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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/12/2025, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG BE Presidente
IS IA UD
ER NT UD relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4046/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHETTO GLORIA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHETTO GLORIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Vita separata con obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Casalromano (MN), Via Alcide De Gasperi n.14, catastalmente identificato nel NCT del medesimo Comune al foglio 11, mappale 196, sub. 303, graffato con il mappale 197, sub. 302 e con il mappale 198, sub.
1, Via De Gasperi Alcide n. CM, piano T-1, vani 6,5, categoria A/3, classe 4, superficie catastale mq. 131, R.C. Euro 265,20
e al foglio 11, mappale 328, sub. 1, Via De Gasperi Alcide n. CM, piano T, categoria C/6, classe catastale mq. 46, R.C. Euro 51,03, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di 1/2 ciascuno, fino a quando non verrà venduta, verrà medio tempore goduta dai coniugi come segue:
- la parte dell'immobile adibita ad abitazione verrà goduta in via esclusiva dal signor ,mentre la parte di immobile attualmente adibita ad attività della CP_1 RA , verrà goduta in Pt_1 via esclsuiva da quest'ultima.
3) I coniugi nelle more della vendita si impegnano ed obbligano a sostenere il pagamento delle rate del mutuo, acceso per l'acquisto del predetto compendio immobiliare infra descritto nella misura del 50% ciascuno.
4) I medesimi convengono, altresì, che le spese necessarie, anche tecniche degli eventuali professionisti incaricati, per sanare alcune difformità edilizie e catastali presenti nell'immobile, nonché per provvedere al cambio di destinazione d'uso della parte attualmente adibita all'attività della RA , così come quelle per le utenze relative all'intera proprietà Pt_1 verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi concordano che, al momento della vendita dell'immobile infra descritto, qualora l'acquirente non opti per l'accollo liberatorio del mutuo, il ricavato verrà utilizzato, in primo luogo, per l'estinzione del mutuo acceso presso l'Istituto di Credito "
[...]
con sede in Modena, via San Carlo 8/20, codice fiscale e numero CP_2
d'iscrizione al Registro delle
Imprese di Modena e successivamente per il pagamento delle P.IVA_1 seguenti somme:
- €.10.000,00 (diecimila/00), a favore della RA mediante Controparte_3 bonifico bancario alle seguenti coodinate IBAN: [...];
- €.2.000,00 (duemila/00) a favore del signor , mediante Controparte_4 bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...].
6) La somma che residuerà, dedotti i pagamenti di cui al precedente punto 5), verrà ripartita nella misura del 55% a favore del signor Controparte_1
e del 45% a favore della RA .
[...] Parte_1
7) I coniugi da ultimo concordano che le detrazioni fiscali di cui il signor sta beneficiando per i lavori eseguiti sull'immobile, finché verranno dal CP_1 medesimo percepite, continueranno ad essere ripartite nella misura del 50% ciascuno;
a tal fine il signor si impegna ed obbliga a corrispondere CP_1 annualmente, a favore della RA , la quota del 50% di spettanza della Pt_1 medesima, a titolo di detrazioni fiscali.
8) I coniugi dichiarano, con il buon esito di quanto convenuto nel presente accordo, di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di rinunciare, come in effetti rinucniano, l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento. I medesimi, prestano, altresì, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASALMORO in data 18/02/2022 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie B, anno 2022) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALMORO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.12.2025
La UD relatrice
ER NT
Il Presidente
RG BE
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
RG BE Presidente
IS IA UD
ER NT UD relatrice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 4046/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 30/07/2025
DA
) rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHETTO GLORIA
E
) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. MARCHETTO GLORIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: omologa di separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)…Le parti private chiedono congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1) Vita separata con obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale, sita in Casalromano (MN), Via Alcide De Gasperi n.14, catastalmente identificato nel NCT del medesimo Comune al foglio 11, mappale 196, sub. 303, graffato con il mappale 197, sub. 302 e con il mappale 198, sub.
1, Via De Gasperi Alcide n. CM, piano T-1, vani 6,5, categoria A/3, classe 4, superficie catastale mq. 131, R.C. Euro 265,20
e al foglio 11, mappale 328, sub. 1, Via De Gasperi Alcide n. CM, piano T, categoria C/6, classe catastale mq. 46, R.C. Euro 51,03, di proprietà di entrambi i coniugi nella misura di 1/2 ciascuno, fino a quando non verrà venduta, verrà medio tempore goduta dai coniugi come segue:
- la parte dell'immobile adibita ad abitazione verrà goduta in via esclusiva dal signor ,mentre la parte di immobile attualmente adibita ad attività della CP_1 RA , verrà goduta in Pt_1 via esclsuiva da quest'ultima.
3) I coniugi nelle more della vendita si impegnano ed obbligano a sostenere il pagamento delle rate del mutuo, acceso per l'acquisto del predetto compendio immobiliare infra descritto nella misura del 50% ciascuno.
4) I medesimi convengono, altresì, che le spese necessarie, anche tecniche degli eventuali professionisti incaricati, per sanare alcune difformità edilizie e catastali presenti nell'immobile, nonché per provvedere al cambio di destinazione d'uso della parte attualmente adibita all'attività della RA , così come quelle per le utenze relative all'intera proprietà Pt_1 verranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi concordano che, al momento della vendita dell'immobile infra descritto, qualora l'acquirente non opti per l'accollo liberatorio del mutuo, il ricavato verrà utilizzato, in primo luogo, per l'estinzione del mutuo acceso presso l'Istituto di Credito "
[...]
con sede in Modena, via San Carlo 8/20, codice fiscale e numero CP_2
d'iscrizione al Registro delle
Imprese di Modena e successivamente per il pagamento delle P.IVA_1 seguenti somme:
- €.10.000,00 (diecimila/00), a favore della RA mediante Controparte_3 bonifico bancario alle seguenti coodinate IBAN: [...];
- €.2.000,00 (duemila/00) a favore del signor , mediante Controparte_4 bonifico bancario alle seguenti coordinate IBAN:
[...].
6) La somma che residuerà, dedotti i pagamenti di cui al precedente punto 5), verrà ripartita nella misura del 55% a favore del signor Controparte_1
e del 45% a favore della RA .
[...] Parte_1
7) I coniugi da ultimo concordano che le detrazioni fiscali di cui il signor sta beneficiando per i lavori eseguiti sull'immobile, finché verranno dal CP_1 medesimo percepite, continueranno ad essere ripartite nella misura del 50% ciascuno;
a tal fine il signor si impegna ed obbliga a corrispondere CP_1 annualmente, a favore della RA , la quota del 50% di spettanza della Pt_1 medesima, a titolo di detrazioni fiscali.
8) I coniugi dichiarano, con il buon esito di quanto convenuto nel presente accordo, di aver regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e di rinunciare, come in effetti rinucniano, l'uno nei confronti dell'altro all'assegno di mantenimento. I medesimi, prestano, altresì, reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 Con ricorso per separazione le parti, premesso di aver contratto matrimonio in CASALMORO in data 18/02/2022 (con atto trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Predetto Comune al numero 1, parte II, serie B, anno 2022) hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della natura del procedimento, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la separazione personale delle parti;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASALMORO (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 11.12.2025
La UD relatrice
ER NT
Il Presidente
RG BE
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