie e dei riposi spettanti;
- che con note prot. n. 37580, n. dell'11.6.2011, n. 67 del 2.1.2013 e n. 1903 del
10.1.2014 egli ha allertato il proprio datore di lavoro in ordine alla predetta situazione chiedendo che venisse messo in condizione di poter fruire dei giorni di ferie, permessi, festività e banca ore spettanti;
- che con nota prot. n. 87388/2014 l'amministrazione resistente ha attestato la maturazione e il mancato godimento alla data del 31.12.2014, per esigenze di servizio, di
244 giorni di riposo settimanale, 53 giorni di riposo festivo infrasettimanale, 29 giorni di banca ore (relativamente al periodo antecedente al 23.01.2006 e, quindi, alla nomina quale
Dirigente del Settore P.M.) e 60 giorni di ferie (per gli 2013 e 2014);
- che con nota prot. n. 91827 dell'11.10.2018 egli ha ribadito tutte le questioni già evidenziate con le precedenti note, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
- che con nota prot. n. 72904 del 3.9.2019 e poi con nota del 16.5.2019 ha chiesto al la monetizzazione dei 32 giorni di ferie non goduti nel 2014 e dei 29 giorni di CP_1
banca ore maturati prima del 23.1.2006;
2 - che con determinazione dirigenziale n. 125 del 23.9.2019 il resistente gli ha CP_1 riconosciuto l'indennità sostitutiva dei 32 giorni di ferie non goduti nel 2014, mentre ha negato la monetizzazione per i giorni di banca ore poiché maturati prima del 23.1.2006;
- che con lettera del 15.6.2022 ha diffidato l'amministrazione resistente al fine di ottenere la monetizzazione dei giorni di ferie residue, dei giorni di riposo settimanale non goduti, dei riposo per festivo infrasettimanale e dei giorni di banca ore;
- che con nota del 24.6.2022 il ha riscontrato negativamente la richiesta CP_1
avanzata;
che egli ha diritto a ottenere la monetizzazione di 28 giorni di ferie non goduti, 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 53 giorni di riposo festivo infrasettimanale e 29 giorni di banca ore, per le ragioni indicate in ricorso;
che, in via subordinata, ha diritto al risarcimento del danno consistente nell'usura psicofisica dovuta alla mancata fruizione dei giorni spettanti a titolo di ferie, festività, riposi e banca ore.
Tanto premesso, parte ricorrente ha formulato le seguenti conclusioni: “...- In via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere la monetizzazione di
1) n. 28 giorni di ferie relativamente all'annualità 2013; 2) n. 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4) n. 29 giorni di banca ore per come esposto in ricorso o le differenti giornate ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
- per l'effetto, condannare il di , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_1
tempore, a corrispondere al dott. quanto dovuto per la monetizzazione 1) n. Parte_1
28 giorni di ferie relativamente all'annualità 2013; 2) n. 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4) n. 29 giorni di banca ore, o le differenti giornate ritenute di giustizia;
- condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge sulle somme dovute dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a ottenere il risarcimento dei danni subiti per le ragioni esposte in ricorso parametrati nelle seguenti misure 1) n. 28 giorni di ferie relativamente all'annualità 2013; 2) n. 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4) n. 29 giorni di banca ore per come esposto in ricorso o le differenti giornate ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
3 - per l'effetto, condannare il di , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_1
tempore, a corrispondere al dott. quanto dovuto a titolo risarcitorio nelle Parte_1
seguenti misure 1) n. 28 giorni di ferie relativamente all'annualità 2013; 2) n. 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4)
n. 29 giorni di banca ore, o le differenti giornate ritenute di giustizia;
- condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria come per legge sulle somme dovute dalla maturazione di ciascun diritto fino all'effettivo soddisfo;
- in via estremamente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire di 1) n. 28 giorni di ferie relativamente all'annualità 2013; 2) n. 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4) n. 29 giorni di banca ore per come esposto in ricorso o le differenti giornate ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
- in subordine, per l'effetto, condannare il Comune di , in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, a far usufruire al ricorrente il diritto del ricorrente a ottenere la monetizzazione di 1) n. 28 giorni di ferie relativamente all'annualità 2013; 2) n. 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4) n. 29 giorni di banca ore per come esposto in ricorso o le differenti giornate ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge;
- condannare il in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio oltre I.V.A., C.P.A., spese generali e rimborso del contributo unificato, come per legge”.
Con memoria difensiva depositata in data 11.5.2023, si è costituito in giudizio il eccependo l'intervenuta prescrizione delle pretese di parte ricorrente e Controparte_1
svolgendo ulteriori difese nel merito volte al rigetto del ricorso;
ha concluso, pertanto, chiedendo “...il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 14.2.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Il ricorso appare parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
4 2.2. Oggetto della presente controversia, come detto, è l'accertamento del preteso diritto di parte ricorrente a ottenere la monetizzazione – anche a titolo risarcitorio – di 244 giorni di riposo settimanale non goduti, 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale, 29 giorni di banca ore (maturati nel periodo antecedente la nomina a dirigente del settore P.M. del 23.1.2006) e 28 giorni di ferie residue maturate nel 2013.
L'assunto attoreo appare fondato con riguardo alla monetizzazione dei giorni di ferie residue e di riposi settimanali non fruiti sino al 31.12.2014 (come da attestazione in atti), mentre appare infondato con riguardo ai giorni di banca ore e di riposo per festivo infrasettimanale.
