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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 672/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5295/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001606000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500001606000, notificata in data 04/09/2025, avente ad oggetto un presunto debito complessivo di € 45.914,60 derivante da una pluralità di cartelle di pagamento riferite a tributi erariali e locali.
La ricorrente ne chiede l'annullamento e formula contestuale istanza di sospensione.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER); Agenzia delle Entrate – DP ER, depositando autonome controdeduzioni.
L'atto oggetto di ricorso è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, DPR 602/73, emessa dall'Agente della Riscossione sulla base delle cartelle:
1. Cartella n. 10020180024053374000 (tributi erariali 2015);
2. Cartella n. 10020190033587271000 (tributi locali/IRPEF 2016);
3. Cartella n. 10020210004853166000 (diritti camerali 2019).
Valore del ricorso indicato: € 2.969,91 relativo alle sole cartelle contestate, pur nell'ambito della comunicazione che reca importo complessivo di € 45.914,60.
3. Vizi di motivazione e di forma dell'atto impugnato a) Omessa indicazione degli immobili oggetto della futura iscrizione ipotecaria
(violazione art. 7 L. 212/2000; art. 3 L. 241/90).
b) Mancata allegazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici
(violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000).
c) Difetto di motivazione sul calcolo delle sanzioni e degli interessi, con contestazioni anche sull'asserito anatocismo.
d) Difetto di sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Vizi relativi al procedimento impositivo e alla sequenza degli atti e) Omissione della notifica delle cartelle, con conseguente nullità dell'intero procedimento (richiamo a Cass.
SS.UU. 16412/2007 e 5791/2008).
f) Violazione dell'art. 77 DPR 602/73 per omessa notifica degli atti presupposti.
g) Violazione del principio del contraddittorio preventivo.
h) Prescrizione e/o decadenza delle pretese tributarie azionate, considerata la vetustà dei crediti.
i) Illegittima determinazione delle sanzioni, anche per violazione dei criteri del D.Lgs. 471–473/97.
l) Illegittimità della pretesa sotto il profilo dell'iter logico-matematico (assenza di indicazione dei criteri di liquidazione).
Controdeduzioni di ADER:
ADER documenta la regolare notifica delle tre cartelle:
Cartella 10020180024053374000: notificata 10/01/2020 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
Cartella 10020190033587271000: notificata 10/11/2021 con firma del destinatario;
Cartella 10020210004853166000: notificata 27/05/2022 a mezzo raccomandata A/R.
Contesta dunque l'assunto di mancata notifica.
4.2. Sui vizi motivazionali
Afferma che la comunicazione ipotecaria è redatta secondo modello ministeriale;
non sussiste obbligo di indicare gli immobili, secondo recente giurisprudenza (Cass. ord. 25456/2025); l'obbligo di motivazione sugli interessi è assolto con il rinvio alle cartelle, secondo SS.UU. 22281/2022.
4.3. Sulla prescrizione
La prescrizione dei crediti tributari erariali è decennale. Precisa inoltre la presenza di tre atti interruttivi notificati successivamente:
1. preavviso ipoteca 2022;
2. avviso intimazione 2024;
3. preavviso fermo 2024.
5. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – DP ER
5.1. Inammissibilità delle censure sulle cartelle
L' Ufficio eccepisce che le cartelle non impugnate nei termini sono divenute definitive;
nel giudizio contro il preavviso ipoteca è sindacabile solo la fase della riscossione e non le pretese originarie.
5.2. Prescrizione e decadenza
Ribadisce il termine decennale e la natura di titolo esecutivo del ruolo (art. 49 DPR 602/73).
