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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/09/2025, n. 1090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1090 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2975/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/05/2023, assunto in decisione all'udienza in data 11/09/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. AZZARELLO CARMELO STEFANO, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LOVADINA MONICA e dall'Avv. CASCIONE FRANCESCA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.09.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia. Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Affidamento congiunto a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Fino alla fine del mese di febbraio 2026, il padre potrà tenere con sé a week-end alternati dal Per_1 sabato mattina, ore 10:45, sino alla domenica con riaccompagnamento a casa della madre alle ore 20:00; dal 1 marzo 2026, il padre potrà tenere con sé a week-end alternati dal venerdì all'uscita dalla Per_1 scuola materna sino alla domenica sera alle ore 20:00; dalla fine delle ferie estive col padre, potrà Pt_1 tenere con sè la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre. potrà inoltre tenere con sé un pernotto nelle giornate o del mercoledì o del giovedì (in Pt_1 Per_1 base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori) nella settimana in cui il week-end è di competenza materna. Tali pernottamenti avranno inizio dopo il compimento del terzo anno di . Per_1
Il padre potrà tenere con sé un pomeriggio nelle giornate o del mercoledì o del giovedì (in base
Per_1 alle esigenze lavorative di entrambi i genitori), tutte le settimane, prelevando presso la scuola
Per_1 materna e riaccompagnandola dalla madre entro le ore 20:00. Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane anche consecutive, con relativa comunicazione dei periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Rispetto alle vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà con metà del periodo ad anni alternati
Per_1 con prima fase dal 22 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al rientro a scuola. Le parti precisano che, in ogni caso, il genitore collocatario della prima fase garantirà la possibilità che trascorra con l'altro
Per_1 genitore la vigilia di Natale dal 24 dicembre mattina al 25 dicembre con riaccompagnamento entro le ore 10:00. Le vacanze pasquali saranno di spettanza integrale di un genitore ad anni alterni. Le parti precisano che per le feste natalizie 2025 il primo periodo sarà di competenza paterno e la Pasqua sarà di competenza materna. La stessa alternanza verrà seguita per i ponti festivi.
3. Rispetto al mantenimento di , il padre dalla data odierna al 31.12.2025 corrisponderà alla madre Per_1 la somma mensile di euro 200,00, con l'impegno entro tale data di ripianare tutti gli arretrati sino ad oggi esistenti. Dal 01.01.2026 il padre verserà la somma mensile di euro 250,00. Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 15 di ogni mese (con rivalutazione ISTAT) decorrente dal 01.01.2026. Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise al 50% tra i genitori.
4. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da NC. CP_2
5. Rinuncia a tutte le altre domande.
6. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui alle conclusioni congiunte raggiunte all'udienza dell'11.09.2025, risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore , nata il [...] e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Particolarmente, rileva, così come risultante dall'ultima relazione depositata dai servizi sociali di Cologno Monzese, che i percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi durante il corso del procedimento hanno determinato uno sviluppo positivo riguardo alle capacità genitoriali di entrambe le parti, in piena corrispondenza col preminente interesse dei genitori. e NC hanno dimostrato di essere in grado di esercitare in forma congiunta l'esercizio della Pt_1 genitorialità, coadiuvandosi e collaborando al fine di individuare le soluzioni più opportune per , Per_1 con la conseguenza che non si ravvisano elementi di segno contrario rispetto alla loro richiesta di affidamento in via condivisa. Altresì, sebbene sia apparso quale genitore adeguato, anche rispetto alle fasi iniziali del giudizio Pt_1 ove, a causa dei continui spostamenti, non esercitava con continuità il diritto di visita, entrambi i genitori hanno mostrato particolare attenzione nel disciplinare con gradualità le frequentazioni della minore col padre e l'inserimento dei pernottamenti, al fine di abituare progressivamente alla presenza della Per_1 figura paterna. Anche le pattuizioni in punto economico, e volte a garantire alla minore un appropriato sostentamento materiale, appaiono congrue e in linea con le capacità patrimoniali delle parti. II. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 29/05/2023, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Recepisce e provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde NC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile
riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Claudia BONOMI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 29/05/2023, assunto in decisione all'udienza in data 11/09/2025 e vertente TRA
nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. AZZARELLO CARMELO STEFANO, ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E nata a [...] in data [...] (C.F.: , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. LOVADINA MONICA e dall'Avv. CASCIONE FRANCESCA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti i figli nati fuori dal matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza dell'11.09.2025 ove le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia. Le parti hanno pertanto chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1. Affidamento congiunto a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
2. Fino alla fine del mese di febbraio 2026, il padre potrà tenere con sé a week-end alternati dal Per_1 sabato mattina, ore 10:45, sino alla domenica con riaccompagnamento a casa della madre alle ore 20:00; dal 1 marzo 2026, il padre potrà tenere con sé a week-end alternati dal venerdì all'uscita dalla Per_1 scuola materna sino alla domenica sera alle ore 20:00; dalla fine delle ferie estive col padre, potrà Pt_1 tenere con sè la figlia dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì con riaccompagnamento a scuola ovvero presso la madre. potrà inoltre tenere con sé un pernotto nelle giornate o del mercoledì o del giovedì (in Pt_1 Per_1 base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori) nella settimana in cui il week-end è di competenza materna. Tali pernottamenti avranno inizio dopo il compimento del terzo anno di . Per_1
Il padre potrà tenere con sé un pomeriggio nelle giornate o del mercoledì o del giovedì (in base
Per_1 alle esigenze lavorative di entrambi i genitori), tutte le settimane, prelevando presso la scuola
Per_1 materna e riaccompagnandola dalla madre entro le ore 20:00. Rispetto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere con la figlia due settimane anche consecutive, con relativa comunicazione dei periodi entro il 31 maggio di ogni anno. Rispetto alle vacanze natalizie, ciascun genitore trascorrerà con metà del periodo ad anni alternati
Per_1 con prima fase dal 22 al 31 dicembre e dal 31 dicembre al rientro a scuola. Le parti precisano che, in ogni caso, il genitore collocatario della prima fase garantirà la possibilità che trascorra con l'altro
Per_1 genitore la vigilia di Natale dal 24 dicembre mattina al 25 dicembre con riaccompagnamento entro le ore 10:00. Le vacanze pasquali saranno di spettanza integrale di un genitore ad anni alterni. Le parti precisano che per le feste natalizie 2025 il primo periodo sarà di competenza paterno e la Pasqua sarà di competenza materna. La stessa alternanza verrà seguita per i ponti festivi.
3. Rispetto al mantenimento di , il padre dalla data odierna al 31.12.2025 corrisponderà alla madre Per_1 la somma mensile di euro 200,00, con l'impegno entro tale data di ripianare tutti gli arretrati sino ad oggi esistenti. Dal 01.01.2026 il padre verserà la somma mensile di euro 250,00. Tale somma dovrà essere corrisposta per 12 mensilità all'anno ed entro il giorno 15 di ogni mese (con rivalutazione ISTAT) decorrente dal 01.01.2026. Le spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza saranno suddivise al 50% tra i genitori.
4. L'A.U. erogato dall' sarà percepito direttamente e integralmente da NC. CP_2
5. Rinuncia a tutte le altre domande.
6. Spese di lite compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui alle conclusioni congiunte raggiunte all'udienza dell'11.09.2025, risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia minore , nata il [...] e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. Particolarmente, rileva, così come risultante dall'ultima relazione depositata dai servizi sociali di Cologno Monzese, che i percorsi di sostegno alla genitorialità intrapresi durante il corso del procedimento hanno determinato uno sviluppo positivo riguardo alle capacità genitoriali di entrambe le parti, in piena corrispondenza col preminente interesse dei genitori. e NC hanno dimostrato di essere in grado di esercitare in forma congiunta l'esercizio della Pt_1 genitorialità, coadiuvandosi e collaborando al fine di individuare le soluzioni più opportune per , Per_1 con la conseguenza che non si ravvisano elementi di segno contrario rispetto alla loro richiesta di affidamento in via condivisa. Altresì, sebbene sia apparso quale genitore adeguato, anche rispetto alle fasi iniziali del giudizio Pt_1 ove, a causa dei continui spostamenti, non esercitava con continuità il diritto di visita, entrambi i genitori hanno mostrato particolare attenzione nel disciplinare con gradualità le frequentazioni della minore col padre e l'inserimento dei pernottamenti, al fine di abituare progressivamente alla presenza della Per_1 figura paterna. Anche le pattuizioni in punto economico, e volte a garantire alla minore un appropriato sostentamento materiale, appaiono congrue e in linea con le capacità patrimoniali delle parti. II. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 29/05/2023, così
[...] Controparte_1 provvede:
1. Recepisce e provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11 settembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde NC