2.3. ore e riposo per festivo infrasettimanale. CP_2
2.3.1 Con riguardo alla domanda concernente la chiesta monetizzazione dei giorni di banca ore e di riposo per festivo infrasettimanale, stante il carattere assorbente, va esaminata e accolta l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
2.3.2. A tal fine occorre innanzitutto evidenziare che, siccome incontestato tra le parti e risultante dall'attestazione prot. n. 87338/2014 in atti, i giorni di riposo settimanale non goduti, di riposo per festivo infrasettimanale e di banca ore si riferiscono al periodo antecedente al 23.1.2006 (cfr. pag. 5 di parte resistente, nonché doc. n. 11 di parte ricorrente e doc. n. 9 di parte resistente).
2.3.3. Con precipuo riferimento alla banca ore, l'art. 38-bis del CCNL del 14.9.2000 stabilisce quanto segue: “1. Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario, è istituita la Banca delle ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2. Nel conto ore confluiscono, su richiesta del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate nel limite complessivo annuo stabilito a livello di contrattazione decentrata integrativa, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3. Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi per le proprie attività formative o anche per necessità personali e familiari.
4. L'utilizzo come riposi compensativi, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori, contemporaneamente ammessi alla fruizione, deve essere reso possibile tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio.
5. A livello di ente sono realizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della
Banca delle ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione. Nel rispetto dello spirito della norma, possono essere eventualmente individuate finalità e modalità aggiuntive, anche collettive, per l'utilizzo dei riposi accantonati. Le ore accantonate sono
5 evidenziate mensilmente nella busta paga.
6. Le maggiorazioni per le prestazioni di lavoro straordinario vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa” (cfr. doc. n.
5 di parte ricorrente).
2.3.4. A fronte di tale disposizione della contrattazione collettiva e della facoltà ivi prevista di fruizione alternativa delle “ore di prestazione di lavoro straordinario”
(mediante retribuzione o riposo compensativo), ad avviso di questo giudicante, deve riconoscersi natura prevalentemente retributiva (e non risarcitoria) alla pretesa concernente i giorni di “banca ore”, giacché – come detto – è stata istituita “…Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario” e nella stessa confluiscono le “...le ore di prestazione di lavoro straordinario [...] da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione”.
Stante quanto sopra, con riguardo a tale domanda trova applicazione il termine di prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., decorrente anche in costanza di rapporto di lavoro trattandosi di pubblico impiego.
Sotto tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha ribadito che “La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica” (cfr. C. Cass. S.U. 36197/2023).
2.3.5. Le medesime considerazioni, d'altronde, valgono anche con riguardo alla chiesta monetizzazione di 53 giorni di riposo per festività infrasettimanale.
Sul punto, l'art. 24 co. 2 del CCNL del 14.9.2020, come integrato dall'art. 14 CCNL
5.10.2001, stabilisce che “…2. L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo. […]”(cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit.).
Anche in tal caso, la fruizione del riposo compensativo risulta facoltativa e alternativa rispetto alla “…alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”, sicché pure tale pretesa
6 assume natura prevalentemente retributiva e soggiace pertanto al termine di prescrizione quinquennale.
In tal senso, d'altronde, la Suprema Corte ha osservato che “…22. ebbene, le festività infrasettimanali, a differenza delle ferie e del riposo settimanale, non sono tutelate dalla Costituzione (cfr. art. 36, comma 3); invero, il legislatore ha ritenuto di diversificare la disciplina in base alla considerazione che le ferie ed il riposo hanno la finalità di tutelare un bene primario della persona non suscettibile di alcun bilanciamento con altri diritti anche costituzionalmente tutelati, ossia la finalità di reintegrare le energie psico- fisiche del lavoratore, mentre le festività non tutelano immediatamente il diritto alla salute, bensì, a seconda dei casi, l'esigenza di consentire la celebrazione comunitaria di ricorrenze festive profondamente radicate nella tradizione, non solo religiosa, ovvero legate a particolari significati e valori civili, diritti disponibili dal lavoratore;
23. la disciplina delle festività è contenuta nella L. n. 260 del 1949 (in parte novellata dalla L. n.
90 del 1954) che dichiara giorni festivi determinate ricorrenze religiose e civili (artt. 1-3), durante le quali i lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro conservando la retribuzione piena e, in aggiunta a questa, una retribuzione maggiorata per il lavoro eventualmente prestato in tali ricorrenze (art. 5); […]” (cfr. C. Cass. 8958/2021).
2.3.6. Stante quanto sopra e considerato che, da un lato, i chiesti giorni di banca ore e di riposo per festivo infrasettimanale concernono il periodo sino al 23.1.2006 e, dall'altro lato, non risultano validamente allegati e documentati tempestivi atti interruttivi, appare maturata l'anzidetta prescrizione quinquennale.
2.3.7. Siccome emerge dalla documentazione in atti, infatti, il primo atto interruttivo di parte ricorrente specificamente volto al “riconoscimento” o alla “regolarizzazione” per tali giorni di banca ore e di riposo per festivo infrasettimanale può individuarsi – al più – nelle note prot. n. 91827 dell'11.10.2018, prot. n. 0113953 datata 11.10.2018, prot. n.
72904 del 3.9.2019 e del 16.5.2019 (cfr. doc. nn. 12-13 di parte ricorrente), quando tuttavia era già decorso il termine quinquennale di prescrizione.