5.3. Sui vizi motivazionali
La comunicazione preventiva contiene tutti gli elementi essenziali richiesti;
e che non esiste obbligo di invio dell'avviso bonario per imposte dichiarate e non versate (Cass. 5981/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Inammissibilità delle censure rivolte alle cartelle di pagamento presupposte
La parte ricorrente ha articolato doglianze attinenti alle cartelle di pagamento sottese (asserita omessa notifica, difetto di motivazione, carenza di sottoscrizione, vizio di formazione del ruolo). Tali censure sono inammissibili, poiché le cartelle risultano ritualmente notificate (come da documentazione prodotta in giudizio)
e, non essendo state impugnate nei termini di legge, sono divenute definitive. Ne consegue che nel presente giudizio, promosso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono deducibili solo vizi propri dell'atto impugnato, con esclusione dei vizi riferibili agli atti presupposti ormai stabilizzati (art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Tale principio, di stretta derivazione normativa, è costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo agli atti della riscossione successivi ad un titolo impositivo definitivo, i quali sono sindacabili nei soli limiti dei vizi propri (tra le altre, Cass., sez. V, ord.
8 aprile 2025, n. 9185).
Quanto al dedotto difetto di sottoscrizione delle cartelle/ruolo, va rammentato l'orientamento consolidato per cui la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione del funzionario, essendo sufficiente la sua inequivoca riferibilità all'ente impositore e la conformità al modello ministeriale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; il difetto di sottoscrizione del ruolo non incide sulla validità dell'iscrizione, trattandosi di atto interno privo di autonomo rilievo esterno (ex multis, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1545; più di recente, Cass. 15 luglio 2024,
n. 19327; Cass. 26 settembre 2025, n. 26259).
2) Insussistenza dei dedotti vizi di motivazione del preavviso di ipoteca (art. 77 d.P.R. n. 602/1973)
a) Sull'omessa indicazione degli immobili
È infondata la censura secondo cui la comunicazione preventiva ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 dovrebbe indicare i beni da assoggettare a futura iscrizione ipotecaria. La Suprema Corte ha chiarito che il preavviso ha natura meramente informativa-sollecitatoria: deve indicare il titolo e il quantum del credito, non anche il bene o i beni sui quali l'Agente procederà; l'individuazione del bene rileva solo al momento della formale iscrizione della garanzia nei registri immobiliari (Cass., sez. V, ord. 17 settembre 2025, n. 25456; in senso conforme, Cass. 15 marzo 2021, n. 7233; Cass. 22 novembre 2021, n. 36000).
b) Sulla mancata allegazione delle cartelle presupposte
Non sussiste obbligo di allegazione delle cartelle ove, come nella specie, esse siano state già ritualmente notificate. L'atto di preavviso può legittimamente motivare per relationem, richiamando gli atti presupposti conosciuti dal contribuente. Il principio è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite: quando la cartella o l'atto successivo richieda accessori maturati a seguito di un precedente titolo, l'obbligo motivazionale è soddisfatto mediante il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli accessori;
solo se la cartella costituisce il primo atto che reclama interessi, occorre indicare base normativa e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281).
c) Sulla motivazione degli interessi
Per gli interessi ulteriori rispetto a quelli già determinati nel titolo presupposto, è sufficiente l'indicazione dell'importo dovuto e il richiamo all'atto generatore, secondo i principi appena ricordati dalle Sezioni Unite
(n. 22281/2022). Ne consegue che il preavviso che si limiti a riportare l'importo degli interessi maturati, con rinvio all'atto presupposto, è conforme ai canoni motivazionali desumibili dall'art. 7 L. n. 212/2000 e dall'art. 3 L. n. 241/1990.
3) Prescrizione e decadenza
L'eccezione di prescrizione è inammissibile nella parte in cui attacca la pretesa sottesa a cartelle definitive ed è comunque infodata nel merito.
In via generale, per i crediti erariali relativi ai principali tributi statali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro) il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non trovando applicazione la prescrizione breve quinquennale dell'art. 2948, n. 4 c.c., atteso che l'obbligazione tributaria – pur attinendo ad annualità – non ha natura di prestazione periodica. L'indirizzo è consolidato (Cass. 23 marzo 2021, n.
8120; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass. 20 aprile 2018, n. 9906; nonché successive conferme).
Resta ferma – per completezza – la diversa prescrizione quinquennale per sanzioni (art. 20, D.Lgs. n.
