CASS
Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/06/2024, n. 22851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22851 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AN CO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE'; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 22851 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: MICCICHE' LOREDANA Data Udienza: 15/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza del 27 settembre 2023, ha rigettato l'opposizione al diniego di ammissione al gratuito patrocinio proposta da IA IC;
ha ritenuto il che l'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, aggravato dall'art. 7 L. 203/91, ai sensi dell'art. 76, co. 4 bis DPR 115/2002, avrebbe dovuto allegare specifici elementi che attestassero concretamente in modo chiaro ed inequivoco la sussistenza delle condizioni reddituali per accedere a tale beneficio, non essendo in detta situazione sufficiente una semplice autocertificazione a superare la presunzione di cui al predetto art. 76. Ha sottolineato inoltre che il richiedente aveva omesso di dichiarare di essere stato condannato per uno dei reati indicati nell'art. 76, co. 4 bis DPR 115/2002 e che la mera condizione di detenuto non esclude la possibilità di possedere diverse fonti di reddito. 2. Ha proposto ricorso l'imputato lamentando violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 76, co. 4 bis DPR 115/2002. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta sulla base di una scorretta interpretazione dell'art. 76, co. 4 bis del predetto decreto. Il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che non fosse stato indicato per quale tipologia di reato egli stesse scontando la pena, mentre al Tribunale di sorveglianza viene trasmesso, ex art. 656 cod. proc. pen. l'ordine di esecuzione, che contiene le generalità della persona, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. Deduceva, inoltre, che la norma di cui all'art. 76, comma 4 bis del DPR n.115/2002 faceva riferimento a" soggetti già condannati con sentenza" e non a soggetti che stanno espiando la pena per i reati menzionati dalla norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Posto che il ricorrente non contesta che sta espiando la pena in forza di un ordine di esecuzione riguardante un reato previsto dall'art. 76, comma 4 bis DPR 115/2002, il motivo proposto non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato, attinenti alla valenza ostativa di siffatta condanna e al correlato onere, in capo al condannato, di allegare elementi concreti e produrre documentazione dalla quale desumere in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, al fine di superare la presunzione relativa. 3. Il motivo si appunta unicamente sul passaggio motivazionale ( peraltro di natura meramente incidentale) che rileva come non fosse stato indicato il reato per il quale il ricorrente stesse espiando la pena, e non attacca il fulcro delle argomentazioni che fanno leva sul mancato assolvimento degli oneri di deduzione e allegazione previsti dall'art. 76, comma 4 bis, cit. 4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 febbraio 2024
ha ritenuto il che l'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, aggravato dall'art. 7 L. 203/91, ai sensi dell'art. 76, co. 4 bis DPR 115/2002, avrebbe dovuto allegare specifici elementi che attestassero concretamente in modo chiaro ed inequivoco la sussistenza delle condizioni reddituali per accedere a tale beneficio, non essendo in detta situazione sufficiente una semplice autocertificazione a superare la presunzione di cui al predetto art. 76. Ha sottolineato inoltre che il richiedente aveva omesso di dichiarare di essere stato condannato per uno dei reati indicati nell'art. 76, co. 4 bis DPR 115/2002 e che la mera condizione di detenuto non esclude la possibilità di possedere diverse fonti di reddito. 2. Ha proposto ricorso l'imputato lamentando violazione di legge ex art. 606, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 76, co. 4 bis DPR 115/2002. Il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta sulla base di una scorretta interpretazione dell'art. 76, co. 4 bis del predetto decreto. Il primo giudice aveva erroneamente ritenuto che non fosse stato indicato per quale tipologia di reato egli stesse scontando la pena, mentre al Tribunale di sorveglianza viene trasmesso, ex art. 656 cod. proc. pen. l'ordine di esecuzione, che contiene le generalità della persona, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. Deduceva, inoltre, che la norma di cui all'art. 76, comma 4 bis del DPR n.115/2002 faceva riferimento a" soggetti già condannati con sentenza" e non a soggetti che stanno espiando la pena per i reati menzionati dalla norma. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Posto che il ricorrente non contesta che sta espiando la pena in forza di un ordine di esecuzione riguardante un reato previsto dall'art. 76, comma 4 bis DPR 115/2002, il motivo proposto non si confronta con le argomentazioni del provvedimento impugnato, attinenti alla valenza ostativa di siffatta condanna e al correlato onere, in capo al condannato, di allegare elementi concreti e produrre documentazione dalla quale desumere in modo chiaro e univoco la propria effettiva situazione economica, al fine di superare la presunzione relativa. 3. Il motivo si appunta unicamente sul passaggio motivazionale ( peraltro di natura meramente incidentale) che rileva come non fosse stato indicato il reato per il quale il ricorrente stesse espiando la pena, e non attacca il fulcro delle argomentazioni che fanno leva sul mancato assolvimento degli oneri di deduzione e allegazione previsti dall'art. 76, comma 4 bis, cit. 4. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5. Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende, non sussistendo ragioni di esonero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 15 febbraio 2024