Analoga efficacia interruttiva, invece, non può riconoscersi alle precedenti note di parte ricorrente prot. n. 37580 dell'11.6.2011, prot. n. 67 del 2.1.2013 e prot. n. 1903 del
10.1.2014, poiché non contenenti alcuna specifica richiesta di monetizzazione per i predetti giorni di banca ora non fruiti sino al 23.1.2006 (cfr. doc. nn. 8, 9 e 10 di parte ricorrente), peraltro poste in essere oltre il quinquennio a decorrere dal 23.1.2006.
Né, parimenti, può individuarsi nell'attestazione prot. n. 87338/2014 – comunque intervenuta oltre l'anzidetto termine quinquennale – un'espressa ricognizione del debito da
7 parte del di con precipuo riguardo alla monetizzazione fatta valere da CP_1 CP_1 parte ricorrente con l'odierno giudizio.
2.3.8. Alla stregua di quanto esposto, deve reputarsi prescritto il preteso diritto di parte ricorrente alla monetizzazione di “…3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4) n. 29 giorni di banca ore”.
2.3.9. In aggiunta a quanto sopra, a fronte dell'invocata e riconosciuta “novazione” del rapporto di lavoro a seguito del nuovo contratto del 29.12.2017 (su cui v. oltre), va parimenti disattesa la domanda subordinata di parte ricorrente volta ad “...accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a fruire di [...] 3) n. 53 giorni di riposo per festivo infrasettimanale;
4) n. 29 giorni di banca ore”, trattandosi di pretesa di per sé incompatibile con la stessa prospettazione attorea sul predetto profilo.
2.3.10. In definitiva, la domanda concernente i giorni di riposo per festivo infrasettimanale e di banca ore indicati in ricorso è infondata e va rigettata.
2.4. Ferie e riposi settimanali non goduti.
2.4.1. Ciò posto, va invece esaminata e accolta la domanda attorea volta alla monetizzazione dei giorni di ferie residue e di riposo settimanale non goduti.
Sotto tale profilo, nell'invocata attestazione prot. n. 87388/2014 il Comune di ha riconosciuto in favore del ricorrente – con efficacia confessoria – la sussistenza CP_1 alla data del 31.12.2014 di “…nr. 244 giorni di riposo settimanale non goduti […]
(antecedenti il 23 gennaio 2006: nomina a Dirigente Settore P.M.), e nr. 60 giorni complessivi di ferie (anni 2013 e 2014)” (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente e doc. n. 9 di parte resistente;
tenuto conto dell'incontestato riconoscimento dell'indennità sostitutiva dei
32 giorni di ferie residue del 2014, come detto, nel presente giudizio parte ricorrente ha chiesto la monetizzazione dei residui 28 giorni di ferie non goduti per l'anno 2013).
2.4.2. In relazione a tali voci va innanzitutto esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente.
2.4.3. Con precipuo riguardo ai giorni di riposo settimanale non goduti, la Suprema
Corte ha osservato che “La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'"an" in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del
"quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della
8 disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale” (cfr. C. Cass. 14710/2015).
Nello stesso senso, la Corte di Cassazione ha precisato che “La mancata fruizione del riposo giornaliero e settimanale, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, è fonte di danno non patrimoniale che deve essere presunto, perché l'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento del datore ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione del predetto interesse espone direttamente il datore medesimo al risarcimento del danno” (cfr. C. Cass. 18884/2019 e C. Cass. 18390/2024).
In ordine al termine di prescrizione, la Suprema Corte ha altresì evidenziato che “In tema di riposo settimanale, ove la sua fruizione oltre il settimo giorno sia legittima, in base alle previsioni normative di vario livello che disciplinano il rapporto e la specifica organizzazione del tempo di lavoro prevedendo deroghe consentite dalla legge e benefici economici compensativi, la maggiorazione del compenso per la peculiare gravosità del lavoro ha natura retributiva e la prescrizione è quinquennale;
qualora, invece, la mancata fruizione del riposo dopo sei giorni di lavoro, in assenza di previsioni legittimanti la scelta datoriale, contrasti con gli artt. 36 Cost. e 2109 c.c. ed il lavoratore proponga una domanda di risarcimento del danno da usura psico-fisica, la sussistenza di tale danno deve presumersi ed il corrispondente diritto, che non ha natura retributiva, si prescrive in dieci anni. Se, poi, il lavoratore assuma di aver subito un ulteriore pregiudizio alla salute o danno biologico, che si concretizza in una "infermità" conseguente all'attività lavorativa continua non seguita dai riposi settimanali, un siffatto danno non può ritenersi presuntivamente esistente, ma ne vanno dimostrati la sussistenza ed il nesso eziologico, a prescindere dalla presunzione di colpa insita nella responsabilità nascente dall'illecito contrattuale” (cfr. C. Cass. 24563/2016).
2.4.4. Stante quanto sopra, in relazione alla chiesta monetizzazione – anche a titolo risarcitorio – dei riposi settimanali non goduti trova dunque applicazione il termine decennale di prescrizione, venendo nella specie in rilievo una domanda sostanzialmente risarcitoria.
2.4.5. Il termine di prescrizione decennale, parimenti, si applica anche alla pretesa concernente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Come ribadito dalla Suprema Corte, infatti, “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a
9 compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale, mentre la natura retributiva, quale corrispettivo dell'attività lavorativa resa in un periodo che avrebbe dovuto essere retribuito ma non lavorato, assume rilievo allorché ne debba essere valutata l'incidenza sul trattamento di fine rapporto, ai fini del calcolo degli accessori o dell'assoggettamento a contribuzione” (cfr. C. Cass. 3021/2020; cfr. altresì C. Cass. 1757/2016).