472/1997) e, in via autonoma, per gli interessi in quanto obbligazioni accessorie (art. 2948, n. 4, c.c.), principi pure ribaditi in giurisprudenza;
in ogni caso, nel caso concreto, gli atti interruttivi prodotti in atti (preavviso ipoteca 2022; intimazione 2024; preavviso fermo 2024) hanno comunque interrotto il decorso del termine.
Poiché le cartelle risultano tutte notificate tra il 2020 e il 2022 e sono intervenuti più atti interruttivi tra il 2022
e il 2024, non è maturata alcuna prescrizione, né risulta una causa di decadenza dalla potestà di riscossione.
4) Legittimità complessiva della comunicazione preventiva
Dalla documentazione in atti risulta che il preavviso è stato redatto sul modello ministeriale, reca l'indicazione delle cartelle presuppostecon le rispettive date di notifica, dell'ente impositore, dell'importo complessivo, del termine per adempiere e dell'Autorità competente, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.
Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione in tema di contenuto minimodel preavviso (natura informativa- sollecitatoria;
sufficienza di “an” e “quantum” del credito;
non necessità di indicazione degli immobili), l'atto impugnato soddisfa i requisiti informativi imposti dalla normativa speciale e risulta immune dai vizi dedotti
(Cass., ord. n. 25456/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è respinto, in parte perché inammissibile (quanto alle censure sulle cartelle divenute definitive) e, per il resto, perché infondato nel merito;
è confermata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 800,00, oltre oneri di legge, così ripartiti: € 400,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di ER ed € 400,00 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 800,00 oltre ad accessori se dovuti cosi suddivise: € 400,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di
ER ed € 400,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5295/2025 depositato il 17/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale ER
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - ER
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001606000 IRPEF-ALTRO 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 439/2026 depositato il 06/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta
Resistente/Appellato: si riporta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la signora Ricorrente_1 impugna la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 10076202500001606000, notificata in data 04/09/2025, avente ad oggetto un presunto debito complessivo di € 45.914,60 derivante da una pluralità di cartelle di pagamento riferite a tributi erariali e locali.
La ricorrente ne chiede l'annullamento e formula contestuale istanza di sospensione.
Si sono costituite in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione (ADER); Agenzia delle Entrate – DP ER, depositando autonome controdeduzioni.
L'atto oggetto di ricorso è la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ex art. 77, DPR 602/73, emessa dall'Agente della Riscossione sulla base delle cartelle:
1. Cartella n. 10020180024053374000 (tributi erariali 2015);
2. Cartella n. 10020190033587271000 (tributi locali/IRPEF 2016);
3. Cartella n. 10020210004853166000 (diritti camerali 2019).
Valore del ricorso indicato: € 2.969,91 relativo alle sole cartelle contestate, pur nell'ambito della comunicazione che reca importo complessivo di € 45.914,60.
3. Vizi di motivazione e di forma dell'atto impugnato a) Omessa indicazione degli immobili oggetto della futura iscrizione ipotecaria
(violazione art. 7 L. 212/2000; art. 3 L. 241/90).
b) Mancata allegazione delle cartelle di pagamento e degli atti prodromici
(violazione art. 3 L. 241/90 e art. 7 L. 212/2000).
c) Difetto di motivazione sul calcolo delle sanzioni e degli interessi, con contestazioni anche sull'asserito anatocismo.
d) Difetto di sottoscrizione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Vizi relativi al procedimento impositivo e alla sequenza degli atti e) Omissione della notifica delle cartelle, con conseguente nullità dell'intero procedimento (richiamo a Cass.
SS.UU. 16412/2007 e 5791/2008).
f) Violazione dell'art. 77 DPR 602/73 per omessa notifica degli atti presupposti.
g) Violazione del principio del contraddittorio preventivo.
h) Prescrizione e/o decadenza delle pretese tributarie azionate, considerata la vetustà dei crediti.
i) Illegittima determinazione delle sanzioni, anche per violazione dei criteri del D.Lgs. 471–473/97.
l) Illegittimità della pretesa sotto il profilo dell'iter logico-matematico (assenza di indicazione dei criteri di liquidazione).