2.4.6. Con riguardo alla decorrenza del termine di prescrizione, da ultimo, la
Suprema Corte ha precisato che “La prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie ed ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne;
siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 17643/2023).
2.4.7. Ebbene, considerato che, da un lato, il ricorrente ha espressamente richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva di ferie e riposi non goduti – quantomeno – con la diffida del 15.6.2022 (cfr. doc. n. 15 di parte ricorrente) e con l'odierno ricorso notificato in data 19.12.2022 (cfr. documentazione in atti) e che, dall'altro lato, la nuova assunzione di parte ricorrente a tempo indeterminato – con effetto novativo – nell'area della dirigenza decorre dall'1.1.2018, nessuna prescrizione appare nella specie maturata.
2.4.8. Ciò posto, la domanda volta alla monetizzazione dei riposi settimanali non goduti e dei giorni di ferie residue dell'anno 2013 appare altresì fondata nel merito.
2.4.9. Innanzitutto risulta incontestato tra le parti, oltreché confermato dalla documentazione in atti, che il è stato assunto dal resistente nel 1990 Parte_1 CP_1
con inquadramento nel profilo professionale di funzionario di vigilanza categoria D3; che ha svolto le mansioni di vice comandante del settore Polizia Municipale sin dal
31.10.1990; che dal 23.1.2006 al 31.12.2014 ha ricoperto l'incarico di dirigente del settore
Polizia Urbana in virtù di una serie di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 con collocamento in aspettativa senza assegni relativamente al posto di provenienza (id est: “...previa sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro e successivi conferimenti a tempo determinato di volta in volta rinnovati”, come precisato a pag. 3 della memoria difensiva – cfr. altresì doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. n. 1 di
10 parte resistente); che dall'1.1.2015 al 31.12.2017 ha svolgo gli ulteriori incarichi dirigenziali indicati nei rispettivi atti introduttivi (cfr. altresì doc. n. 2 di parte resistente); che con determinazione dirigenziale n. 112 del 20.12.2017 è stata approvata la graduatoria finale di merito della procedura di selezione interna per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente dell'Area Amministrativa riservato al personale interno (cfr. doc. 2 di parte ricorrente e doc. 3 di parte resistente); che all'esito di tale procedura il è risultato vincitore, stipulando il relativo contratto Parte_1
individuale di lavoro in data 29.12.2017 e prendendo servizio a far data dall'1.1.2018 (cfr. doc. nn. 3 e 4 di parte ricorrente e doc. n. 3 di parte resistente).
2.4.10. A fronte di ciò, il ricorrente ha dedotto che la stipula del nuovo contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento nella categoria giuridica ed economica di dirigente a decorrere dall'1.1.2018 ha comportato “una novazione oggettiva del rapporto di lavoro”, con conseguente integrazione di tutti i presupposti per la monetizzazione delle ferie e dei riposi settimanali non goduti.
Il resistente, invece, ha dedotto che “...non vi è mai stata alcuna cessazione CP_1 del rapporto di lavoro sorto nel 1990 e men che meno alcuna “novazione” in senso giuridico del rapporto” in quanto “...- non è stata comunicata alcuna risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sorto nel 1990 con l'assunzione del ricorrente alle dipendenze del Comune a seguito di concorso pubblico;
- il rapporto lavorativo è continuato senza alcuna interruzione con la sua originale decorrenza e anzianità, ovvero dal 31.10.1990 (cfr. buste paga allegate, all. 4); - al ricorrente non è stata corrisposta alcuna somma a titolo di liquidazione di fine rapporto;
- il ricorrente sia prima che dopo la sottoscrizione del contratto richiamato ha svolto il medesimo incarico di dirigente area amministrativa e dei medesimi settori, con l'unica differenza che, a decorrere dalla suddetta data, tale incarico è stato conferito a tempo indeterminato. [...]” (cfr. pagg. 6 e 7 memoria difensiva), contestando nel resto l'infondatezza nel merito delle domande di monetizzazione e di risarcimento formulate in ricorso.
2.4.11. L'assunto attoreo appare fondato, sia sotto il profilo della cessazione dell'incarico dirigenziale a tempo determinato (a cui afferiscono le ferie non godute nel
2013) e della novazione del precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (a cui afferiscono i riposi settimanali non goduti), sia sotto il profilo della sussistenza degli ulteriori presupposti richiesti per la monetizzazione di tali ferie e riposi non goduti.
2.4.12. Quanto al primo profilo occorre evidenziare che, per un verso, le ferie de quibus sono state maturate nell'anno 2013, durante il quale – siccome incontestato tra le
11 parti e risultante dalla documentazione in atti – il ricorrente ha svolto la funzione dirigenziale sulla base di un incarico a tempo determinato.
Ed infatti, per quel che qui rileva, con deliberazione di Giunta municipale n. 11 del
18.1.2013 è stato differito “...il termine di scadenza della deliberazione G.M. n. 130 del
29/12/2011 dal 31/12/2012 alla data di scadenza del mandato del Sindaco in carica, che si concluderà nella primavera del 2014. [...]” (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente, ivi pagg. 13-
15).
Tale incarico a tempo determinato ex art. 110 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, siccome parimenti incontestato tra le parti, risulta definitivamente cessato – al più tardi – in data
31.12.2014 (cfr. pag. 1 del ricorso e pag. 3 della memoria difensiva).
Come sopra evidenziato, inoltre, il ha partecipato alla selezione interna Parte_1
per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di Dirigente
Area Amministrativa e quindi, essendo risultato vincitore della procedura, ha stipulato il contratto individuale di lavoro con attribuzione di un nuovo inquadramento giuridico ed economico di Dirigente dell'Area amministrativa con decorrenza dall'1.1.2018.
Sotto tale profilo, dunque, le ferie in esame sono state maturate durante un incarico dirigenziale a tempo determinato, a fronte della successiva assunzione a tempo indeterminato quale “dirigente” a decorrere dall'1.1.2018.
2.4.13. Per altro verso, a fronte del nuovo “contratto individuale di lavoro per la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato” stipulato in data 29.12.2017, deve ritenersi novato il precedente rapporto di lavoro sussistente tra il ricorrente e il
Comune di con inquadramento del nel profilo professionale di CP_1 Parte_1
funzionario di vigilanza (ciò, in particolare, rileva anche con riguardo ai riposi settimanali non goduti sino al 23.1.2006).
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “In tema di lavoro pubblico contrattualizzato, il passaggio dall'inquadramento nelle aree funzionali alla qualifica di dirigente implica una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, equiparata al reclutamento dall'esterno, e non riconducibile alle procedure concorsuali o selettive di cui all'art. 52 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sicché, in tale evenienza, non è ipotizzabile un danno da demansionamento, ma, eventualmente, da mancato conferimento o ritardata attribuzione di un incarico dirigenziale” (cfr. C. Cass. 22835/2014).
Ancora più recentemente, la Corte di Cassazione ha affermato che
“Nel pubblico impiego contrattualizzato, le progressioni dei dipendenti tra aree funzionali, con novazione oggettiva del rapporto di lavoro, vanno equiparate alle nuove assunzioni,
12 con la conseguenza che anche per esse è necessaria l'autorizzazione preventiva alla copertura dei posti in applicazione degli artt. 6,35, comma 4, e 52 del d.lgs. n. 165 del
2001, non novellati in parte qua dal d.lgs. n. 150 del 2009.” (cfr. C. Cass. 1674/2024; cfr. altresì, seppure con riferimento ad altra fattispecie, C. Cass. 18385/2024).
In tal senso, anche la giurisprudenza amministrativa ha osservato che “Per
'procedure concorsuali di assunzione' - attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, perché ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione - si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in 'aree' funzionali o categorie più elevate, con 'novazione oggettiva' dei rapporti di lavoro” (cfr. Tar – Controparte_3
2923/2024; cfr. altresì Tar Lazio – Roma – 9688/2024, nonché C.d.S. 709/2023 secondo cui “Il passaggio di area funzionale comporta una novazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico e, quindi, una nuova "assunzione", pertanto la relativa procedura selettiva prodromica può essere considerata, anche quando è riservata agli interni, come una procedura concorsuale finalizzata all'assunzione e non come un mero atto di gestione, di natura privatistica, del rapporto di lavoro.”).
2.4.14. Tale conclusione, d'altronde, è suffragata dal tenore letterale del contratto individuale stipulato il 29.12.2017, laddove – tra l'altro – all'art. 2 è stabilito che “Il rapporto di lavoro costituito con il presente contratto è disciplinato con le clausole che seguono nonché, in via residuale, dalle norme ad esso applicabili, ed in particolare alle norme della contrattazione collettiva della separata Area della Dirigenza di Regioni ed
Enti Locali e dalle norme sul rapporto di lavoro alle dipendenze di Amministrazioni
Pubbliche, di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, all'art. 3 è affermato che
“Il rapporto di lavoro costituito col presente contratto è a tempo indeterminato e pieno.
Esso decorrere dal 1 gennaio 2018. [...]” e, infine, all'art. 6 è previsto che “Il dirigente, in relazione al profilo professionale con il quale viene costituito il rapporto di lavoro, è inquadrato nella qualifica unica di dirigente con attribuzione del trattamento economico previsto e disciplinato dalle norme della contrattazione collettiva della separata area di contrattazione della dirigenza “Regioni – Enti locali”. […]” (doc. 3 parte ricorrente e doc.
3 parte resistente), a nulla rilevando – per quanto detto sopra - che parte ricorrente abbia in precedenza svolto il medesimo incarico di dirigente area amministrativa sulla base di contratti a tempo determinato.
13 2.4.15. Infine, e la notazione assume peraltro rilievo dirimente, il carattere novativo del nuovo rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato instaurato con il contratto del 29.12.2017 è stato riconosciuto – con valenza sostanzialmente confessoria – dallo stesso Comune resistente nella determinazione dirigenziale n. 125 del 23.9.2019 avente a oggetto “pagamento compenso sostitutivo ferie non godute al 31/12/2014 dal dirigente dott. ” (cfr. doc. n. 14 di parte ricorrente e doc. n. 9 di parte resistente). Parte_1
Ed infatti, nella predetta determinazione dirigenziale il Comune di ha CP_1
espressamente affermato “...che la modifica del rapporto di lavoro ed il successivo incarico dirigenziale a tempo indeterminato costituiscono una novazione dell'originario rapporto di lavoro, determinando l'impossibilità di poter fruire delle ferie dell'anno 2014
e che tale fato è circostanza indipendente dalla volontà sia del dipendente che dell'amministrazione; [...]” (cfr. doc. n. 14 di parte ricorrente e doc. n. 9 di parte resistente, cit.).