Controdeduzioni di ADER:
ADER documenta la regolare notifica delle tre cartelle:
Cartella 10020180024053374000: notificata 10/01/2020 ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
Cartella 10020190033587271000: notificata 10/11/2021 con firma del destinatario;
Cartella 10020210004853166000: notificata 27/05/2022 a mezzo raccomandata A/R.
Contesta dunque l'assunto di mancata notifica.
4.2. Sui vizi motivazionali
Afferma che la comunicazione ipotecaria è redatta secondo modello ministeriale;
non sussiste obbligo di indicare gli immobili, secondo recente giurisprudenza (Cass. ord. 25456/2025); l'obbligo di motivazione sugli interessi è assolto con il rinvio alle cartelle, secondo SS.UU. 22281/2022.
4.3. Sulla prescrizione
La prescrizione dei crediti tributari erariali è decennale. Precisa inoltre la presenza di tre atti interruttivi notificati successivamente:
1. preavviso ipoteca 2022;
2. avviso intimazione 2024;
3. preavviso fermo 2024.
5. Controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate – DP ER
5.1. Inammissibilità delle censure sulle cartelle
L' Ufficio eccepisce che le cartelle non impugnate nei termini sono divenute definitive;
nel giudizio contro il preavviso ipoteca è sindacabile solo la fase della riscossione e non le pretese originarie.
5.2. Prescrizione e decadenza
Ribadisce il termine decennale e la natura di titolo esecutivo del ruolo (art. 49 DPR 602/73).
5.3. Sui vizi motivazionali
La comunicazione preventiva contiene tutti gli elementi essenziali richiesti;
e che non esiste obbligo di invio dell'avviso bonario per imposte dichiarate e non versate (Cass. 5981/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Inammissibilità delle censure rivolte alle cartelle di pagamento presupposte
La parte ricorrente ha articolato doglianze attinenti alle cartelle di pagamento sottese (asserita omessa notifica, difetto di motivazione, carenza di sottoscrizione, vizio di formazione del ruolo). Tali censure sono inammissibili, poiché le cartelle risultano ritualmente notificate (come da documentazione prodotta in giudizio)
e, non essendo state impugnate nei termini di legge, sono divenute definitive. Ne consegue che nel presente giudizio, promosso avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, sono deducibili solo vizi propri dell'atto impugnato, con esclusione dei vizi riferibili agli atti presupposti ormai stabilizzati (art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546). Tale principio, di stretta derivazione normativa, è costantemente ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo agli atti della riscossione successivi ad un titolo impositivo definitivo, i quali sono sindacabili nei soli limiti dei vizi propri (tra le altre, Cass., sez. V, ord.
8 aprile 2025, n. 9185).
Quanto al dedotto difetto di sottoscrizione delle cartelle/ruolo, va rammentato l'orientamento consolidato per cui la cartella di pagamento non richiede la sottoscrizione del funzionario, essendo sufficiente la sua inequivoca riferibilità all'ente impositore e la conformità al modello ministeriale ex art. 25 d.P.R. n. 602/1973; il difetto di sottoscrizione del ruolo non incide sulla validità dell'iscrizione, trattandosi di atto interno privo di autonomo rilievo esterno (ex multis, Cass. 22 gennaio 2018, n. 1545; più di recente, Cass. 15 luglio 2024,
n. 19327; Cass. 26 settembre 2025, n. 26259).
2) Insussistenza dei dedotti vizi di motivazione del preavviso di ipoteca (art. 77 d.P.R. n. 602/1973)
a) Sull'omessa indicazione degli immobili
È infondata la censura secondo cui la comunicazione preventiva ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 dovrebbe indicare i beni da assoggettare a futura iscrizione ipotecaria. La Suprema Corte ha chiarito che il preavviso ha natura meramente informativa-sollecitatoria: deve indicare il titolo e il quantum del credito, non anche il bene o i beni sui quali l'Agente procederà; l'individuazione del bene rileva solo al momento della formale iscrizione della garanzia nei registri immobiliari (Cass., sez. V, ord. 17 settembre 2025, n. 25456; in senso conforme, Cass. 15 marzo 2021, n. 7233; Cass. 22 novembre 2021, n. 36000).