Tale espresso riconoscimento effettuato dal Comune di per le ferie CP_1 dell'anno 2014, d'altronde, non può che valere anche per le ferie non godute per l'anno
2013 e per i riposi settimanali maturati e non goduti sino al 23.1.2006, non potendo assumere decisivo rilievo contrario le ulteriori deduzioni svolte sul punto da parte resistente nella propria memoria difensiva.
2.4.16. Stante quanto sopra, in definitiva, risulta nella specie sussistente tale presupposto per la monetizzazione di ferie e riposi non goduti sino al 31.12.2014, rappresentato dalla cessazione – anche sub specie di novazione – del precedente rapporto di lavoro intercorso tra le parti (o a tempo indeterminato in qualifica inferiore non dirigenziale o a tempo determinato per incarichi dirigenziali) e dalla conseguente
“...impossibilità di poter fruire delle ferie dell'anno” 2013 e dei riposi settimanali maturati sino al 23.1.2006 (seppure con riguardo alle ferie dell'anno 2014, come detto, tale ultima circostanza è stata confermata dal Comune di nella citata determinazione n. 125 CP_1
del 23.9.2019 e non risulta neppure confutata dalla predetta parte nel presente giudizio, neanche a fronte della domanda subordinata di “fruizione” di ferie e riposi settimanali non goduti).
2.4.17. Ciò posto, appaiono altresì sussistenti gli ulteriori presupposti richiesti per il riconoscimento – anche a titolo risarcitorio – dell'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi maturati e non goduti.
2.4.18. Con riguardo alle ferie non godute, l'art. 10 D.Lgs. 66/2003 stabilisce che
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di
14 lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro. […]”.
Con riguardo ai riposi settimanali non goduti, l'art. 24 del CCNL stipulato il
14.9.2000 stabilisce che “1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art. 52, comma 2, lett. b)223, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. […]” (cfr. doc. n. 5 di parte ricorrente, cit.).
2.4.19. Sul punto è altresì intervenuto il D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla l. n.
135/2012.
In particolare, l'articolo 5 co. 8 del D.L. n. 95/2012, conv. con mod. dalla legge n.
135/2012, prevede che: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
A fronte di ciò, l'art. 16 del CCNL del 17.12.2020 “…relativo al personale dell'area delle funzioni locali triennio 2016 - 2018” richiamato da parte resistente (in disparte ogni
15 considerazione in ordine all'applicabilità ratione temporis alla fattispecie in esame), stabilisce che “1. Il dirigente, i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni ed il segretario hanno diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. […] 11 Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili.
Costituisce specifica responsabilità del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali e del segretario programmare e organizzare le proprie ferie nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'amministrazione, tenendo conto delle esigenze di servizio, coordinandosi con quelle generali della struttura di appartenenza e provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di assenza, la continuità delle attività ordinarie e straordinarie.
La programmazione delle ferie avviene nell'ambito dei criteri generali predisposti dall'organo amministrativo di vertice che tiene conto delle esigenze istituzionali proprie degli organi di direzione politica ed è oggetto di preventiva informazione all'amministrazione al fine di consentire la verifica della conciliabilità dell'assenza con le esigenze di servizio del dirigente, dei dirigenti amministrativi, tecnici e professionali o del segretario. [….] 13. Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative, secondo quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 2. […] 15. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato fino alla fine dell'anno successivo. […]”, mentre la richiamata Dichiarazione congiunta n. 2 precisa che “In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 13 (Ferie e festività), le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all'art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria
Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012 - Dip. Funzione
Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell'8/10/2012), all'atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dirigente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità” (cfr. doc. n. 10 di parte resistente e doc. n. 7 di parte ricorrente).
16 2.4.20. Ciò detto, ai fini della risoluzione della controversia occorre altresì tenere conto dei più recenti principi affermati dalla Corte di Giustizia sul punto, siccome da ultimo richiamati anche dalla Suprema Corte.
2.4.21. Al riguardo, seppure con specifico riferimento ai docenti a tempo determinato, la Suprema Corte ha osservato che “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del
2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande NE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e
C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”
(cfr. C. Cass. 14268/2022; da ultimo, cfr. altresì C. Cass. 13440/2024, C. Cass. 16715/2024
e C. Cass. 28587/2024).
Sotto tale profilo, in particolare, la Corte di Cassazione, dopo avere premesso la
“…necessità di interpretare le norme interne - e, tra esse, il D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, così come integrato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1 comma 55, - in conformità alle norme del diritto dell'Unione”, ha sul punto osservato quanto segue: “…18. La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione
17 di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo- se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo
- in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro.
20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
21. Pertanto, in nessun caso il docente a termine potrebbe perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva…” (cfr. C. Cass.
14268/2022, in motivazione).
In tal senso, la Suprema Corte ha altresì osservato che “La perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 21780/2022).
18 Anche con riguardo ai dirigenti pubblici, inoltre, la Suprema Corte ha osservato che
“Il diritto alle ferie annuali retribuite dei dirigenti pubblici, in quanto finalizzato all'effettivo godimento di un periodo di riposo e di svago dall'attività lavorativa (nel quadro dei principi di cui agli artt. 36 Cost. e 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE), è irrinunciabile;
ne consegue che il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non ne abbia fruito, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in favore del direttore di una struttura sanitaria complessa, dal momento che il datore di lavoro si era limitato a richiamare l'ampia discrezionalità di cui il dirigente godeva relativamente all'organizzazione dei propri tempi di lavoro e, a fronte della dimostrazione, da parte del ricorrente, dell'esistenza di notevoli scoperture d'organico nella struttura dallo stesso diretta, aveva prodotto, a dimostrazione dell'insussistenza di esigenze di servizio impeditive della fruizione delle ferie, una nota del direttore sanitario successiva alla cessazione del rapporto di lavoro).” (cfr. C. Cass. 13613/2020).
Sul punto, la Corte di Cassazione ha altresì precisato che “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva se il datore non dimostra di avere formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere, altresì, assicurato che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio, cui il dirigente era preposto, non fossero tali da impedire il loro godimento” (cfr. C. Cass. 18140/2022, C. Cass. 29113/2022
e C. Cass. 9982/2024).
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione, in definitiva, “L'interpretazione del diritto interno (ivi compreso dell'art. 5, comma 8 del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. in l. n. 135 del 2012, peraltro non applicabile ratione temporis) conforme al diritto dell'Unione comporta che: a) le ferie annuali retribuite rappresentano un diritto fondamentale ed irrinunziabile del lavoratore e conseguentemente un obbligo del datore di lavoro;
b) il datore di lavoro è il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite;
c) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi
19 soltanto nel caso in cui il datore di lavoro fornisca la prova, di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie, di averlo avvisato del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” (cfr. C. Cass. 23153/2022; nello stesso senso cfr. altresì C. Cass. 21780/2022, cit.).
2.4.22. Da ultimo, nella pronuncia emessa in data 18.1.2024 nella causa C-218/2022
(instaurata proprio con riguardo alla compatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 5 co. 8
D.L. 95/2012), la Corte di Giustizia dell'Unione europea ha richiamato i precedenti principi già espressi e ha quindi dichiarato che “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
Anche nella citata pronuncia, la CGUE ha precisato che “…47 Inoltre, occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punto 54). 48 Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft
20 zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56). 49 A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punti 45 e 46). 50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C-684/16,
EU:C:2018:874, punti 46 e 55). […]” (cfr. altresì punti 43 e ss.).
Analoghi principi, infine, sono stati ribaditi dalla CGUE nella pronuncia emessa il
24.7.2024 nella causa C-689/22 (parimenti concernente la compatibilità con il diritto dell'Unione dell'art. 5 co. 8 D.L. 95/2012), con cui è stato conclusivamente dichiarato che
“L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale la quale, per ragioni attinenti al controllo della spesa pubblica, preveda che il lavoratore di un'amministrazione pubblica che eserciti funzioni dirigenziali non possa in nessun caso beneficiare di un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite maturate e non godute
21 alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro a causa del suo collocamento a riposo”
(cfr., in particolare, punti 42 e ss.).
Quanto agli effetti delle pronunzie rese dalla Corte di giustizia, è stato già osservato da questo Ufficio come l'art. 19 TUE riconosca alla Corte di giustizia il compito di assicurare il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.
L'interpretazione del diritto UE, che compete alla Corte di giustizia, ha dunque efficacia vincolante per tutte le autorità (giurisdizionali o amministrative) degli Stati membri.
La Corte costituzionale, a partire dalle sentenze 113/1985 e 389/1989, ha con continuità affermato che “le statuizioni interpretative della Corte di giustizia delle comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili, operatività immediata negli ordinamenti interni”.
Anche secondo la Corte di Cassazione, “la Corte di giustizia della UE è l'unica autorità giudiziaria deputata all'interpretazione delle norme comunitarie, la quale ha carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarla anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa. Ne consegue che a tali sentenze, sia pregiudiziali e sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, e
“ultra partes”, di ulteriore fonte del diritto della UE, non nel senso che esse creino “ex novo” norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia “erga omnes” nell'ambito dell'Unione” (cfr. C. Cass. n.
2468/2016).
2.4.23. Ebbene, in linea di continuità con i principi affermati dalla giurisprudenza europea e ai quali si è conformata la Corte di legittimità anche in relazione alla disciplina contenuta dall'art. 5 co. 8 D.L. 95/2012, conv. con mod. dalla l. 135/2012 (cfr. C. Cass.
14268/2022 cit., nonché da ultimo CGUE del 18.1.2024 nella causa C-218/22 e del
24.7.2024 nella causa C-689/22), nella specie non vi è prova che il ricorrente, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime.
2.4.24. Sotto tale profilo, il resistente, per essendone onerato, non ha CP_1 adeguatamente allegato e – soprattutto – provato di avere posto il lavoratore “…in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata”, assicurandosi “…concretamente e in piena trasparenza che il
22 lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite” e
“…invitandolo -se necessario formalmente- a farlo, e, nel contempo, informandolo -in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire- del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo”.
Sul punto occorre infatti osservare che, per un verso, non possono assumere rilievo le note prodotte a tal fine dal resistente poiché successive all'anzidetta “...assunzione CP_1
a tempo indeterminato del Dott. [...] con classificazione nell'area della Parte_1 dirigenza” dell'1.1.2018 (cfr. doc. nn. 7 e 8 di parte resistente).
Per altro verso, pur avendo genericamente prospettato nella propria memoria difensiva che “...anche per gli anni anteriori al 2014, la segreteria generale ha sempre invitato, tramite comunicazioni formali e in apposite riunioni, i dirigenti di area a programmare e organizzare, oltre che quelle dei rispettivi collaboratori, anche le proprie ferie nei termini di legge e/o di contratto”, lo stesso Comune di ha tuttavia CP_1 precisato che “...Purtroppo tali comunicazioni (del tutto simili a quelle prodotte e riferite agli anni successivi), essendo decorso il termine decennale di conservazione dei documenti, non sono state rintracciate” (cfr. ivi pag. 4, anche in nota).
Né, a tal fine, possono rilevare le prove orali articolate da parte resistente nella memoria difensiva, essendo le stesse inammissibili e irrilevanti poiché, in parte, superflue e non conducenti alla stregua dei principi suesposti e, in parte, generiche e valutative.
In aggiunta a quanto sopra, assume carattere decisivo la citata attestazione prot. n.
87338/2014 in atti, con cui il Comune di ha confermato – con valenza CP_1
sostanzialmente confessoria – che i giorni residui di ferie ivi indicati sono stati maturati dal ricorrente “per esigenze di servizio” (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente e doc. n. 9 di parte resistente, cit.).
A fronte di ciò, appare pertanto indimostrato quanto labialmente dedotto da parte resistente in ordine alla circostanza che “...Nella specie, anche nei fatti, il mancato godimento dei giorni di ferie e di permesso è imputabile esclusivamente al ricorrente.
Invero, il dott. ha sempre svolto le funzioni dirigenziali di vertice con ampia Parte_1 autonomia e discrezionalità, adottando, nel perseguimento dell'interesse e delle esigenze organizzative del Comune, le scelte da lui ritenute più opportune. Per la posizione apicale ricoperta e per le modalità con cui ha svolto gli incarichi dirigenziali, il ricorrente aveva
23 senz'altro il potere di gestire le proprie ferie e permessi in piena autonomia, scegliendo tempi e modi di godimento, senza condizionamento alcuno da parte del Sindaco, del segretario o di altri organi del Comune. Ciò è confermato dalla circostanza, dedotta in fatto, che in qualità di dirigente dell'area amministrativa, egli stesso rappresentava e sollecitava i dipendenti dell'area a smaltire le ferie accumulate. [...]” (cfr. pag. 12 della memoria difensiva).
In tal senso, d'altronde, la Suprema Corte ha precisato che “...Nell'ambito del lavoro pubblico privatizzato, il dirigente che, pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie, non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia, quindi, sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.” (C. Cass.
29844/2022; cfr. altresì cfr. C. Cass. 18140/2022, C. Cass. 29113/2022 e C. Cass.
9982/2024, cit.).
2.4.25. Sulla base di quanto sopra, appare dunque fondata la pretesa di parte ricorrente alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle residue ferie non godute nell'anno 2013, pari a 28 giorni (come incontestato tra le parti e risultante dalla citata attestazione in atti, tenuto conto dell'avvenuta corresponsione dell'indennità sostitutiva dei
32 giorni di ferie non fruiti nell'anno 2014).
2.4.26. Sulla base delle medesime considerazioni e in difetto di distinte e specifiche confutazioni di parte resistente in ordine ai giorni di riposo settimanale non goduti risultanti dall'attestazione in atti (id est: 244), appare altresì fondata la pretesa attorea volta al riconoscimento della relativa indennità sostitutiva (cfr., peraltro, C. Cass. 18884/2019 e
C. Cass. 18390/2024 sopra richiamate in ordine al carattere presunto del danno da omessa fruizione dei riposi settimanali).
In tal senso, d'altronde, nella citata attestazione prot. n. 87338/2014, il Comune resistente ha riconosciuto che anche la mancata fruizione di tali riposi settimanali è dipesa da “esigenze di servizio” (cfr. doc. n. 11 di parte ricorrente e do. n. 9 di parte resistente).
2.4.27. Stante quanto sopra, in definitiva, parte ricorrente ha diritto alla monetizzazione – anche a titolo risarcitorio – sia dei riposi settimanali maturati sino al
23.1.2006 e non goduti sia delle ferie residue maturate nell'anno 2013 e non godute, mediante la corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
24 Per la detta indennità sostitutiva, stante che appare contrario al principio di economia processuale disporsi a cura dell'ufficio una consulenza tecnica, va emessa statuizione generica di condanna (come peraltro richiesto in ricorso) al pagamento delle somme dovute che risulteranno automaticamente determinabili dal resistente alla luce CP_1 dell'applicazione dei criteri contrattuali e retributivi temporalmente vigenti.
2.4.28. Alla stregua di quanto precede, il Comune di deve essere CP_1 condannato a pagare a parte ricorrente l'indennità sostitutiva dei 244 giorni di riposi settimanali maturati sino al 23.1.2006 e non goduti e dei 28 giorni di ferie residue dell'anno 2013 non godute, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.
3. Spese.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso e tenuto altresì conto della complessità e peculiarità della fattispecie e dell'evoluzione giurisprudenziale sul punto, le spese di lite possono compensarsi in ragione della metà; la restante parte segue la soccombenza ex art
91 c.p.c. e, liquidata come in dispositivo, va posta a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: condanna, per le causali di cui in parte motiva, il Comune di , in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'indennità sostitutiva dei 244 giorni di riposo settimanale maturati sino al 23.1.2006 e non goduti e dei 28 giorni di ferie residue dell'anno 2013 non godute, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n.
724/94; rigetta nel resto il ricorso;
condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente e in ragione della metà, delle spese processuali, che si liquidano nell'intero in complessivi € 3.688,50 per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge;
compensa la restante parte.
Catania, 15 febbraio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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