b) Sulla mancata allegazione delle cartelle presupposte
Non sussiste obbligo di allegazione delle cartelle ove, come nella specie, esse siano state già ritualmente notificate. L'atto di preavviso può legittimamente motivare per relationem, richiamando gli atti presupposti conosciuti dal contribuente. Il principio è stato puntualizzato dalle Sezioni Unite: quando la cartella o l'atto successivo richieda accessori maturati a seguito di un precedente titolo, l'obbligo motivazionale è soddisfatto mediante il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione degli accessori;
solo se la cartella costituisce il primo atto che reclama interessi, occorre indicare base normativa e decorrenza, senza necessità di specificare i singoli saggi (Cass., Sez. Un., 14 luglio 2022, n. 22281).
c) Sulla motivazione degli interessi
Per gli interessi ulteriori rispetto a quelli già determinati nel titolo presupposto, è sufficiente l'indicazione dell'importo dovuto e il richiamo all'atto generatore, secondo i principi appena ricordati dalle Sezioni Unite
(n. 22281/2022). Ne consegue che il preavviso che si limiti a riportare l'importo degli interessi maturati, con rinvio all'atto presupposto, è conforme ai canoni motivazionali desumibili dall'art. 7 L. n. 212/2000 e dall'art. 3 L. n. 241/1990.
3) Prescrizione e decadenza
L'eccezione di prescrizione è inammissibile nella parte in cui attacca la pretesa sottesa a cartelle definitive ed è comunque infodata nel merito.
In via generale, per i crediti erariali relativi ai principali tributi statali (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro) il termine di prescrizione è quello ordinario decennale ex art. 2946 c.c., non trovando applicazione la prescrizione breve quinquennale dell'art. 2948, n. 4 c.c., atteso che l'obbligazione tributaria – pur attinendo ad annualità – non ha natura di prestazione periodica. L'indirizzo è consolidato (Cass. 23 marzo 2021, n.
8120; Cass. 11 dicembre 2019, n. 32308; Cass. 20 aprile 2018, n. 9906; nonché successive conferme).
Resta ferma – per completezza – la diversa prescrizione quinquennale per sanzioni (art. 20, D.Lgs. n.
472/1997) e, in via autonoma, per gli interessi in quanto obbligazioni accessorie (art. 2948, n. 4, c.c.), principi pure ribaditi in giurisprudenza;
in ogni caso, nel caso concreto, gli atti interruttivi prodotti in atti (preavviso ipoteca 2022; intimazione 2024; preavviso fermo 2024) hanno comunque interrotto il decorso del termine.
Poiché le cartelle risultano tutte notificate tra il 2020 e il 2022 e sono intervenuti più atti interruttivi tra il 2022
e il 2024, non è maturata alcuna prescrizione, né risulta una causa di decadenza dalla potestà di riscossione.
4) Legittimità complessiva della comunicazione preventiva
Dalla documentazione in atti risulta che il preavviso è stato redatto sul modello ministeriale, reca l'indicazione delle cartelle presuppostecon le rispettive date di notifica, dell'ente impositore, dell'importo complessivo, del termine per adempiere e dell'Autorità competente, nonché l'indicazione del responsabile del procedimento.
Alla luce dei principi affermati dalla Cassazione in tema di contenuto minimodel preavviso (natura informativa- sollecitatoria;
sufficienza di “an” e “quantum” del credito;
non necessità di indicazione degli immobili), l'atto impugnato soddisfa i requisiti informativi imposti dalla normativa speciale e risulta immune dai vizi dedotti
(Cass., ord. n. 25456/2025).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è respinto, in parte perché inammissibile (quanto alle censure sulle cartelle divenute definitive) e, per il resto, perché infondato nel merito;
è confermata la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata;
le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 800,00, oltre oneri di legge, così ripartiti: € 400,00 in favore dell'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di ER ed € 400,00 in favore di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Spese di lite liquidate in € 800,00 oltre ad accessori se dovuti cosi suddivise: € 400,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di
ER ed € 400,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione.